Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 14/04/2025, n. 1033 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1033 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. 6695/20 R.G.
Repubblica Italiana In nome del popolo italiano Il Tribunale di Genova
SEZIONE IMPRESE
composto dai seguenti magistrati: Dott. Enrico Silvestro Ravera .......................................Presidente Dott.ssa Emanuela Giordano.............................................Giudice Dott. Daniele Bianchi …......................................Giudice relatore riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella procedura promossa da
rappresentato e difeso dall'Avv. meraviglia del foro Parte_1
-attore- CONTRO
rappresentata e difesa dall'Avv. Reppucci del Foro di Controparte_1
- convenuta -
Conclusioni delle parti: come da udienza del 22.5. 24
MOTIVI DELLA DECISIONE Rilevato in fatto:
• che ha convenuto in giudizio Parte_1
- di aver ceduto alla convenuta in data Controparte_1
28.12.2020- con atto autenticat quota di partecipazione alla società;
- che la convenuta, tuttavia, nonostante l'obbligazione contrattuale assunta con l'atto di vendita de quo, non ha mai provveduto a corrispondere il prezzo pattuito;
• che quindi parte attrice ha chiesto in questo giudizio dichiararsi la risoluzione del contratto di cessione di quote per inadempimento della convenuta, ordinando la restituzione in favore dell'attore delle quote compravendute, con conseguente iscrizione del provvedimento presso la Camera di Commercio competente, nonché registrazione nel libro dei soci;
• che si è costituita eccependo l'intervenuta Controparte_1 com dito vantato dall'attore e il debito di quest'ultimo (€ 50.0000,00), della quale la stessa è risultata cessionaria;
• che in particolare la convenuta allegava:
- che il proprio coniuge è creditore nei Parte_2 confronti del fratello (odierno attore) della somma di Pt_1
€. 2.978.308,23, in ra atti di malversazione i danni del primo, come da denuncia penale di cui al doc. 3;
- che in data 22 febbraio 2022 ha ceduto Parte_2 all'odierna convenuta il suindicato credito nella misura euro 50.000,00, (doc. 4);
- che detto maggior credito della cessionaria ha estinto – mediante compensazione – il credito vantato dall'attore;
• che a seguito di introduzione di querela di falso incidentale avverso i citati documenti (docc. 3 e 4 conv.) parte convenuta (in ragione dell'asserito smarrimento degli originali degli stessi) - con atto del 12.5.23 – dichiarava di “non volersi avvalere, nel giudizio per cui è causa, dei documenti nei cui confronti è stata proposta querela di falso”;
• che concesse le memorie ex art. 183 VI co. cpc ed espletato interpello nei confronti dell'attore, la causa veniva assunta in decisione;
• che la domanda attorea va accolta;
• che infatti è noto che “il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte” (Cass. Sez. Unite 13533/2001).
• che correlativamente a ciò, spettava alla convenuta provare di aver adempiuto all'obbligazione di pagamento;
• che tale prova non è stata fornita;
• che infatti la convenuta ha allegato di aver compensato il proprio debito con un maggior credito di cui era diventata cessionaria;
• che tuttavia va osservato che difettano - nel caso di specie - i presupposti della compensazione legale e di cui all'articolo 1243 cc, ed in particolare la liquidità del credito della convenuta;
• che in particolare non ha provato la liquidità (e Controparte_1 nemmeno l'esisten o (di cui si qualifica cessionaria e) asseritamente già vantato dal proprio marito Parte_2 nei confronti del di lui fratello e odierno attore Parte_1
• che infatti la prova offerta da parte della convenuta sulla sussistenza e liquidità del credito di è costituita unicamente Parte_2 dalla prova testimoniale in cui quest'ultimo è stato indicato quale unico teste, la cui evidente incapacità è stata dichiarata dal G.I. all'udienza del 7 Marzo 2023;
• che non sussistono neppure i presupposti la liquidazione giudiziale, atteso che detto credito (quand'anche esistesse) non risulterebbe di facile liquidabilità, discendendo asseritamente da prelievi abusivi dell'attore dalle casse sociali di Big Mac Immobiliare S.r.l., nella misura in cui la natura abusiva è stata soltanto complessivamente e genericamente dedotta (senza cioè alcuna indicazione della data e dell'importo degli specifici prelievi effettuati);
• che dette malversazioni attribuite all'attore sono state contestate dallo stesso in sede di risposta all'interpello;
• che dall'assenza dei presupposti della compensazione discende la persistenza dell'obbligazione gravante sulla convenuta (di pagamento del prezzo delle quote) e il relativo inadempimento;
• che tale integrale inadempimento a detta obbligazione esclude che il primo possa ritenersi di scarsa importanza ai fini dell'art. 1453 cc;
• che quindi va accolta la domanda di risoluzione del contratto concluso inter partes in data 28.12.2020 (registrato in data 5.1.21 presso Agenzia delle Entrate di Avellino) avente ad oggetto la vendita delle quote di Big Mac Immobiliare S.r.l., con condanna alla restituzione delle quote;
• che va revocata l'ammissione del sub procedimento di querela di falso, avendo dichiarato parte convenuta di non voler utilizzate giudizialmente i relativi documenti;
• che le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo (valore 10.000 euro);
P. Q. M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, così provvede:
1. dichiara risolto per inadempimento della convenuta il contratto concluso tra e in data Controparte_1 Parte_1
28.12.2020 (registrato in data 5.1.21 presso Agenzia delle Entrate di Avellino) avente ad oggetto la vendita del 10% delle quote di Big Mac Immobiliare S.r.l.;
2. condanna alla restituzione delle quote oggetto del Controparte_1 contratto sub 1) all'attore, salvi i giusti diritti dei terzi;
3. autorizza la trascrizione della presente sentenza sul Registro delle Imprese, nonché la registrazione sul libro soci della società Big Mac Immobiliare S.r.l.;
4. revoca l'ammissione del sub procedimento di querela di falso;
5. condanna alla rifusione, in favore di Controparte_1 Parte_1
l presente procedimento,
[...]
per spettanze professionali e in Euro 474 per esborsi non imponibili, oltre rimborso forfettario e accessori di legge. Così deciso in Genova, addì 11.04.2025 Il Giudice estensore
(Daniele Bianchi)
IL PRESIDENTE
(ENRICO SILVESTRO RAVERA)