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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/11/2025, n. 5755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5755 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
PROC. n. 2952/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2952 dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. dall'avv. Nicola Rascio e dall' avv. Gabriele Trombetta
- APPELLANTE –
e
(C.F. e P.I. n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dei curatori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini.
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.4292/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2023 e notificata in data 17.5.2023, in tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, ex artt. 2901 c.c. e
66 l.f.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 21.7.2025 dalla difesa dell'appellante e il 22.7.2025 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.6.2023, la ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1
Corte, il , in persona dei curatori p.t., proponendo appello Controparte_1 pagina 1 di 12 avverso la sentenza n.4292/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2023 (e notificata in data
17.5.2023).
****
1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
La curatela del aveva convenuto in giudizio, in primo Controparte_1 grado, dinanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via Parte_1 preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. in riferimento alla cessione di fatto del ramo
d'azienda o delle singole componenti patrimoniali attive intercorsa tra società in bonis e la Controparte_1 [...]
2) dichiarare l'inefficacia nei confronti della Curatela della cessione di fatto del ramo d'azienda o delle singole componenti Parte_1 patrimoniali attive intercorsa tra società in bonis e la 3) per l'effetto condannare Controparte_1 Parte_1 la a corrispondere alla Curatela del Fallimento Parte_1 Controparte_1
(n.205/2015) il controvalore del ramo d'azienda acquisita o delle singoli componenti attive quantificato nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnica, che ci si riserva di richiedere in via istruttoria, o liquidata in via equitativa dal Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in via gradata accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa, ex art.
2041 c.c. conseguito dalla per le vicende per cui per causa;
5) per l'effetto condannare la Parte_1 [...] al pagamento dell'indennizzo del pregiudizio economico subito dall' attrice e costituito dalla perdita dell'avviamento Parte_1 aziendale posseduto e quantificato nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnica, che ci si riserva di richiedere in via istruttoria, o liquidata in via equitativa dal Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
In particolare, i curatori del fallimento attore avevano dedotto, a fondamento di quanto domandato, che:
La aveva per oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli CP_3 leggeri e commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
che, una volta dichiarato il fallimento, all'atto della presa in possesso dei beni della fallita, essi curatori avevano appreso che, presso i locali condotti in locazione, in Napoli, al Viale Kennedy, vi era una concessionaria del marchio “OPEL” in piena attività, gestita dalla società che deteneva, ed usava, una serie di attrezzature di proprietà della fallita;
nel Parte_1 settembre del 2013, del tutto incomprensibilmente, ed anche in assenza di corrispettivo, il liquidatore della fallita si era accordato con l'amministratore della affinché la risolvesse Parte_1 CP_3 consensualmente il contratto di sub-locazione con la a fronte di tale concessione la Controparte_1 avrebbe consentito la permanenza nei locali aziendali della società e Parte_1 Controparte_1 della società (all'epoca in bonis), a titolo di comodato gratuito, e queste ultime avrebbero permesso CP_3 alla l'utilizzazione delle attrezzature di loro proprietà senza alcun corrispettivo;
inoltre Parte_1 veniva concordato che i dipendenti, in cassa integrazione, della sarebbero rientrati al lavoro, nella CP_3 forma di un distacco presso attraverso tali separate operazioni la si Parte_1 Parte_1 era impossessata, di fatto, senza alcun corrispettivo, dell'azienda di proprietà della appropriandosi CP_3 gratuitamente dell'avviamento, che rappresentava l'unico asset patrimoniale attivo della detta società, che pagina 2 di 12 sarebbe poi fallita;
che quest'ultima, con una serie di artifizi, aveva sottratto dal proprio patrimonio sociale e, quindi, in danno dei creditori, il bene di maggiore valore, ossia il ramo d'azienda contenente tutte le parti attive;
la si era trovata a gestire, senza soluzione di continuità, un ramo dell'azienda della società poi Parte_1 fallita beneficiando dell'avviamento commerciale, utilizzando i beni di proprietà della ed assumendo CP_3 quasi tutti i dipendenti, senza aver pagato alcunché né a titolo di locazione, né a titolo di prezzo, con enorme pregiudizio per i creditori;
l'attività posta in essere dalla configurava una vera e propria Parte_1 distrazione dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto dell'impresa poi fallita, avendo acquisito, in via indiretta, attraverso la complice collaborazione dell'organo di rappresentanza della e dei suoi soci, CP_3 quei fattori aziendali in grado di generare l'avviamento; in altri termini, il comportamento tenuto dal liquidatore e dai soci della società poi fallita avevano, di fatto, portato all'annullamento del valore economico di uno degli elementi del patrimonio dell'imprenditore, attuata mediante l'intenzionale dispersione proprio dell'avviamento commerciale in favore di altro soggetto che di tale comportamento collusivo si era giovato;
sotto tale aspetto era evidente la lesione della garanzia generica della nei confronti dei propri creditori, con conseguente CP_3 sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di inefficacia della disposizione dei beni aziendali in favore della ed in danno dei creditori, ai sensi degli artt. 2901 e 66 l.f., e conseguente obbligo della Parte_1 di corrispondere al fallimento il controvalore delle utilità conseguite. Parte_1
In subordine la curatela attrice, ritenendo che fosse indubitabile che la avesse, Parte_1 comunque, tratto un indebito arricchimento dall'operazione suddetta, ha esperito in via subordinata l'azione ex art. 2041 c.c. al fine di ottenere l'indennizzo del pregiudizio economico patito, costituito dalla perdita dell'avviamento aziendale posseduto e quantificato nella somma da accertare in corso di causa.
La costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, in Parte_1 quanto ritenuta del tutto infondata in fatto ed in diritto, basandosi su una ricostruzione dei fatti errata, sostenendo di non essersi appropriata di alcun ramo d'azienda della società e di non aver beneficiato di alcun CP_3 indebito vantaggio nei confronti di quest'ultima, oltre che di non averle causato alcun danno (ma avendole, anzi, consentito di ottenere una serie di vantaggi consistiti nel risparmio per mesi sei del fitto dei locali in cui ha svolto le attività di chiusura, nel fitto delle aree non ricomprese nel comodato in cui ha tenuto a deposito le proprie attrezzature e, infine, nel compenso per l'acquisto di attrezzature la cui rimozione, con i conseguenti lavori di ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe avuto un costo per il fallimento certamente superiore al loro valore).
Con la sentenza n.4292/2023 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha deciso la controversia così statuendo: “a) accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
del seguente atto: - contratto di comodato del 31.01.2014 intercorso tra Parte_2
e liquidazione, registrato presso Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli- Ufficio Territoriale I al n. 2643/3 del 14.2.2014; b) CP_4
pagina 3 di 12 condanna la società convenuta al pagamento in favore della Parte_2
della somma di € 270.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia e sino al soddisfo;
c) condanna la società
[...] convenuta, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 9500,00 per compensi oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
d) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto dell'8.11.2021 a carico della parte convenuta.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La ha censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1) PROCESSO MOTIVAZIONALE ILLEGITTIMO VIZIATO DA UN ERRORE DI FATTO RISULTANTE DA ATTI E DOCUMENTI DELLA CAUSA
DOVUTO AD OMESSA CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.
Con il primo motivo ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accertato e, quindi, revocato, un contratto di comodato del 30.1.2014 - nonostante la curatela non avesse formulato, al riguardo, alcuna domanda, avendo agìto per la declaratoria di inefficacia della suddetta cessione di un ramo di azienda o di componenti patrimoniali - e ha condannato essa convenuta al pagamento della somma di euro 270.000,00, nonostante tale importo non avesse alcun legame fattuale e/o logico - giuridico con il detto contratto di comodato, essendo stato quantificato dal ctu, peraltro con una illegittima applicazione analogica delle norme sulla locazione di immobili ad uso non abitativo, come “indennizzo” del valore di avviamento che la società poi fallita avrebbe perso in ragione della perdita della disponibilità dell'immobile, ma non certo con riguardo ai beni di sua proprietà a cui si faceva riferimento nel detto contratto di comodato.
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, MOTIVAZIONE ILLOGICA, OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DI FATTO POSTE A FONDAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA, IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA SUSSISTENZA SIA
DELL'ELEMENTO OGGETTIVO SIA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO A CARICO DELL'APPELLANTE.
2.1. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 64 E 67 L.F. IN LUOGO DELL'ART. 2901 C.C. E DELL'ART. 66 L.F. E, IN OGNI CASO, ERRONEA ED
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI QUESTI UTLIMI.
Con il secondo motivo la società appellante ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale di
Napoli, degli artt. 64 e 67 L.F., riguardante una fattispecie (la revocatoria fallimentare), nettamente distinta (e, peraltro, assoggettata alla competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare, ex art. 24 L.F.) rispetto a quella invocata dalla curatela attrice (revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 l.f.).
Ragion per cui, avendo il proposto una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. (e, quindi, ex art. 66 CP_1
L.F.), e non già ex art. 64 ovvero ex art. 67 L.F., il Tribunale avrebbe dovuto verificare – ad avviso dell'appellante - la sussistenza dei relativi presupposti, ossia dell'atto dispositivo, della scientia damni e dell'eventus damni
(quest'ultimo nella peculiare connotazione che esso assume per essere, la parte attrice, una curatela fallimentare), non trovando applicazione la presunzione di lesività dell'asserito atto dispositivo (ai sensi degli artt.
64 e 67 suddetti).
pagina 4 di 12 A tal proposito l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Napoli non avesse accertato l'esistenza dell'atto dispositivo di cui la curatela aveva richiesto la revoca (ossia di una cessione di azienda ovvero di una o più componenti patrimoniali attive), nonché i presupposti dell'azione prevista dal combinato disposto degli artt. 2901
c.c. e 66 l.f., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e, cioè: (a) la consistenza dei crediti ammessi al passivo;
(b) l'anteriorità di tali crediti rispetto al sedicente atto dispositivo, e (3) la modifica in peius del patrimonio del debitore per effetto di tale sedicente atto dispositivo.
Al riguardo ha evidenziato che dalla lettura degli atti di causa emergesse come la parte attrice non avesse, in realtà (pur essendone tenuta), né allegato né provato nessuna di tali circostanze.
La si è doluta, inoltre, anche del fatto che il giudice di prime cure avesse accertato la Parte_1 scientia damni invocando erroneamente le norme - e la conseguente elaborazione giurisprudenziale - dettate in materia di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., e non già quelle dettate dall'art. 2901 c.c. (e, di conseguenza, ex art. 66 L.F.); ciò senza neppure indicare gli indizi, che sarebbero dovuti essere gravi, precisi e concordanti, e il percorso motivazionale logico-induttivo che avrebbe dovuto portare alla formazione della prova e, quindi, all'accertamento del fatto ignoto.
3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, MOTIVAZIONE ILLOGICA, OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE
SIA DELLE ECCEZIONI MOSSE DALL'APPELLANTE IN ORDINE AL DIFETTO DI PETITUM DELL'AVVERSO ATTO DI CITAZIONE SIA
DELLE RISULTANZE DELLA CTU.
3.1. SUL DIFETTO/INAMMISSIBILITÀ DEL PETITUM IMMEDIATO DELL'AVVERSA CITAZIONE.
Con il terzo motivo la società appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, esaminato l'eccezione di inammissibilità formulata da essa convenuta in ragione della inammissibilità/difetto di petitum della domanda revocatoria proposta dal fallimento.
Sul punto ha evidenziato che la curatela non avesse chiesto la restituzione dei beni eventualmente trasferiti nel patrimonio di essa convenuta per effetto del sedicente atto dispositivo (pur essendo, invece, l'effetto restitutorio, tipico dell'azione revocatoria ordinaria esercitata da un fallimento), ma il pagamento del relativo controvalore senza allegare e provare, però, l'impossibilità, tantomeno imputabile ad essa convenuta, di eseguire tale restituzione.
Sempre nell'ambito del terzo motivo di gravame, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata anche per averla condannata al pagamento, in favore della curatela del fallimento Controparte_1
, della somma di € 270.000,00 (oltre accessori di legge), recependo, sul punto, acriticamente, le
[...] valutazioni del ctu al fine di sostenere erroneamente l'applicazione analogica di una norma speciale, quale è l'art. 24 della L. 392/78, oltretutto in favore della società fallita, che non era neanche la conduttrice nel rapporto contrattuale per cui è causa.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. riformare la Sentenza n. 4292/2023 Repert. n.
5647/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, G.O.T. dott. Vincenzo Scalzone, in data 27.42023 all'esito del giudizio RG
22035/2018 e notificata in data 17.5.2023 e, per l'effetto:
2. rigettare le avverse domande essendo le medesime inammissibili, pagina 5 di 12 improcedibili ed infondate sulla base di quanto dedotto in parte motiva.
3. in ogni caso, condannare il alla rifusione delle spese CP_1
e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre che al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.”.
Iscritta la causa al n. 2952/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
10.11.2023, la curatela del , chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 correggersi l'errore materiale commesso dal primo giudice, nel dispositivo della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia del “contratto di comodato del 31.01.2014 intercorso tra Parte_1 [...]
e , registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
Direzione Provinciale I di Napoli- al n. 2643/3 del 14.2.2014”, anziché della cessione Controparte_5 di fatto del ramo d'azienda o delle singole componenti patrimoniali attive intercorsa tra società Controparte_1 in bonis e la
[...] Parte_1
Secondo la parte appellata, infatti, l'individuazione dell'atto revocato nel contratto di comodato del 31.1.2014 sarebbe stata determinata da un mero refuso o da una semplice svista del primo giudice, non avendo quest'ultimo fatto riferimento, in alcuna parte della motivazione, al contratto di comodato quale atto oggetto di revocatoria.
Ha poi contestato, quanto al merito, la fondatezza dell'avverso gravame, reiterando in ogni caso la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, proposta in primo grado, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in via subordinata
(sulla quale non si è pronunciato il primo giudice in quanto la relativa valutazione è risultata assorbita dalla decisione di accoglimento della revocatoria esercitata in via principale dalla stessa curatela).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello perchè inammissibile ed infondato nel merito;
2) in via meramente subordinata, per la non creduto ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. conseguito dalla per le vicende per cui per Parte_1 causa;
3) condannare la al pagamento dell'indennizzo del pregiudizio economico subito dall' attrice e Parte_1 costituito dalla perdita dell'avviamento aziendale posseduto e quantificato nella somma accertata a seguito di C.T.U. tecnica il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.”.
Con ordinanza del 5.12.2023 del Consigliere istruttore nominato, è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352
c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il
28.2.2023), l'udienza del 18.2.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 3.2.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 6 di 12 Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 21.10.2025 (unicamente dalla difesa dell'appellante; nello specifico il 20.10.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere
Istruttore del 22.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per la ragione Parte_1 assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione (dunque anche in base al principio della c.d. ragione più liquida, ex artt. 24 e 111 Cost.; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord, 24/09/2025, n. 26055; Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172; Sez.
Unite, Ord., 26/08/2024, n. 23104) - esaminando congiuntamente i primi due motivi (in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico) - che il primo giudice ha erroneamente accolto la domanda revocatoria proposta, ai sensi dell'art. 66 l.f. e 2901 c.c., dalla curatela del Controparte_1
, pur in mancanza di allegazione e, a-fortiori, di prova (che avrebbe dovuto fornire la stessa parte
[...] attrice), dei relativi presupposti e, in particolare (come correttamente evidenziato dall'appellante), della consistenza dei crediti ammessi al passivo e dell'anteriorità di tali crediti rispetto all'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole.
Ciò, peraltro, facendo anche erroneo riferimento, il Tribunale di Napoli, all'ambito operativo degli artt. 64 e 67 l.f., concernenti la revocatoria fallimentare, nonché dichiarando inefficace (in violazione del principio della domanda, ex art. 99 c.p.c., e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.), il summenzionato contratto di comodato, senza che ciò fosse stato chiesto dalla parte attrice (la cui domanda, invece, si ribadisce, riguardava la cessione, di fatto, del ramo di azienda della società poi fallita).
Precisato, invero, che, effettivamente, come si legge chiaramente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (esaminabile dal relativo fascicolo telematico di ufficio e, comunque, ridepositato in questo grado dall'appellata) – in particolare sulla base dei fatti dedotti nell'ambito di tale atto a fondamento delle domande proposte - la curatela del aveva proposto, innanzitutto, una Controparte_1 domanda revocatoria (ordinaria) ai sensi dell'art. 66 l.f. e dell'art. 2901 c.c. (e non anche una revocatoria fallimentare), va detto che l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., comporta una deviazione dallo schema comune dell'azione revocatoria ordinaria solo quanto a effetti, legittimazione e competenza, ma non modifica i requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/08/2025, n. 23193).
In particolare, l'azione di cui all'art. 66 l.fall. va distinta, quanto agli effetti, da quelle generale prevista dall'art. 2901 c.c. (la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione), in quanto la prima
(regolata dalla norma speciale), promossa dal curatore (il quale agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore, giovando l'accoglimento della domanda a tutti i creditori), ha anche un effetto recuperatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2025, n. 5089; Sez. Unite, Ord., 26/04/2017, n. 10233). pagina 7 di 12 E il curatore fallimentare che intenda promuovere (o eccepire in sede di verifica dei crediti) la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., ha l'onere – come correttamente dedotto dall'appellante - di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite: 1) dalla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
2) dalla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3) dal mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06/11/2025, n. 29435; Sez. I, Ord.,
13/08/2025, n. 23206; Sez. I, Ord., 04/05/2025, n. 11649; Sez. I, Ord., 14/02/2025, n. 3817; Sez. I, Ord.,
23/09/2024, n. 25383; Sez. I, Ord., 15/12/2023, n. 35225; Sez. I, Ord., 28/02/2018, n. 4728).
Ciò premesso, nel caso di specie, effettivamente, nulla era stato dedotto, sul punto, (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
04/05/2025, n. 11649 cit.; Sez. I, Ord., 22/11/2021, n. 36033) e, dimostrato, si ribadisce, dalla curatela Parte_3 attrice, non avendo neanche prodotto, a tal fine - né in allegato all'atto di citazione, né alle memorie previste dall'art. 183, co. VI, c.p.c. (atti esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) – lo stato passivo del fallimento (da cui desumere, in altri termini, chi fossero i creditori ammessi al passivo e la consistenza dei loro crediti, nonchè la preesistenza delle relative ragioni creditorie rispetto all'atto di cessione di ramo d'azienda prospettato dall'attrice).
Né, ad avviso della Corte, può essere condiviso quanto sostenuto dalla parte appellata, sul punto, secondo cui la sussistenza di tali requisiti dovrebbe comunque considerarsi pacifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in quanto non contestata dalla convenuta in primo grado.
Ciò per due ragioni.
In primo luogo perché, non essendo tali profili stati neanche allegati (innanzitutto in citazione) dalla curatela attrice, non vi era alcun onere di contestazione da parte della società convenuta.
Il convenuto, infatti, solo a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/03/2022, n. 9439).
In altri termini, premesso che l'onere di specifica contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., riguarda esclusivamente i fatti allegati dalla controparte e non le questioni di diritto, le valutazioni giuridiche o le conclusioni logiche che da quei fatti possono desumersi, va detto che, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/07/2025, n. 20448).
In sostanza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione impone alla parte convenuta di contestare specificamente le allegazioni dell'attore.
Tuttavia la specificità della contestazione è proporzionata al livello di specificità delle allegazioni dell'attore. pagina 8 di 12 E, in mancanza di allegazioni circostanziate dell'attore, è sufficiente una contestazione generica da parte del convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.a, 11/03/2025, n. 6448; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/11/2020,
n. 26908, secondo cui l'onere di contestazione gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata).
In secondo luogo va poi detto che l'onere di contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte;
pertanto, per ciò che fuoriesce dalla sfera di controllo dell'interessato, tale onere non può operare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/02/2024, n.
5435).
E, nel caso di specie, fuoriusciva, evidentemente, dalla sfera di controllo della società convenuta, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti della fallita e la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto dispositivo ritenuto, dalla controparte, pregiudizievole.
Va anche precisato, per ragioni di completezza, che, in base all'effetto devolutivo dell'appello, questa Corte era tenuta comunque a verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda revocatoria proposta (ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.) dalla curatela del , su cui gravava – Controparte_1 si ribadisce- l'onere di deduzione e di prova, non dovendo invece la società appellata, convenuta (soccombente) in primo grado, dimostrare l'insussistenza di tali fatti, essendo sufficiente che ciò sia stato oggetto delle doglianze sollevate nell'ambito del secondo motivo di gravame.
Ed infatti, nel processo civile d'appello, la struttura devolutiva del giudizio di impugnazione non determina alcuna inversione dell'onere della prova a carico del convenuto soccombente in primo grado, il quale, proponendo appello, non deve provare l'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ma è tenuto soltanto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/08/2018, n. 20836; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 23/07/2020, n. 15812; Sez. III, Ord., 19/07/2019, n. 19529).
****
Quanto, poi, alla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata (in via subordinata) dalla curatela attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in primo grado, e reiterata correttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (non essendo stata esaminata dal Tribunale di Napoli in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda revocatoria proposta in via principale dalla stessa curatela;
cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. I,
Ord., 13/08/2024, n. 22808; Sez. III, Ord., 01/12/2023, n. 33649), la Corte ne rileva l'infondatezza, anche in questo caso, per due ragioni. pagina 9 di 12 In primo luogo va detto, invero, che, per ottenere il risultato al quale mirava la curatela attrice (ossia, sostanzialmente, il controvalore del ramo di azienda in caso in impossibilità della relativa restituzione) esisteva l'azione tipica, ossia la revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. (avente, come detto, anche un effetto recuperatorio;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2025, n. 5089 cit.; Sez. Unite, Ord., 26/04/2017, n. 10233), concretamente esercitata (in via principale) dalla stessa ma risultata infondata per le ragioni esposte sino ad ora esposte (in particolare per la mancanza di prova dei detti fatti costitutivi).
L'infondatezza della domanda tipica esistente in base alla legge non consente, infatti, di ottenere lo stesso risultato esercitando l'azione di indebito arricchimento, in considerazione del carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/03/2024, n. 6891; Sez. VI - 3, Ord., 01/07/2020, n. 13283).
Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, la domanda c.d. tipica sia rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/12/2023, n. 33954).
In secondo luogo la Corte ritiene comunque condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, secondo cui, formulando la domanda di arricchimento, la curatela non ha agìto come terzo, ma come successore a titolo universale della società fallita, con la conseguenza che non potesse comunque contraddire/negare il consenso che, secondo la stessa curatela, la fallita avrebbe prestato alla asserita apprensione dell'azienda da parte di essa convenuta/appellante.
In altri termini, non trattandosi di una azione c.d. di massa ma agendo, in tal caso, il fallimento, la curatela fallimentare, quale successore della società fallita, essa è subentrata nella stessa posizione di quest'ultima.
Ragion per cui, avendo gli stessi curatori dedotto che l'operazione attraverso la quale la fallita avrebbe depauperato il proprio residuo patrimonio - cedendo, di fatto, il ramo di azienda, alla – fosse Parte_1 stata concordata con quest'ultima, hanno evidentemente dato per presupposto il consenso prestato anche dalla
(all'epoca in bonis) a tale operazione e, quindi, al lamentato suo Controparte_1 depauperamento (e conseguente arricchimento della . Parte_1
E, come correttamente dedotto dall'appellante, il consenso del “depauperato” esclude in radice la natura
“indebita” dell'arricchimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/05/2003, n. 7373), con conseguente insussistenza dei presupposti dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c.
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La riforma della sentenza impugnata comporta che, in base all'esito complessivo della lite, occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la parte appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio. pagina 10 di 12 In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (fatta eccezione – quanto al giudizio di appello- per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord.,
11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore indeterminabile
(media complessità) della controversia, ex art. 5, co.6, D.M. n.55/2014 (non essendo stata indicata, né provata, come detto, l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è stata diretta ossia, in altri termini, il valore complessivo del passivo fallimentare;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2024, n. 26129).
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
Sempre in base al principio della soccombenza le spese delle ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) vanno poste definitivamente e interamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2952/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.4292/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2023 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta tutte le domande proposte, in primo grado, dal , in persona dei Controparte_1 curatori p.t., nei confronti della Controparte_6
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona dei curatori
[...] Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 14.103,00 per il primo grado (a titolo di compensi) ed pagina 11 di 12 in euro 10.795,00 (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del
[...]
, in persona dei curatori p.t. Controparte_1
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PP De TU
Il Consigliere est.
PP AV IN
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
4^ SEZIONE CIVILE composta dai seguenti Magistrati:
PP DE TULLIO - Presidente
Massimo SENSALE - Consigliere
PP AV INFANTINI - Consigliere rel. ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi sotto il numero d'ordine
2952 dell'anno 2023, vertente tra
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. dall'avv. Nicola Rascio e dall' avv. Gabriele Trombetta
- APPELLANTE –
e
(C.F. e P.I. n. ), in persona Controparte_1 P.IVA_2 dei curatori p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Bocchini.
- APPELLATO –
OGGETTO: “Appello avverso la sentenza n.4292/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2023 e notificata in data 17.5.2023, in tema di azione revocatoria ordinaria esercitata dal curatore fallimentare, ex artt. 2901 c.c. e
66 l.f.”.
CONCLUSIONI: Per tutte le parti costituite: Come da rispettivi atti introduttivi e da note c.d. di trattazione scritta di precisazione delle conclusioni depositate, ai sensi degli artt. 127, comma III, e 127-ter cod. proc. civ., introdotti con d.lgs. n. 149/2022, il 21.7.2025 dalla difesa dell'appellante e il 22.7.2025 dalla difesa dell'appellato.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.6.2023, la ha convenuto in giudizio, dinanzi a questa Parte_1
Corte, il , in persona dei curatori p.t., proponendo appello Controparte_1 pagina 1 di 12 avverso la sentenza n.4292/2023 emessa dal Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2023 (e notificata in data
17.5.2023).
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1. IL GIUDIZIO DI PRIMO GRADO.
La curatela del aveva convenuto in giudizio, in primo Controparte_1 grado, dinanzi al Tribunale di Napoli, rassegnando le seguenti conclusioni: “1) in via Parte_1 preliminare, accertare e dichiarare la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 2901 c.c. in riferimento alla cessione di fatto del ramo
d'azienda o delle singole componenti patrimoniali attive intercorsa tra società in bonis e la Controparte_1 [...]
2) dichiarare l'inefficacia nei confronti della Curatela della cessione di fatto del ramo d'azienda o delle singole componenti Parte_1 patrimoniali attive intercorsa tra società in bonis e la 3) per l'effetto condannare Controparte_1 Parte_1 la a corrispondere alla Curatela del Fallimento Parte_1 Controparte_1
(n.205/2015) il controvalore del ramo d'azienda acquisita o delle singoli componenti attive quantificato nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnica, che ci si riserva di richiedere in via istruttoria, o liquidata in via equitativa dal Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria;
4) in via gradata accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa, ex art.
2041 c.c. conseguito dalla per le vicende per cui per causa;
5) per l'effetto condannare la Parte_1 [...] al pagamento dell'indennizzo del pregiudizio economico subito dall' attrice e costituito dalla perdita dell'avviamento Parte_1 aziendale posseduto e quantificato nella somma che sarà accertata in corso di causa, anche a seguito di C.T.U. tecnica, che ci si riserva di richiedere in via istruttoria, o liquidata in via equitativa dal Tribunale, il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, diritti ed onorari.”.
In particolare, i curatori del fallimento attore avevano dedotto, a fondamento di quanto domandato, che:
La aveva per oggetto sociale il commercio all'ingrosso e al dettaglio di autovetture e autoveicoli CP_3 leggeri e commercio al dettaglio di parti e accessori di autoveicoli;
che, una volta dichiarato il fallimento, all'atto della presa in possesso dei beni della fallita, essi curatori avevano appreso che, presso i locali condotti in locazione, in Napoli, al Viale Kennedy, vi era una concessionaria del marchio “OPEL” in piena attività, gestita dalla società che deteneva, ed usava, una serie di attrezzature di proprietà della fallita;
nel Parte_1 settembre del 2013, del tutto incomprensibilmente, ed anche in assenza di corrispettivo, il liquidatore della fallita si era accordato con l'amministratore della affinché la risolvesse Parte_1 CP_3 consensualmente il contratto di sub-locazione con la a fronte di tale concessione la Controparte_1 avrebbe consentito la permanenza nei locali aziendali della società e Parte_1 Controparte_1 della società (all'epoca in bonis), a titolo di comodato gratuito, e queste ultime avrebbero permesso CP_3 alla l'utilizzazione delle attrezzature di loro proprietà senza alcun corrispettivo;
inoltre Parte_1 veniva concordato che i dipendenti, in cassa integrazione, della sarebbero rientrati al lavoro, nella CP_3 forma di un distacco presso attraverso tali separate operazioni la si Parte_1 Parte_1 era impossessata, di fatto, senza alcun corrispettivo, dell'azienda di proprietà della appropriandosi CP_3 gratuitamente dell'avviamento, che rappresentava l'unico asset patrimoniale attivo della detta società, che pagina 2 di 12 sarebbe poi fallita;
che quest'ultima, con una serie di artifizi, aveva sottratto dal proprio patrimonio sociale e, quindi, in danno dei creditori, il bene di maggiore valore, ossia il ramo d'azienda contenente tutte le parti attive;
la si era trovata a gestire, senza soluzione di continuità, un ramo dell'azienda della società poi Parte_1 fallita beneficiando dell'avviamento commerciale, utilizzando i beni di proprietà della ed assumendo CP_3 quasi tutti i dipendenti, senza aver pagato alcunché né a titolo di locazione, né a titolo di prezzo, con enorme pregiudizio per i creditori;
l'attività posta in essere dalla configurava una vera e propria Parte_1 distrazione dell'avviamento commerciale dell'azienda oggetto dell'impresa poi fallita, avendo acquisito, in via indiretta, attraverso la complice collaborazione dell'organo di rappresentanza della e dei suoi soci, CP_3 quei fattori aziendali in grado di generare l'avviamento; in altri termini, il comportamento tenuto dal liquidatore e dai soci della società poi fallita avevano, di fatto, portato all'annullamento del valore economico di uno degli elementi del patrimonio dell'imprenditore, attuata mediante l'intenzionale dispersione proprio dell'avviamento commerciale in favore di altro soggetto che di tale comportamento collusivo si era giovato;
sotto tale aspetto era evidente la lesione della garanzia generica della nei confronti dei propri creditori, con conseguente CP_3 sussistenza dei presupposti di legge per la declaratoria di inefficacia della disposizione dei beni aziendali in favore della ed in danno dei creditori, ai sensi degli artt. 2901 e 66 l.f., e conseguente obbligo della Parte_1 di corrispondere al fallimento il controvalore delle utilità conseguite. Parte_1
In subordine la curatela attrice, ritenendo che fosse indubitabile che la avesse, Parte_1 comunque, tratto un indebito arricchimento dall'operazione suddetta, ha esperito in via subordinata l'azione ex art. 2041 c.c. al fine di ottenere l'indennizzo del pregiudizio economico patito, costituito dalla perdita dell'avviamento aziendale posseduto e quantificato nella somma da accertare in corso di causa.
La costituitasi in giudizio, aveva contestato la fondatezza dell'avversa domanda, in Parte_1 quanto ritenuta del tutto infondata in fatto ed in diritto, basandosi su una ricostruzione dei fatti errata, sostenendo di non essersi appropriata di alcun ramo d'azienda della società e di non aver beneficiato di alcun CP_3 indebito vantaggio nei confronti di quest'ultima, oltre che di non averle causato alcun danno (ma avendole, anzi, consentito di ottenere una serie di vantaggi consistiti nel risparmio per mesi sei del fitto dei locali in cui ha svolto le attività di chiusura, nel fitto delle aree non ricomprese nel comodato in cui ha tenuto a deposito le proprie attrezzature e, infine, nel compenso per l'acquisto di attrezzature la cui rimozione, con i conseguenti lavori di ripristino dello stato dei luoghi, avrebbe avuto un costo per il fallimento certamente superiore al loro valore).
Con la sentenza n.4292/2023 impugnata in questa sede, il Tribunale di Napoli ha deciso la controversia così statuendo: “a) accoglie la domanda di revocatoria e per l'effetto dichiara l'inefficacia nei confronti della
[...]
del seguente atto: - contratto di comodato del 31.01.2014 intercorso tra Parte_2
e liquidazione, registrato presso Parte_1 Controparte_1 Controparte_1
l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale I di Napoli- Ufficio Territoriale I al n. 2643/3 del 14.2.2014; b) CP_4
pagina 3 di 12 condanna la società convenuta al pagamento in favore della Parte_2
della somma di € 270.000,00 oltre interessi legali dalla pronuncia e sino al soddisfo;
c) condanna la società
[...] convenuta, al pagamento in favore di parte attrice delle spese del presente giudizio che si liquidano in € 9500,00 per compensi oltre spese generali, cpa e iva come per legge;
d) Pone definitivamente le spese di CTU, liquidate con decreto dell'8.11.2021 a carico della parte convenuta.”.
****
2. IL GIUDIZIO DI APPELLO.
La ha censurato la detta sentenza sulla base dei seguenti motivi. Parte_1
1) PROCESSO MOTIVAZIONALE ILLEGITTIMO VIZIATO DA UN ERRORE DI FATTO RISULTANTE DA ATTI E DOCUMENTI DELLA CAUSA
DOVUTO AD OMESSA CONSULTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE PRODOTTA – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA DOMANDA E DELLA
CORRISPONDENZA TRA CHIESTO E PRONUNCIATO.
Con il primo motivo ha criticato la decisione del primo giudice nella parte in cui ha accertato e, quindi, revocato, un contratto di comodato del 30.1.2014 - nonostante la curatela non avesse formulato, al riguardo, alcuna domanda, avendo agìto per la declaratoria di inefficacia della suddetta cessione di un ramo di azienda o di componenti patrimoniali - e ha condannato essa convenuta al pagamento della somma di euro 270.000,00, nonostante tale importo non avesse alcun legame fattuale e/o logico - giuridico con il detto contratto di comodato, essendo stato quantificato dal ctu, peraltro con una illegittima applicazione analogica delle norme sulla locazione di immobili ad uso non abitativo, come “indennizzo” del valore di avviamento che la società poi fallita avrebbe perso in ragione della perdita della disponibilità dell'immobile, ma non certo con riguardo ai beni di sua proprietà a cui si faceva riferimento nel detto contratto di comodato.
2) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, MOTIVAZIONE ILLOGICA, OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE DELLE
CIRCOSTANZE DI FATTO POSTE A FONDAMENTO DELLA SENTENZA IMPUGNATA, IN RELAZIONE ALLA DEDOTTA SUSSISTENZA SIA
DELL'ELEMENTO OGGETTIVO SIA DELL'ELEMENTO SOGGETTIVO A CARICO DELL'APPELLANTE.
2.1. ERRONEA INTERPRETAZIONE ED
APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 64 E 67 L.F. IN LUOGO DELL'ART. 2901 C.C. E DELL'ART. 66 L.F. E, IN OGNI CASO, ERRONEA ED
INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DI QUESTI UTLIMI.
Con il secondo motivo la società appellante ha lamentato l'erronea applicazione, da parte del Tribunale di
Napoli, degli artt. 64 e 67 L.F., riguardante una fattispecie (la revocatoria fallimentare), nettamente distinta (e, peraltro, assoggettata alla competenza esclusiva del Tribunale Fallimentare, ex art. 24 L.F.) rispetto a quella invocata dalla curatela attrice (revocatoria ordinaria esercitata dal curatore ai sensi dell'art. 2901 c.c. e 66 l.f.).
Ragion per cui, avendo il proposto una domanda revocatoria ex art. 2901 c.c. (e, quindi, ex art. 66 CP_1
L.F.), e non già ex art. 64 ovvero ex art. 67 L.F., il Tribunale avrebbe dovuto verificare – ad avviso dell'appellante - la sussistenza dei relativi presupposti, ossia dell'atto dispositivo, della scientia damni e dell'eventus damni
(quest'ultimo nella peculiare connotazione che esso assume per essere, la parte attrice, una curatela fallimentare), non trovando applicazione la presunzione di lesività dell'asserito atto dispositivo (ai sensi degli artt.
64 e 67 suddetti).
pagina 4 di 12 A tal proposito l'appellante ha lamentato che il Tribunale di Napoli non avesse accertato l'esistenza dell'atto dispositivo di cui la curatela aveva richiesto la revoca (ossia di una cessione di azienda ovvero di una o più componenti patrimoniali attive), nonché i presupposti dell'azione prevista dal combinato disposto degli artt. 2901
c.c. e 66 l.f., come interpretati dalla giurisprudenza di legittimità e, cioè: (a) la consistenza dei crediti ammessi al passivo;
(b) l'anteriorità di tali crediti rispetto al sedicente atto dispositivo, e (3) la modifica in peius del patrimonio del debitore per effetto di tale sedicente atto dispositivo.
Al riguardo ha evidenziato che dalla lettura degli atti di causa emergesse come la parte attrice non avesse, in realtà (pur essendone tenuta), né allegato né provato nessuna di tali circostanze.
La si è doluta, inoltre, anche del fatto che il giudice di prime cure avesse accertato la Parte_1 scientia damni invocando erroneamente le norme - e la conseguente elaborazione giurisprudenziale - dettate in materia di revocatoria fallimentare ex art. 67 L.F., e non già quelle dettate dall'art. 2901 c.c. (e, di conseguenza, ex art. 66 L.F.); ciò senza neppure indicare gli indizi, che sarebbero dovuti essere gravi, precisi e concordanti, e il percorso motivazionale logico-induttivo che avrebbe dovuto portare alla formazione della prova e, quindi, all'accertamento del fatto ignoto.
3) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE, MOTIVAZIONE ILLOGICA, OMESSA E/O ERRONEA VALUTAZIONE
SIA DELLE ECCEZIONI MOSSE DALL'APPELLANTE IN ORDINE AL DIFETTO DI PETITUM DELL'AVVERSO ATTO DI CITAZIONE SIA
DELLE RISULTANZE DELLA CTU.
3.1. SUL DIFETTO/INAMMISSIBILITÀ DEL PETITUM IMMEDIATO DELL'AVVERSA CITAZIONE.
Con il terzo motivo la società appellante ha sostenuto che il giudice di prime cure non avesse, erroneamente, esaminato l'eccezione di inammissibilità formulata da essa convenuta in ragione della inammissibilità/difetto di petitum della domanda revocatoria proposta dal fallimento.
Sul punto ha evidenziato che la curatela non avesse chiesto la restituzione dei beni eventualmente trasferiti nel patrimonio di essa convenuta per effetto del sedicente atto dispositivo (pur essendo, invece, l'effetto restitutorio, tipico dell'azione revocatoria ordinaria esercitata da un fallimento), ma il pagamento del relativo controvalore senza allegare e provare, però, l'impossibilità, tantomeno imputabile ad essa convenuta, di eseguire tale restituzione.
Sempre nell'ambito del terzo motivo di gravame, l'appellante ha criticato la sentenza impugnata anche per averla condannata al pagamento, in favore della curatela del fallimento Controparte_1
, della somma di € 270.000,00 (oltre accessori di legge), recependo, sul punto, acriticamente, le
[...] valutazioni del ctu al fine di sostenere erroneamente l'applicazione analogica di una norma speciale, quale è l'art. 24 della L. 392/78, oltretutto in favore della società fallita, che non era neanche la conduttrice nel rapporto contrattuale per cui è causa.
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1. riformare la Sentenza n. 4292/2023 Repert. n.
5647/2023, emessa dal Tribunale di Napoli, II Sezione Civile, G.O.T. dott. Vincenzo Scalzone, in data 27.42023 all'esito del giudizio RG
22035/2018 e notificata in data 17.5.2023 e, per l'effetto:
2. rigettare le avverse domande essendo le medesime inammissibili, pagina 5 di 12 improcedibili ed infondate sulla base di quanto dedotto in parte motiva.
3. in ogni caso, condannare il alla rifusione delle spese CP_1
e dei compensi del doppio grado di giudizio, oltre che al rimborso delle spese generali, CPA ed IVA.”.
Iscritta la causa al n. 2952/2023 del Ruolo Generale, si è costituita in giudizio, con comparsa depositata il
10.11.2023, la curatela del , chiedendo, in via preliminare, di Controparte_1 correggersi l'errore materiale commesso dal primo giudice, nel dispositivo della sentenza, nella parte in cui ha dichiarato l'inefficacia del “contratto di comodato del 31.01.2014 intercorso tra Parte_1 [...]
e , registrato presso l'Agenzia delle Entrate- Controparte_1 Controparte_1 Controparte_1
Direzione Provinciale I di Napoli- al n. 2643/3 del 14.2.2014”, anziché della cessione Controparte_5 di fatto del ramo d'azienda o delle singole componenti patrimoniali attive intercorsa tra società Controparte_1 in bonis e la
[...] Parte_1
Secondo la parte appellata, infatti, l'individuazione dell'atto revocato nel contratto di comodato del 31.1.2014 sarebbe stata determinata da un mero refuso o da una semplice svista del primo giudice, non avendo quest'ultimo fatto riferimento, in alcuna parte della motivazione, al contratto di comodato quale atto oggetto di revocatoria.
Ha poi contestato, quanto al merito, la fondatezza dell'avverso gravame, reiterando in ogni caso la domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento, proposta in primo grado, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in via subordinata
(sulla quale non si è pronunciato il primo giudice in quanto la relativa valutazione è risultata assorbita dalla decisione di accoglimento della revocatoria esercitata in via principale dalla stessa curatela).
E, alla luce di quanto esposto, ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) rigettare l'appello perchè inammissibile ed infondato nel merito;
2) in via meramente subordinata, per la non creduto ipotesi di riforma della sentenza impugnata, accertare e dichiarare l'avvenuto arricchimento senza causa, ex art. 2041 c.c. conseguito dalla per le vicende per cui per Parte_1 causa;
3) condannare la al pagamento dell'indennizzo del pregiudizio economico subito dall' attrice e Parte_1 costituito dalla perdita dell'avviamento aziendale posseduto e quantificato nella somma accertata a seguito di C.T.U. tecnica il tutto oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese diritti ed onorari e rimborso spese forfettarie ex art.15 T.P.”.
Con ordinanza del 5.12.2023 del Consigliere istruttore nominato, è stata fissata, ai sensi degli artt. 350 e 352
c.p.c. (nella formulazione successiva alle modifiche operate al codice di rito dal d.lgs. n.149/2022, applicabile ratione temporis al caso di specie, ex art. 35 dello stesso decreto, trattandosi di giudizio introdotto dopo il
28.2.2023), l'udienza del 18.2.2025 di rimessione della causa in decisione, assegnando alle parti i termini perentori di legge per il deposito di note scritte contenenti la sola precisazione delle conclusioni, nonché per il deposito delle comparse conclusionali e delle note di replica, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante la c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
Con ordinanza depositata il 3.2.2025 la causa è stata rinviata (dal Consigliere Istruttore nominato) all'udienza del 21.10.2025 per la rimessione della causa in decisione, disponendo lo svolgimento della detta udienza mediante c.d. trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter cod. proc. civ.
pagina 6 di 12 Depositate le c.d. note di trattazione scritte per l'udienza c.d. cartolare del 21.10.2025 (unicamente dalla difesa dell'appellante; nello specifico il 20.10.2025), la causa è stata trattenuta in decisione con ordinanza del Consigliere
Istruttore del 22.10.2025, rimettendola al Collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello proposto dalla è fondato e, pertanto, merita accoglimento, per la ragione Parte_1 assorbente, rispetto ad ogni altra considerazione (dunque anche in base al principio della c.d. ragione più liquida, ex artt. 24 e 111 Cost.; cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord, 24/09/2025, n. 26055; Sez. Unite, 29/08/2025, n. 24172; Sez.
Unite, Ord., 26/08/2024, n. 23104) - esaminando congiuntamente i primi due motivi (in quanto strettamente connessi sia dal punto di vista logico che giuridico) - che il primo giudice ha erroneamente accolto la domanda revocatoria proposta, ai sensi dell'art. 66 l.f. e 2901 c.c., dalla curatela del Controparte_1
, pur in mancanza di allegazione e, a-fortiori, di prova (che avrebbe dovuto fornire la stessa parte
[...] attrice), dei relativi presupposti e, in particolare (come correttamente evidenziato dall'appellante), della consistenza dei crediti ammessi al passivo e dell'anteriorità di tali crediti rispetto all'atto dispositivo ritenuto pregiudizievole.
Ciò, peraltro, facendo anche erroneo riferimento, il Tribunale di Napoli, all'ambito operativo degli artt. 64 e 67 l.f., concernenti la revocatoria fallimentare, nonché dichiarando inefficace (in violazione del principio della domanda, ex art. 99 c.p.c., e della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ex art. 112 c.p.c.), il summenzionato contratto di comodato, senza che ciò fosse stato chiesto dalla parte attrice (la cui domanda, invece, si ribadisce, riguardava la cessione, di fatto, del ramo di azienda della società poi fallita).
Precisato, invero, che, effettivamente, come si legge chiaramente nell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado (esaminabile dal relativo fascicolo telematico di ufficio e, comunque, ridepositato in questo grado dall'appellata) – in particolare sulla base dei fatti dedotti nell'ambito di tale atto a fondamento delle domande proposte - la curatela del aveva proposto, innanzitutto, una Controparte_1 domanda revocatoria (ordinaria) ai sensi dell'art. 66 l.f. e dell'art. 2901 c.c. (e non anche una revocatoria fallimentare), va detto che l'esercizio dell'azione revocatoria da parte del curatore, ai sensi dell'art. 66 L. Fall., comporta una deviazione dallo schema comune dell'azione revocatoria ordinaria solo quanto a effetti, legittimazione e competenza, ma non modifica i requisiti sostanziali previsti dal disposto dell'art. 2901 c.c. (cfr.
Cass. civ., Sez. I, Ord., 13/08/2025, n. 23193).
In particolare, l'azione di cui all'art. 66 l.fall. va distinta, quanto agli effetti, da quelle generale prevista dall'art. 2901 c.c. (la quale consente al solo creditore di procedere successivamente all'esecuzione), in quanto la prima
(regolata dalla norma speciale), promossa dal curatore (il quale agisce nell'interesse della massa e non a beneficio del singolo creditore, giovando l'accoglimento della domanda a tutti i creditori), ha anche un effetto recuperatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2025, n. 5089; Sez. Unite, Ord., 26/04/2017, n. 10233). pagina 7 di 12 E il curatore fallimentare che intenda promuovere (o eccepire in sede di verifica dei crediti) la revocatoria ordinaria ai sensi degli artt. 66 l.fall. e 2901 c.c., ha l'onere – come correttamente dedotto dall'appellante - di provare tre circostanze per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni, costituite: 1) dalla consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito;
2) dalla preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole;
3) dal mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto (cfr. Cass. civ., Sez. I, 06/11/2025, n. 29435; Sez. I, Ord.,
13/08/2025, n. 23206; Sez. I, Ord., 04/05/2025, n. 11649; Sez. I, Ord., 14/02/2025, n. 3817; Sez. I, Ord.,
23/09/2024, n. 25383; Sez. I, Ord., 15/12/2023, n. 35225; Sez. I, Ord., 28/02/2018, n. 4728).
Ciò premesso, nel caso di specie, effettivamente, nulla era stato dedotto, sul punto, (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord.,
04/05/2025, n. 11649 cit.; Sez. I, Ord., 22/11/2021, n. 36033) e, dimostrato, si ribadisce, dalla curatela Parte_3 attrice, non avendo neanche prodotto, a tal fine - né in allegato all'atto di citazione, né alle memorie previste dall'art. 183, co. VI, c.p.c. (atti esaminabili dal fascicolo telematico di ufficio di primo grado) – lo stato passivo del fallimento (da cui desumere, in altri termini, chi fossero i creditori ammessi al passivo e la consistenza dei loro crediti, nonchè la preesistenza delle relative ragioni creditorie rispetto all'atto di cessione di ramo d'azienda prospettato dall'attrice).
Né, ad avviso della Corte, può essere condiviso quanto sostenuto dalla parte appellata, sul punto, secondo cui la sussistenza di tali requisiti dovrebbe comunque considerarsi pacifica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 c.p.c., in quanto non contestata dalla convenuta in primo grado.
Ciò per due ragioni.
In primo luogo perché, non essendo tali profili stati neanche allegati (innanzitutto in citazione) dalla curatela attrice, non vi era alcun onere di contestazione da parte della società convenuta.
Il convenuto, infatti, solo a fronte di una allegazione da parte dell'attore chiara e articolata in punto di fatto, ha l'onere ex art. 167 c.p.c. di prendere posizione in modo analitico sulle circostanze di cui intenda contestare la veridicità e, se non lo fa, i fatti dedotti dall'attore debbono ritenersi non contestati, per i fini di cui all'art. 115 c.p.c.
(cfr. Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 23/03/2022, n. 9439).
In altri termini, premesso che l'onere di specifica contestazione, ai sensi dell'art. 115, comma 2, cod. proc. civ., riguarda esclusivamente i fatti allegati dalla controparte e non le questioni di diritto, le valutazioni giuridiche o le conclusioni logiche che da quei fatti possono desumersi, va detto che, a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa della parte resistente non può che essere altrettanto generica e, dunque, idonea a far permanere gli oneri probatori gravanti sulla controparte (cfr. Cass. civ., Sez. lavoro, Ord., 21/07/2025, n. 20448).
In sostanza, ai sensi dell'art. 115 c.p.c., il principio di non contestazione impone alla parte convenuta di contestare specificamente le allegazioni dell'attore.
Tuttavia la specificità della contestazione è proporzionata al livello di specificità delle allegazioni dell'attore. pagina 8 di 12 E, in mancanza di allegazioni circostanziate dell'attore, è sufficiente una contestazione generica da parte del convenuto (cfr. Cass. civ., Sez. II, Ord.a, 11/03/2025, n. 6448; cfr. anche Cass. civ., Sez. VI - 3, Ord., 26/11/2020,
n. 26908, secondo cui l'onere di contestazione gravante sul convenuto si coordina con quello di allegazione dei fatti di causa che incombe sull'attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti costitutivi, modificativi o estintivi, rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall'onere di compiere una contestazione circostanziata).
In secondo luogo va poi detto che l'onere di contestazione previsto dall'art. 115 c.p.c., la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte;
pertanto, per ciò che fuoriesce dalla sfera di controllo dell'interessato, tale onere non può operare (cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 29/02/2024, n.
5435).
E, nel caso di specie, fuoriusciva, evidentemente, dalla sfera di controllo della società convenuta, la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti della fallita e la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto dispositivo ritenuto, dalla controparte, pregiudizievole.
Va anche precisato, per ragioni di completezza, che, in base all'effetto devolutivo dell'appello, questa Corte era tenuta comunque a verificare la sussistenza dei fatti costitutivi della domanda revocatoria proposta (ai sensi degli artt. 66 l.f. e 2901 c.c.) dalla curatela del , su cui gravava – Controparte_1 si ribadisce- l'onere di deduzione e di prova, non dovendo invece la società appellata, convenuta (soccombente) in primo grado, dimostrare l'insussistenza di tali fatti, essendo sufficiente che ciò sia stato oggetto delle doglianze sollevate nell'ambito del secondo motivo di gravame.
Ed infatti, nel processo civile d'appello, la struttura devolutiva del giudizio di impugnazione non determina alcuna inversione dell'onere della prova a carico del convenuto soccombente in primo grado, il quale, proponendo appello, non deve provare l'insussistenza dei fatti costitutivi della domanda attorea, ma è tenuto soltanto a dimostrare la fondatezza dei propri motivi di gravame mediante una precisa e ben argomentata critica della decisione impugnata, formulando pertinenti ragioni di dissenso in relazione alla operata ricostruzione dei fatti ovvero alle questioni di diritto trattate (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 21/08/2018, n. 20836; cfr. anche Cass. civ.,
Sez. lavoro, Ord., 23/07/2020, n. 15812; Sez. III, Ord., 19/07/2019, n. 19529).
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Quanto, poi, alla domanda di indennizzo per ingiustificato arricchimento formulata (in via subordinata) dalla curatela attrice, ai sensi dell'art. 2041 c.c., in primo grado, e reiterata correttamente in questa sede, ai sensi dell'art. 346 c.p.c. (non essendo stata esaminata dal Tribunale di Napoli in quanto assorbita dall'accoglimento della domanda revocatoria proposta in via principale dalla stessa curatela;
cfr., in argomento, Cass. civ., Sez. I,
Ord., 13/08/2024, n. 22808; Sez. III, Ord., 01/12/2023, n. 33649), la Corte ne rileva l'infondatezza, anche in questo caso, per due ragioni. pagina 9 di 12 In primo luogo va detto, invero, che, per ottenere il risultato al quale mirava la curatela attrice (ossia, sostanzialmente, il controvalore del ramo di azienda in caso in impossibilità della relativa restituzione) esisteva l'azione tipica, ossia la revocatoria ordinaria ex artt. 66 l.f. e 2901 c.c. (avente, come detto, anche un effetto recuperatorio;
cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 26/02/2025, n. 5089 cit.; Sez. Unite, Ord., 26/04/2017, n. 10233), concretamente esercitata (in via principale) dalla stessa ma risultata infondata per le ragioni esposte sino ad ora esposte (in particolare per la mancanza di prova dei detti fatti costitutivi).
L'infondatezza della domanda tipica esistente in base alla legge non consente, infatti, di ottenere lo stesso risultato esercitando l'azione di indebito arricchimento, in considerazione del carattere residuale dell'azione di cui all'art. 2041 cod. civ. (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 14/03/2024, n. 6891; Sez. VI - 3, Ord., 01/07/2020, n. 13283).
Ciò soprattutto laddove, come nel caso di specie, la domanda c.d. tipica sia rigettata per il mancato assolvimento dell'onere probatorio (cfr. Cass. civ., Sez. Unite, 05/12/2023, n. 33954).
In secondo luogo la Corte ritiene comunque condivisibile quanto sostenuto dalla difesa dell'appellata, secondo cui, formulando la domanda di arricchimento, la curatela non ha agìto come terzo, ma come successore a titolo universale della società fallita, con la conseguenza che non potesse comunque contraddire/negare il consenso che, secondo la stessa curatela, la fallita avrebbe prestato alla asserita apprensione dell'azienda da parte di essa convenuta/appellante.
In altri termini, non trattandosi di una azione c.d. di massa ma agendo, in tal caso, il fallimento, la curatela fallimentare, quale successore della società fallita, essa è subentrata nella stessa posizione di quest'ultima.
Ragion per cui, avendo gli stessi curatori dedotto che l'operazione attraverso la quale la fallita avrebbe depauperato il proprio residuo patrimonio - cedendo, di fatto, il ramo di azienda, alla – fosse Parte_1 stata concordata con quest'ultima, hanno evidentemente dato per presupposto il consenso prestato anche dalla
(all'epoca in bonis) a tale operazione e, quindi, al lamentato suo Controparte_1 depauperamento (e conseguente arricchimento della . Parte_1
E, come correttamente dedotto dall'appellante, il consenso del “depauperato” esclude in radice la natura
“indebita” dell'arricchimento (cfr. Cass. civ., Sez. III, 14/05/2003, n. 7373), con conseguente insussistenza dei presupposti dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c.
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La riforma della sentenza impugnata comporta che, in base all'esito complessivo della lite, occorra provvedere ad una nuova regolamentazione anche delle spese del primo grado (cfr. Cass. civ., Sez. 3, Ord. n. 9064 del
12/04/2018; cfr. anche Cass. civ., Sez. II, Ord., 03/10/2023, n. 27891; Sez. 6 – 3, Ord., n. 27056 del 06/10/2021;
Sez. 1, Ord. n. 14916 del 13/07/2020; Sez. 3, n. 27606 del 29/10/2019; Sez. III, 11/06/2008, n. 15483).
E, in base al principio della soccombenza, ex art. 91 c.p.c., la parte appellata va condannata al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del doppio grado di giudizio. pagina 10 di 12 In particolare, i compensi professionali vengono liquidati, come in dispositivo, tenuto conto dell'attività difensiva complessivamente svolta in rapporto alla natura, alla difficoltà e al valore della controversia, nonché considerate le questioni giuridiche e di fatto trattate, in base ai parametri medi, per tutte le fasi (fatta eccezione – quanto al giudizio di appello- per quella istruttoria, non liquidabile, posto che alla prima udienza di trattazione è stata esclusivamente e direttamente fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, senza il compimento di nessuna ulteriore attività; cfr. Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664; Sez. III, Ord., 19/03/2025, n. 7343; Sez. III, Ord.,
11/11/2024, n. 29077; Sez. III, Ord., 16/04/2021, n. 10206), di cui al D.M. n. 55/2014 (nella formulazione, applicabile ratione temporis al caso di specie, successiva alle modifiche operate dal DM 147/2022) per i giudizi ordinari innanzi al Tribunale (tab. n.2), quanto al primo grado, e, quanto al secondo, per i giudizi innanzi alla Corte
d'Appello (tab. n.12).
Il tutto tenendo conto dello scaglione da euro 52.000,01 ad euro 260.000,00, in base al valore indeterminabile
(media complessità) della controversia, ex art. 5, co.6, D.M. n.55/2014 (non essendo stata indicata, né provata, come detto, l'entità economica della ragione di credito alla cui tutela l'azione revocatoria è stata diretta ossia, in altri termini, il valore complessivo del passivo fallimentare;
cfr. Cass. civ., Sez. I, Ord., 07/10/2024, n. 26129).
Non è superfluo precisare, quanto ai parametri applicabili ai compensi del primo grado, che, in tema di spese processuali, in caso di riforma della decisione, il giudice dell'impugnazione, investito ai sensi dell'art. 336 c.p.c. anche della liquidazione delle spese del grado precedente, deve applicare la disciplina vigente al momento della sentenza d'appello, atteso che l'accezione omnicomprensiva di "compenso" evoca la nozione di un corrispettivo unitario per l'opera prestata nella sua interezza (cfr. Cass. civ., Sez. III, Ord., 13/07/2021, n. 19989; cfr. anche
Cass. civ., Sez. III, 19/09/2025, n. 25664).
Sempre in base al principio della soccombenza le spese delle ctu espletata in primo grado (spese da regolare in questa sede nei rapporti tra le parti, in conseguenza della riforma della sentenza impugnata;
cfr. Cass. civ., Sez.
III, Ord., 05/06/2020, n. 10804) vanno poste definitivamente e interamente a carico della parte appellata.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – quarta sezione civile – definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 2952/2023 R.G.A.C., così provvede:
1. Accoglie l'appello proposto dalla avverso la sentenza n.4292/2023 emessa dal Parte_1
Tribunale di Napoli, pubblicata in data 27.4.2023 e, per l'effetto, in totale riforma di tale sentenza, rigetta tutte le domande proposte, in primo grado, dal , in persona dei Controparte_1 curatori p.t., nei confronti della Controparte_6
2. Dichiara tenuto e condanna il , in persona dei curatori
[...] Controparte_1
p.t., al pagamento, in favore della in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del Parte_1 doppio grado di giudizio, liquidate complessivamente in euro 14.103,00 per il primo grado (a titolo di compensi) ed pagina 11 di 12 in euro 10.795,00 (di cui euro 804,00 per esborsi ed euro 9.991,00 per compensi) per il secondo, il tutto oltre rimborso forfettario per spese generali (nella misura del 15% dei compensi liquidati), CPA ed IVA (se dovuta) come per legge.
3. Pone le spese della ctu espletata in primo grado definitivamente e interamente a carico del
[...]
, in persona dei curatori p.t. Controparte_1
Napoli, 11.11.2025
Il Presidente
PP De TU
Il Consigliere est.
PP AV IN
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