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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/05/2025, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2527 2023
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
), con l'avv. RIZZA VERONICA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), in persona della mandataria, CP_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. e P-IVA ), a sua volta rappresentata dalla P.IVA_3 P.IVA_4
Procuratrice (c.f. e p.iva ), con l'avv. BARBARO CP_3 P.IVA_5
ALESSANDRO e ALOI ANDREA;
convenuto avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
e la hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza con cui il g.e. ha rigettato l'istanza dagli stessi proposta di dichiarare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 co. 3 c.p.c. che aveva dato inizio all'esecuzione n. 175/2020.
Spiegano in particolare gli opponenti che l'opposta tentò il deposito il 16.11.2020 ricevendo in tale data la seconda pec, ma anche una terza pec di “notifica eccezione” in cui si avvisava che il deposito non era andato a buon fine ed era stato quindi scartato;
ciononostante, l'opposta effettuò un nuovo deposito solo l'11.12.2020, quando ormai il termine era scaduto. si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_2
chiedendone il rigetto.
*
L'eccezione di inammissibilità è infondata. L'opposta deduce che gli opponenti avrebbero invero proposto un gravame avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ossia un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il quale sarebbe quindi tardivo per essere stato depositato oltre il quindicesimo giorno. In realtà, il ricorso
è evidentemente un atto introduttivo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., in quanto così è espressamente qualificato e con esso non si reitera l'istanza di sospensione, ma si chiede di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e la nullità degli atti successivi.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Anzitutto, non è applicabile l'art. 54 ter d.l. 18/2020. Tale disposizione si applica infatti alle procedure esecutive aventi ad oggetto “l'abitazione principale del debitore”, mentre nel caso di specie dal precetto si evince che debitore esecutato è la sola società (vi si legge, infatti, che solo a questa è stato notificato il precetto), la quale non ha quindi alcuna abitazione principale, mentre il sig. è stato Parte_1
coinvolto nella procedura solo in quanto terzo (com)proprietario dei beni pignorati quale (co)erede di terza datrice di ipoteca a garanzia del credito Persona_1 concesso alla società; è irrilevante la sua qualità di accomandatario della società come tale obbligato in solido, non essendo stata tale qualità posta alla base di un'esecuzione anche nei suoi confronti quale debitore.
Venendo alla questione principale della tempestività del deposito della documentazione ipocatastale, va ricordato che “in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini” (C. 69/2025); tale principio non è smentito dalle pronunce che sembrano dare rilievo autonomo alla seconda pec (ad es. C.
32296/2023), perché queste si occupano della diversa ipotesi in cui il deposito vada a buon fine con la ricezione di tutte e quattro le pec, delle quali la prima e la seconda risalgano a prima della scadenza del termine e la terza e la quarta a dopo: in tal caso, la verifica della tempestività del deposito va effettuata avendo riguardo alla seconda pec.
Quando invece il procedimento di deposito non vada a buon fine, il depositante deve prontamente attivarsi per porvi rimedio: nel caso di specie, è pacifico (e comunque risulta dal doc. 3 opponente) che l'opposta ricevette, lo stesso
16.11.2020, comunicazione di errore e di scarto del deposito, il che lo rende
“definitivamente inefficace” (C. 69/2025 cit.).
Proprio grazie a tale comunicazione di errore, l'opposta è stata subito messa in condizione di riattivarsi per effettuare un nuovo deposito, ed avrebbe avuto il tempo di farlo prima della scadenza del termine (24.11.2020), essendo pacifico che i problemi informatici che determinarono l'errore nel primo deposito si risolsero il
18.11.2020; o comunque, dopo la scadenza, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini. Mancando l'una e l'altra di tali iniziative, il secondo deposito non vale a recuperare gli effetti di quello solo tentato e già definitivamente inefficace.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta, dichiarando l'inefficacia del pignoramento che ha dato inizio all'esecuzione n. 175/2020 r.g. es. imm. e le spese seguono la soccombenza, si liquidano secondo il valore del credito azionato emergente dal pignoramento e per metà se ne dispone il pagamento a favore dell'Erario essendo il sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara l'inefficacia del pignoramento che ha dato inizio all'esecuzione n.
175/2020 r.g. es. imm.
- condanna a rifondere all'Erario e alla CP_1 Parte_2
le spese di lite, liquidate in € 3000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese
[...]
forfetario nella misura del 15% per ciascuno.
Ragusa, 19/05/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Ragusa
Sezione Civile
N. R.G. 2527 2023
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Alessandro
La Vecchia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento in epigrafe, promosso da (c.f. Parte_1
) e (c.f. C.F._1 Parte_2
), con l'avv. RIZZA VERONICA;
P.IVA_1
attore contro
(c.f. ), in persona della mandataria, CP_1 P.IVA_2 CP_2
(c.f. e P-IVA ), a sua volta rappresentata dalla P.IVA_3 P.IVA_4
Procuratrice (c.f. e p.iva ), con l'avv. BARBARO CP_3 P.IVA_5
ALESSANDRO e ALOI ANDREA;
convenuto avente ad oggetto: Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.) immobiliare emessa a seguito di discussione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.
Le parti hanno concluso come da rispettive note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. FATTO E DIRITTO
e la hanno proposto opposizione agli atti esecutivi avverso Parte_1 Parte_2
l'ordinanza con cui il g.e. ha rigettato l'istanza dagli stessi proposta di dichiarare l'inefficacia del pignoramento ai sensi dell'art. 567 co. 3 c.p.c. che aveva dato inizio all'esecuzione n. 175/2020.
Spiegano in particolare gli opponenti che l'opposta tentò il deposito il 16.11.2020 ricevendo in tale data la seconda pec, ma anche una terza pec di “notifica eccezione” in cui si avvisava che il deposito non era andato a buon fine ed era stato quindi scartato;
ciononostante, l'opposta effettuò un nuovo deposito solo l'11.12.2020, quando ormai il termine era scaduto. si è costituita eccependo l'inammissibilità dell'opposizione e CP_2
chiedendone il rigetto.
*
L'eccezione di inammissibilità è infondata. L'opposta deduce che gli opponenti avrebbero invero proposto un gravame avverso l'ordinanza di rigetto dell'istanza di sospensione, ossia un reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c., il quale sarebbe quindi tardivo per essere stato depositato oltre il quindicesimo giorno. In realtà, il ricorso
è evidentemente un atto introduttivo del giudizio di merito ex art. 618 c.p.c., in quanto così è espressamente qualificato e con esso non si reitera l'istanza di sospensione, ma si chiede di dichiarare l'inefficacia del pignoramento e la nullità degli atti successivi.
Nel merito l'opposizione è fondata.
Anzitutto, non è applicabile l'art. 54 ter d.l. 18/2020. Tale disposizione si applica infatti alle procedure esecutive aventi ad oggetto “l'abitazione principale del debitore”, mentre nel caso di specie dal precetto si evince che debitore esecutato è la sola società (vi si legge, infatti, che solo a questa è stato notificato il precetto), la quale non ha quindi alcuna abitazione principale, mentre il sig. è stato Parte_1
coinvolto nella procedura solo in quanto terzo (com)proprietario dei beni pignorati quale (co)erede di terza datrice di ipoteca a garanzia del credito Persona_1 concesso alla società; è irrilevante la sua qualità di accomandatario della società come tale obbligato in solido, non essendo stata tale qualità posta alla base di un'esecuzione anche nei suoi confronti quale debitore.
Venendo alla questione principale della tempestività del deposito della documentazione ipocatastale, va ricordato che “in tema di deposito telematico, la generazione della ricevuta di avvenuta consegna (cd. seconda pec) individua il momento di perfezionamento del deposito, al fine di verificarne la tempestività, ma ha un effetto anticipato meramente provvisorio, essendo subordinata al generarsi, con esito positivo, delle pec successive, la cui mancanza rende definitivamente inefficace il deposito medesimo e fa sorgere, a carico della parte, l'onere di attivarsi tempestivamente, reiterando la procedura o formulando tempestiva istanza di rimessione in termini” (C. 69/2025); tale principio non è smentito dalle pronunce che sembrano dare rilievo autonomo alla seconda pec (ad es. C.
32296/2023), perché queste si occupano della diversa ipotesi in cui il deposito vada a buon fine con la ricezione di tutte e quattro le pec, delle quali la prima e la seconda risalgano a prima della scadenza del termine e la terza e la quarta a dopo: in tal caso, la verifica della tempestività del deposito va effettuata avendo riguardo alla seconda pec.
Quando invece il procedimento di deposito non vada a buon fine, il depositante deve prontamente attivarsi per porvi rimedio: nel caso di specie, è pacifico (e comunque risulta dal doc. 3 opponente) che l'opposta ricevette, lo stesso
16.11.2020, comunicazione di errore e di scarto del deposito, il che lo rende
“definitivamente inefficace” (C. 69/2025 cit.).
Proprio grazie a tale comunicazione di errore, l'opposta è stata subito messa in condizione di riattivarsi per effettuare un nuovo deposito, ed avrebbe avuto il tempo di farlo prima della scadenza del termine (24.11.2020), essendo pacifico che i problemi informatici che determinarono l'errore nel primo deposito si risolsero il
18.11.2020; o comunque, dopo la scadenza, avrebbe dovuto chiedere la rimessione in termini. Mancando l'una e l'altra di tali iniziative, il secondo deposito non vale a recuperare gli effetti di quello solo tentato e già definitivamente inefficace.
Conseguentemente, l'opposizione va accolta, dichiarando l'inefficacia del pignoramento che ha dato inizio all'esecuzione n. 175/2020 r.g. es. imm. e le spese seguono la soccombenza, si liquidano secondo il valore del credito azionato emergente dal pignoramento e per metà se ne dispone il pagamento a favore dell'Erario essendo il sig. ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Pt_1
P.Q.M.
Il Tribunale:
- dichiara l'inefficacia del pignoramento che ha dato inizio all'esecuzione n.
175/2020 r.g. es. imm.
- condanna a rifondere all'Erario e alla CP_1 Parte_2
le spese di lite, liquidate in € 3000 oltre i.v.a. c.p.a. rimborso spese
[...]
forfetario nella misura del 15% per ciascuno.
Ragusa, 19/05/2025
Il Giudice
(Dott. Alessandro La Vecchia)