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Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. XI, sentenza 20/01/2026, n. 443 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 443 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 443/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15882 DEL 14.09.2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 15882/2023, notificato il 6.12.2023, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 607,26, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
Il contribuente deduceva, quale motivo di ricorso, l'insussistenza del presupposto impositivo, rilevando che uno degli immobili indicati nell'atto (Fg. 50, part. 266, sub 3) era stato catastalmente soppresso sin dal 2016, mentre il secondo immobile (Fg. 50, part. 266, sub 102) risultava posseduto in regime di comunione legale con il coniuge, circostanza che comportava un'obbligazione tributaria limitata al 50% dell'importo richiesto.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze prospettate, rilevando che l'errore era dipeso da un refuso informatico del sistema gestionale utilizzato per l'elaborazione degli avvisi. In corso di causa ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso impugnato, come da nota prot. n. 1888230 del 16.12.2025, versata in atti.
Con memoria del 5 gennaio 2026, il ricorrente ha preso atto dell'annullamento e ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente resistente alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato integralmente annullato dal Comune di Palermo, in corso di causa, in accoglimento dei rilievi sollevati con il ricorso introduttivo.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, atteso che l'annullamento dell'atto impositivo è stato disposto solo a seguito della proposizione del ricorso e delle fondate doglianze del contribuente, che, in caso di decisione nel merito, sarebbe risultato vittorioso. L'Amministrazione resistente, pur potendo provvedere tempestivamente in via di autotutela, ha rimosso l'atto impugnato solo dopo l'instaurazione del giudizio, così rendendosi virtualmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 230 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario nella misura del 15% .
Così deciso in Palermo nella camera di Consiglio del 16 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 11, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 09:45 in composizione monocratica:
RUSSO MASSIMO, Giudice monocratico in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1122/2024 depositato il 04/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15882 DEL 14.09.2023 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso contro il Comune di Palermo, Ricorrente_1 impugnava l'avviso di accertamento n. 15882/2023, notificato il 6.12.2023, relativo all'IMU per l'anno d'imposta 2018, per un importo complessivo di € 607,26, comprensivo di imposta, sanzioni e interessi.
Il contribuente deduceva, quale motivo di ricorso, l'insussistenza del presupposto impositivo, rilevando che uno degli immobili indicati nell'atto (Fg. 50, part. 266, sub 3) era stato catastalmente soppresso sin dal 2016, mentre il secondo immobile (Fg. 50, part. 266, sub 102) risultava posseduto in regime di comunione legale con il coniuge, circostanza che comportava un'obbligazione tributaria limitata al 50% dell'importo richiesto.
Il Comune di Palermo, costituitosi in giudizio, ha riconosciuto la fondatezza delle doglianze prospettate, rilevando che l'errore era dipeso da un refuso informatico del sistema gestionale utilizzato per l'elaborazione degli avvisi. In corso di causa ha provveduto all'annullamento integrale dell'avviso impugnato, come da nota prot. n. 1888230 del 16.12.2025, versata in atti.
Con memoria del 5 gennaio 2026, il ricorrente ha preso atto dell'annullamento e ha aderito alla richiesta di declaratoria di cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna dell'Ente resistente alle spese di lite, in applicazione del principio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dalla documentazione in atti risulta che l'avviso di accertamento impugnato è stato integralmente annullato dal Comune di Palermo, in corso di causa, in accoglimento dei rilievi sollevati con il ricorso introduttivo.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Quanto alle spese, trova applicazione il principio della soccombenza virtuale, atteso che l'annullamento dell'atto impositivo è stato disposto solo a seguito della proposizione del ricorso e delle fondate doglianze del contribuente, che, in caso di decisione nel merito, sarebbe risultato vittorioso. L'Amministrazione resistente, pur potendo provvedere tempestivamente in via di autotutela, ha rimosso l'atto impugnato solo dopo l'instaurazione del giudizio, così rendendosi virtualmente soccombente.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992.
Condanna il Comune di Palermo al pagamento delle spese di lite in favore della parte ricorrente, che si liquidano in complessivi € 230 per compensi, oltre accessori di legge se dovuti e rimborso forfettario nella misura del 15% .
Così deciso in Palermo nella camera di Consiglio del 16 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
Dott. Massimo Russo