Ordinanza cautelare 9 marzo 2023
Sentenza 2 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR L'Aquila, sez. I, sentenza 02/05/2026, n. 283 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - L'Aquila |
| Numero : | 283 |
| Data del deposito : | 2 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00283/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00052/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 52 del 2023, proposto da
Lega Italiana dei Diritti dell'Animale – Sezione Ortona in persona del Presidente Pro Tempore Sig. Mauro Costantini, Lega Italiana dei Diritti dell'Animale – Sezione Sulmona in persona del Presidente Pro Tempore Sig.ra Ilaria Matticoli, rappresentati e difesi dall'avvocato Giada Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sulmona, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Marina Fracassi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e con domicilio eletto presso lo studio Vincenzo Salvi in L'Aquila, via Francesco Paolo Tosti n. 40/E;
nei confronti
Associazione "Code Felici" in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;
per l'annullamento
1) della Determinazione Dirigenziale n 109 del 31.01.2023 per affidamento diretto del servizio di gestione del canile comunale dal 01.02.2023 al 31.05.2023, pubblicata sull’Albo Pretorio del Comune di Sulmona in data 31.01.2023 con cui si deliberava di “ affidare alla Associazione “Code felici” con sede in Sulmona alla via XXV Aprile, n. 14. P.IVA 01732270663 il servizio di gestione del canile rifugio comunale, per quattro mesi, decorrenti dal 1.02.2023 al 31.05.2023 ”;
2) di tutti gli atti alla detta Delibera preparatori, connessi, derivati e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Sulmona;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 17 aprile 2026 la dott.ssa FR LO BA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e TO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, notificato in data 13 febbraio 2023 e depositato in data 14 febbraio 2023, la parte ricorrente ha impugnato la Determinazione Dirigenziale del Comune di Sulmona n. 109 del 31 gennaio 2023 avente ad oggetto l’affidamento diretto del servizio di gestione del canile comunale all’Associazione “Code Felici”, per la durata di quattro mesi decorrenti dal giorno 1 febbraio 2023 fino alla data del 31 maggio 2023.
1.1 Il ricorso è stato affidato ai seguenti motivi di diritto:
- “ 1) Nullità della Determinazione Dirigenziale per violazione degli artt. 3 e 21, comma I della L. 241/90 e successive modifiche per assenza e/o carenza di motivazione – motivazione apparente – difetto d’istruttoria. Nullità della Determina per violazione dell’art. 32, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici ed art. 1, comma 3, del decreto legge n. 76/2020 ”;
- “ 2) Nullità della Determina per difetto d’istruttoria. Eccesso di potere. Assoluta inidoneità dell’Associazione “Code Felici” alla gestione del Canile di Sulmona per mancanza dei requisiti. Violazione dell’art. 6 II comma Legge 266/91 (cd Legge Quadro sul Volontariato), dell’art. 2 L. 281/91 ”;
- “ 3) Vizio di eccesso di potere per irragionevolezza, ingiustizia manifesta, contraddittorietà e disparità di trattamento di identico interesse ”;
- “ 4) Violazione di legge ed eccesso di potere con riferimento all’offerta economica presentata dall’Associazione “Code Felici”. Manifesta inosservanza della Legge 281/91 e della Circolare del Ministero della Salute n° 5 del 15 Maggio 2001 ”.
2. In data 3 marzo 2023 si è costituito in giudizio il Comune resistente depositando scritto difensivo e documenti.
2.1 L’Amministrazione comunale ha eccepito l’infondatezza del ricorso in quanto contenente censure relative a determinazioni valutative della Stazione appaltante caratterizzate dalla spiccata discrezionalità tipica degli affidamenti diretti inferiori ad Euro 40.000,00, il cui iter è stato ulteriormente semplificato dal D.L. 76/2020, convertito nella Legge 120/2020.
La parte resistente ha sottolineato in particolare che, nell’ambito dell’affidamento diretto di importo inferiore ad Euro 40.000,00, l’onere motivazionale si atteggia in maniera estremamente attenuata e, comunque, esso risulta essere stato soddisfatto, nel caso concreto, con l’espresso riferimento: a) alla necessità di scongiurare l’interruzione del servizio di gestione del canile comunale e di garantirne la prosecuzione a pena di grave pregiudizio per la salute e l’igiene pubblica; b) all’applicazione del principio di rotazione idoneo a legittimare l’individuazione diretta di un nuovo soggetto affidatario - per quattro mesi - nelle more della procedura ad evidenza pubblica.
3. Con ordinanza n. 63 adottata all’esito della camera di consiglio del giorno 8 marzo 2023 (non appellata), la Sezione ha respinto la domanda di misura cautelare con la seguente motivazione: “ Considerato che la sospensione dell’affidamento “ponte” da parte del Comune di Sulmona del canile municipale alla associazione “Code Felici”, richiesta dalla ricorrente con il ricorso in epigrafe, appare suscettibile di arrecare un pregiudizio alla gestione del canile medesimo e, in conseguenza, agli animali stessi, in attesa della indizione della gara da parte del Comune; ritenuto, inoltre, che l’accertamento da parte delle forze di Polizia delle irregolarità commesse dal precedente gestore rende inattuabile un’eventuale ritorno da parte del Comune alla gestione precedente ”.
4. All’udienza del 17 aprile 2026, il Collegio ha formulato avviso ex art. 73, comma 3, c.p.a., di possibile improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse e la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il Collegio ritiene la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, in quanto, come sottolineato all’udienza di trattazione del merito, risulta ormai esaurita l’efficacia del provvedimento gravato, essendo decorso il periodo dell’affidamento oggetto di giudizio, con la conseguenza che l’eventuale annullamento dell’atto impugnato non avrebbe più alcuna utilità per la parte ricorrente.
6. Conclusivamente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.
7. Il Collegio ritiene la sussistenza di giustificate ragioni per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2026, tenutasi da remoto, con l'intervento dei magistrati:
GI Di Vita, Presidente
FR LO BA, Referendario, Estensore
Giacomo Nappi, Referendario
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| FR LO BA | GI Di Vita |
IL SEGRETARIO