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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/06/2025, n. 8772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8772 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17149/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice OR BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...], con Parte_1 il patrocinio dall'avv. Francesco Moccia nei confronti del Controparte_1
, Ambasciata a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...] CP_2
Generale dello Stato;
…….
Con ricorso inscritto l'8.04.2025, parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come argomentati in atti accogliere la domanda cautelare ex art. 669 ter c.p.c. e per l'effetto
ORDINARE al , e per esso Controparte_1 all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento CON URGENZA, per la richiesta di visto per ricongiungimento familiare in favore di nata a [...]_2
(Pakistan) il 01.01.1983, nato a [...] il [...], nato a [...]_4
KO (Pakistan) il 24.09.2009 rispettivamente coniuge e figli del Sig. nel merito Parte_1
➢ ACCERTARE E DICHIARARE il silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dall' CP_3
di Islamabad – Pakistan - in relazione alla domanda di rilascio del visto di ingresso
[...] formulata dal ricorrente, nell'interesse della moglie e dei figli sopra meglio rappresentati, all'esito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 30.09.2024;
- Per l'effetto ORDINARE al , e per Controparte_1 esso all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di nata a [...] il Parte_2 01.01.1983, nato a [...] il [...], nato a [...]_3 Parte_4 il 24.09.2009 rispettivamente coniuge e figli del Sig. ➢ in ogni caso accogliere Parte_1
il presente ricorso per tutte le cause meglio argomentate in narrativa e, per l'effetto, ORDINARE al
, e per esso all'Ambasciata d'Italia Controparte_1 ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per la richiesta e il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei familiari del Sig. ➢ CONDANNARE il Parte_1
resistente , l'Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Islamabad – Pakistan, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente sig. per Parte_1 la lesione del diritto costituzionalmente garantito all'integrità familiare, da liquidarsi in via equitativa;
”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie nata a [...] il [...] e i figli nato Parte_2 Parte_3
a KO (Pakistan) il 28.08.2008 e nato a [...] il [...] – ha Parte_4 lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Il giudice con decreto del 14.04.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “ritenuto, altresì, che possa essere esaminata direttamente la domanda di merito in tempi compatibili con l'urgenza prospettata,” ha fissato l'udienza del 10.06.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 9.06.2025 parte ricorrente ha insistito per il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare per la moglie e i figli nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
***** Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli.
Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso.
La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, quanto alla domanda inerente alla fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, appare assorbente il fatto che nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento. Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente con riferimento a tale secondo aspetto dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda risarcitoria, in termini generali si rileva che è da escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa coincidente con l'evento, la domanda risarcitoria infatti, deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione, secondo i principi generali della materia. Nel caso di specie il ricorrente, si è limitata ad osservare che il mancato rilascio del visto ha comportato un danno da lesione dell'unità familiare senza tuttavia fornire alcuna prova circa la suddetta lesione. La domanda risarcitoria, pertanto, non può essere accolta.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.”
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda inerente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare nei confronti di Pt_2
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e
[...] Parte_3
nato a [...] il [...]; Parte_4
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di fissazione dell'appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad per la presentazione delle domande di visto;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese. Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2025
Il giudice
OR BI
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice OR BI, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento cautelare promosso da nato in [...] il [...], con Parte_1 il patrocinio dall'avv. Francesco Moccia nei confronti del Controparte_1
, Ambasciata a Islamabad – rappresentato ex lege dall'Avvocatura
[...] CP_2
Generale dello Stato;
…….
Con ricorso inscritto l'8.04.2025, parte ricorrente ha domandato l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “In via preliminare 1) ritenuti sussistenti i requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora come argomentati in atti accogliere la domanda cautelare ex art. 669 ter c.p.c. e per l'effetto
ORDINARE al , e per esso Controparte_1 all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento CON URGENZA, per la richiesta di visto per ricongiungimento familiare in favore di nata a [...]_2
(Pakistan) il 01.01.1983, nato a [...] il [...], nato a [...]_4
KO (Pakistan) il 24.09.2009 rispettivamente coniuge e figli del Sig. nel merito Parte_1
➢ ACCERTARE E DICHIARARE il silenzio – inadempimento ingiustificato serbato dall' CP_3
di Islamabad – Pakistan - in relazione alla domanda di rilascio del visto di ingresso
[...] formulata dal ricorrente, nell'interesse della moglie e dei figli sopra meglio rappresentati, all'esito del nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dalla Prefettura di Napoli in data 30.09.2024;
- Per l'effetto ORDINARE al , e per Controparte_1 esso all'Ambasciata d'Italia ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore di nata a [...] il Parte_2 01.01.1983, nato a [...] il [...], nato a [...]_3 Parte_4 il 24.09.2009 rispettivamente coniuge e figli del Sig. ➢ in ogni caso accogliere Parte_1
il presente ricorso per tutte le cause meglio argomentate in narrativa e, per l'effetto, ORDINARE al
, e per esso all'Ambasciata d'Italia Controparte_1 ad Islamabad – Pakistan, la fissazione di un appuntamento, per la richiesta e il rilascio del visto per ricongiungimento familiare in favore dei familiari del Sig. ➢ CONDANNARE il Parte_1
resistente , l'Ambasciata d'Italia ad Controparte_1
Islamabad – Pakistan, al risarcimento dei danni in favore del ricorrente sig. per Parte_1 la lesione del diritto costituzionalmente garantito all'integrità familiare, da liquidarsi in via equitativa;
”
L'istante – premesso di aver ottenuto dagli Uffici della Prefettura i nullaosta al ricongiungimento familiare con la moglie nata a [...] il [...] e i figli nato Parte_2 Parte_3
a KO (Pakistan) il 28.08.2008 e nato a [...] il [...] – ha Parte_4 lamentato di essersi fin da subito attivato per ottenere l'appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad per il rilascio del visto, senza tuttavia riuscire nell'intento poiché, l'Ambasciata, pur adeguatamente sollecitata, non ha mai fissato l'appuntamento richiesto.
Circa il requisito del fumus boni iuris, ha sottolineato come non possa essere revocata in dubbio la tutela del diritto al ricongiungimento familiare tutelato anche a livello sovrannazionale dalla Carta
Universale dei Diritti dell'Uomo.
Circa il requisito del periculum in mora ha evidenziato, che il protrarsi dell'inerzia da parte dell'amministrazione comporta un danno irreparabile e crescente al nucleo familiare al quale viene inibita la frequentazione e la condivisione della vita quotidiana.
Il giudice con decreto del 14.04.2025, preso atto che con il medesimo ricorso introduttivo parte ricorrente ha formulato una richiesta di provvedimento urgente ai sensi dell'art. 700 c.p.c. nonché la tutela in via ordinaria, “ritenuto, altresì, che possa essere esaminata direttamente la domanda di merito in tempi compatibili con l'urgenza prospettata,” ha fissato l'udienza del 10.06.2025.
Si è costituito in giudizio il resistente che ha domandato dichiararsi cessata la materia del CP_1 contendere in ragione dell'avvenuta fissazione dell'appuntamento richiesto.
Con memorie del 9.06.2025 parte ricorrente ha insistito per il rilascio dei visti per ricongiungimento familiare per la moglie e i figli nonché per la condanna dell'amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite.
***** Preliminarmente appare opportuno rilevare che la vicenda portata all'attenzione del Tribunale si colloca all'interno di un quadro di vita connotato da una condizione di obiettiva inefficienza dell'Ambasciata d'Italia a ad Islamabad, circostanza che ha dato luogo ad un vasto contenzioso e che deve essere attentamente valutata ai fini di individuare la soluzione del caso concreto.
Più in particolare, è significativo che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con nota pubblicata sul sito internet il 7.8.2023, nel dare conto dell'ispezione compiuta su iniziativa del (anche) presso l'Ambasciata di Islamabad per “verificare le Controparte_4 procedure applicate nel rilascio di visti di ingresso per l'Italia” abbia concluso che“[i] primi riscontri del lavoro ispettivo fanno emergere nei Paesi dove si è svolta l'ispezione un contesto ambientale estremamente difficile, anche a causa dell'elevato numero di documenti falsi che quotidianamente vengono presentati a tutte le ambasciate dei Paesi Schengen per ottenere l'ingresso in Europa.” (Nota
Farnesina – ). Controparte_1
Ciò chiarito, il Tribunale rileva che il ricorrente ha domandato al Tribunale di ordinare il rilascio dei visti di ingresso per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei figli.
Al riguardo, occorre muovere dalla presa d'atto che l'art. 20 del d.lgs. n. 150 del 2011, nel dettare la disciplina “dell'opposizione al diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché agli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare”, si riferisce, almeno nella formulazione letterale, all'ipotesi in cui l'amministrazione abbia adottato un provvedimento espresso.
La scelta del legislatore non sorprende, risultando armonica con la regola per cui solo in casi particolari e a fronte di un'attività vincolata la decisione giudiziale può tener luogo di una decisione che rientra nella sfera delle valutazioni attribuite alla pubblica amministrazione.
In altri termini, là dove l'amministrazione deve procedere a valutazioni di carattere discrezionale o, comunque, deve compiere un'istruttoria che presenta anche profili valutativi e non meri riscontri,
l'autorità giudiziaria deve tenerne conto al fine di modulare l'ambito della decisione. E, come è noto, all'autorità diplomatica o consolare compete la verifica non solo della genuinità della documentazione presentata, ma anche della situazione soggettiva del richiedente.
Alla luce di tali premesse, occorre escludere che, con riferimento alla fattispecie in esame possa disporsi il rilascio del visto.
Diversamente, quanto alla domanda inerente alla fissazione dell'appuntamento per la presentazione della domanda di visto, appare assorbente il fatto che nelle more del giudizio, l'amministrazione ha comunicato l'avvenuta fissazione dell'appuntamento. Dunque, preso atto che l'interesse del ricorrente con riferimento a tale secondo aspetto dedotto nel presente giudizio ha trovato piena soddisfazione, ritiene doversi procedere alla dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Quanto alla domanda risarcitoria, in termini generali si rileva che è da escludere l'ipotizzabilità di un risarcimento automatico e di un danno in re ipsa coincidente con l'evento, la domanda risarcitoria infatti, deve essere provata, sia pure ricorrendo a presunzioni, sulla base di conferente allegazione, secondo i principi generali della materia. Nel caso di specie il ricorrente, si è limitata ad osservare che il mancato rilascio del visto ha comportato un danno da lesione dell'unità familiare senza tuttavia fornire alcuna prova circa la suddetta lesione. La domanda risarcitoria, pertanto, non può essere accolta.
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoprata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.”
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, così dispone:
- rigetta la domanda inerente al rilascio dei visti per ricongiungimento familiare nei confronti di Pt_2
nata a [...] il [...], nato a [...] il [...] e
[...] Parte_3
nato a [...] il [...]; Parte_4
- dichiara cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di fissazione dell'appuntamento presso l'Ambasciata d'Italia ad Islamabad per la presentazione delle domande di visto;
- rigetta la domanda risarcitoria;
- compensa le spese. Così deciso in Roma, in data 10 giugno 2025
Il giudice
OR BI