Articolo 65 della Legge 14 maggio 1981, n. 219
Articolo 64Articolo 66
Versione
19 maggio 1981
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Versione
12 agosto 1981
Art. 65. (Riparazione degli immobili di interesse storico-artistico).

Il contributo per la riparazione di immobili destinati ad uso pubblico, ((o comunque di rilevante interesse pubblico,)) riconosciuti, alla data del 23 novembre 1980, di interesse storico, artistico e monumentale, ai sensi della legge 10 giugno 1939, n. 1089 , nonche' degli immobili adibiti a fini di culto o appartenenti a comunita' religiose, e' pari alla intera spesa occorrente, ferma rimanendo la destinazione dei predetti immobili per la durata di 29 anni. Il mutamento di destinazione prima del detto termine comporta restituzione del contributo.
Per gli edifici pubblici, di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089 , il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati con provvedimento del Ministro per i beni culturali ed ambientali; quando si tratti di interventi per la ristrutturazione e stabilita' delle strutture degli edifici e' previsto il concerto del Ministro dei lavori pubblici.
Per gli altri immobili di cui al primo comma, il relativo progetto e l'importo del contributo devono essere approvati ai sensi dell'articolo 14 della presente legge.
Entrata in vigore il 12 agosto 1981
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