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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 04/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle due cause civili di 1° grado riunite sub R.G. n. 179/2022 e sub R.G.
n. 251/2022, pendenti tra:
parti attrici:
- nella causa sub R.G. 179/2022: Parte_1
codice fiscale: , C.F._1
- nella causa sub R.G. 251/2022: , codice Parte_2
fiscale: , C.F._2
entrambi con l'avv. MULSER ALFRED, come da procure agli atti;
parte convenuta in entrambe le cause:
- , codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. MAIRHOFER MARTIN. P.IVA_1 OGGETTO
Risarcimento danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
CONCLUSIONI
delle parti attrici:
“- accertare la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della Comunità
comprensoriale per l'incidente verificatosi in data 15.06.2021 CP_1
e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. Parte_1
pari ad € 94.604,89- o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia,
nonché
- accertare la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della Comunità
comprensoriale per l'incidente verificatosi in data 15.06.2021 CP_1
e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. pari ad Parte_2
€ 29.510,96- o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- in via subordinata: accertare la responsabilità da fatto illecito ex art.
2043 c.c. della Comunità comprensoriale per l'incidente CP_1
verificatosi in data 15.06.2021 e conseguentemente condannare la
convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
Pag. 2 di 15 dal sig. pari ad € 94.604,89- o alla maggior o Parte_1
minor somma ritenuta di giustizia, nonché
- in via subordinata: accertare la responsabilità da fatto illecito ex art.
2043 c.c. della Comunità comprensoriale per l'incidente CP_1
verificatosi in data 15.06.2021 e conseguentemente condannare la
convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
dal sig. pari ad € 29.510,96- o alla maggior o minor Parte_2
somma ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria … (“omissis”);
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei presenti procedimenti”;
della parte convenuta:
“Con riferimento al procedimento n. 179/2022 R.G.
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto
infondate.
In mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
responsabilità di parte convenuta, accertare il concorso di colpa di parte
attrice e conseguentemente ridurre il risarcimento del danno.
In ogni caso: con condanna della controparte alla rifusione delle spese e
degli onorari del presente procedimento.
Con riferimento al procedimento n. 251/2022 R.G.
Pag. 3 di 15 Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto
infondate.
In mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
responsabilità di parte convenuta, accertare il concorso di colpa di parte
attrice e conseguentemente ridurre il risarcimento del danno.
In ogni caso: con condanna della controparte alla rifusione delle spese e
degli onorari del presente procedimento.
Con riferimento ad entrambi i procedimenti riuniti
In via istruttoria: viene ribadita l'eccezione di nullità (sollevata subito
dopo l'escussione delle testimonianze: cfr. verbale d'udienza di data
17.6.2024) delle testimonianze rese dalle parti attrici Parte_1
e in quanto incapaci a testimoniare ai
[...] Parte_2
sensi dell'art. 246 cpc (eccezione di incapacità formulata prima
dell'ammissione del mezzo istruttorio: cfr. sia verbale d'udienza di data
17.6.2024, sia la memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3, cpc)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I due attori e Parte_1 [...]
, avvalendosi di due atti di citazione distinti, hanno citato Parte_2
Pag. 4 di 15 in giudizio la , nella Controparte_1
sua veste di gestrice / manutentrice - custode e, perciò, responsabile ex art. 2051 c.c., della pista ciclabile che attraversa il territorio comunale di Rio di
Pusteria (BZ) e porta lungo la Val Pusteria. Riferivano, ciascuno nel suo atto di citazione (senza, però, menzionare l'altro attore così che dagli atti non rileva direttamente la copresenza di quest'ultimo nelle medesime circostanze di tempo e luogo), che avessero percorso in data 15.06.2021,
verso le ore 10.45 circa, con le loro bici di corsa il tratto della detta ciclabile poco prima della Chiusa di Rio di Pusteria in direzione Brunico,
quando entrambi fossero caduti per terra con le rispettive biciclette a causa della sussistenza di crepe nell'asfalto, creatosi dai ridici dei vicini alberi,
nei quali si fossero inceppate le ruote delle loro biciclette. Affermavano che le crepe non fossero state avvistate da loro poiché erano “coperte dai detriti
di una mietitura” (erbacce, pigne e sassi) e “celate dall'ombra dei vicini
alberi” (atto di citazione, punto 3, idem atto di citazione, Parte_1
punto 3, Insam: si noti che i primi cinque punti dei citati atti, riguardanti i fatti dell'incidente, sono identici alla lettera, fatta eccezione per il nome degli attori). Segue, in ognuno dei due atti, l'esposizione dettagliata dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui primeggiano i danni alla salute, per il risarcimento degli stessi il sig. chiede la Parte_1
Pag. 5 di 15 condanna della convenuta al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 94.604,89 e il sig. al Pt_2
pagamento di Euro 29.510,96 (cfr. le conclusioni sopra riportate).
2. La convenuta si è costituita in entrambi i giudizi opponendosi alle richieste risarcitorie e, prima ancora, alla ricostruzione della dinamica offerta dagli attori, in particolare contestava “l'allegazione secondo la
quale la caduta sarebbe occorsa per via delle pessime condizioni
dell'asfalto, insieme all'allegazione secondo la quale il tracciato non
sarebbe stato visibile al ciclista (rectius: ai ciclisti) per via di detriti
presenti sulla corsia e dell'ombra che sarebbe provenuta dagli adiacenti
alberi” (comparsa sub R.G. n. 179/2022 e sub R.G. 251/2022, pag. 3).
3. Esponeva, in particolare, che la mietitura con i detriti rilasciati sulla ciclabile (che secondo gli attori fosse stata ancora “in corso” al verificarsi dell'incidente: cfr. entrambi gli atti di citazione al punto 2 e al punto 1.3,
lett. b. di pag. 8) non fossero riferibili alla convenuta, e per essa alla
Pers cooperativa sociale “ , incaricata della manutenzione della ciclabile in questione. La cooperativa quel giorno non aveva eseguito nessun intervento sul tratto in questione (ma ha compiuto una mietitura a , come CP_2
rileva dal registro di interventi della Cooperativa: doc. 6 della convenuta nella causa sub 179/2022 e doc. 7 nella causa sub. 251/2022).
Pag. 6 di 15 4. Rileva, inoltre, la convenuta che il controllo eseguito dalla Cooperativa il giorno prima dell'incidente non avesse accertato situazioni critiche sulla ciclabile, in particolare non fossero stati trovati crepe nel manto della ciclabile superiori a 3,5 cm né contaminazioni di qualsiasi tipo (cfr. verbale di manutenzione del 14/06/2021: doc. n. 7 della convenuta nella causa sub
179/2022 e doc. n. 8 nella causa sub 251/2022).
5. La causa sub R.G. n. 251/2022 (attore: ) è stata poi riunita alla Pt_2
causa sub R.G. n. 179/2022 (attore: ), all'udienza della Parte_1
concessione dei termini ex art. 183, comma 6 (versione pre - ) di Pt_3
data 29/09/2022 nonostante l'opposizione alla riunione espressa dai due attori (cfr. le note di trattazione scritta di data 27/09/2022 in entrambi i fascicoli).
6. Tenuto conto degli atti e documenti di cui ai due procedimenti riuniti e dell'attività istruttoria espletata, alla luce, peraltro, dell'incapacità dei due attori di rendere testimonianze l'uno a favore dell'altro, di cui si dirà di seguito, si arriva a concludere nel senso del rigetto delle pretese attoree per la circostanza risolutiva che le parti attrici, valutate le (restanti) prove da loro offerte ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.p, non sono riusciti a provare in modo convincibile, come loro dovere, il nesso causale tra la cosa
Pag. 7 di 15 in custodia della convenuta, in concreto, tra le crepe presenti sulla ciclabile,
e l'infortunio ciclistico.
7. Dato per scontato che al fatto in questione si applica il disposto di cui all'art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cosa in custodia, è doveroso precisare che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un
nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima
si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta
all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento
passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento
di altri e diversi fattori” (Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14930 del
29/05/2023). Corrisponde, peraltro, pure a consolidata giurisprudenza di legittimità che l'onere di provare il detto nesso causale incombe all'attore
(cfr. Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non
presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
danno”). Ne segue che “l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere
integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il
Pag. 8 di 15 danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”
(Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023).
8. Va da sé che l'onere di provare il nesso causale incombe alle parti attrice anche se si volesse applicare alla fattispecie in questione la regola generale sulla responsabilità civile extracontrattuale dell'art. 2043 c.c., azionata in subordine dalla due parti, per cui, dato l'adempimento insufficiente dell'onere probatorio, saranno pure da rigettare, per i medesimi motivi che si stanno esponendo, le loro pretese subordinate.
9. La ritenuta incapacità a testimoniare dei due attori e Parte_1
ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ritualmente eccepita dal procuratore Pt_2
della convenuta all'udienza del 17/06/2024, dedicata all'assunzione delle rispettive testimonianze, e ripetuta nella precisazione delle conclusioni
(sopra riportate), non segue dalla riunione (avversata dagli attori) delle due cause (alla stregua di risalente giurisprudenza della Cassazione, da tempo abbandonata: Sez. L, Sentenza n. 5629 del 29/10/1979), ma dalla particolare connessione delle due cause che è di tipo “oggettivo proprio” in quanto le stesse hanno in comune l'identica causa petendi, in particolare, la caduta delle / dalle bici, avvenuta nelle stesse circostanze di tempo e, come sostenuto, a causa delle crepe presenti sullo stesso luogo (descritta, come già rilevato, nei due atti di citazione con le stesse parole e chiamata nelle
Pag. 9 di 15 conclusioni posti in via principale con il termine al singolare “l'incidente
verificatosi in data 15.06.2021”: cfr. le conclusioni sopra riportate). La
stessa causa petendi fa sì che entrambi gli attori sono giuridicamente abilitati all'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. per avanzare le pretese nei cfr. della medesima convenuta nella causa instaurato dall'altro attore o,
almeno, per intervenire “ad adiuvandum” nella detta causa avendo interesse ad avvantaggiarsi dell'esito positivo di quel procedimento per il proprio. Ne segue che risultano integrati i requisiti che l'art. 246 c.p.c.
richiede per la sussistenza dell'incapacità a testimoniare.
10. Il ragionamento esposto è peraltro confermato dalla giurisprudenza della Cassazione in subiecta materia che a partire dalla Sez. L, Sentenza n.
6932 del 13/08/1987 fino alla recente Sez. L, Ordinanza n. 26044 del
07/09/2023 insegna che “l'interesse che determina l'incapacità a
testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico,
personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione
principale a proporre l'Azione, ovvero una legittimazione secondaria ad
intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse
non si identifica con l'interesse, di mero fatto, che un testimone può avere a
che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato
chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente
Pag. 10 di 15 tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte
del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Ne'
l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far
insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca
testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sulla
attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice del merito di
deliberare”. È facile avvedersi che la giurisprudenza citata ammette la testimonianza di una parte di procedimenti connessi e/o di procedimenti riunti per mera connessione impropria, ossia per l'identità delle questioni di fatto o diritto (art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c.), non per cause connesse per il medesimo titolo (art. 103, comma 1, prima parte, c.p.c.)
che, come nel nostro caso, legittimano all'intervento volontario previsto dall'art. 105 c.p.c., sui cui si basa l'incapacità ex art. 264 c.p.c.
11. Con riferimento alle ulteriori prove offerte dalle parti attrici, sussistono molteplici ragioni per cui la ricostruzione del nesso causale allegato dagli stessi, individuato nelle crepe presenti sul manto della ciclabile in cui entrambe le biciclette si fossero “inceppate” (atti di citazione, punto 4), non risulta convincente.
11.1. Innanzitutto, gli attori non hanno offerto testi oculari delle due cadute da parte di terzi non coinvolti nell'incidente. Il teste sig. Tes_1
Pag. 11 di 15 della Croce Bianca di Rio di Pusteria non ha visto l'incidente Tes_2
perché era arrivato sul posto dopo la chiamata al 112, verso le ore 10.55
(cfr. il verbale d'udienza di data 17/06/2024).
11.2. Il doc. n. 1 degli attori (prodotto in entrambi i procedimenti) mostra lo stato della ciclabile sul luogo dell'incidente poco dopo le cadute (sul fondo si vedono le due biciclette per terra). Come ci si accorge osservando la fotografia, le cadute potrebbero essere state causate anche dai detriti che sono stati gettati sulla ciclabile per l'effetto della mietitura del bordo della strada statale n. 49 (che passa vicino alla ciclabile: cfr. foto al doc. n. 5
della convenuta nel procedimento sub R.G. n. 179/2022 e doc. n. 6 nel procedimento sub R.G. n. 251/2022), verosimilmente con un decespugliatore a filo. La convenuta ha prodotto opportuna documentazione che esclude la sua responsabilità per la presenza dei detriti
(cfr. sopra sub n. 3), tra cui il verbale di un controllo eseguito sulla ciclabile il giorno precedente all'incidente. Considerato il controllo eseguito la convenuta non può neanche essere responsabilizzata per le pigne, nel frattempo, eventualmente cadute sul manto della ciclabile (anche se appare più verosimile che siano state lanciate dal decespugliatore sulla ciclabile considerato che sono più numerose proprio vicino al lato strada).
Pag. 12 di 15 11.3. Dalla fotografia citata, come anche dalle quattro fotografie di cui al doc. 9 degli attori, si evince che le crepe in questione si trovano quasi tutte sul lato monte della ciclabile (dal quale le radici degli alberi hanno invaso il sottosuolo dell'asfalto), mentre è lecito presumere che i due ciclisti,
procedendo in direzione Brunico, hanno impegnato la destra della ciclabile,
cioè la parte vicino alla strada statale, che non presenta crepe significative.
11.4. Tutte le crepe visibili sulle fotografie richiamate seguono una direzione trasversale e non longitudinale per cui risulta pressoché
impossibile che le ruote delle biciclette si fossero “inceppate” nelle stesse.
Detto altrimenti, le ruote delle bici non incontrano, per la direzione in cui procedono, fessure in cui potrebbero “affondare”, ma modeste sconnessioni nell'asfalto, peraltro non difficilmente superabili da ruote di un certo spessore.
11.5. Risulta inverosimile, ossia non rispondente al criterio invocato dagli attori del “più probabile che non” (comparsa conclusionale, pag. 26), che due ciclisti cadono con le loro bici nella stessa circostanza temporale a causa della presenza delle stesse crepe. Verosimile, invece, appare una ricostruzione dell'incidente che sia causato da uno scontro tra i due ciclisti,
in uno dei tanti modi pensabili che lo stesso possa configurarsi tra due
Pag. 13 di 15 ciclisti che procedono insieme, eventualmente a distanza ravvicinata, sulla stessa ciclabile.
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. per cui vanno a carico degli attori. La liquidazione del compenso di avvocato ai sensi del D.M. 10/03/2014, n. 55, avviene per le due cause in modo separato fino alla riunione (R.G. 179: scaglione da Euro
52.001 a Euro 260.000 - R.G. 251: scaglione da Euro 26.001 a Euro
52.000) ossia per le fasi di studio e per la fase introduttiva;
le successive fasi, la fase istruttoria / trattazione e la fase decisionale, sono calcolate per il procedimento riunito (scaglione da Euro 52.001 a Euro 260.000)
applicando un aumento del 10 % per il numero delle parti (la pluralità delle controparti non ha aggravati un modo rilevante la difesa della convenuta).
Per le fasi in questione si ritiene di applicare i parametri medi.
13. Dai criteri indicati seguono i seguenti importi: Euro 4.180,00 per le due fasi separate del procedimento sub R.G. 179/2022; Euro 2.905,00 per le due fasi separate del procedimento sub R.G. 251/2022; Euro 10.915,30 per le due fasi comuni ai procedimenti riuniti;
sulla somma complessiva di
Euro 18.000,30 si aggiungono 15% per spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le spese successive occorrende.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite sub R.G. n. 179/2022 e sub R.G. 251/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte dall'attore sig. Parte_1
nella causa sub R.G. 179/2022;
[...]
2. Rigetta tutte le domande proposte dall'attore sig.
[...]
nella causa sub R.G. 251/2022; Parte_2
3. condanna le parti attrici e Parte_1 [...]
a rimborsare in via solidale alla parte convenuta Parte_2
a titolo di spese di Controparte_1
lite, Euro 18.000,30 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 03/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
Pag. 15 di 15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BOLZANO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Günter Morandell,
pronuncia la seguente
SENTENZA
nelle due cause civili di 1° grado riunite sub R.G. n. 179/2022 e sub R.G.
n. 251/2022, pendenti tra:
parti attrici:
- nella causa sub R.G. 179/2022: Parte_1
codice fiscale: , C.F._1
- nella causa sub R.G. 251/2022: , codice Parte_2
fiscale: , C.F._2
entrambi con l'avv. MULSER ALFRED, come da procure agli atti;
parte convenuta in entrambe le cause:
- , codice fiscale: Controparte_1
, con l'avv. MAIRHOFER MARTIN. P.IVA_1 OGGETTO
Risarcimento danni da cosa in custodia (art. 2051 c.c.).
CONCLUSIONI
delle parti attrici:
“- accertare la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della Comunità
comprensoriale per l'incidente verificatosi in data 15.06.2021 CP_1
e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. Parte_1
pari ad € 94.604,89- o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia,
nonché
- accertare la responsabilità da custodia ex art. 2051 c.c. della Comunità
comprensoriale per l'incidente verificatosi in data 15.06.2021 CP_1
e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni
patrimoniali e non patrimoniali patiti dal sig. pari ad Parte_2
€ 29.510,96- o alla maggior o minor somma ritenuta di giustizia;
- in via subordinata: accertare la responsabilità da fatto illecito ex art.
2043 c.c. della Comunità comprensoriale per l'incidente CP_1
verificatosi in data 15.06.2021 e conseguentemente condannare la
convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
Pag. 2 di 15 dal sig. pari ad € 94.604,89- o alla maggior o Parte_1
minor somma ritenuta di giustizia, nonché
- in via subordinata: accertare la responsabilità da fatto illecito ex art.
2043 c.c. della Comunità comprensoriale per l'incidente CP_1
verificatosi in data 15.06.2021 e conseguentemente condannare la
convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali patiti
dal sig. pari ad € 29.510,96- o alla maggior o minor Parte_2
somma ritenuta di giustizia;
- in via istruttoria … (“omissis”);
- in ogni caso: con vittoria di spese e compensi dei presenti procedimenti”;
della parte convenuta:
“Con riferimento al procedimento n. 179/2022 R.G.
Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto
infondate.
In mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
responsabilità di parte convenuta, accertare il concorso di colpa di parte
attrice e conseguentemente ridurre il risarcimento del danno.
In ogni caso: con condanna della controparte alla rifusione delle spese e
degli onorari del presente procedimento.
Con riferimento al procedimento n. 251/2022 R.G.
Pag. 3 di 15 Nel merito: rigettare tutte le domande proposte da parte attrice, in quanto
infondate.
In mero subordine: nella denegata e non creduta ipotesi di ritenuta
responsabilità di parte convenuta, accertare il concorso di colpa di parte
attrice e conseguentemente ridurre il risarcimento del danno.
In ogni caso: con condanna della controparte alla rifusione delle spese e
degli onorari del presente procedimento.
Con riferimento ad entrambi i procedimenti riuniti
In via istruttoria: viene ribadita l'eccezione di nullità (sollevata subito
dopo l'escussione delle testimonianze: cfr. verbale d'udienza di data
17.6.2024) delle testimonianze rese dalle parti attrici Parte_1
e in quanto incapaci a testimoniare ai
[...] Parte_2
sensi dell'art. 246 cpc (eccezione di incapacità formulata prima
dell'ammissione del mezzo istruttorio: cfr. sia verbale d'udienza di data
17.6.2024, sia la memoria ai sensi dell'art. 183, comma 6, n. 3, cpc)”.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
1. I due attori e Parte_1 [...]
, avvalendosi di due atti di citazione distinti, hanno citato Parte_2
Pag. 4 di 15 in giudizio la , nella Controparte_1
sua veste di gestrice / manutentrice - custode e, perciò, responsabile ex art. 2051 c.c., della pista ciclabile che attraversa il territorio comunale di Rio di
Pusteria (BZ) e porta lungo la Val Pusteria. Riferivano, ciascuno nel suo atto di citazione (senza, però, menzionare l'altro attore così che dagli atti non rileva direttamente la copresenza di quest'ultimo nelle medesime circostanze di tempo e luogo), che avessero percorso in data 15.06.2021,
verso le ore 10.45 circa, con le loro bici di corsa il tratto della detta ciclabile poco prima della Chiusa di Rio di Pusteria in direzione Brunico,
quando entrambi fossero caduti per terra con le rispettive biciclette a causa della sussistenza di crepe nell'asfalto, creatosi dai ridici dei vicini alberi,
nei quali si fossero inceppate le ruote delle loro biciclette. Affermavano che le crepe non fossero state avvistate da loro poiché erano “coperte dai detriti
di una mietitura” (erbacce, pigne e sassi) e “celate dall'ombra dei vicini
alberi” (atto di citazione, punto 3, idem atto di citazione, Parte_1
punto 3, Insam: si noti che i primi cinque punti dei citati atti, riguardanti i fatti dell'incidente, sono identici alla lettera, fatta eccezione per il nome degli attori). Segue, in ognuno dei due atti, l'esposizione dettagliata dei relativi danni patrimoniali e non patrimoniali, tra cui primeggiano i danni alla salute, per il risarcimento degli stessi il sig. chiede la Parte_1
Pag. 5 di 15 condanna della convenuta al Controparte_1
pagamento della somma complessiva di Euro 94.604,89 e il sig. al Pt_2
pagamento di Euro 29.510,96 (cfr. le conclusioni sopra riportate).
2. La convenuta si è costituita in entrambi i giudizi opponendosi alle richieste risarcitorie e, prima ancora, alla ricostruzione della dinamica offerta dagli attori, in particolare contestava “l'allegazione secondo la
quale la caduta sarebbe occorsa per via delle pessime condizioni
dell'asfalto, insieme all'allegazione secondo la quale il tracciato non
sarebbe stato visibile al ciclista (rectius: ai ciclisti) per via di detriti
presenti sulla corsia e dell'ombra che sarebbe provenuta dagli adiacenti
alberi” (comparsa sub R.G. n. 179/2022 e sub R.G. 251/2022, pag. 3).
3. Esponeva, in particolare, che la mietitura con i detriti rilasciati sulla ciclabile (che secondo gli attori fosse stata ancora “in corso” al verificarsi dell'incidente: cfr. entrambi gli atti di citazione al punto 2 e al punto 1.3,
lett. b. di pag. 8) non fossero riferibili alla convenuta, e per essa alla
Pers cooperativa sociale “ , incaricata della manutenzione della ciclabile in questione. La cooperativa quel giorno non aveva eseguito nessun intervento sul tratto in questione (ma ha compiuto una mietitura a , come CP_2
rileva dal registro di interventi della Cooperativa: doc. 6 della convenuta nella causa sub 179/2022 e doc. 7 nella causa sub. 251/2022).
Pag. 6 di 15 4. Rileva, inoltre, la convenuta che il controllo eseguito dalla Cooperativa il giorno prima dell'incidente non avesse accertato situazioni critiche sulla ciclabile, in particolare non fossero stati trovati crepe nel manto della ciclabile superiori a 3,5 cm né contaminazioni di qualsiasi tipo (cfr. verbale di manutenzione del 14/06/2021: doc. n. 7 della convenuta nella causa sub
179/2022 e doc. n. 8 nella causa sub 251/2022).
5. La causa sub R.G. n. 251/2022 (attore: ) è stata poi riunita alla Pt_2
causa sub R.G. n. 179/2022 (attore: ), all'udienza della Parte_1
concessione dei termini ex art. 183, comma 6 (versione pre - ) di Pt_3
data 29/09/2022 nonostante l'opposizione alla riunione espressa dai due attori (cfr. le note di trattazione scritta di data 27/09/2022 in entrambi i fascicoli).
6. Tenuto conto degli atti e documenti di cui ai due procedimenti riuniti e dell'attività istruttoria espletata, alla luce, peraltro, dell'incapacità dei due attori di rendere testimonianze l'uno a favore dell'altro, di cui si dirà di seguito, si arriva a concludere nel senso del rigetto delle pretese attoree per la circostanza risolutiva che le parti attrici, valutate le (restanti) prove da loro offerte ai sensi dell'art. 116, comma 1, c.p.p, non sono riusciti a provare in modo convincibile, come loro dovere, il nesso causale tra la cosa
Pag. 7 di 15 in custodia della convenuta, in concreto, tra le crepe presenti sulla ciclabile,
e l'infortunio ciclistico.
7. Dato per scontato che al fatto in questione si applica il disposto di cui all'art. 2051 c.c. sulla responsabilità da cosa in custodia, è doveroso precisare che “la responsabilità ex art. 2051 c.c. dell'ente proprietario di
una strada aperta al pubblico transito presuppone la sussistenza di un
nesso causale tra la cosa in custodia e l'evento dannoso - tale che la prima
si inserisca, con qualificata capacità eziologica, nella sequenza che porta
all'evento e non rappresenti mera circostanza esterna, o neutra, o elemento
passivo di una serie causale che si esaurisce all'interno e nel collegamento
di altri e diversi fattori” (Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 14930 del
29/05/2023). Corrisponde, peraltro, pure a consolidata giurisprudenza di legittimità che l'onere di provare il detto nesso causale incombe all'attore
(cfr. Cassazione Sez. U, Ordinanza n. 20943 del 30/06/2022: “La
responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non
presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione
da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia ed il
danno”). Ne segue che “l'incertezza in ordine ad una circostanza incidente
sull'imputabilità eziologica dell'evento dannoso impedisce di ritenere
integrata la prova - gravante sull'attore - del nesso causale tra la cosa e il
Pag. 8 di 15 danno, con conseguente esclusione della responsabilità del custode”
(Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 20986 del 18/07/2023).
8. Va da sé che l'onere di provare il nesso causale incombe alle parti attrice anche se si volesse applicare alla fattispecie in questione la regola generale sulla responsabilità civile extracontrattuale dell'art. 2043 c.c., azionata in subordine dalla due parti, per cui, dato l'adempimento insufficiente dell'onere probatorio, saranno pure da rigettare, per i medesimi motivi che si stanno esponendo, le loro pretese subordinate.
9. La ritenuta incapacità a testimoniare dei due attori e Parte_1
ai sensi dell'art. 246 c.p.c., ritualmente eccepita dal procuratore Pt_2
della convenuta all'udienza del 17/06/2024, dedicata all'assunzione delle rispettive testimonianze, e ripetuta nella precisazione delle conclusioni
(sopra riportate), non segue dalla riunione (avversata dagli attori) delle due cause (alla stregua di risalente giurisprudenza della Cassazione, da tempo abbandonata: Sez. L, Sentenza n. 5629 del 29/10/1979), ma dalla particolare connessione delle due cause che è di tipo “oggettivo proprio” in quanto le stesse hanno in comune l'identica causa petendi, in particolare, la caduta delle / dalle bici, avvenuta nelle stesse circostanze di tempo e, come sostenuto, a causa delle crepe presenti sullo stesso luogo (descritta, come già rilevato, nei due atti di citazione con le stesse parole e chiamata nelle
Pag. 9 di 15 conclusioni posti in via principale con il termine al singolare “l'incidente
verificatosi in data 15.06.2021”: cfr. le conclusioni sopra riportate). La
stessa causa petendi fa sì che entrambi gli attori sono giuridicamente abilitati all'intervento volontario ex art. 105 c.p.c. per avanzare le pretese nei cfr. della medesima convenuta nella causa instaurato dall'altro attore o,
almeno, per intervenire “ad adiuvandum” nella detta causa avendo interesse ad avvantaggiarsi dell'esito positivo di quel procedimento per il proprio. Ne segue che risultano integrati i requisiti che l'art. 246 c.p.c.
richiede per la sussistenza dell'incapacità a testimoniare.
10. Il ragionamento esposto è peraltro confermato dalla giurisprudenza della Cassazione in subiecta materia che a partire dalla Sez. L, Sentenza n.
6932 del 13/08/1987 fino alla recente Sez. L, Ordinanza n. 26044 del
07/09/2023 insegna che “l'interesse che determina l'incapacità a
testimoniare, ai sensi dell'art. 246 cod. proc. civ., è solo quello giuridico,
personale, concreto ed attuale, che comporta o una legittimazione
principale a proporre l'Azione, ovvero una legittimazione secondaria ad
intervenire in un giudizio già proposto da altri cointeressati. Tale interesse
non si identifica con l'interesse, di mero fatto, che un testimone può avere a
che venga decisa in un certo modo la controversia in cui esso sia stato
chiamato a deporre, pendente fra altre parti, ma identica a quella vertente
Pag. 10 di 15 tra lui ed un altro soggetto ed anche se quest'ultimo sia, a sua volta, parte
del giudizio in cui la deposizione deve essere resa. Ne'
l'eventuale riunione delle cause connesse (per identità di questioni) può far
insorgere l'incapacità delle rispettive parti a rendersi reciproca
testimonianza, potendo tale situazione unicamente incidere sulla
attendibilità delle relative deposizioni, che spetta al giudice del merito di
deliberare”. È facile avvedersi che la giurisprudenza citata ammette la testimonianza di una parte di procedimenti connessi e/o di procedimenti riunti per mera connessione impropria, ossia per l'identità delle questioni di fatto o diritto (art. 103, primo comma, ultima parte, c.p.c.), non per cause connesse per il medesimo titolo (art. 103, comma 1, prima parte, c.p.c.)
che, come nel nostro caso, legittimano all'intervento volontario previsto dall'art. 105 c.p.c., sui cui si basa l'incapacità ex art. 264 c.p.c.
11. Con riferimento alle ulteriori prove offerte dalle parti attrici, sussistono molteplici ragioni per cui la ricostruzione del nesso causale allegato dagli stessi, individuato nelle crepe presenti sul manto della ciclabile in cui entrambe le biciclette si fossero “inceppate” (atti di citazione, punto 4), non risulta convincente.
11.1. Innanzitutto, gli attori non hanno offerto testi oculari delle due cadute da parte di terzi non coinvolti nell'incidente. Il teste sig. Tes_1
Pag. 11 di 15 della Croce Bianca di Rio di Pusteria non ha visto l'incidente Tes_2
perché era arrivato sul posto dopo la chiamata al 112, verso le ore 10.55
(cfr. il verbale d'udienza di data 17/06/2024).
11.2. Il doc. n. 1 degli attori (prodotto in entrambi i procedimenti) mostra lo stato della ciclabile sul luogo dell'incidente poco dopo le cadute (sul fondo si vedono le due biciclette per terra). Come ci si accorge osservando la fotografia, le cadute potrebbero essere state causate anche dai detriti che sono stati gettati sulla ciclabile per l'effetto della mietitura del bordo della strada statale n. 49 (che passa vicino alla ciclabile: cfr. foto al doc. n. 5
della convenuta nel procedimento sub R.G. n. 179/2022 e doc. n. 6 nel procedimento sub R.G. n. 251/2022), verosimilmente con un decespugliatore a filo. La convenuta ha prodotto opportuna documentazione che esclude la sua responsabilità per la presenza dei detriti
(cfr. sopra sub n. 3), tra cui il verbale di un controllo eseguito sulla ciclabile il giorno precedente all'incidente. Considerato il controllo eseguito la convenuta non può neanche essere responsabilizzata per le pigne, nel frattempo, eventualmente cadute sul manto della ciclabile (anche se appare più verosimile che siano state lanciate dal decespugliatore sulla ciclabile considerato che sono più numerose proprio vicino al lato strada).
Pag. 12 di 15 11.3. Dalla fotografia citata, come anche dalle quattro fotografie di cui al doc. 9 degli attori, si evince che le crepe in questione si trovano quasi tutte sul lato monte della ciclabile (dal quale le radici degli alberi hanno invaso il sottosuolo dell'asfalto), mentre è lecito presumere che i due ciclisti,
procedendo in direzione Brunico, hanno impegnato la destra della ciclabile,
cioè la parte vicino alla strada statale, che non presenta crepe significative.
11.4. Tutte le crepe visibili sulle fotografie richiamate seguono una direzione trasversale e non longitudinale per cui risulta pressoché
impossibile che le ruote delle biciclette si fossero “inceppate” nelle stesse.
Detto altrimenti, le ruote delle bici non incontrano, per la direzione in cui procedono, fessure in cui potrebbero “affondare”, ma modeste sconnessioni nell'asfalto, peraltro non difficilmente superabili da ruote di un certo spessore.
11.5. Risulta inverosimile, ossia non rispondente al criterio invocato dagli attori del “più probabile che non” (comparsa conclusionale, pag. 26), che due ciclisti cadono con le loro bici nella stessa circostanza temporale a causa della presenza delle stesse crepe. Verosimile, invece, appare una ricostruzione dell'incidente che sia causato da uno scontro tra i due ciclisti,
in uno dei tanti modi pensabili che lo stesso possa configurarsi tra due
Pag. 13 di 15 ciclisti che procedono insieme, eventualmente a distanza ravvicinata, sulla stessa ciclabile.
12. Le spese di lite sono regolate in base al principio della soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. per cui vanno a carico degli attori. La liquidazione del compenso di avvocato ai sensi del D.M. 10/03/2014, n. 55, avviene per le due cause in modo separato fino alla riunione (R.G. 179: scaglione da Euro
52.001 a Euro 260.000 - R.G. 251: scaglione da Euro 26.001 a Euro
52.000) ossia per le fasi di studio e per la fase introduttiva;
le successive fasi, la fase istruttoria / trattazione e la fase decisionale, sono calcolate per il procedimento riunito (scaglione da Euro 52.001 a Euro 260.000)
applicando un aumento del 10 % per il numero delle parti (la pluralità delle controparti non ha aggravati un modo rilevante la difesa della convenuta).
Per le fasi in questione si ritiene di applicare i parametri medi.
13. Dai criteri indicati seguono i seguenti importi: Euro 4.180,00 per le due fasi separate del procedimento sub R.G. 179/2022; Euro 2.905,00 per le due fasi separate del procedimento sub R.G. 251/2022; Euro 10.915,30 per le due fasi comuni ai procedimenti riuniti;
sulla somma complessiva di
Euro 18.000,30 si aggiungono 15% per spese forfetarie, CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le spese successive occorrende.
Pag. 14 di 15
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nelle cause civili riunite sub R.G. n. 179/2022 e sub R.G. 251/2022, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Rigetta tutte le domande proposte dall'attore sig. Parte_1
nella causa sub R.G. 179/2022;
[...]
2. Rigetta tutte le domande proposte dall'attore sig.
[...]
nella causa sub R.G. 251/2022; Parte_2
3. condanna le parti attrici e Parte_1 [...]
a rimborsare in via solidale alla parte convenuta Parte_2
a titolo di spese di Controparte_1
lite, Euro 18.000,30 per compenso di avvocato, oltre 15% spese forfetarie,
CPA ed IVA sulle poste gravate come per legge, e le spese successive occorrende.
Così deciso in Bolzano (BZ), il 03/01/2025.
Il Giudice
Günter Morandell
(firma digitale)
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