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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 23/10/2025, n. 3654 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3654 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1128/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla via Trento, 50 presso lo studio dell'avv. Maria De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Controparte_1 C.F._2 alla Via P. M. Vergara, 154 presso lo studio dell'avv. Paolo Granato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -12 e ss. c.p.c. depositato l'8.2.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente
(nata a [...] l'[...]), premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore in data
1 settembre 2001 con il resistente (nato a [...] il [...]), e che dalla loro unione erano nati quattro figli (nato a [...] il [...]); ( nata a [...] il Per_1 CP_2
1 R.G. n. 1128/2024
2.9.2004); (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_2 CP_3
16.7.2009)- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
Esponeva che nel corso del matrimonio il marito aveva assunto nei suoi confronti condotte prevaricatorie e verbalmente violente, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche;
che il coniuge le addebitava infondati tradimenti con conseguenti insulti e minacce di morte posti in essere anche in presenza delle figlie minori (cfr. denuncia-querela poi sfociata nella sentenza n. 1923/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.4.2023 con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione); che a causa di tali comportamenti si era rivolta ad un Centro antiviolenza;
che il marito si disinteressava totalmente ai bisogni della famiglia per cui si era trovata a sostenere da sola il carico della gestione familiare e le relative spese.
Su tali premesse chiedeva: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente;
disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre, con diritto di visita del Parte_2 CP_3 padre da svolgersi in ambiente protetto con la supervisione dei Servizi Sociali;
l' assegnazione della casa familiare condotta in locazione;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro
900,00 mensili (euro 300,00 per ciascuno) per le figlie e e per il figlio Parte_2 CP_3 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili in proprio favore;
autorizzare la stessa a percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100%; il tutto con vittoria di spese.
Con memoria difensiva depositata in data 22.4.2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare opponendosi alla domanda di affido esclusivo avendo mantenuto con le figlie Parte_2
e un rapporto continuativo e affettuoso, a differenza di quanto avvenuto con i figli CP_3 maggiorenni e eccepiva, altresì, la propria precaria situazione reddituale deducendo, Per_1 CP_2 per contro, che sia la moglie che il figlio maggiorenne svolgevano attività lavorativa. Per_1
Chiedeva, pertanto pronunciare la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito;
disporre l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento presso Parte_2 CP_3 la madre nella casa coniugale da lei già occupata;
rigettare le domande di mantenimento in favore della moglie e del figlio maggiorenne;
determinare in euro 250,00/300,00 mensili il contributo Per_1 per il mantenimento delle sole figlie minori e autorizzare la percezione del 100% Parte_2 CP_3 dell'assegno unico per i figli alla ricorrente;
con vittoria di spese.
All'udienza del 24 maggio 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino); sentite le parti alla presenza dei difensori, la difesa del resistente dichiarava di non opporsi alla domanda di affido esclusivo delle figlie minori;
la ricorrente rinunciava alla domanda di un
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assegno di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne;
la causa veniva rinviata per Per_1
l'ascolto delle minori e ex artt. 473bis-4 e ss. c.p.c.. Parte_2 CP_3
All'esito dell'ascolto delle minori all'udienza del 4 luglio 2024, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dichiarava ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. , così come modificato dalla legge 55/2015, lo scioglimento della comunione legale dei coniugi;
assegnava la casa familiare -sita in Frattamaggiore, alla Via Vergara n. 121/ C s.A
p.4 i. 13, unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti- alla ricorrente, affinché vi abitasse con i figli;
affidava le figlie minori e in via esclusiva alla madre, stante la Parte_2 CP_3 condanna penale del resistente e il suo disinteresse materiale;
stabiliva che la madre esercitasse la responsabilità genitoriale in via esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione, demandando a entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse;
rimetteva la regolamentazione del diritto di visita del padre alla volontà delle figlie, riservando ogni diversa valutazione all'esito di monitoraggio dei Servizi Sociali;
disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Frattamaggiore sulle condizioni di vita delle minori e sui rapporti padre-figlie, con onere di depositare apposita relazione;
poneva a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disponeva per il mantenimento della ricorrente e del figlio maggiorenne attesa la rinuncia;
quanto alle richieste istruttorie, non essendo attuabile la mediazione familiare proposta dal resistente ai sensi dell'art. 473-bis.43 c.p.c.; considerato che ai sensi dell'art. 473-bis.5 e ss. le minori erano state ascoltate;
ritenuta superflua una CTU sulle capacità genitoriali, la causa veniva rinviata all'11.12.2024 per il monitoraggio.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, non essendo pervenute le relazioni dei SS, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato fissava udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In data 2 luglio 2025 veniva depositata relazione dei Servizi Sociali di Frattamaggiore dalla quale emergeva che il resistente si era licenziato dal lavoro percependo un'indennità di disoccupazione;
aveva subito un grave incidente domestico con conseguente perdita di un occhio;
che, a maggio 2025, era stato tratto in arresto per l'espiazione della pena per il reato di maltrattamenti in famiglia, trovandosi attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Aversa.
Nella propria comparsa conclusionale del 18.7.2025 il resistente, alla luce del suo stato di detenzione, pur non opponendosi all'affidamento esclusivo, insisteva nel rigetto della domanda di addebito, chiedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento per sopravvenuta impossibilità di produrre reddito e l'autorizzazione ad incontri in carcere con la figlia minore;
depositava in atti ordine di esecuzione per la carcerazione conseguente alla sentenza n. 1923/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
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riformata in punto di pena dalla sentenza n. 14394/2024 del 27.11.2024 dalla Corte d'Appello di
Napoli - divenuta definitiva il 29.03.2025 - con cui era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
All'udienza del 19 settembre 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473 bis-28 c.p.c.( cfr. ordinanza del 22.9.2025 comunicata il 23.9.2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che il coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448; Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può
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far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia).
Altresì secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito Le reiterate violenze fisiche
e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608; Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In particolare è stato depositato in atti l'ordine di esecuzione per la carcerazione (n. SIEP 338/2025) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord in esecuzione della sentenza n. 1923/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, riformata dalla sentenza n.
14394/2024 del 27.11.2024 dalla Corte d'Appello di Napoli - divenuta definitiva il 29.03.2025 - con cui il resistente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. per maltrattamenti in famiglia e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Tale circostanza - accertata in via definitiva in sede penale - costituisce grave violazione dei doveri di assistenza morale e di rispetto nascenti dal matrimonio, ponendosi come causa della disgregazione del nucleo familiare.
Si rileva peraltro come lo stesso , nel corso dei colloqui con i Servizi Sociali, ha CP_1 sostanzialmente ammesso la propria responsabilità nella fine del matrimonio (nella relazione depositata in data 4 luglio 2025 si legge: “si dice consapevole che i suoi passati comportamenti dovuti agli stati di ubriachezza hanno definito la fine del suo matrimonio e la determinazione della sig.ra a non volersi più riconciliare”). Parte_1
In definitiva, la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., con addebito a carico del resistente.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). CP_3
In via preliminare si dà atto che la figlia (nata a [...] il [...]) ha raggiunto Parte_2 la maggiore età nelle more del giudizio.
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Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, lo stato di detenzione del resistente e la natura dei reati per i quali sta scontando la pena detentiva (il sig. è stato condannato ad anni tre e mesi sei di reclusione CP_1 per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p.) suggeriscono un affido esclusivo con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” ( in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo
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della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute, vi sia un pregiudizio a causa dello stato di detenzione del resistente.
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre, occorre tenere in considerazione la sua attuale condizione detentiva e, soprattutto, il vissuto emotivo della minore.
La relazione dei Servizi Sociali del 4 luglio 2025 ha evidenziato che la figlia “sta CP_3 attraversando una difficoltà emotiva nell'affrontare la situazione della detenzione del genitore;
al momento non si sente pronta per fare visita al padre”.
Il Collegio ritiene, dunque, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione dettagliata del diritto di visita paterno.
Qualora la minore, anche previo un percorso di supposto piscologico ed all'esito (positivo) dei percorsi di recupero che il resistente deve seguire per la condanna per maltrattamenti, intenda vedere il padre potrà vederlo secondo orari e modalità stabilite dalla Casa Circondariale ove è ristretto, tenendo in prioritario conto la volontà e le esigenze di quest'ultima, nonché i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa. Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui
“il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
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Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la ricorrente il genitore collocatario della figlia minore la domanda CP_3 di assegnazione della casa familiare -sita in Frattamaggiore, alla Via Vergara n. 121/ C s.A p.4 i. 13, unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti- va accolta.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) e Parte_2 della figlia minore (nata a [...] il [...]). CP_3
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia maggiorenne convivente con la madre e pacificamente Parte_2 non indipendente, sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147,
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secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre
1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne come nel caso in esame (avendo da poco compiuto i 18 anni) e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma
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collocazione lavorativa (Cass. civ. n. 26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame la figlia è neo maggiorenne ed è pacificamente non economicamente Parte_2 indipendente.
Il Collegio evidenzia, altresì, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame,
l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione, come nella specie, né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze. In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 18 e 16), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006). In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente vive nella casa familiare (casa popolare) con le figlie e ed il figlio maggiorenne che lavora in un supermercato;
Parte_2 CP_3 Per_1 lavora - non inquadrata - come signora delle pulizie, con guadagni di circa 10/20 euro al giorno;
percepisce l'assegno di euro 520,00 dal Comune;
ha dichiarato di farsi carico in via esclusiva della cura e della gestione quotidiana delle figlie mentre il resistente ha dichiarato di aver lavorato come
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muratore con una retribuzione di 1.300,00 euro circa;
è attualmente detenuto (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.5.2024 nonché doc in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene sia equo disporre, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie e la somma mensile di euro 500,00 Parte_2 CP_3
(cinquecento,00) - euro 250,00 per ciascuna figlia - da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Tenuto conto dell'affido esclusivo della minore alla madre, il Collegio prevede che l'assegno unico vada corrisposto interamente alla ricorrente.
Nulla, invece, va statuito in favore della ricorrente e per il figlio maggiorenne stante la rinuncia Per_1 espressa al mantenimento (in ogni caso il Collegio osserva che la ricorrente lavora saltuariamente come signora delle pulizie ed il figlio lavora in un supermercato); parimenti nulla va statuito Per_1 in favore della figlia maggiorenne in assenza di domanda e dei presupposti, non essendo CP_2 convivente con la madre (cfr. verbale dell'udienza del 24 maggio 2024, la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato: “Rinuncio all'assegno per me ed anche per mio figlio . Chiedo Per_1
l'assegno soltanto per le due minori… lavora part time in un supermercato, guadagna circa Per_1
300,00 euro. è andata a convivere e sta iniziando a lavorare) CP_2
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nata a [...] l'[...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
14.11.1969), con addebito al resistente;
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita dei figli (nato a [...] il [...]); Per_1
( nata a [...] il [...]); (nata a [...] il [...]) essendo CP_2 Parte_2 maggiorenni;
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c) affida la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla CP_3 madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
d) La madre può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
e) assegna, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Frattamaggiore, alla Via Vergara n.
121/ C s.A p.4 i. 13, unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti- alla ricorrente, che la abiterà unitamente alla prole;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento,00) - ossia 250,00 euro ciascuna - per il mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) Parte_2 maggiorenne e non indipendente e della figlia minore (nata a [...] il [...]), CP_3 oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) riconosce il diritto della ricorrente di percepire l'assegno unico nella misura del 100%;
h) dichiara non luogo a provvedere sulle domande di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio maggiorenne , stante la rinuncia espressa nonché in favore della figlia in Per_1 CP_2 assenza di domanda;
i) condanna a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidandole complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge;
j) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 114, Parte II, Serie A,
Anno 2001);
j) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
12 R.G. n. 1128/2024
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro - Presidente -
Dott.ssa Anna Scognamiglio - Giudice -
Dott.ssa Francesca Sequino - Giudice rel./est. - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1128 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno
2024, riservata in decisione all'udienza del 19.9.2025, avente ad oggetto: separazione giudiziale e vertente
TRA
C.F. elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Frattamaggiore alla via Trento, 50 presso lo studio dell'avv. Maria De Rosa che la rappresenta e difende giusta procura in atti
RICORRENTE
E
C.F. elettivamente domiciliato in Frattamaggiore Controparte_1 C.F._2 alla Via P. M. Vergara, 154 presso lo studio dell'avv. Paolo Granato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord
INTERVENTORE EX LEGE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473bis -12 e ss. c.p.c. depositato l'8.2.2024 e ritualmente notificato, la ricorrente
(nata a [...] l'[...]), premesso di aver contratto matrimonio in Frattamaggiore in data
1 settembre 2001 con il resistente (nato a [...] il [...]), e che dalla loro unione erano nati quattro figli (nato a [...] il [...]); ( nata a [...] il Per_1 CP_2
1 R.G. n. 1128/2024
2.9.2004); (nata a [...] il [...]) e (nata a [...] il Parte_2 CP_3
16.7.2009)- deduceva che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi era divenuta intollerabile.
Esponeva che nel corso del matrimonio il marito aveva assunto nei suoi confronti condotte prevaricatorie e verbalmente violente, aggravate dall'abuso di sostanze alcoliche;
che il coniuge le addebitava infondati tradimenti con conseguenti insulti e minacce di morte posti in essere anche in presenza delle figlie minori (cfr. denuncia-querela poi sfociata nella sentenza n. 1923/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord in data 3.4.2023 con la quale il resistente è stato condannato alla pena di anni quattro di reclusione); che a causa di tali comportamenti si era rivolta ad un Centro antiviolenza;
che il marito si disinteressava totalmente ai bisogni della famiglia per cui si era trovata a sostenere da sola il carico della gestione familiare e le relative spese.
Su tali premesse chiedeva: dichiarare la separazione personale dei coniugi, con addebito al resistente;
disporre l'affido esclusivo delle figlie minori e alla madre, con diritto di visita del Parte_2 CP_3 padre da svolgersi in ambiente protetto con la supervisione dei Servizi Sociali;
l' assegnazione della casa familiare condotta in locazione;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro
900,00 mensili (euro 300,00 per ciascuno) per le figlie e e per il figlio Parte_2 CP_3 Per_1 maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, oltre al 50% delle spese straordinarie;
porre a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 200,00 mensili in proprio favore;
autorizzare la stessa a percepire l'assegno unico per i figli nella misura del 100%; il tutto con vittoria di spese.
Con memoria difensiva depositata in data 22.4.2024 si costituiva in giudizio il resistente il quale, pur non opponendosi alla pronuncia di separazione, contestava tutto quanto ex adverso dedotto, in particolare opponendosi alla domanda di affido esclusivo avendo mantenuto con le figlie Parte_2
e un rapporto continuativo e affettuoso, a differenza di quanto avvenuto con i figli CP_3 maggiorenni e eccepiva, altresì, la propria precaria situazione reddituale deducendo, Per_1 CP_2 per contro, che sia la moglie che il figlio maggiorenne svolgevano attività lavorativa. Per_1
Chiedeva, pertanto pronunciare la separazione personale dei coniugi con rigetto della domanda di addebito;
disporre l'affido condiviso delle figlie minori e con collocamento presso Parte_2 CP_3 la madre nella casa coniugale da lei già occupata;
rigettare le domande di mantenimento in favore della moglie e del figlio maggiorenne;
determinare in euro 250,00/300,00 mensili il contributo Per_1 per il mantenimento delle sole figlie minori e autorizzare la percezione del 100% Parte_2 CP_3 dell'assegno unico per i figli alla ricorrente;
con vittoria di spese.
All'udienza del 24 maggio 2024 entrambi comparivano dinanzi al Giudice delegato (dott.ssa
Sequino); sentite le parti alla presenza dei difensori, la difesa del resistente dichiarava di non opporsi alla domanda di affido esclusivo delle figlie minori;
la ricorrente rinunciava alla domanda di un
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assegno di mantenimento per sé e per il figlio maggiorenne;
la causa veniva rinviata per Per_1
l'ascolto delle minori e ex artt. 473bis-4 e ss. c.p.c.. Parte_2 CP_3
All'esito dell'ascolto delle minori all'udienza del 4 luglio 2024, il Giudice delegato così provvedeva ex art. 473bis-22 c.p.c.: autorizzava i coniugi a vivere separatamente;
dichiarava ai sensi dell'art. 191, comma 2, c.c. , così come modificato dalla legge 55/2015, lo scioglimento della comunione legale dei coniugi;
assegnava la casa familiare -sita in Frattamaggiore, alla Via Vergara n. 121/ C s.A
p.4 i. 13, unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti- alla ricorrente, affinché vi abitasse con i figli;
affidava le figlie minori e in via esclusiva alla madre, stante la Parte_2 CP_3 condanna penale del resistente e il suo disinteresse materiale;
stabiliva che la madre esercitasse la responsabilità genitoriale in via esclusiva per le decisioni di ordinaria amministrazione, demandando a entrambi i genitori le decisioni di maggiore interesse;
rimetteva la regolamentazione del diritto di visita del padre alla volontà delle figlie, riservando ogni diversa valutazione all'esito di monitoraggio dei Servizi Sociali;
disponeva un monitoraggio da parte dei Servizi Sociali di Frattamaggiore sulle condizioni di vita delle minori e sui rapporti padre-figlie, con onere di depositare apposita relazione;
poneva a carico del resistente un assegno di mantenimento di euro 500,00 mensili (euro 250,00 per ciascuna figlia) per il mantenimento delle figlie minori, oltre al 50% delle spese straordinarie;
nulla disponeva per il mantenimento della ricorrente e del figlio maggiorenne attesa la rinuncia;
quanto alle richieste istruttorie, non essendo attuabile la mediazione familiare proposta dal resistente ai sensi dell'art. 473-bis.43 c.p.c.; considerato che ai sensi dell'art. 473-bis.5 e ss. le minori erano state ascoltate;
ritenuta superflua una CTU sulle capacità genitoriali, la causa veniva rinviata all'11.12.2024 per il monitoraggio.
All'udienza dell'11 dicembre 2024, non essendo pervenute le relazioni dei SS, ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato fissava udienza di rimessione in decisione con concessione dei termini a ritroso per la precisazione delle conclusioni e delle memorie di replica.
In data 2 luglio 2025 veniva depositata relazione dei Servizi Sociali di Frattamaggiore dalla quale emergeva che il resistente si era licenziato dal lavoro percependo un'indennità di disoccupazione;
aveva subito un grave incidente domestico con conseguente perdita di un occhio;
che, a maggio 2025, era stato tratto in arresto per l'espiazione della pena per il reato di maltrattamenti in famiglia, trovandosi attualmente detenuto presso la Casa di Reclusione di Aversa.
Nella propria comparsa conclusionale del 18.7.2025 il resistente, alla luce del suo stato di detenzione, pur non opponendosi all'affidamento esclusivo, insisteva nel rigetto della domanda di addebito, chiedeva la revoca dell'obbligo di mantenimento per sopravvenuta impossibilità di produrre reddito e l'autorizzazione ad incontri in carcere con la figlia minore;
depositava in atti ordine di esecuzione per la carcerazione conseguente alla sentenza n. 1923/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord,
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riformata in punto di pena dalla sentenza n. 14394/2024 del 27.11.2024 dalla Corte d'Appello di
Napoli - divenuta definitiva il 29.03.2025 - con cui era stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione.
All'udienza del 19 settembre 2025, tenuta in modalità cartolare, la causa veniva rimessa dal Giudice delegato al Collegio per la decisione ex art. 473 bis-28 c.p.c.( cfr. ordinanza del 22.9.2025 comunicata il 23.9.2025).
Sulla domanda di separazione giudiziale e sulla domanda di addebito.
Ritiene il Collegio che le risultanze di causa abbiano ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che il coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una riconciliazione, la perdurante cessazione della convivenza sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Per quanto concerne la domanda di addebito della separazione, si evidenzia che la pronuncia invocata presuppone che sia raggiunta la prova di due circostanze: un comportamento posto in essere da parte di uno o di entrambi i coniugi volontariamente e consapevolmente contrario ai doveri nascenti dal matrimonio (sui quali si fonda la cd. comunione materiale e spirituale cui lo stesso dà vita) ed il nesso di causalità tra la detta violazione e la intollerabilità della prosecuzione della convivenza, nel senso che deve essere raggiunta la prova che proprio il comportamento posto in essere da parte di uno dei coniugi in violazione dei citati doveri “sia stato la causa efficiente del fallimento della convivenza”
(cfr. ex multis Corte di Cassazione, Sez. I, sentenza n. 14840/2006).
Inoltre se è indubbio che, ai fini dell'eventuale addebito, il Tribunale non può prescindere da una valutazione comparativa della condotta reciproca dei coniugi, onde verificare se il comportamento dell'uno sia qualificabile alla stregua di una giustificata reazione nei confronti degli atti compiuti dall'altro, è anche vero che, ove i fatti accertati a carico di un coniuge costituiscano violazione di norme di condotta imperative ed inderogabili, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale o sociale dell'altro coniuge, essi sarebbero insuscettibili di essere giustificati come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo (cfr. ex multis Cass. Civ.; Sez. I n. 26571/2007; Tribunale Terni, 27/5/2022 n.448; Corte appello Palermo, sez. I, 12/6/2013 n.991 secondo cui In materia di separazione tra coniugi, la violenza consumata all'interno delle mura domestiche, assume rilevanza determinante anche quando si estrinsechi in un solo episodio di violenza fisica e a essa possa riconnettersi efficacia risolutiva del rapporto coniugale. Invero, il fatto che risulti provato per testi, un solo episodio di percosse, non può
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far ritenere che l'episodicità del fatto presupponga in re ipsa che vi sia un contesto di normalità fisiologica del quadro relazionale interno alla coppia. Anche un solo episodio di violenza costituisce affermazione della supremazia di una persona su di un'altra, nonché disconoscimento della parità della dignità di ogni persona, quale principio posto alla base dei diritti fondamentali riconosciuti dalla costituzione ed è quindi comportamento idoneo a sconvolgere definitivamente l'equilibrio relazionale della coppia).
Altresì secondo l'orientamento consolidato della giurisprudenza di merito Le reiterate violenze fisiche
e morali inflitte da un coniuge nei confronti dell'altro rappresentano violazioni talmente gravi dei doveri coniugali, da giustificare di per sé la dichiarazione di addebito della separazione coniugale, nonché esonerare il giudice dal compito di comparare i comportamenti di entrambi i coniugi, in quanto le condotte violente ed aggressive, proprio in ragione della loro estrema gravità, escludono qualsiasi possibilità di comparazione (Tribunale Torino sez. VII, 11/02/2022, n.608; Tribunale Pisa sez. I, 28/01/2022, n.120).
Tanto premesso, ritiene il Collegio che la domanda di addebito avanzata dalla ricorrente abbia trovato adeguato riscontro nelle risultanze degli atti di causa.
In particolare è stato depositato in atti l'ordine di esecuzione per la carcerazione (n. SIEP 338/2025) emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Napoli Nord in esecuzione della sentenza n. 1923/2023 emessa dal Tribunale di Napoli Nord, riformata dalla sentenza n.
14394/2024 del 27.11.2024 dalla Corte d'Appello di Napoli - divenuta definitiva il 29.03.2025 - con cui il resistente è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 572 c.p. per maltrattamenti in famiglia e condannato alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione. Tale circostanza - accertata in via definitiva in sede penale - costituisce grave violazione dei doveri di assistenza morale e di rispetto nascenti dal matrimonio, ponendosi come causa della disgregazione del nucleo familiare.
Si rileva peraltro come lo stesso , nel corso dei colloqui con i Servizi Sociali, ha CP_1 sostanzialmente ammesso la propria responsabilità nella fine del matrimonio (nella relazione depositata in data 4 luglio 2025 si legge: “si dice consapevole che i suoi passati comportamenti dovuti agli stati di ubriachezza hanno definito la fine del suo matrimonio e la determinazione della sig.ra a non volersi più riconciliare”). Parte_1
In definitiva, la separazione tra i coniugi va pronunciata, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., con addebito a carico del resistente.
Sull'affido della figlia minore (nata a [...] il [...]). CP_3
In via preliminare si dà atto che la figlia (nata a [...] il [...]) ha raggiunto Parte_2 la maggiore età nelle more del giudizio.
5 R.G. n. 1128/2024
Relativamente all'affidamento della figlia minore deve rilevarsi che, secondo la costante giurisprudenza della S.C., l'affidamento condiviso dei figli minori, comportante l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi i genitori, con condivisione delle decisioni di maggiore importanza per la prole, costituisce la regola, cui il giudice può derogare, disponendo, in via di eccezione, l'affidamento esclusivo ad un solo genitore, solo allorché sia provata, in positivo, l'idoneità del genitore affidatario, e, in negativo, l'inidoneità dell'altro; vale a dire, la manifesta carenza o inidoneità educativa del medesimo, o, comunque, la presenza di una sua condizione tale da rendere l'affido condiviso in concreto pregiudizievole per il minore (ex multis cfr. Cass. n. 977/2017; Cass.
24526/2010; Cass. 26587/2009; Cass. n. 16593/2008).
In particolare, “integrano comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi. Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso” (ex multis cfr. Cass.
26587/2009, Cass. 24526/2010).
In punto di diritto, si osserva che l'art. 337 quater c.c. disciplina l'ipotesi in cui l'affidamento spetti in via esclusiva ad un solo genitore. Ciò può verificarsi in due casi: 1) qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento all'altro genitore sia contrario all'interesse del minore
(primo comma); 2) nell'ipotesi in cui, sussistendo le condizioni di cui al primo comma, uno dei genitori chieda al giudice l'affidamento esclusivo. Quando la prole è affidata ad un solo genitore, questi, salva diversa disposizione del giudice, ha l'esercizio esclusivo della responsabilità genitoriale e deve attenersi alle condizioni determinate dal giudice. Salvo che non sia diversamente stabilito, le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori. Il genitore cui non sono stati affidati i figli ha, comunque, il diritto ed il dovere di vigilare sulla loro istruzione ed educazione.
Tanto premesso, nel caso di specie, lo stato di detenzione del resistente e la natura dei reati per i quali sta scontando la pena detentiva (il sig. è stato condannato ad anni tre e mesi sei di reclusione CP_1 per il reato di maltrattamenti contro familiari e conviventi di cui all'art. 572 c.p.) suggeriscono un affido esclusivo con competenze genitoriali concentrate in capo alla madre, ossia quello che è stato definito in giurisprudenza come affido “super esclusivo” ( in questi termini cfr. Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza 5/24.12.2019; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
sentenza del 6.11.2018; sentenza Trib.
Napoli Nord;
sez. I;
del 12.7.2016; Trib. Napoli Nord;
sez. I;
ordinanza del 29.2.2016; Trib. Milano, sez. IX, ordinanza del 20.3.2014).
Si tratta di un modulo di esercizio della responsabilità genitoriale delineato nell'art. 337 quater, comma 3, c.c. secondo cui il genitore cui sono affidati i figli in via esclusiva ha l'esercizio esclusivo
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della responsabilità genitoriale su di essi, anche se le decisioni di maggiore interesse per i figli sono adottate da entrambi i genitori.
Tuttavia, la norma prevede che l'esercizio concertato della responsabilità genitoriale, in ordine alle scelte più importanti (salute, educazione, istruzione) possa trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”), rimettendo al genitore affidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali.
Nel caso di specie, l'affido c.d. (super) esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali inerenti, ad esempio, la salute, vi sia un pregiudizio a causa dello stato di detenzione del resistente.
Per quanto concerne la regolamentazione del diritto di visita del padre, occorre tenere in considerazione la sua attuale condizione detentiva e, soprattutto, il vissuto emotivo della minore.
La relazione dei Servizi Sociali del 4 luglio 2025 ha evidenziato che la figlia “sta CP_3 attraversando una difficoltà emotiva nell'affrontare la situazione della detenzione del genitore;
al momento non si sente pronta per fare visita al padre”.
Il Collegio ritiene, dunque, che non sussistono, allo stato, i presupposti per procedere ad una regolamentazione dettagliata del diritto di visita paterno.
Qualora la minore, anche previo un percorso di supposto piscologico ed all'esito (positivo) dei percorsi di recupero che il resistente deve seguire per la condanna per maltrattamenti, intenda vedere il padre potrà vederlo secondo orari e modalità stabilite dalla Casa Circondariale ove è ristretto, tenendo in prioritario conto la volontà e le esigenze di quest'ultima, nonché i suoi impegni scolastici e ricreativi.
Sull' assegnazione della casa familiare.
In ordine all'assegnazione della casa familiare osserva il Collegio che ricorrono i presupposti di cui all'art. 337 sexies c.c. per l'accoglimento della stessa. Tale disposizione riproduce il previgente art. 155 quater c.c., per cui va data continuità all' orientamento pacifico della Suprema Corte secondo cui
“il provvedimento di assegnazione della casa familiare è subordinato alla presenza di figli, minori o maggiorenni non autosufficienti economicamente conviventi con i coniugi;
in assenza di tale presupposto, sia la casa in comproprietà sia che appartenga a un solo coniuge, il giudice non può adottare, con la sentenza di separazione, un provvedimento di assegnazione della casa familiare, non essendo la medesima neppure prevista dall'art. 156 c.c. in sostituzione o quale componente dell'assegno di mantenimento.
In mancanza di norme ad hoc, la casa familiare in comproprietà resta soggetta alle norme sulla comunione, al cui regime dovrà farsi riferimento per l'uso e la divisione (ex multis cfr. Cass.; sentenza n. 6979/2007; Cass.; sentenza n.1545/2006).
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Secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale l'assegnazione della casa familiare costituisce una misura di tutela esclusiva della prole, diretta ad evitare ai figli minorenni o anche maggiorenni tuttora economicamente dipendenti non per propria colpa l'ulteriore trauma di un allontanamento dall'abituale ambiente di vita e di aggregazione di sentimenti.
Il giudice della separazione, assegnando l'abitazione nella casa familiare al genitore affidatario della prole, secondo la ratio legis, non crea tanto un titolo di legittimazione ad abitare per uno dei coniugi quanto conserva la destinazione dell'immobile con il suo arredo nella funzione di residenza familiare.
Il titolo ad abitare per il coniuge è in definitiva strumentale alla conservazione della comunità domestica e giustificato esclusivamente dall'interesse morale e materiale della prole affidatagli.
Ne consegue che essendo la ricorrente il genitore collocatario della figlia minore la domanda CP_3 di assegnazione della casa familiare -sita in Frattamaggiore, alla Via Vergara n. 121/ C s.A p.4 i. 13, unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti- va accolta.
Sulla domanda di mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) e Parte_2 della figlia minore (nata a [...] il [...]). CP_3
In via preliminare deve osservarsi che secondo il costante orientamento della Suprema Corte ( cfr. ex multis Cass.; sentenza 24.2.2006 n. 4188; 27.5.2005 n. 11320; 16.2.2001 n. 2289; 23.10.1996 n.
9238)“Il genitore separato (e dunque anche quello divorziato), cui il figlio sia stato affidato durante la minore età, continua, pur dopo che questi sia divenuto maggiorenne, ma coabiti ancora con lui e non sia economicamente autosufficiente, ad essere legittimato "iure proprio", in assenza di un'autonoma richiesta da parte dello stesso, a richiedere all'altro genitore tanto il rimborso, "pro quota", delle spese già sostenute per il mantenimento del figlio, quanto il versamento di un assegno periodico a titolo di contributo per detto mantenimento”.
Ne consegue che, essendo la figlia maggiorenne convivente con la madre e pacificamente Parte_2 non indipendente, sussiste in capo alla ricorrente la legittimazione ad agire iure proprio per la determinazione dell'assegno di mantenimento a carico del padre.
Sempre in via preliminare va evidenziato che mentre il mantenimento per i minori spetta in via automatica ex lege, per quanto concerne i figli maggiorenni, in virtù dell'art.337 septies c.c., introdotto dal d.lgs. 154/2013 ed in vigore dal 7.2.2014, “Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all'avente diritto”, conformemente del resto a quanto prevedeva l'abrogato art. 155 quinquies c.c..
La giurisprudenza della Suprema Corte ha approfondito il regime dell'obbligazione dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli maggiorenni secondo le regole dell'art. 148 c. c. nella nuova formulazione secondo cui “i coniugi devono adempiere l'obbligazione di cui all'articolo 147,
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secondo quanto previsto dall'articolo 316-bis c.c.”: si prevede all'uopo che il giudice non possa prefissare un termine a tale obbligo di mantenimento, atteso che il limite di persistenza dello stesso va determinato, non sulla base di un termine astratto (pur se desunto dalla media della durata degli studi in una determinata facoltà universitaria e/o dalla normalità del tempo mediamente occorrente ad un giovane laureato, in una data realtà economica, affinché questo possa trovare impiego), bensì sulla base (soltanto) del fatto che il figlio, malgrado i genitori gli abbiano assicurato le condizioni necessarie (e sufficienti) per concludere gli studi intrapresi e conseguire il titolo indispensabile ai fini dell'accesso alla professione auspicata, non abbia saputo trame profitto, per inescusabile trascuratezza o per libera (ma discutibile) scelta delle opportunità offertegli;
ovvero non sia stato in grado di raggiungere l'autosufficienza economica per propria colpa. Altresì nella valutazione della posizione del figlio, ai fini dell'accertamento del raggiungimento dell'autosufficienza, non si può non tener conto del processo di cambiamento che ha interessato la realtà contemporanea, la quale, rispetto al passato, ha fatto registrare un crescente ritardo nella transizione dei giovani alla vita adulta. Questo fenomeno trae origine per lo più da un cambiamento delle condizioni socio-economiche che hanno determinato un aumento della percentuale di giovani che proseguono gli studi universitari, con conseguente spostamento in avanti dell'età lavorativa e dalla dilatazione dei tempi di formazione universitaria. Da tempo, pertanto, ormai dottrina e giurisprudenza, recependo i nuovi bisogni affermano in modo sostanzialmente univoco che l'obbligo di mantenimento da parte dei genitori perdura oltre la maggiore età dei figli, se costoro non siano in grado di provvedere in modo autonomo alle proprie esigenze di vita, né siano esistenzialmente svincolati dall' habitat domestico, inteso quale centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare (v. Cass. 2 settembre
1996, n. 7990; Cass. 17 settembre 1993, n. 9578; Cass. 29 dicembre 1990, n. 12212; Cass. 11 dicembre 1992, n. 13126; Cass. 3 luglio 1991, n. 7295; Cass. 13 febbraio 2003, n. 2147). Il Collegio osserva, inoltre, che la Suprema Corte ha, di recente, stabilito che in tema di mantenimento del figlio maggiorenne privo di indipendenza economica, l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente (ovvero del figlio maggiorenne o del genitore collocatario) e non del genitore obbligato (come era in precedenza) e verte sulla circostanza di avere il figlio curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione professionale o tecnica e di essersi, con pari impegno, attivato nella ricerca di un lavoro. Di conseguenza, se il figlio è neomaggiorenne come nel caso in esame (avendo da poco compiuto i 18 anni) e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il “figlio adulto” in ragione del principio dell'auto responsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma
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collocazione lavorativa (Cass. civ. n. 26875/2023; Cass. ordinanza 23 gennaio 2024 n. 2252). La solidarietà familiare è destinata, dunque, a venire meno sia nel caso in cui il figlio abbia raggiunto un'indipendenza economica (o un'adeguata capacità di rendersi economicamente indipendente) sia nel caso in cui la mancata autosufficienza economica sia da addebitare ad una condotta inattiva del figlio, o ad una sua libera scelta di non volersi rendere economicamente indipendente dai genitori
(cfr. Cass., 8 novembre 2021 n. 32406).
Nel caso in esame la figlia è neo maggiorenne ed è pacificamente non economicamente Parte_2 indipendente.
Il Collegio evidenzia, altresì, che, secondo il costante orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, anche un eventuale stato di disoccupazione del genitore non può esonerare il genitore dall'obbligo di mantenimento dei figli minori e maggiorenni non autosufficienti, atteso che l'obbligato potrebbe in ogni caso godere di introiti reddituali (es. proventi derivanti da attività lavorativa svolta in precedenza, pensioni, rendite, etc). Pertanto, se non è provata l'assoluta incapienza ed incapacità attuale a produrre reddito, circostanza non ricorrente nel caso in esame,
l'obbligo di contribuzione non solo sussiste ma, altresì, persiste. L'obbligo dei genitori di educare e mantenere i figli (artt. 147 e 148 cod. civ.) è, infatti, eziologicamente connesso esclusivamente alla procreazione, non venendo meno né con la disoccupazione, né con la detenzione, come nella specie, né addirittura con una pronuncia di decadenza dalla responsabilità genitoriale.
In conclusione, ritenuto persistente l'obbligo di mantenimento nei confronti delle figlie in ordine al quantum, vanno considerate varie circostanze. In primo luogo, va tenuto conto dell'età dei figli (nel caso di specie di anni 18 e 16), dei relativi impegni di studio, di vita e di relazione degli stessi e, dunque, dell'inevitabile, quanto notorio ed in gran parte anche documentato, incremento delle esigenze e delle spese per il loro mantenimento (cfr. tra le altre Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811;
Cass. 18.9.2013, n. 21273; Cass. n. 23630/2009; Cass. n. 23411/2009; Cass.; sentenza 3.8.2007 n.
17055; Cass. n. 10119/2006). In secondo luogo, vanno, altresì, considerati i tempi ridotti di presenza dei figli presso il padre, nonché il minor impegno del padre nella cura degli stessi, rispetto a quello della madre (cfr. Cass.; ordinanza 1.3.2018 n. 4811; Cass. 10 luglio 2013, n. 17089).
Infine va valutata la disponibilità economica delle parti come emersa in corso di causa
Orbene, per quanto concerne i redditi delle parti, la ricorrente vive nella casa familiare (casa popolare) con le figlie e ed il figlio maggiorenne che lavora in un supermercato;
Parte_2 CP_3 Per_1 lavora - non inquadrata - come signora delle pulizie, con guadagni di circa 10/20 euro al giorno;
percepisce l'assegno di euro 520,00 dal Comune;
ha dichiarato di farsi carico in via esclusiva della cura e della gestione quotidiana delle figlie mentre il resistente ha dichiarato di aver lavorato come
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muratore con una retribuzione di 1.300,00 euro circa;
è attualmente detenuto (cfr. dichiarazioni rese all'udienza del 24.5.2024 nonché doc in atti).
Alla luce delle suesposte considerazioni il Collegio ritiene sia equo disporre, a carico del padre, quale contributo per il mantenimento delle figlie e la somma mensile di euro 500,00 Parte_2 CP_3
(cinquecento,00) - euro 250,00 per ciascuna figlia - da corrispondersi alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
somma da adeguare, automaticamente ed annualmente in base agli indici Istat.
Va, altresì, posto a carico del resistente l'obbligo di contribuire, nella misura del 50%, alle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie come da Protocollo di Intesa sottoscritto in data 25.10.2019.
Tenuto conto dell'affido esclusivo della minore alla madre, il Collegio prevede che l'assegno unico vada corrisposto interamente alla ricorrente.
Nulla, invece, va statuito in favore della ricorrente e per il figlio maggiorenne stante la rinuncia Per_1 espressa al mantenimento (in ogni caso il Collegio osserva che la ricorrente lavora saltuariamente come signora delle pulizie ed il figlio lavora in un supermercato); parimenti nulla va statuito Per_1 in favore della figlia maggiorenne in assenza di domanda e dei presupposti, non essendo CP_2 convivente con la madre (cfr. verbale dell'udienza del 24 maggio 2024, la ricorrente, sentita personalmente, ha dichiarato: “Rinuncio all'assegno per me ed anche per mio figlio . Chiedo Per_1
l'assegno soltanto per le due minori… lavora part time in un supermercato, guadagna circa Per_1
300,00 euro. è andata a convivere e sta iniziando a lavorare) CP_2
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Le spese di lite seguono la soccombenza del resistente e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014, come integrato dal D.M. 147/2022 per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione da € 26.001 fino ad € 52.000) in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
a) pronuncia, ai sensi dell'art. 151, comma 2, c.c., la separazione personale dei coniugi
[...]
(nata a [...] l'[...]) e (nato a [...] il Parte_1 Controparte_1
14.11.1969), con addebito al resistente;
b) nulla dispone sull'affido e diritto di visita dei figli (nato a [...] il [...]); Per_1
( nata a [...] il [...]); (nata a [...] il [...]) essendo CP_2 Parte_2 maggiorenni;
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c) affida la figlia minore (nata a [...] il [...]) in via esclusiva alla CP_3 madre, con residenza privilegiata presso la stessa;
d) La madre può esercitare la responsabilità genitoriale in via esclusiva sia per le decisioni di ordinaria amministrazione che per le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute, ai sensi dell'art. 337 quater, comma 3, c.c.;
e) assegna, ex art. 337 sexies c.c., la casa familiare sita in Frattamaggiore, alla Via Vergara n.
121/ C s.A p.4 i. 13, unitamente agli arredi ed alle suppellettili ivi esistenti- alla ricorrente, che la abiterà unitamente alla prole;
f) pone a carico di l'obbligo di corrispondere a , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno cinque di ogni mese, la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento,00) - ossia 250,00 euro ciascuna - per il mantenimento della figlia (nata a [...] il [...]) Parte_2 maggiorenne e non indipendente e della figlia minore (nata a [...] il [...]), CP_3 oltre il 50%, delle spese mediche, non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale e straordinarie per le figlie, purché debitamente documentate, come da Protocollo di Intesa del 25-10-2019. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata, secondo gli indici ISTAT delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie d'impiegati ed operai;
g) riconosce il diritto della ricorrente di percepire l'assegno unico nella misura del 100%;
h) dichiara non luogo a provvedere sulle domande di mantenimento in favore della ricorrente e del figlio maggiorenne , stante la rinuncia espressa nonché in favore della figlia in Per_1 CP_2 assenza di domanda;
i) condanna a pagare le spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1 liquidandole complessivamente in euro 3.809,00 (tremilaottocentonove,00) per compensi, oltre spese al 15% nonché IVA e CPA se dovute, come per legge;
j) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Frattamaggiore di procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio (n. 114, Parte II, Serie A,
Anno 2001);
j) manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa nella Camera di Consiglio del 22 ottobre 2025
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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