Ordinanza collegiale 21 novembre 2024
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 4Q, sentenza 04/06/2025, n. 10836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10836 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 04/06/2025
N. 10836/2025 REG.PROV.COLL.
N. 11029/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 11029 del 2024, proposto da
PA SC, rappresentata e difesa dall'avvocato Emilio Mascheroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero Dell’Università e della Ricerca – Direzione Generale delle Istituzioni della Formazione Superiore, Commissione di Concorso per il Conseguimento Dell’Abilitazione Scientifica Nazionale Alle Funzioni di Professore Universitario, non costituiti in giudizio;
nei confronti
VA IN, non costituito in giudizio;
LG LA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandra Piroddi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento:
1) Del giudizio di NON idoneità della ricorrente per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 06/D3 – “Malattie del sangue, oncologia e reumatologia” (bandito con D.D. N. 1796 del 27/10/2023), pubblicato sul sito del Ministero in data 4 luglio 2024 per il periodo di 60 giorni previsto dall’art. 8, comma 9, del D.P.R. 04/04/2016, n. 95.
2) Del verbale di Commissione n. 1 del 02/02/2024 nella parte in cui definisce le modalità di valutazione delle pubblicazioni per le funzioni di professore di seconda fascia - del verbale di Commissione n. 8 del 25/06/2024 di approvazione dei risultati della selezione - dell’elenco dei candidati dichiarati idonei e inidonei - del giudizio definitivo della ricorrente, anch’essi tutti pubblicati sul sito del Ministero in data 4 luglio 2024, con i quali la Commissione ha giudicato non idonea la ricorrente per l’abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia nel settore 06/D3.
3) Di ogni altro atto o provvedimento antecedente o successivo, comunque presupposto, connesso o consequenziale ivi compreso, ove occorra e per quanto di utilità, dei giudizi individuali dei commissari, la scheda di valutazione delle pubblicazioni e dei titoli posseduti dal ricorrente (ove esistente) ed i relativi verbali della Commissione esaminatrice, nella parte in cui si dichiara la non idoneità della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca e di LG LA;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia per il settore 06/d3 “ Malattia del sangue, oncologia e reumatologia”.
La Commissione giudicatrice ha formulato un giudizio di non idoneità nei confronti della ricorrente. Quest’ultima, ritenendo il provvedimento viziato da illegittimità, ha proposto rituale impugnazione,
L’amministrazione intimata si è costituita in giudizio con una articolata memoria, chiedendo il rigetto del ricorso.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso è infondato.
La disciplina normativa sulle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia contempla fasi di verifica di requisiti che oggettivamente i candidati devono possedere e il cui accertamento è svolto sulla base di meri parametri, indicatori e fasi di valutazione della maturità scientifica del candidato affidata più propriamente alla discrezionalità tecnica della Commissione «nella peculiare forma di giudizi di valore, implicanti competenze specialistiche di alto profilo» (Tar Lazio, Roma, sez. III,4.5.2020 n. 4617).
In particolare, la disciplina normativa è da ricercarsi nel D.M. 7 giugno 2016 n.120, il quale prevede all’art. 3, rubricato «Valutazione della qualificazione scientifica per l'abilitazione alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia», che «1. Nelle procedure di abilitazione per l'accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando dai candidati. Nella valutazione la Commissione si attiene al principio in base al quale l'abilitazione viene attribuita esclusivamente ai candidati che hanno ottenuto risultati scientifici significativi riconosciuti come tali dalla comunità scientifica di riferimento, tenendo anche in considerazione, secondo le caratteristiche di ciascun settore concorsuale e in diversa misura per la prima e per la seconda fascia, la rilevanza nazionale e internazionale degli stessi.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare:
a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall'importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca;
b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
Il secondo comma del richiamato art. 3 prevede una diversificazione per le valutazioni, sia dei titoli che delle pubblicazioni, da riferire alla prima e alla seconda fascia di docenza. La disposizione fissa già i criteri per l’accertamento della «piena maturità scientifica» (per la prima fascia), la quale deve essere attestata dalla «importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca», e quelli per l’accertamento della «maturità scientifica» (per la seconda fascia), la quale è data dal «riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca».
La discrezionalità della Commissione viene ad essere delimitata dal legislatore con riferimento all’oggetto dell’accertamento (piena maturità o mera maturità scientifica) e ai criteri che consentono di ritenerne la sussistenza.
I successivi articoli indicano più nel dettaglio i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (art. 4) e i criteri e i parametri per la valutazione dei titoli (art. 5).
In particolare, la valutazione dei titoli si compone di due momenti:
a) l’accertamento dell’impatto della produzione scientifica del candidato, svolta utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al n. 1 dell’Allegato A.
b) l’accertamento del possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione tra quelli di cui all’allegato A ai numeri da 2 a 11. Riguardo a tale accertamento il comma 2 dell’art. 5 prevede che «la Commissione, nella seduta di insediamento sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all'allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione».
La valutazione delle pubblicazioni è svolta in base ai criteri di cui all’art. 4: «La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell'articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari adesso pertinenti;
b) l'apporto individuale nei lavori in collaborazione;
c) la qualità della produzione scientifica, valutata all'interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell'originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo;
d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare;
e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale;
f) la rilevanza delle pubblicazioni all'interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
L’abilitazione è infine attribuita in base all’art. 6 ai soli candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione e infine 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, secondo il quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale».
Nel caso di specie, risulta che la Commissione abbia riconosciuto alla ricorrente il possesso di tutti i titoli ed il superamento delle mediane. Il giudizio collegiale negativo, così come i giudizi individuali, si fondano, pertanto in maniera dirimente, sulla valutazione delle pubblicazioni.
La motivazione è la seguente “ La candidata PA SC, Direttrice dell’UOC di Oncologia Medica presso l'A.O.E. Cannizzaro di Catania, è stata valutata positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. La candidata possiede n. 5 titoli (A, B, C, E, H) sugli 8 stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. La candidata non ha dichiarato attività per il titolo D e F. Sulla base di quanto presentato in domanda, non si riconosce il possesso del titolo G perché la candidata riporta incarichi di insegnamento solo presso istituti italiani, e non presso istituti esteri o sovranazionali così come riportato nel titolo. La candidata ha presentato N. 12 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016 le pubblicazioni risultano tutte coerenti con le tematiche del settore concorsuale 06/D3. Complessivamente i lavori presentati possono essere ritenuti di buona qualità in quanto 10 editi su riviste Q1/Q2 e 2 Q3. Tuttavia l’apporto della candidata risulta preminente solo in 4 pubblicazioni (3 lavori originali e 1 revisione della letteratura) NON soddisfacendo il criterio minimo stabilito dalla commissione di 6 pubblicazioni come primo, ultimo o corresponding autore. La produzione scientifica della candidata risulta continua sotto il profilo temporale, con soli 2 lavori pubblicati da oltre 5 anni. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione ritiene, all’unanimità, che la candidata PA SC NON possieda ancora la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia pertanto sia NON IDONEA”.
Con la prima censura ha dedotto: Violazione e falsa applicazione art. 16 L. n. 240 del 30.12.2010; Artt. 3,4,5,6, del D.M. 120 del 07.06.2016; Art. 8 D.P.R. n. 95 del 04.04.2016. Violazione art. 5 del bando di selezione. Eccesso di potere per difetto ed errore di presupposto. Violazione dell’interesse pubblico alla selezione del miglior concorrente, dei principi di vincolatività delle clausole di selezione concorsuale e della par condicio, nonchè del principio di buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa ex art. 97 Costituzione.
La ricorrente riferisce che la Commissione esaminatrice, riunitasi in seduta preliminare il 02/02/2024 (si veda verbale n° 1), dopo aver definito le modalità organizzative per l’espletamento della procedura, richiamato i criteri ed i parametri per la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni di cui al D.M. n° 120/2016, deliberava quanto segue:
“ Nel rispetto dei predetti criteri, la Commissione, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, del D.P.R.
n. 95/2016, ritiene opportuno precisare le seguenti modalità di valutazione delle pubblicazioni scientifiche allegate ai sensi dell’art. 7 DM 120/2016: La Commissione, fatta salva la nozione di pubblicazione di “elevata qualità” come definita all’Allegato B del DM 120/2016 e fermi i criteri di cui all’art. 4 del DM citato, attribuirà particolare rilevanza per la II Fascia ad articoli originali (inclusi “brief-report” e “letter to Editor” entrambi con dati originali; metanalisi in numero non superiore a 2; revisioni della letteratura in numero non superiore a 1) pubblicati su riviste peer reviewed (preferibilmente rango Q1 e Q2) e di questi articoli almeno 6 dovranno prevedere un apporto individuale come primo (incluso co-first author), ultimo (incluso co-last author) o corresponding author……...Per entrambe le fasce (I e II fascia) sarà valutata la coerenza con il settore 06/D3, l’originalità, il rigore metodologico e la continuità temporale della produzione scientifica (10 anni per la I Fascia e 5 anni per la II Fascia”)”.
Il verbale n. 1 del 02/02/2024 (e i provvedimenti conseguenti) è viziato sotto il profilo della violazione di legge e dell’eccesso di potere nella misura in cui la Commissione, in violazione di quanto previsto dal d.P.R. 95 del 2016, dal d.m. 120 del 2016 e dall’art. 5 del bando non si è limitata a chiarire le modalità qualitative con le quali avrebbe applicato i criteri di cui all'art. 4 del citato d.m. 120/2016, ma ha introdotto surrettiziamente, in violazione dell’art. 8, comma 1, del D.P.R. n. 95/2016, della restante normativa di riferimento e del bando di selezione, un ulteriore criterio primario di valutazione dei titoli del candidato, da intendersi quale condizione essenziale, consistente nella avvenuta pubblicazione di almeno 6 articoli in posizione preminente.
Tale nuovo criterio è stato previsto a pena di esclusione come dimostrato dal fatto che la ricorrente è stata dichiarata non idonea esclusivamente a causa del mancato raggiungimento di tale soglia minima, ritenuta ineludibile (v. giudizio individuale espresso dalla Commissione).
Con il secondo motivo ha dedotto: Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n° 240/2010 Artt. 3,4,5,6 e allegato B) del D.M. 120 del 07.06.2016; Art. 8 D.P.R. n. 95 del 04.04.2016. Eccesso di potere per travisamento del criterio (o modalità di valutazione) fissato dalla commissione stessa. Eccesso di potere per violazione dell’interesse pubblico alla selezione del miglior concorrente, illogicita’, contraddittorieta’, irragionevolezza manifesta, incongruita’ e inesistenza della motivazione, travisamento dei fatti e violazione art. 3 legge 241/1990.Violazione del principio di par condicio. Disparità di trattamento.
Ma anche a voler giudicare la modalità di valutazione fissata dalla Commissione astrattamente scevra dal vizio precedentemente evidenziato, ritenendola cioè limitata alla sola attribuzione di “particolare rilevanza” (come testualmente indicato nel verbale) alla pubblicazione di almeno 6 articoli in posizione preminente, ad avviso di parte ricorrente la domanda merita comunque sicuro accoglimento in quanto tale criterio/modalità presenta un ulteriore profilo di illegittimità e lo stesso è stato comunque palesemente distorto e frainteso in fase applicativa in danno della ricorrente.
a- In primo luogo, non vi è chi non veda come l’attribuzione di “particolare rilevanza” ad almeno 6 pubblicazioni in posizione “preminente” introduca surrettiziamente un’ulteriore (prevalente) definizione di “elevata qualità” delle pubblicazioni, la quale viola, si sovrappone e stravolge le disposizioni ai sensi delle quali (art. 6, comma 1, punto b del DM. 120/2016) “l’elevata qualità” delle pubblicazioni è esclusivamente quella desumibile dalla definizione contenuta nell’allegato B) al D.M. stesso (livello di originalità, rigore metodologico e contributo fornito al progresso della ricerca abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale). Tale definizione di “alta qualità” non è emendabile, sovrapponibile o integrabile da parte della Commissione mediante l’introduzione di ulteriori parametri destinati automaticamente ad attribuire presuntiva e oggettiva “particolare rilevanza” a un determinato numero di pubblicazioni, essendo i poteri della Commissione normativamente limitati (art. 8, comma 1, D.P.R. n. 95/2016).
b- In secondo luogo, con efficacia troncante, parte ricorrente osserva quanto segue.
Come si evince dalla lettura della scheda di valutazione collegiale, il giudizio di NON IDONEITA’ espresso dalla Commissione si basa esclusivamente sul fatto che “l’apporto della candidata risulta preminente solo in 4 pubblicazioni (3 lavori originali e 1 revisione della letteratura) NON soddisfacendo il criterio minimo stabilito dalla commissione di 6 pubblicazioni come primo, ultimo o corresponding autore”.
Tale giudizio è del tutto illogico, immotivato, discriminatorio, nonchè contrastante con le norme in vigore e con le stesse determinazioni della Commissione, se si considera che il predetto requisito minimo (almeno 6 pubblicazioni prioritarie) pur ove diretto esclusivamente a valutare la “particolare rilevanza” della produzione scientifica del candidato non avrebbe giammai potuto comportare, in caso di mancato raggiungimento (almeno 6), l’automatica inidonietà del candidato stesso (come nel caso delle “mediane”), bensì esclusivamente una sua diversa valutazione complessiva (ex art. 6, comma 1, lett. b del DM 120/2016) la quale non è stata minimamente espressa (difetto assoluto di motivazione) essendosi la commissione limitata acriticamente a giudicare non idonea la ricorrente per difetto di un singolo requisito, a prescindere da qualsiasi altro parametro.
Le censure, stante la loro intima connessione, possono essere trattate congiuntamente.
Posto che l’apporto individuale ai lavori in collaborazione è una condizione da valutare espressamente, la giurisprudenza ha enucleato alcuni principi ricavabili dalla prassi internazionale, che si ritiene di condividere (come d’altro canto già stato affermato nella sentenza n. 9305/2025 e n. 13813 del 3.12.2019 della Sezione). È stato altresì rilevato che “in linea di principio, il reale apporto di ogni di ogni singolo autore nei lavori in collaborazione è enucleabile tramite alcune informazioni che risultano evincibili dall’esame dell’ordine dei nomi. Sembra, infatti, logico che il primo autore risulta essere quello maggiormente coinvolto nel portare avanti il lavoro di ricerca, il secondo autore è quello che ha maggiormente collaborato con il primo, quelli intermedi sono i soggetti che hanno assunto minor rilievo nella ricerca, mentre l’ultimo autore è quello che ha svolto il lavoro di coordinamento” (TAR Catania, sez. III, 3 ottobre 2012, n. 2280).
Anche il Consiglio Universitario Nazionale, sin dal 2011, aveva evidenziato che i lavori scientifici di tipo sperimentale dei vari SSD sono prevalentemente attribuibili a più autori “e, quando non viene usato il semplice ordine alfabetico (…), la posizione di primo autore caratterizza il principale responsabile della specifica ricerca” (così nel “Documento di lavoro su criteri, parametri e indicatori per le procedure di abilitazione scientifica nazionale”).
Ciò premesso, la Commissione nel verbale impugnato non ha introdotto un nuovo criterio ma si è limitata a declinare il criterio dell’apporto individuale secondo i suesposti principi consolidati e seguiti da tutte le Commissioni sulle ASN.
Come correttamente rilevato dall’amministrazione resistente, la Commissione non ha fatto altro che trascrivere “nero su bianco” un parametro valutativo da sempre applicato da ogni Commissione Asn. Nello specifico, richiedere che il candidato abbia un apporto preminente in almeno metà dei lavori allegati ex art. 7 è il minimo da sempre considerato necessario per ritenere conseguito il requisito in parola. Si tratta di una scelta che risponde a canoni di ragionevolezza e che, quindi, appare immune da profili di censurabilità.
Tra i criteri definiti dall’art. 4, D.M. 120/2016, quello dell’apporto individuale non a caso è collocato al secondo posto. Questo, infatti, riveste un ruolo di particolare rilievo nella valutazione delle pubblicazioni, posto che a dover essere esaminata non è la qualità in sé di un prodotto quanto quella del contributo offerto dal singolo candidato. Se così non fosse, ciascun candidato potrebbe avvalersi di pubblicazioni scientifiche prodotte da altri studiosi per il solo fatto di avervi contribuito in maniera del tutto marginale.
È del tutto evidente che, se un candidato sottopone a valutazione esclusivamente opere prodotte in collaborazione con altri candidati, la commissione deve scindere il contributo del candidato e rivolgere ad esso la propria attenzione.
Peraltro tale soglia minima è stata predeterminata e resa conoscibile ai candidati prima della presentazione delle loro domande di abilitazione.
La ricorrente si lamenta altresì che il predetto requisito minimo (almeno 6 pubblicazioni prioritarie) pur ove diretto esclusivamente a valutare la “particolare rilevanza” della produzione scientifica del candidato non avrebbe giammai potuto comportare, in caso di mancato raggiungimento (almeno 6), l’automatica inidoneità del candidato stesso (come nel caso delle “mediane”), bensì esclusivamente una sua diversa valutazione complessiva (ex art. 6, comma 1, lett. b del DM 120/2016).
Sul punto, tuttavia, si osserva che, come più volte riconosciuto dalla giurisprudenza, i criteri definiti dall’art. 4, comma 1, del D.M. n. 120/2016 non sono tra loro alternativi, bensì cumulativi. Ne consegue che, per conseguire un giudizio finale positivo, il candidato deve ottenere una valutazione favorevole in relazione a tutti i criteri definiti dalla norma. In tale contesto, anche il mancato soddisfacimento di uno solo dei criteri stabiliti dal decreto ministeriale può costituire elemento sufficiente per giustificare il mancato conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale, senza che la prevalenza di giudizi positivi sugli altri criteri possa determinare automaticamente un esito favorevole (cfr. TAR Lazio, Sez. IV quater n. 7113/2025).
Il ricorso pertanto deve essere rigettato.
In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Mariangela Caminiti, Presidente
Salvatore Gatto Costantino, Consigliere
Emiliano Raganella, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | Mariangela Caminiti |
IL SEGRETARIO