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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 23/05/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.375/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.410/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
1.6.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di procuratrice speciale di rappresentata e difesa anche Parte_2 disgiuntamente dall'avv. Maurizio Miceli Sopo e dall'avv. Giancarlo Di Fede per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Caltanissetta viale Trieste
131 - appellante, appellata incidentale - contro
, nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_3 C.F._3 Pt_4
, nata a [...] il [...], c.f tutti
[...] C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Francesco Nemola per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltanissetta, viale Conte Testasecca 44
- appellati, appellanti incidentali -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.11.2016, , , CP_1 Controparte_2 Pt_3
e convenivano avanti il Tribunale di Caltanissetta la
[...] Parte_4 [...]
[n.d.r.: poi Controparte_3
denominata anche ], introducendo ex art.616 c.p.c. la fase di merito del CP_4
giudizio di opposizione alla esecuzione immobiliare n.35/2016, già incoata dall'opposta in virtù del mutuo ipotecario ai rogiti del notaio di Mussomeli del 16.3.2006 Persona_1
(rep.16.061 - racc.5.534) erogato in favore della mutuataria , con la garanzia CP_1
fideiussoria di e la garanzia reale di e , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
quali terzi datori di ipoteca, chiedendo “dichiararsi, ai sensi dell'art.1419 c.c., la nullità della
clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo..” e, per l'effetto,
“condannare ex art.1815 co.2, c.c. la opposta alla restituzione di tutte le somme già Pt_1
corrisposte a titolo di interessi … dichiarando non dovute, per parziale compensazione, le
somme previste nel suddetto contratto di mutuo a titolo di capitale residuo e interessi
futuri; in subordine, dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi
ultralegali ai sensi dell'art.1346 c.c., e, per l'effetto, ordinare la restituzione della
complessiva somma risultante dalla differenza tra gli interessi corrisposti, calcolati
secondo le condizioni del contratto, e quelli calcolati al tasso legale vigente trimestre per
trimestre ex art.1284 c.c., o di quella maggiore o minore somma che verrà quantificata in
corso di causa.”
Con comparsa del 28.12.2016, si costituiva l'opposta contestando la domanda nel Pt_1
merito e chiedendone il rigetto.
Con comparsa del 28.4.2021 si costituiva ai sensi dell'art.111 c.p.c. Parte_1 quale procuratrice speciale di assumendo “che in forza di contratto Parte_2
di cessione di credito concluso in data 01.12.2020 … ha acquistato pro soluto, ai sensi
degli articoli 1,4 e 7.1. della legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a
sofferenza, individuabili in blocco;
che della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla
cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. parte II n.143 del 05/12/2020; che tra i
crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della sig.ra
(ndg 34-41398), con annessi privilegi, garanzie e accessori.” CP_1
All'udienza del 7.5.2021, la prima utile successiva alla costituzione di Parte_1
si verbalizza: “L'avv.Nemola [n.d.r. legale degli attori opponenti] contesta la titolarità del
credito in capo all'intervenuta cessionaria e conseguentemente eccepisce il difetto di
legittimazione passiva, in quanto l'allegato n.2 di controparte (avviso in G.U.) assolve la
funzione di pubblicità notizia. L'avv. Di Fede [n.d.r. legale della cessionaria interveniente]
contesta l'eccezione di controparte, con riserva di meglio controdedurre alla successiva
udienza ovvero di produrre documentazione integrativa attestante la titolarità del credito”.
Istruita la causa con una CTU tecnico contabile che ha escluso le irregolarità contrattuali contestate dagli attori, con sentenza n.410/2022 il Tribunale di Caltanissetta “dichiara la
carenza di legittimazione in capo all'interventrice ex art.111 c.p.c.” ritenendo non essere stata assolta la prova che il credito fosse compreso in quelli oggetto di cessione e,
comunque, che “la originaria titolare del credito non è mai stata estromessa dal Pt_1
giudizio e quindi non ha mai perso la qualità di parte”.
Di poi, nel merito “rigetta la domanda dei sig.ri , , CP_1 Controparte_2 Pt_3
e ”, compensando tra le parti le spese del giudizio.
[...] Parte_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello nella Parte_1
qualità di procuratrice speciale di deducendo l'erroneità della Parte_2
statuizione del primo Giudice e chiedendo “accertare e dichiarare la legittimazione attiva di - cessionaria del credito originariamente vantato da – Parte_2 CP_4
ad agire esecutivamente, per il tramite della procuratrice speciale in Parte_1
forza del contratto di mutuo ipotecario del 16.3.2006 notaio rep. 16.061 Persona_1
racc. 5.534”, per un unico motivo appresso riassunto:
SULLA PRESUNTA CARENZA DI PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'INTERVENUTA CESSIONE
A fronte della contestazione di controparte in punto di carenza di legittimazione attiva per come formulata all'udienza del
7.5.2021, l'odierna appellante si riservava espressamente di controdedurre ovvero di produrre documentazione integrativa attestante la titolarità del credito per la successiva udienza del 5.11.2021.
Ed infatti, con note difensive del 25.10.2021 la scrivente allegava l'elenco dei crediti ceduti con evidenza di quello relativo al ndg riconducibile alla sig.ra . CP_1
Preme rammentare che, giusto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento della legittimatio ad processum riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, la cui esistenza, come dimostra la previsione del potere ufficioso di cui all'art. 182 c.p.c., dev'essere controllata d'ufficio dal giudice,
salvo il limite della formazione del giudicato, senza che occorra un'apposita eccezione di parte.
Quindi, posto che la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che ben può risultare da produzioni successive, non operando le ordinarie preclusioni istruttorie.
Si osservi che, peraltro, con la comparsa conclusionale l'esponente ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla Cedente, nonché la visura della Cessionaria con annotata l'intervenuta operazione di cartolarizzazione.
Del pari, in tutti gli scritti difensivi depositati nell'interesse della scrivente è sempre stata richiesta l'estromissione della che non ha mai più svolto alcuna attività difensiva nel contenzioso, successivamente alla costituzione della cessionaria.” Pt_1
Con comparsa di risposta si costituiscono gli opponenti , , CP_1 Controparte_2
e , contestando l'infondatezza del gravame per i motivi Parte_3 Parte_4
già espressi dal Tribunale, proponendo appello incidentale “in considerazione dell'ingiusta
compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Caltanissetta …affinchè la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza
di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna
dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, stante la posizione
processuale assunta”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale è fondato, mentre quello incidentale deve essere rigettato.
E' vero, come sostiene l'interveniente ex art.111 c.p.c. – odierna appellante - che la carenza di legittimazione, attiva o passiva, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (così, Cass. 26 luglio 2019 n.20283, Cass. 27 marzo 2017 n.7776,
Cass. 17 gennaio 2017 n.943, Cass. 20 ottobre 2015 n.21176, Cass. Sez. Lav. 8 agosto
2012 n.14243), ma nel momento in cui si afferma cessionaria del credito, la società
intervenuta è ipso facto legittimata ad agire, mentre la prova del contratto di cessione,
della sua validità, efficacia ed opponibilità al debitore ceduto sono questioni attinenti al merito.
È però principio consolidato, secondo la più recente giurisprudenza (in questo senso
Cassazione civile sez.I 22/04/2024 n.10860, ma v. anche Cassazione civile sez.I
25/07/2023 n.22409 e Cassazione civile sez.III 10/02/2023 n.4277), che “In caso di
cessione in blocco dei crediti da parte di una Banca, ai sensi dell'art.58 TUB, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole
categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad
esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese,
danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi
rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”,
quindi contenendo gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione contratta, esonerando la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto.
Peraltro, l'atto di disposizione comporta la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, determinando ai sensi dell'art.111 c.p.c. la legittima prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la permanenza della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario. Tale legittimazione si conserva anche in caso di intervento del cessionario, fino a quando il cedente non venga formalmente estromesso dal giudizio mediante provvedimento giudiziale, previa acquisizione del consenso di tutte le parti processuali (cfr., tra le altre, Cass. 22424/2009), che nel caso specifico non è stato espresso.
Tuttavia, la legittimazione dell'originario titolare del diritto ha carattere meramente sostitutivo e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia giurisdizionale si producono esclusivamente nei confronti del nuovo titolare effettivo,
indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass. 22503/2014).
Quindi, nel caso di specie, la originaria titolare del credito, non essendo mai stata Pt_1
formalmente estromessa dal giudizio, ha conservato la qualità di parte processuale.
Con riferimento alle ragioni dell'appello incidentale, riguardo il chiesto condannatorio alle spese di lite del giudizio avanti il Tribunale, gli attori dimenticano di essere rimasti soccombenti nel merito riguardo l'opposizione alla esecuzione, per l'effetto non potendo accogliersi l'impugnazione sul punto.
Con riferimento alle spese del grado di appello, ai sensi dell'art.91 co.2 c.p.c. il Giudice
può disporne la compensazione quando ricorrano giusti motivi e, nel caso di specie, fermo il rigetto dell'appello incidentale, l'accoglimento dell'appello di che Parte_1
deriva da un mutamento giurisprudenziale (in precedenza era prevalente l'indirizzo indicato dal Tribunale nella sentenza di primo grado), ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.375/2022, in parziale riforma della sentenza n.410/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 1.6.2022 e depositata lo stesso giorno, dichiara la legittimazione attiva di - cessionaria del credito Parte_2
originariamente vantato da – ad agire esecutivamente, per il tramite della CP_4
procuratrice speciale in forza del contratto di mutuo ipotecario del Parte_1
16.3.2006 notaio rep.16.061 racc.5.534. Persona_1
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa integralmente le spese del grado di appello tra le parti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alla parte appellante incidentale.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
Sezione Civile
Il Collegio, riunito in camera di consiglio e composto dai signori dr. Roberto Rezzonico Presidente dr. Emanuele De Gregorio Consigliere dr. Giovanni Battiato Giudice ausiliario relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n.375/2022 R.G. cont., concernente l'impugnazione della sentenza n.410/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data
1.6.2022 e depositata lo stesso giorno, avente ad oggetto opposizione all'esecuzione
vertente tra
c.f. , in persona del legale rappresentante, nella Parte_1 P.IVA_1
qualità di procuratrice speciale di rappresentata e difesa anche Parte_2 disgiuntamente dall'avv. Maurizio Miceli Sopo e dall'avv. Giancarlo Di Fede per procura in atti, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo, in Caltanissetta viale Trieste
131 - appellante, appellata incidentale - contro
, nata a [...] il [...] c.f. CP_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] c.f. , Controparte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] c.f. , Parte_3 C.F._3 Pt_4
, nata a [...] il [...], c.f tutti
[...] C.F._4 rappresentati e difesi dall'avv. Massimo Francesco Nemola per procura in atti ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Caltanissetta, viale Conte Testasecca 44
- appellati, appellanti incidentali -
All'udienza del 31.10.2024, disposta la sostituzione della stessa col deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., attese le disposizioni che in tal modo consentono lo svolgimento delle udienze civili ove non richiesta la presenza di soggetti diversi dai difensori, le parti costituite hanno precisato le conclusioni come dai propri atti introduttivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 15.11.2016, , , CP_1 Controparte_2 Pt_3
e convenivano avanti il Tribunale di Caltanissetta la
[...] Parte_4 [...]
[n.d.r.: poi Controparte_3
denominata anche ], introducendo ex art.616 c.p.c. la fase di merito del CP_4
giudizio di opposizione alla esecuzione immobiliare n.35/2016, già incoata dall'opposta in virtù del mutuo ipotecario ai rogiti del notaio di Mussomeli del 16.3.2006 Persona_1
(rep.16.061 - racc.5.534) erogato in favore della mutuataria , con la garanzia CP_1
fideiussoria di e la garanzia reale di e , Controparte_2 Parte_3 Parte_4
quali terzi datori di ipoteca, chiedendo “dichiararsi, ai sensi dell'art.1419 c.c., la nullità della
clausola relativa agli interessi contenuta nel contratto di mutuo..” e, per l'effetto,
“condannare ex art.1815 co.2, c.c. la opposta alla restituzione di tutte le somme già Pt_1
corrisposte a titolo di interessi … dichiarando non dovute, per parziale compensazione, le
somme previste nel suddetto contratto di mutuo a titolo di capitale residuo e interessi
futuri; in subordine, dichiarare la nullità della clausola di pattuizione degli interessi
ultralegali ai sensi dell'art.1346 c.c., e, per l'effetto, ordinare la restituzione della
complessiva somma risultante dalla differenza tra gli interessi corrisposti, calcolati
secondo le condizioni del contratto, e quelli calcolati al tasso legale vigente trimestre per
trimestre ex art.1284 c.c., o di quella maggiore o minore somma che verrà quantificata in
corso di causa.”
Con comparsa del 28.12.2016, si costituiva l'opposta contestando la domanda nel Pt_1
merito e chiedendone il rigetto.
Con comparsa del 28.4.2021 si costituiva ai sensi dell'art.111 c.p.c. Parte_1 quale procuratrice speciale di assumendo “che in forza di contratto Parte_2
di cessione di credito concluso in data 01.12.2020 … ha acquistato pro soluto, ai sensi
degli articoli 1,4 e 7.1. della legge 130, un portafoglio di crediti pecuniari classificati a
sofferenza, individuabili in blocco;
che della avvenuta cessione è stata data pubblicità dalla
cessionaria mediante pubblicazione sulla G.U.R.I. parte II n.143 del 05/12/2020; che tra i
crediti oggetto della predetta cessione è compreso quello vantato nei confronti della sig.ra
(ndg 34-41398), con annessi privilegi, garanzie e accessori.” CP_1
All'udienza del 7.5.2021, la prima utile successiva alla costituzione di Parte_1
si verbalizza: “L'avv.Nemola [n.d.r. legale degli attori opponenti] contesta la titolarità del
credito in capo all'intervenuta cessionaria e conseguentemente eccepisce il difetto di
legittimazione passiva, in quanto l'allegato n.2 di controparte (avviso in G.U.) assolve la
funzione di pubblicità notizia. L'avv. Di Fede [n.d.r. legale della cessionaria interveniente]
contesta l'eccezione di controparte, con riserva di meglio controdedurre alla successiva
udienza ovvero di produrre documentazione integrativa attestante la titolarità del credito”.
Istruita la causa con una CTU tecnico contabile che ha escluso le irregolarità contrattuali contestate dagli attori, con sentenza n.410/2022 il Tribunale di Caltanissetta “dichiara la
carenza di legittimazione in capo all'interventrice ex art.111 c.p.c.” ritenendo non essere stata assolta la prova che il credito fosse compreso in quelli oggetto di cessione e,
comunque, che “la originaria titolare del credito non è mai stata estromessa dal Pt_1
giudizio e quindi non ha mai perso la qualità di parte”.
Di poi, nel merito “rigetta la domanda dei sig.ri , , CP_1 Controparte_2 Pt_3
e ”, compensando tra le parti le spese del giudizio.
[...] Parte_4
Con atto di citazione ritualmente notificato, propone appello nella Parte_1
qualità di procuratrice speciale di deducendo l'erroneità della Parte_2
statuizione del primo Giudice e chiedendo “accertare e dichiarare la legittimazione attiva di - cessionaria del credito originariamente vantato da – Parte_2 CP_4
ad agire esecutivamente, per il tramite della procuratrice speciale in Parte_1
forza del contratto di mutuo ipotecario del 16.3.2006 notaio rep. 16.061 Persona_1
racc. 5.534”, per un unico motivo appresso riassunto:
SULLA PRESUNTA CARENZA DI PRODUZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE COMPROVANTE L'INTERVENUTA CESSIONE
A fronte della contestazione di controparte in punto di carenza di legittimazione attiva per come formulata all'udienza del
7.5.2021, l'odierna appellante si riservava espressamente di controdedurre ovvero di produrre documentazione integrativa attestante la titolarità del credito per la successiva udienza del 5.11.2021.
Ed infatti, con note difensive del 25.10.2021 la scrivente allegava l'elenco dei crediti ceduti con evidenza di quello relativo al ndg riconducibile alla sig.ra . CP_1
Preme rammentare che, giusto insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione, l'accertamento della legittimatio ad processum riguarda un presupposto attinente alla regolare costituzione del rapporto processuale, la cui esistenza, come dimostra la previsione del potere ufficioso di cui all'art. 182 c.p.c., dev'essere controllata d'ufficio dal giudice,
salvo il limite della formazione del giudicato, senza che occorra un'apposita eccezione di parte.
Quindi, posto che la questione della sussistenza della legittimazione ad processum è esaminabile anche d'ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non rileva il momento del processo nel quale sia fornita la prova documentale di tale sussistenza, che ben può risultare da produzioni successive, non operando le ordinarie preclusioni istruttorie.
Si osservi che, peraltro, con la comparsa conclusionale l'esponente ha prodotto la dichiarazione di cessione del credito sottoscritta dalla Cedente, nonché la visura della Cessionaria con annotata l'intervenuta operazione di cartolarizzazione.
Del pari, in tutti gli scritti difensivi depositati nell'interesse della scrivente è sempre stata richiesta l'estromissione della che non ha mai più svolto alcuna attività difensiva nel contenzioso, successivamente alla costituzione della cessionaria.” Pt_1
Con comparsa di risposta si costituiscono gli opponenti , , CP_1 Controparte_2
e , contestando l'infondatezza del gravame per i motivi Parte_3 Parte_4
già espressi dal Tribunale, proponendo appello incidentale “in considerazione dell'ingiusta
compensazione delle spese del giudizio di primo grado disposta dal Tribunale di Caltanissetta …affinchè la Ecc.ma Corte d'Appello adita, in parziale riforma della sentenza
di primo grado e decidendo sulla presente impugnazione, Voglia disporre la condanna
dell'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, stante la posizione
processuale assunta”.
Disposta la trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 31.10.2024, le parti depositano proprie note concludendo come dai rispettivi atti introduttivi, quindi la causa viene trattenuta in decisione, concessi i termini per le difese finali.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il gravame principale è fondato, mentre quello incidentale deve essere rigettato.
E' vero, come sostiene l'interveniente ex art.111 c.p.c. – odierna appellante - che la carenza di legittimazione, attiva o passiva, può essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio (così, Cass. 26 luglio 2019 n.20283, Cass. 27 marzo 2017 n.7776,
Cass. 17 gennaio 2017 n.943, Cass. 20 ottobre 2015 n.21176, Cass. Sez. Lav. 8 agosto
2012 n.14243), ma nel momento in cui si afferma cessionaria del credito, la società
intervenuta è ipso facto legittimata ad agire, mentre la prova del contratto di cessione,
della sua validità, efficacia ed opponibilità al debitore ceduto sono questioni attinenti al merito.
È però principio consolidato, secondo la più recente giurisprudenza (in questo senso
Cassazione civile sez.I 22/04/2024 n.10860, ma v. anche Cassazione civile sez.I
25/07/2023 n.22409 e Cassazione civile sez.III 10/02/2023 n.4277), che “In caso di
cessione in blocco dei crediti da parte di una Banca, ai sensi dell'art.58 TUB, è sufficiente
a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di
pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti
ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole
categorie consentano d'individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione, ad
esempio ove i crediti ceduti siano individuati, oltre che per titolo (capitale, interessi, spese,
danni, etc.), in base all'origine entro una certa data o alla possibilità di qualificare i relativi
rapporti come sofferenze, in conformità alle istruzioni di vigilanza della Banca d'Italia”,
quindi contenendo gli elementi minimi necessari alla cognizione del debitore della modificazione dal lato attivo dell'obbligazione contratta, esonerando la cessionaria dalla notificazione al debitore ceduto.
Peraltro, l'atto di disposizione comporta la successione a titolo particolare del cessionario nel diritto controverso, determinando ai sensi dell'art.111 c.p.c. la legittima prosecuzione del giudizio tra le parti originarie e la permanenza della legittimazione in capo al cedente in qualità di sostituto processuale del cessionario. Tale legittimazione si conserva anche in caso di intervento del cessionario, fino a quando il cedente non venga formalmente estromesso dal giudizio mediante provvedimento giudiziale, previa acquisizione del consenso di tutte le parti processuali (cfr., tra le altre, Cass. 22424/2009), che nel caso specifico non è stato espresso.
Tuttavia, la legittimazione dell'originario titolare del diritto ha carattere meramente sostitutivo e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia giurisdizionale si producono esclusivamente nei confronti del nuovo titolare effettivo,
indipendentemente dalla sua partecipazione al giudizio (cfr. Cass. 22503/2014).
Quindi, nel caso di specie, la originaria titolare del credito, non essendo mai stata Pt_1
formalmente estromessa dal giudizio, ha conservato la qualità di parte processuale.
Con riferimento alle ragioni dell'appello incidentale, riguardo il chiesto condannatorio alle spese di lite del giudizio avanti il Tribunale, gli attori dimenticano di essere rimasti soccombenti nel merito riguardo l'opposizione alla esecuzione, per l'effetto non potendo accogliersi l'impugnazione sul punto.
Con riferimento alle spese del grado di appello, ai sensi dell'art.91 co.2 c.p.c. il Giudice
può disporne la compensazione quando ricorrano giusti motivi e, nel caso di specie, fermo il rigetto dell'appello incidentale, l'accoglimento dell'appello di che Parte_1
deriva da un mutamento giurisprudenziale (in precedenza era prevalente l'indirizzo indicato dal Tribunale nella sentenza di primo grado), ne giustifica l'integrale compensazione.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Caltanissetta, sezione Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile in grado di appello iscritta al n.375/2022, in parziale riforma della sentenza n.410/2022 resa dal Tribunale di Caltanissetta in data 1.6.2022 e depositata lo stesso giorno, dichiara la legittimazione attiva di - cessionaria del credito Parte_2
originariamente vantato da – ad agire esecutivamente, per il tramite della CP_4
procuratrice speciale in forza del contratto di mutuo ipotecario del Parte_1
16.3.2006 notaio rep.16.061 racc.5.534. Persona_1
Conferma nel resto la sentenza.
Compensa integralmente le spese del grado di appello tra le parti.
Ai sensi dell'art.13 co.1 quater D.P.R. n.115/02, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo pari a quello dovuto a titolo di contributo unificato per la stessa impugnazione, in capo alla parte appellante incidentale.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 27 marzo 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
(dr. Giovanni Battiato) (dr. Roberto Rezzonico)