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Sentenza 20 settembre 2025
Sentenza 20 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 20/09/2025, n. 324 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 324 |
| Data del deposito : | 20 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI RAGUSA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Massimo PULVIRENTI Presidente dott. Sandra LEVANTI Giudice rel. ed est. dott. Rosanna SCOLLO Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1918/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “modifica delle condizioni di separazione”, promossa congiuntamente da
(c.f. ), nato a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1 residente nella via del Pioppo,
e
(c.f. ), nata a [...] il [...] e CP_1 C.F._2 residente a [...]nella via Del Pioppo, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Cecilia Licitra e con l'intervento del P.M. in sede (che nulla ha opposto) -
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ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art.473-bis.51 c.p.c., depositato il 5/11/2024, e Parte_1 chiedevano congiuntamente a questo Tribunale la modifica delle condizioni CP_1 della loro separazione personale consensuale, omologata con decreto del Tribunale di Ragusa del 28/05/2015, condizioni che di seguito si riportano:
“1) La casa coniugale sita in Ragusa via del Pioppo 97 viene assegnata alla sig.ra CP_1
;
[...]
2) Il sig. verserà alla sig.ra a titolo di assegno di Parte_1 CP_1 mantenimento la somma di €. 150/00 da versarsi entro i primi cinque giorni del mese;
la predetta somma sarà annualmente rivalutata secondo gli indici Istat”.
Nel ricorso introduttivo del presente giudizio, le parti deducevano che le condizioni economiche di nel frattempo, erano migliorate in quanto la stessa percepiva un CP_1
pagina 1 di 2 canone di locazione di € 380,00 al mese1, oltre alla pensione sociale, giusta contratto di locazione e certificato di pensione versati in atti.
Alla luce di ciò convenivano di modificare le condizioni di separazione chiedendo all'adito Tribunale di “disporre la revoca dell'assegno di mantenimento in favore della sig.ra
a seguito della variazione delle condizioni economiche intervenute dopo la CP_1 omologa della separazione”.
Nelle note di trattazione scritta depositate, le parti hanno insistito nell'accoglimento del ricorso.
Il superiore accordo tra le parti, avente ad oggetto la revoca dell'assegno di mantenimento in favore del coniuge può essere omologato, in quanto non CP_1 contrario alla legge, essendo documentato, quale fatto sopravvenuto, il miglioramento delle condizioni reddituali di CP_1
In assenza di indicazione delle parti sul punto, l'estinzione del diritto di CP_1 di percepire l'assegno di mantenimento già posto a carico di deve farsi Parte_1 decorrere dalla data di deposito del ricorso introduttivo, 5.11.2024.
Nulla sulle spese processuali, trattandosi di giudizio promosso su domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 1918/2024 R.G. V.G., sulla domanda congiunta promossa da e a modifica delle Parte_1 CP_1 condizioni di separazione omologate con decreto del Tribunale di Ragusa del 28/05/2015,
Omologa l'accordo delle parti relativo alla revoca, a decorrere dal 5.11.2024, dell'assegno di mantenimento, pari ad € 150,00 al mese, a carico di ed in favore di Parte_1 CP_1
[...]
Nulla sulle spese processuali.
Così deciso in Ragusa nella camera di consiglio del Tribunale, in data 19.9.2025
IL GIUDICE EST. ILPRESIDENTE
Dott.ssa Sandra Levanti Dott. Massimo Pulvirenti 1 Si tratta della locazione della stessa casa familiare nella quale la moglie aveva sino ad allora abitato, peraltro non in virtù di un provvedimento di assegnazione in senso tecnico, stante l'assenza di figli minori o maggiorenni non indipendenti, bensì in forza di un accordo delle parti, omologato dal Tribunale, per cui il marito aveva acconsentito a che la moglie restasse nella disponibilità dell'immobile già costituente casa familiare. pagina 2 di 2