Articolo 108 della Legge 23 ottobre 1960, n. 1196
Articolo 107Articolo 109
Versione
13 novembre 1960
Art. 108. Assegno alimentare

All'impiegato sospeso e' concesso un assegno alimentare in misura non superiore alla meta dello stipendio, oltre gli assegni per carichi di famiglia.
Entrata in vigore il 13 novembre 1960
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