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Sentenza 1 febbraio 2025
Sentenza 1 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 01/02/2025, n. 103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 103 |
| Data del deposito : | 1 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. 2697/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente
Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott. Antonio Miele Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. R.G. 2697/2024
nato a [...] il [...] (C.F. rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. De Nittis Donata (C.F. ), ed elettivamente domiciliato presso il C.F._2 suo studio a Rimini n C.so d'Augusto n. 81, PEC: giusta procura in Email_1 atti;
-ricorrente
e nata a [...] il [...] (C.F. ), rappresentata e difesa CP_1 C.F._3 dall'Avv. Pascucci Michela (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio C.F._4 in sito in Mercatino Conca (PU), Piazza Verdi n. 16, PEC: giusta procura in atti;
Email_2
-resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Rimini
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da note scritte in sostituzione d'udienza
AVENTE AD OGGETTO: modifica delle condizioni della separazione pagina 1 di 3 OSSERVAZIONI IN FATTO ED IN DIRITTO
Il ricorrente Sig. a modifica della separazione omologata dall'intestato Tribunale Parte_1 con decreto n. cron. 315/2018 in data 9.01.2018 nel procedimento R.G. 4201/2017, ha promosso il presente giudizio, con ricorso depositato in data 18.10.2024, chiedendo che il Tribunale voglia disporre la modifica delle condizioni di separazione, alle conclusioni ivi formulate.
La resistente Sig.ra si è costituita con comparsa di costituzione e risposta depositata il CP_1
20.12.2024 non opponendosi alle richieste di controparte e dando atto di un intervenuto accordo con la stessa.
Entrambi i procuratori delle parti hanno pertanto depositato rispettive istanze contenenti la precisazione delle conclusioni congiunte nonché la rinuncia delle parti a comparire all'udienza calendarizzata per il 28.01.2025 con contestuale istanza di trattazione scritta.
Il Giudice istruttore con decreto dell'8.01.2025 vista la concorde richiesta delle parti, ha fissato per la precisazione delle conclusioni congiunte l'udienza del 28.01.2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza del 30.01.2025, verificato l'avvenuto deposito delle note scritte contenenti la precisazione congiunta delle conclusioni, il Giudice Relatore ha rimesso gli atti dinanzi al Collegio per la decisione.
Il Pubblico Ministero, intervento nel procedimento in data 8.11.2024, non ha poi presentato le conclusioni;
tale circostanza non integra violazione del precetto di legge in quanto ai fini dell'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile, è sufficiente che gli atti siano comunicati all'ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza (cfr. Cass. n. 10894/2005;
Cass. n. 2381/2000 secondo cui “Nelle controversie relative alla modifica delle condizioni patrimoniali imposte con sentenza di divorzio, con riferimento al mantenimento dei figli minori, che rientrano tra quelle per le quali è previsto l'intervento obbligatorio del P.M., ai sensi dell'art. 9 della legge n. 898 del 1970,come modificato dall'art. 13 della legge n. 74 del 1987,
è sufficiente, al fine di assicurare l'osservanza di detto precetto normativo, che l'ufficio del P.M. venga ufficialmente informato del procedimento, affinché il suo rappresentante sia posto in grado di intervenire e di esercitare i poteri attribuitigli dalla legge, restando irrilevante che in concreto egli non partecipi alle udienze e non formuli conclusioni”);
Il Collegio preso atto della volontà delle parti che hanno raggiunto un accordo sulle condizioni e sulla regolamentazione dei rapporti oggetto di causa, e dai predetti così come modificate e confermate nelle note scritte depositate, considerato che non si ravvisano profili di contrarietà alla Legge ed all'Ordine Pubblico, e che le stesse paiono esaustive di tutti i possibili profili, ivi compresa la ripartizione delle spese legali, in conformità alle condizioni come di seguito trascritte così provvede:
pagina 2 di 3 “Dichiara non più dovuto a carico del Sig. alcun contributo per il mantenimento in favore della Parte_1
Sig.ra in ragione del venir meno dei presupposti per cui era stato concordato e conseguentemente disporne la CP_1 revoca a far tempo dal deposito della domanda.
- Dichiara che tutti gli arredi, i mobili, gli oggetti e gli effetti presenti dentro la casa di Via Acquario n. 84, tutti di proprietà di e oggetto di separato inventario, sono stati concessi in comodato d'uso alla Sig.ra Parte_1 CP_1
perché se ne serva fino al momento in cui la medesima abiterà la casa a lei assegnata, con l'obbligo di restituzione
[...] unitamente alla riconsegna dell'immobile.
- Spese legali compensate fra le parti”
P.Q.M.
Il Tribunale di Rimini, definitivamente decidendo nella causa promossa dal sig. Parte_1 nei confronti della sig.ra , ogni diversa eccezione, domanda ed istanza disattesa: CP_1
➢ Dispone la modifica delle condizioni della separazione omologata dall'intestato Tribunale con decreto n. cron. 315/2018 in data 9.01.2018 nel procedimento R.G. 4201/2017, alle condizioni concordi di cui in narrativa, da intendersi qui integralmente trascritte ed omologate;
➢ Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 30 Gennaio 2025.
Il Giudice Relatore
Dott. Antonio Miele
Il Presidente
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
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