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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 07/11/2025, n. 1192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 1192 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 727/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 727/2025 tra
RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA Parte_1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
Oggi 7 novembre 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA l'avv. Parte_1
IL AN l'avv. ROSANNA PUCARELLI la quale si riporta agli scritti difensivi, da ultimo, le note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa sia decisa.
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 727/2025 promossa da:
RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IL AN, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in VIALE MARCONI 29 PESCARA, presso il difensore avv. IL AN RICORRENTE contro
(C.F. , CONTUMACE Controparte_1 C.F._1
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato il 4.3.2025 CERVED CREDIT MANAGEMENT
S.P.A. quale mandataria, in forza di procura del 31.08.2018 (CFR all. A) di Parte_1 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 assumeva che, in data 20.12.2017, la mandante era divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore Controparte_2 tra cui quello originariamente vantato dalla nei
[...] Controparte_2 confronti dei Sig.ri e . Parte_2 Parte_3
La cessione era stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.
130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
23/12/2017, parte seconda n. 151, nonché annotata presso il Registro delle Imprese di Roma (doc. 1 e
2) e, per effetto dei passaggi sopra indicati, era creditrice dei Sig.ri Parte_1 Parte_2
e della complessiva somma di € 104.760,07, oltre interessi dal 1.03.2012, per residuo Parte_3 capitale e rate insolute del mutuo di originarie Lire 200.000.000 concesso dalla Banca MPS con pagina 2 di 6 contratto per Notar del 25.10.2000, Rep. 39615, Racc. 15143 (doc. 3), garantito da ipoteca Per_1 volontaria sugli immobili di proprietà dei mutuatari, siti in Pescara, in NCEU al foglio 37, p.lla 1160, sub 2, graffata con p.lla 1161 (formalità iscritta a Pescara il 26.10.2000 ai nn. 12938 RG e 2341 RP e rinnovata in data 8.05.2020: docc. 4 e 5).
I Sig.ri e sono deceduti rispettivamente in data 24.10.2006 e in data Parte_2 Parte_3
6.06.2010, come da certificati di morte allegati (doc. 6) e, non essendo stata formalizzata la denuncia di successione né l'accettazione dell'eredità per nessuno dei due debitori, con separati ricorsi depositati il
17.12.2013, la Banca MPS aveva chiesto al Tribunale di Pescara la nomina di un Curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c. (docc. 7 e 8).
Nei procedimenti rubricati al n. 2054/13 RG (eredità giacente di ed al n. 2055/13 Parte_2
RG (eredità giacente di ) era stata disposta la nomina dell'Avv. quale Parte_3 Persona_2
Curatore (docc. 9 e 10).
Con atto notificato al Curatore dell'eredità giacente in data 30.04.2014, Banca MPS aveva proceduto al pignoramento degli immobili di proprietà dei Sig.ri e , gravati dall'ipoteca Parte_2 Parte_3 sopra richiamata, dando luogo alla procedura esecutiva n. 168/2014 RGE del Tribunale di Pescara (doc.
11), nell'ambito della quale era stata disposta la vendita del compendio pignorato, con delega delle relative attività in favore della Dott.ssa (doc. 12). Persona_3
Nelle more della procedura, il Curatore dell'eredità giacente ed il Professionista delegato rappresentavano di non aver potuto effettuare l'accesso presso gli immobili pignorati, ricompresi nell'asse ereditario, in quanto gli stessi risultavano nel pieno possesso e nella disponibilità del Sig.
, figlio dei mutuatari (cfr. relazione del Curatore del 24.09.2018 e relazione Controparte_1 del delegato in data 2.11.2018: doc. 13 e 14).
Su istanza della ricorrente il Tribunale di Pescara aveva disposto la comparizione del Sig. CP_1
, invitandolo a rendere i dovuti chiarimenti, fissando per tale incombente l'udienza del
[...]
18.12.2018.
All'udienza sopra indicata il Sig. era comparso ed aveva dichiarato “...di Controparte_1 aver accettato tacitamente le eredità di e , per cui il Tribunale aveva Parte_3 Parte_2 disposto la chiusura dei procedimenti di eredità giacente (cfr. doc. 15 e 16).
Considerato che a tutt'oggi oggi non risulta che il Sig. abbia provveduto a Controparte_1 formalizzare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità nei pubblici registri (doc. 17), omissione che arreca grave pregiudizio alle ragioni di credito della esponente, impossibilita ad agire in via esecutiva sugli immobili gravati dall'ipoteca in ragione della lacuna nella continuità delle trascrizioni, circostanza che aveva già comportato la chiusura anticipata della procedura esecutiva n. 168/2014 RGE, Pt_1
pagina 3 di 6 ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di avvenuta Parte_1 accettazione, da parte del Sig. , dell'eredità dei defunti e Controparte_1 Parte_2
, così da poter perfezionare la trascrizione nei pubblici registri ex art. 2648 cc. Parte_3
2. Il sig. , ancorché ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
3. Con ordinanza in data 7.6.2025, accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.11.2025, assegnando alle parti termine sino alla data del
24.10.2025 per il deposito di memoria difensiva.
*****
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
a.1 Nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato, per acquisto fattone in qualità di erede, poiché
l'eredità si acquista con l'accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
È noto, infatti, che l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari deve essere trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 cc.
La norma prevede, al secondo comma, che l'accettazione dell'eredità, che opera in base alla dichiarazione del chiamato, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, può essere accertata giudizialmente.
a.2 L'erede può accettare l'eredità sia espressamente ex art. 475 cc che tacitamente, ai sensi dell'art. 476 cc, tramite il compimento di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione.
In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co. 3, cc.
In via suppletiva, la norma prevede che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiederne la trascrizione qualora tale volontà risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o sia stata accertata giudizialmente.
La Cassazione, in materia di espropriazione immobiliare, ha precisato che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere la trascrizione dell'atto di accettazione che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata pagina 4 di 6 autenticata.
Va infatti evidenziato che, mentre l'acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita del bene può essere disposta soltanto dopo che l'accettazione dell'eredità, da parte dell'erede del debitore esecutato, sia stata accertata con sentenza, ripristinando in tal modo la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., circostanza che può avvenire anche dopo la trascrizione del pignoramento ma comunque prima dell'autorizzazione alla vendita (Cass. civ. 26/05/2014, n. 11638 e Cass. civ. Sez. 3 n. 4301 del
13/02/2023).
B. Sulla sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'accettazione tacita dell'eredità
Tanto premesso, il Tribunale reputa che si sia certamente verificata l'accettazione espressa dell'eredità, ex art. 475 cc, da parte del sig. alla luce delle motivazioni che seguono. Controparte_1
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il sig. , comparso Controparte_1 davanti al Giudice Tutelare all'udienza del 18.12.2018 aveva espressamente dichiarato di aver accettato tacitamente l'eredità dei genitori e . Parte_2 Parte_3
Considerato che il Sig. , che è nel possesso dei beni ereditari, come accertato in sede di Pt_2 accesso dell'ausiliario del giudice, incaricato delle operazioni di vendita (cfr doc. 14) ha omesso di formalizzare la trascrizione della accettazione dell'eredità nei pubblici registri (cfr doc. 17), va dichiarata con sentenza l'avvenuta accettazione, da parte del Sig. , nato a Controparte_1
Pescara il 29.04.1960, C.F. ivi residente a[...], dell'eredità C.F._1 dei defunti Sig.ri nato a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2 deceduto il 24.10.2006, e nata a [...] il [...], C.F. e Parte_3 C.F._3 deceduta il 6.06.2010 relativamente agli immobili siti in Pescara, in NCEU al foglio 37, p.lla 1160, sub
2, graffata con p.lla 1161 gravati da ipoteca volontaria (formalità iscritta a Pescara il 26.10.2000 ai nn.
12938 RG e 2341 RP e rinnovata in data 8.05.2020: docc. 4 e 5).
Il Direttore dell' dovrà provvedere alla trascrizione della presente Parte_4 sentenza nei pubblici registri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2648 cc.
C. Sulla liquidazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia, con applicazione di parametri minimi, attesa la contumacia, la natura documentale della causa e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 727/2025, ogni diversa pagina 5 di 6 istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA che, per effetto dell'accettazione dell'eredità ex art. 475 cc, il Sig. , nato a Controparte_1
Pescara il 29.04.1960, C.F. ivi residente a[...] è erede dei C.F._1 defunti Sig.ri nato a [...] il [...], C.F. e deceduto Parte_2 C.F._2 il 24.10.2006, e nata a [...] il [...], C.F. e deceduta Parte_3 C.F._3 il 6.06.2010 relativamente agli immobili siti in Pescara, in NCEU al foglio 37, p.lla 1160, sub 2, graffata con p.lla 1161 gravati da ipoteca volontaria (formalità iscritta a Pescara il 26.10.2000 ai nn.
12938 RG e 2341 RP e rinnovata in data 8.05.2020: docc. 4 e 5).
MANDA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara perché proceda alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
CONDANNA il Sig. alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in € Controparte_1
545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Pescara, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 727/2025 tra
RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA Parte_1
RICORRENTE CONTRO
Controparte_1
Oggi 7 novembre 2025 ad ore 9.50 innanzi al dott. Patrizia Medica, sono comparsi:
Per RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA l'avv. Parte_1
IL AN l'avv. ROSANNA PUCARELLI la quale si riporta agli scritti difensivi, da ultimo, le note conclusive, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e chiede che la causa sia decisa.
Per già contumace, nessuno è comparso. Controparte_1
Il Giudice, sulle conclusioni formulate dalla parte ricorrente, pronuncia sentenza ex art. 281 sexies
c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott.ssa Patrizia Medica
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA
SUCCESSIONI CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Patrizia Medica ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 727/2025 promossa da:
RAPPRESENTATA DA CERVED CREDIT MANAGEMENT SPA (C.F. Parte_1
), con il patrocinio dell'avv. IL AN, elettivamente domiciliata P.IVA_1 in VIALE MARCONI 29 PESCARA, presso il difensore avv. IL AN RICORRENTE contro
(C.F. , CONTUMACE Controparte_1 C.F._1
CONCLUSIONI
La ricorrente ha concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex art. 281 decies ss. cpc depositato il 4.3.2025 CERVED CREDIT MANAGEMENT
S.P.A. quale mandataria, in forza di procura del 31.08.2018 (CFR all. A) di Parte_1 iscritta al n.35412.6 dell'elenco delle società veicolo tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del regolamento del 7 giugno 2017 assumeva che, in data 20.12.2017, la mandante era divenuta piena e legittima titolare di un portafoglio di crediti di cui era originario creditore Controparte_2 tra cui quello originariamente vantato dalla nei
[...] Controparte_2 confronti dei Sig.ri e . Parte_2 Parte_3
La cessione era stata pubblicata, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della L.
130/99 e art. 58 del Testo Unico Bancario, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
23/12/2017, parte seconda n. 151, nonché annotata presso il Registro delle Imprese di Roma (doc. 1 e
2) e, per effetto dei passaggi sopra indicati, era creditrice dei Sig.ri Parte_1 Parte_2
e della complessiva somma di € 104.760,07, oltre interessi dal 1.03.2012, per residuo Parte_3 capitale e rate insolute del mutuo di originarie Lire 200.000.000 concesso dalla Banca MPS con pagina 2 di 6 contratto per Notar del 25.10.2000, Rep. 39615, Racc. 15143 (doc. 3), garantito da ipoteca Per_1 volontaria sugli immobili di proprietà dei mutuatari, siti in Pescara, in NCEU al foglio 37, p.lla 1160, sub 2, graffata con p.lla 1161 (formalità iscritta a Pescara il 26.10.2000 ai nn. 12938 RG e 2341 RP e rinnovata in data 8.05.2020: docc. 4 e 5).
I Sig.ri e sono deceduti rispettivamente in data 24.10.2006 e in data Parte_2 Parte_3
6.06.2010, come da certificati di morte allegati (doc. 6) e, non essendo stata formalizzata la denuncia di successione né l'accettazione dell'eredità per nessuno dei due debitori, con separati ricorsi depositati il
17.12.2013, la Banca MPS aveva chiesto al Tribunale di Pescara la nomina di un Curatore dell'eredità giacente ex art. 528 c.c. (docc. 7 e 8).
Nei procedimenti rubricati al n. 2054/13 RG (eredità giacente di ed al n. 2055/13 Parte_2
RG (eredità giacente di ) era stata disposta la nomina dell'Avv. quale Parte_3 Persona_2
Curatore (docc. 9 e 10).
Con atto notificato al Curatore dell'eredità giacente in data 30.04.2014, Banca MPS aveva proceduto al pignoramento degli immobili di proprietà dei Sig.ri e , gravati dall'ipoteca Parte_2 Parte_3 sopra richiamata, dando luogo alla procedura esecutiva n. 168/2014 RGE del Tribunale di Pescara (doc.
11), nell'ambito della quale era stata disposta la vendita del compendio pignorato, con delega delle relative attività in favore della Dott.ssa (doc. 12). Persona_3
Nelle more della procedura, il Curatore dell'eredità giacente ed il Professionista delegato rappresentavano di non aver potuto effettuare l'accesso presso gli immobili pignorati, ricompresi nell'asse ereditario, in quanto gli stessi risultavano nel pieno possesso e nella disponibilità del Sig.
, figlio dei mutuatari (cfr. relazione del Curatore del 24.09.2018 e relazione Controparte_1 del delegato in data 2.11.2018: doc. 13 e 14).
Su istanza della ricorrente il Tribunale di Pescara aveva disposto la comparizione del Sig. CP_1
, invitandolo a rendere i dovuti chiarimenti, fissando per tale incombente l'udienza del
[...]
18.12.2018.
All'udienza sopra indicata il Sig. era comparso ed aveva dichiarato “...di Controparte_1 aver accettato tacitamente le eredità di e , per cui il Tribunale aveva Parte_3 Parte_2 disposto la chiusura dei procedimenti di eredità giacente (cfr. doc. 15 e 16).
Considerato che a tutt'oggi oggi non risulta che il Sig. abbia provveduto a Controparte_1 formalizzare la trascrizione dell'accettazione dell'eredità nei pubblici registri (doc. 17), omissione che arreca grave pregiudizio alle ragioni di credito della esponente, impossibilita ad agire in via esecutiva sugli immobili gravati dall'ipoteca in ragione della lacuna nella continuità delle trascrizioni, circostanza che aveva già comportato la chiusura anticipata della procedura esecutiva n. 168/2014 RGE, Pt_1
pagina 3 di 6 ha introdotto il presente giudizio al fine di ottenere la declaratoria di avvenuta Parte_1 accettazione, da parte del Sig. , dell'eredità dei defunti e Controparte_1 Parte_2
, così da poter perfezionare la trascrizione nei pubblici registri ex art. 2648 cc. Parte_3
2. Il sig. , ancorché ritualmente citato, non si è costituito ed è stato dichiarato Controparte_1 contumace.
3. Con ordinanza in data 7.6.2025, accertata la natura documentale della controversia, la causa è stata rinviata per la discussione all'udienza del 7.11.2025, assegnando alle parti termine sino alla data del
24.10.2025 per il deposito di memoria difensiva.
*****
La domanda formulata dalla ricorrente è fondata.
A. Sull'inquadramento giuridico della fattispecie
a.1 Nel caso in cui sia sottoposto a pignoramento un bene immobile del quale il creditore procedente assuma la titolarità in capo al debitore esecutato, per acquisto fattone in qualità di erede, poiché
l'eredità si acquista con l'accettazione, la verifica officiosa ha ad oggetto la trascrizione dell'accettazione espressa o tacita dell'eredità.
È noto, infatti, che l'accettazione dell'eredità che importi l'acquisto mortis causa di diritti reali immobiliari deve essere trascritta ai sensi e per gli effetti dell'art. 2648 cc.
La norma prevede, al secondo comma, che l'accettazione dell'eredità, che opera in base alla dichiarazione del chiamato, contenuta in un atto pubblico ovvero in una scrittura privata con sottoscrizione autenticata, può essere accertata giudizialmente.
a.2 L'erede può accettare l'eredità sia espressamente ex art. 475 cc che tacitamente, ai sensi dell'art. 476 cc, tramite il compimento di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto esistente al momento dell'apertura della successione.
In tali casi, è lo stesso erede che deve procedere alla trascrizione ai sensi dell'art. 2648, co. 3, cc.
In via suppletiva, la norma prevede che, in mancanza di trascrizione dell'accettazione proveniente dall'erede, se il chiamato ha compiuto uno degli atti che importano accettazione tacita dell'eredità, chiunque possa richiederne la trascrizione qualora tale volontà risulti da atto pubblico o da scrittura privata con sottoscrizione autenticata o sia stata accertata giudizialmente.
La Cassazione, in materia di espropriazione immobiliare, ha precisato che, qualora sia sottoposto a pignoramento un diritto reale su un bene immobile di provenienza ereditaria e l'accettazione dell'eredità non sia stata trascritta a cura dell'erede del debitore esecutato, il creditore procedente, se il chiamato all'eredità ha compiuto uno degli atti che comportano accettazione tacita dell'eredità, può richiedere la trascrizione dell'atto di accettazione che risulti da sentenza, da atto pubblico o da scrittura privata pagina 4 di 6 autenticata.
Va infatti evidenziato che, mentre l'acquisto della qualità di erede consegue ex lege, agli effetti degli artt. 485 o 527 cod. civ., la vendita del bene può essere disposta soltanto dopo che l'accettazione dell'eredità, da parte dell'erede del debitore esecutato, sia stata accertata con sentenza, ripristinando in tal modo la continuità delle trascrizioni ai sensi e per gli effetti dell'art. 2650, comma secondo, cod. civ., circostanza che può avvenire anche dopo la trascrizione del pignoramento ma comunque prima dell'autorizzazione alla vendita (Cass. civ. 26/05/2014, n. 11638 e Cass. civ. Sez. 3 n. 4301 del
13/02/2023).
B. Sulla sussistenza, nel caso in esame, dei presupposti per l'accettazione tacita dell'eredità
Tanto premesso, il Tribunale reputa che si sia certamente verificata l'accettazione espressa dell'eredità, ex art. 475 cc, da parte del sig. alla luce delle motivazioni che seguono. Controparte_1
Dalla documentazione prodotta dalla ricorrente emerge che il sig. , comparso Controparte_1 davanti al Giudice Tutelare all'udienza del 18.12.2018 aveva espressamente dichiarato di aver accettato tacitamente l'eredità dei genitori e . Parte_2 Parte_3
Considerato che il Sig. , che è nel possesso dei beni ereditari, come accertato in sede di Pt_2 accesso dell'ausiliario del giudice, incaricato delle operazioni di vendita (cfr doc. 14) ha omesso di formalizzare la trascrizione della accettazione dell'eredità nei pubblici registri (cfr doc. 17), va dichiarata con sentenza l'avvenuta accettazione, da parte del Sig. , nato a Controparte_1
Pescara il 29.04.1960, C.F. ivi residente a[...], dell'eredità C.F._1 dei defunti Sig.ri nato a [...] il [...], C.F. e Parte_2 C.F._2 deceduto il 24.10.2006, e nata a [...] il [...], C.F. e Parte_3 C.F._3 deceduta il 6.06.2010 relativamente agli immobili siti in Pescara, in NCEU al foglio 37, p.lla 1160, sub
2, graffata con p.lla 1161 gravati da ipoteca volontaria (formalità iscritta a Pescara il 26.10.2000 ai nn.
12938 RG e 2341 RP e rinnovata in data 8.05.2020: docc. 4 e 5).
Il Direttore dell' dovrà provvedere alla trascrizione della presente Parte_4 sentenza nei pubblici registri ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2648 cc.
C. Sulla liquidazione delle spese.
Le spese di lite seguono la soccombenza del Sig. e si liquidano come in Controparte_1 dispositivo, considerato il valore indeterminato e di bassa complessità della controversia, con applicazione di parametri minimi, attesa la contumacia, la natura documentale della causa e la non complessità delle questioni affrontate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 727/2025, ogni diversa pagina 5 di 6 istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
DICHIARA che, per effetto dell'accettazione dell'eredità ex art. 475 cc, il Sig. , nato a Controparte_1
Pescara il 29.04.1960, C.F. ivi residente a[...] è erede dei C.F._1 defunti Sig.ri nato a [...] il [...], C.F. e deceduto Parte_2 C.F._2 il 24.10.2006, e nata a [...] il [...], C.F. e deceduta Parte_3 C.F._3 il 6.06.2010 relativamente agli immobili siti in Pescara, in NCEU al foglio 37, p.lla 1160, sub 2, graffata con p.lla 1161 gravati da ipoteca volontaria (formalità iscritta a Pescara il 26.10.2000 ai nn.
12938 RG e 2341 RP e rinnovata in data 8.05.2020: docc. 4 e 5).
MANDA al Conservatore dei Registri Immobiliari di Pescara perché proceda alla trascrizione della presente sentenza, esonerandolo da ogni responsabilità.
CONDANNA il Sig. alla rifusione delle spese sostenute dalla ricorrente che liquida in € Controparte_1
545,00 per spese ed € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alla parte presente.
Pescara, 7 novembre 2025
Il Giudice dott. Patrizia Medica
pagina 6 di 6