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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 27/06/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Floriana Consolante, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1415 R.G. dell'anno 2021 riservata in decisione all'udienza del 22 gennaio 2025 con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., vertente
TRA in persona del legale rappr. p.t. (P.I. ), rappresentata e difesa Parte_1 P.IVA_1 come da procura in atti dall'avv. Alessandro Cefalo;
opponente
E in persona del legale rappr. p.t (c.f. ), Controparte_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv Domenico Iaderosa in virtù di procura in atti;
opposta
Conclusioni: le parti hanno concluso come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato la proponeva opposizione ex art. 615 Parte_1
c.p.c. avverso il precetto notificatole il 15.3.2021 con il quale la Controparte_1 in forza del D.I. di questo Tribunale n. 585/2019, le aveva intimato il pagamento dell'importo di complessivi €13.271,84.
Occorre premettere che nel precetto la affermava che;
Controparte_1
-con decreto ingiuntivo n. 585/2019 emesso il 22.04.2019 e successivo decreto di correzione dell'errore materiale n. 3646/2019, il Tribunale di Benevento ingiungeva alla società Parte_1 di pagare in favore della la somma di € 124.427,00 oltre interessi Controparte_1 al tasso e con decorrenza di cui al Dlgs. 231/2002;
-che l'atto di transazione sottoscritto tra le parti in data 29.05.2019 si era risolto e aveva perduto di validità a causa del mancato adempimento da parte della società debitrice al Parte_1 pagamento di molteplici rate nei tempi e modi pattuiti;
1 -che il D.I. non veniva opposto e diventava definitivamente esecutivo;
-che a seguito della notifica di un atto di pignoramento, tra le parti era intervenuto un nuovo accordo transattivo, concluso a seguito dell'accettazione da parte della società debitrice della proposta transattiva della creditrice dell'11.12.2020;
-che anche quest'ultimo accordo si era risolto ed aveva perso di validità a causa del mancato pagamento da parte della società debitrice della seconda rata, entro il termine di Parte_1 scadenza del 26.2.2021;
-che il credito originariamente precettato era pari ad € 43.002,74 per capitale residuo ed interessi moratori al 2.11.2020, cui erano da detrarre € 5.000,00 corrisposti da parte della società debitrice successivamente alla notifica del primo precetto e prima del pignoramento, nonché € Parte_1
20.000,00 corrisposti in esecuzione dell'accordo transattivo concluso tra le parti a mezzo proposta transattiva dell'11.12.2020 e relativa accettazione (di cui € 15.000,00 contestualmente all'accordo ed € 5.000,00 quale prima rata con scadenza 29.1.2021), nonché € 5.000,00 pervenuti al creditore in data 9.3.2021, successivamente all'automatica risoluzione del predetto accordo per inadempimento del debitore, i quali erano trattenuti in acconto dal creditore;
-che l'obbligato non aveva ancora provveduto a corrispondere quanto dovuto, ammontante pertanto ad € 13.002,74 (pari al credito originariamente precettato di € 43.002,74 per sorta capitale ed interessi moratori al 2.11.2020, detratti € 30.000,00 trattenuti in acconto per tutte le causali anzidette).
La proponeva opposizione al precetto notificatole il 15.3.2021 eccependo Parte_1
l'inesistenza del credito per intervenuto pagamento delle somme dovute, nei termini di cui alla transazione/dilazione di pagamento dell'11.12.2020 la quale non era stata affatto risolta.
In merito l'opponente evidenziava di avere pagato le somme alle scadenze previste nell'accordo transattivo di cui al piano di rientro del 11.12.2020, ad eccezione della rata con scadenza 26.2.2021 la quale, per un disguido bancario, era stata pagata il 9.3.2021.
L'opponente eccepiva, altresì, l'inesistenza della risoluzione dell'accordo transattivo del 11.12.2020 per inadempimento del debitore ed evidenziava che le missive del 26.2.2021 e del 8.3.2021, inviate dalla creditrice non avevano provocato la risoluzione automatica Controparte_1 dell'accordo transattivo ed erano improduttive di effetti, in quanto carenti dei requisiti della diffida ad adempiere, dato che non era stato assegnato al debitore un congruo termine per adempiere.
L'opponente, inoltre, deduceva che nell'accordo transattivo concluso per effetto dell'accettazione della proposta di rientro del 11.12.2020 non vi era alcuna clausola risolutiva espressa né era stato pattuito un termine essenziale per l'adempimento.
2 Alla luce di tali argomentazioni, l'opponente sosteneva che il precetto opposto doveva ritenersi nullo, illegittimo o inefficace.
Inoltre, la società opponente eccepiva che l'importo precettato di € 13.271,84 era “sganciato dalla realtà” posto che mancava un analitico calcolo delle somme dovute e del loro titolo.
Tanto premesso, l'opponente chiedeva accertarsi e dichiararsi la nullità, inefficacia, illegittimità del precetto opposto, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, con vittoria di spese.
Si costituiva l'opposta la quale eccepiva l'incompetenza per Controparte_1 territorio del Tribunale adito e contestava nel merito l'avversa opposizione di cui chiedeva il rigetto, ribadendo che l'accordo transattivo concluso a seguito dell'accettazione della proposta di dilazione di pagamento della stessa creditrice dell'11.12.2020 dove ritenersi risolto di diritto, in forza di una clausola risolutiva espressa di cui ci si era avvalsi con comunicazione via pec del 8.3.2021, successivamente al mancato pagamento della rata con scadenza 26.2.2021, e che il bonifico per il pagamento di detta rata effettuato dalla debitrice il 9.3.2021 era intervenuto successivamente alla ricezione della comunicazione del 8.3.2021.
Nella comparsa di costituzione e risposta, l'opposta precisava i criteri di quantificazione degli importi indicati nel precetto da cui dove essere decurtato l'ulteriore importo di € 5000,00 versato dalla società debitrice, in pendenza del presente giudizio, precisamente in data 31.3.2021, e concludeva per la conferma della validità ed efficacia del precetto opposto per l'importo di €
8.271,84.
Con ordinanza del 30.12.2021 era disattesa l'eccezione di incompetenza per territorio e respinta l'istanza di sospensione.
Senza espletare attività istruttoria, la causa è stata riservata in decisione.
In via preliminare va esaminata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata dalla parte opposta, alla luce degli artt. 27 e 480 comma 3 c.p.c.. E' stato eccepito che competente per territorio
è il Tribunale di S. Maria Capua Vetere in considerazione dell'elezione di domicilio compiuta dalla creditrice opposta nel precetto.
L'eccezione è infondata.
Si osserva che l'elezione di domicilio nel precetto ex art. 480 comma 3 c.p.c. in un comune nel cui circondario il creditore, all'esito di specifica contestazione del debitore opponente, non ha dimostrato l'esistenza di beni staggibili, è inidonea a radicare la competenza territoriale del giudizio di opposizione preventiva all'esecuzione cioè del giudizio di opposizione a precetto ( cfr.
Cassazione civile n. 8024/2021).
3 La società intimata con il precetto, cioè la odierna opponente , ha sede in questo Parte_1 circondario e la società opposta non ha dimostrato l'esistenza di beni staggibili di proprietà della debitrice nel comune dell'elezione di domicilio contenuta nel precetto.
Preliminarmente va esaminata anche la questione sollevata dall'opponente all'udienza del 3 giugno
2024.
L'opponente ha dedotto che, con provvedimento del GIP di questo Tribunale, la società e i beni aziendali della sono stati oggetto della misura cautelare del sequestro preventivo, Parte_1 con operatività delle disposizioni di cui al titolo IV del Dlgs 159/2011, con conseguente improcedibilità delle azioni esecutive nei suoi confronti, come previsto dall'art. 55 del medesimo
Dlgs.
Orbene si osserva che il sequestro preventivo della e dei suoi beni aziendali è stato Parte_1 adottato dal GIP di questo Tribunale con ordinanza depositata in 25.1.2022.
Tale provvedimento è stato prodotto dall'opponente nel presente giudizio solo unitamente alla comparsa conclusionale e, quindi, tardivamente atteso che la parte opponente aveva l'onere di produrre il decreto di sequestro preventivo alla I difesa utile successiva all'applicazione della misura cautelare (di cui la difesa dell'opponente aveva la possibilità di esserne a conoscenza atteso che il sequestro in oggetto risulta annotato nella visura camerale della . Parte_1
Ne consegue che la documentazione comprovante il sequestro preventivo doveva e poteva essere prodotta già per l'udienza del 18 maggio 2022 ( prima udienza utile successiva al sequestro).
In ogni caso, procedendo all'esame del merito di tale eccezione, si osserva che l'art. 55 Dlgs
159/2011 dispone che “A seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azioni esecutive. I beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall'amministratore giudiziario”.
Nel caso di specie l'azione esecutiva non è stata intrapresa. Si controverte di un'opposizione a precetto, atto prodromico all'esercizio dell'azione esecutiva, in cui si controverte dell'entità del credito vantato dalla creditrice per cui sussiste l'interesse dell'opposta ad una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, per fatti sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo
Non vi è quindi spazio per una pronuncia di inefficacia del precetto.
Nel merito l'opposizione non è meritevole di accoglimento.
E' circostanza pacifica che la società opposta, in data 11.12.2020, formulava alla debitrice
[...]
proposta transattiva per la conciliazione della controversia (scaturente dal pignoramento Pt_1 intrapreso in forza del D.I. n. 585/2019) accettando, pro bono pacis, la somma omnicomprensiva di
€ 30.000,00 da corrispondere entro le seguenti perentorie scadenze:
- € 15.000,00 entro 10 giorni dalla data odierna (ovvero dal 11.12.2020, ndr);
4 - € 5.000,00 entro il 29.1.2021;
- € 5.000,00 entro il 26.2.2021;
- € 5.000,00 entro il 31.3.2021.
Tale proposta venne accettata dalla per facta concludentia atteso che quest'ultima Parte_1 provvedeva nel rispetto delle scadenze ai pagamenti delle prime due rate.
Il Tribunale osserva che, come sostenuto dalla società opposta, tale transazione conteneva una clausola risolutiva espressa considerato che nella proposta del 11.12.2020 era precisato che l'offerta di accettare a titolo transattivo l'importo di € 30.000,00 era formulata “Con espressa pattuizione che, in caso di mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di uno dei predetti importi, la automaticamente decadrà dai benefici della dilazione e della riduzione Parte_1 dell'importo precettato e pignorato con rinuncia totale agli interessi moratori, e di conseguenza
l'accordo conseguente alla presente proposta si intenderà immediatamente risolto per inadempimento e perderà di validità, senza necessità di alcuna comunicazione formale.
In tal caso, la potrà agire in via esecutiva con un nuovo precetto e Controparte_1 pignoramento sulla base del medesimo titolo già azionato (decreto ingiuntivo di pagamento n.
585/2019 del 22.04.2019 del Tribunale di Benevento) per il recupero dell'intero maggiore debito già precettato ed oggi pignorato comprensivo di interessi moratori, trattenendo in acconto quanto sino ad allora eventualmente versato dalla in adempimento dell'intesa” Parte_1
Si osserva che la clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento come condizione risolutiva del contratto.
Attraverso la sua previsione le parti dimostrano di avere attribuito una particolare importanza alla violazione di determinati impegni contrattuali, il che spiega perché debba escludersi qualsiasi sindacato del giudice sulla gravità dell'inadempimento stesso.
Per effetto della clausola risolutiva espressa la risoluzione opera di diritto ove il contraente non inadempiente dichiari di volersene avvalere, senza necessità di provare la gravità dell'inadempimento della controparte (cfr. Cassazione civile n. 9550/2018).
Nel caso di specie si ravvisa una clausola risolutiva espressa atteso che, per effetto dell'accettazione della proposta transattiva della creditrice, era espressamente convenuto che al verificarsi di un evento determinato, quale il “mancato puntuale ed integrale pagamento anche solo di uno dei predetti importi” entro i termini di scadenza previsti, “l'accordo conseguente alla presente proposta si intenderà immediatamente risolto per inadempimento e perderà di validità” e la società debitrice decadeva dai benefici della dilazione e della riduzione dell'importo precettato e pignorato.
5 Si osserva che nel caso di specie è pacifico che la non ha rispettato la scadenza del Parte_1
26.2.2021 per il pagamento della terza rata.
La debitrice opponente ha dedotto che l'ordine di bonifico del 1 marzo 2021 (comunque tardivo) non era andato a buon fine per un “disguido bancario” di cui non è stata fornita alcuna prova. Ne consegue che la era senza dubbio inadempiente. Parte_1
Dagli atti di causa emerge il fatto, tra l'altro non contestato, che in data 8 marzo 2021 a mezzo PEC la società opposta comunicò alla debitrice di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa.
Pertanto, per effetto di tale comunicazione l'accordo transattivo si è risolto in data 8.3.2021.
L'effetto risolutivo si verifica, infatti, a norma del secondo comma dell'art. 1456 c.c. nel momento in cui la dichiarazione con la quale la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva perviene all'inadempiente.
Si ritiene che, quando per il compimento di una prestazione è previsto un termine non essenziale, il debitore potrà utilmente offrire la prestazione anche dopo la scadenza fino a quando l'altra parte non gli abbia comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, rendendo inoperante il potere dell'altra parte di chiedere la risoluzione.
Nel caso di specie, invece, il pagamento della rata con scadenza al 26.2.2021 è stato effettuato dalla in data 9.3.2021 allorchè quest'ultima già aveva ricevuto la PEC del 8.3.2021 con la Parte_1 quale la le aveva comunicato di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa e CP_1 quindi allorchè il contratto era già risolto di diritto.
Nel caso in esame si è in presenza di una transazione non novativa.
In giurisprudenza si riscontra sostanziale accordo nel ritenere che la risoluzione della transazione ristabilisca in toto la situazione giuridica preesistente, sì che le parti possono di nuovo disporre di ogni azione ed eccezione di cui potevano avvalersi in origine.
Ed invero è principio di diritto che "nell'ipotesi in cui un rapporto venga fatto oggetto di una transazione e questa non abbia carattere novativo, la mancata estinzione del rapporto originario discendente da quel carattere della transazione significa non già che la posizione delle parti sia regolata contemporaneamente dall'accordo originario e da quello transattivo, bensì soltanto che l'eventuale venir meno di quest'ultimo fa rivivere l'accordo originario, al contrario di quanto, invece, accade qualora le parti espressamente od oggettivamente abbiano stipulato un accordo transattivo novativo, nel qual caso l'art. 1976 c.c. sancisce, l'irrisolubilità della transazione" ( cfr. Cassazione civile n. 645/2024.)
Alla luce di tali argomentazioni, deve pertanto ritenersi che, come correttamente sostenuto dalla società opposta nell'atto di precetto, risolta la transazione riviveva l'accordo originario in virtù del
6 quale la era debitrice dell'importo di € 43.002,74, per capitale residuo ed interessi Parte_1 moratori al 2.11.2020, originariamente precettato.
Nel precetto la creditrice opposta correttamente decurtava l'importo di € 5.000,00 corrisposti dalla successivamente alla notifica del primo precetto e prima del pignoramento, nonché € Parte_1
20.000,00 corrisposti in esecuzione dell'accordo transattivo concluso tra le parti a mezzo proposta transattiva dell'11.12.2020 e relativa accettazione (di cui € 15.000,00 contestualmente all'accordo ed € 5.000,00 quale prima rata con scadenza 29.1.2021), nonché € 5.000,00 pervenuti al creditore in data 9.3.2021, dunque successivamente all'automatica risoluzione del predetto accordo per inadempimento del debitore e trattenuti in acconto dal creditore.
Come correttamente esposto nel precetto, alla data della sua notificazione l'importo dovuto era quindi di € 13.002,74 (pari al credito originariamente precettato di € 43.002,74 per sorta capitale ed interessi moratori al 2.11.2020, detratti € 30.000,00 trattenuti in acconto per tutte le causali anzidette).
L'opposizione al precetto è, quindi, infondata atteso che alla data della sua notificazione il debito non si era affatto estinto.
E' infondata la contestazione dell'opponente secondo la quale nel precetto opposto mancava un analitico calcolo delle somme dovute e del loro titolo.
Si evidenzia che nell'accordo transattivo dell'11.12.2020 si prevedeva che in caso di sua risoluzione la poteva “agire in via esecutiva con un nuovo precetto e Controparte_1 pignoramento sulla base del medesimo titolo già azionato (decreto ingiuntivo di pagamento n.
585/2019 del 22.04.2019 del Tribunale di Benevento) per il recupero dell'intero maggiore debito già precettato ed oggi pignorato comprensivo di interessi moratori, trattenendo in acconto quanto sino ad allora eventualmente versato dalla in adempimento dell'intesa. Parte_1
Nell'atto di precetto, qui opposto, la specificava che il credito originariamente CP_1 precettato è pari ad € 43.002,74 di cui € 33.232,54 per credito residuo ed € 9.770,20 per interessi moratori al 2.11.2020, cui vanno detratti € 5.000,00 corrisposti da parte della società debitrice
[...] successivamente alla notifica del primo precetto e prima del pignoramento, nonché € Parte_1
20.000,00 corrisposti in esecuzione dell'accordo transattivo concluso tra le parti a mezzo proposta transattiva dell'11.12.2020 e relativa accettazione (di cui € 15.000,00 contestualmente all'accordo ed € 5.000,00 quale prima rata con scadenza 29.1.2021), nonché € 5.000,00 pervenuti al creditore in data 9.3.2021.
Si osserva che con il precetto opposto la ha intimato il pagamento dell'importo del CP_1 credito residuo di € 13.002,74, oltre le spese (compenso tabellare fase di precetto € 225,00, spese
7 generali (15%) € 33,75, Cassa Avvocati (4%) € 10,35, totale € 269,10, con conseguente importo totale di € 13.271,84.
Va evidenziato che la parte opponente non ha specificamente contestato né l'importo del debito residuo per sorte capitale né ha sollevato specifiche contestazioni in merito al calcolo degli interessi moratori sulla sorte capitale.
Tanto premesso, atteso che la stessa parte opposta nel costituirsi in giudizio ha dedotto che, successivamente alla notificazione dell'atto di citazione introduttivo della presente opposizione, precisamente in data in data 31.3.2021, la le ha versato l'ulteriore importo di € 5000,00 Parte_1
(nonostante l'intervenuta risoluzione di diritto della transazione), deve affermarsi che il precetto opposto ha efficacia per l'importo residuo di € 8.271,84 (€ 13271,84- € 5000,00)
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022 (valori medi tabellari-scaglione in base al decisum) escluso il compenso per la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'opposizione a precetto-notificato il 15.3.2021-proposta da nei Parte_1 confronti della con citazione notificata il 24.3.2021, ogni altra Controparte_1 istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-respinge l'opposizione e, preso atto del pagamento effettuato dall'opponente in favore dell'opposta in data 31.3.2021, dichiara l'efficacia del precetto opposto limitatamente all'importo di € 8.271,84;
-condanna la parte opponente al pagamento delle spese processuali liquidate in € 3.397,00 per compenso di avvocato di cui € 919,00 per la fase di studio, € 777,00 per la fase introduttiva ed €
1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Domenico Iaderosa.
Benevento 27 giugno 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Consolante
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