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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 24/07/2025, n. 332 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 332 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
Continua dal verbale udienza del 24/07/2025 Il Giudice Dott.ssa Patrizia Baici Al termine della camera di consiglio In assenza dei difensori Pronuncia la seguente RGN 195/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SE Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo Pistilli ( e presso il suo studio in Email_1
Viterbo, Via Belluno n. 69, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
(c.f Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 17/03/2025 il ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente nella scuola secondaria di I grado negli anni scolastici 2019/2020
2020/2021, in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (vedi All. 1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 3.162,91 (Euro 1.575,89 nell'anno scolastico 2019/2020;
Euro 1.587,02 nell'anno scolastico 2020/2021) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 7.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e comunque rilevando che nell'a. s. 2020/2021, essendo presente una Circolare del DS in data 11 gennaio 2021, il calcolo dell'indennità per ferie non godute ha riguardato il periodo antecedente l'invio della stessa. ( All. 3), con conseguente riduzione dell'indennità eventualmente spettante pari ad €. 2.844,06 per gli anni richiesti in ricorso”.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 23,5 nell'a.s.
2019/2020; 23,5 nell'a.s. 2020/2021.
Il ha contestato il quantum indicato in ricorso ma senza documentare di aver CP_1 invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla
Suprema Corte sopra richiamata. Il mero richiamo ad una Circolare del DS e non prodotta non è sufficiente a a provare la riduzione del quantum così indicata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente ha indicato pagina 7 del ricorso il calcolo del quantum richiesto pari ad €
3.162,91 e nulla in merito ha replicato il resistente all'udienza di discussione. CP_1
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CO il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 3.162,91 oltre interessi
CO il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 24/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
SE Civile-Lavoro
SENTENZA
nella controversia di primo grado promossa da
, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1
Massimo Pistilli ( e presso il suo studio in Email_1
Viterbo, Via Belluno n. 69, elettivamente domiciliato giusta procura allegata al ricorso
- ricorrente -
Contro
(c.f Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417-bis, P.IVA_1 comma 1 cpc dal Dott. Umberto Pelassa, Dirigente pro-tempore dell'
[...]
e dalla Dott.ssa Maria Annunziata Del Vento Controparte_2 legalmente domiciliati presso l in Controparte_2
Piazza Roma n. 17
- resistente –
Oggetto: Indennità ferie non godute docenti precari. I difensori all'odierna udienza di discussione hanno concluso come riportato nel verbale che precede
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il giorno 17/03/2025 il ricorrente, alle dipendenze del CP_1 resistente quale docente nella scuola secondaria di I grado negli anni scolastici 2019/2020
2020/2021, in forza di contratti a tempo determinato fino al 30 giugno (vedi All. 1 contratti prodotti), ha chiesto al Tribunale adito l'accertamento del proprio diritto alla corresponsione della somma complessiva di € 3.162,91 (Euro 1.575,89 nell'anno scolastico 2019/2020;
Euro 1.587,02 nell'anno scolastico 2020/2021) a titolo risarcitorio per i giorni di ferie non fruite, come meglio indicati nei prospetti indicati in ricorso alle pagine 3 e 7.
Il si è costituito regolarmente in giudizio contestando il Controparte_1 fondamento della domanda e comunque rilevando che nell'a. s. 2020/2021, essendo presente una Circolare del DS in data 11 gennaio 2021, il calcolo dell'indennità per ferie non godute ha riguardato il periodo antecedente l'invio della stessa. ( All. 3), con conseguente riduzione dell'indennità eventualmente spettante pari ad €. 2.844,06 per gli anni richiesti in ricorso”.
La causa è stata discussa e decisa sulla base della documentazione ed i conteggi allegati dalle parti.
§§§
La domanda merita accoglimento aderendo questo Giudice all'orientamento giurisprudenziale di legittimità, secondo il quale: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato
a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - e, soprattutto, l'art. 5, comma 8, del d.l.
n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, Grande SE (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro. In particolare, il detto docente non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” (così, da ult. Cass., 17.6.2024 n. 16715).
In parte motiva la Corte precisa che il datore di lavoro pubblico “è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo,
e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
Inoltre, l'onere della prova, in proposito, incombe al datore di lavoro”.
In applicazione del su riportato principio si osserva quanto segue.
Parte ricorrente ha allegato di aver maturato e non fruito giorni di ferie pari a 23,5 nell'a.s.
2019/2020; 23,5 nell'a.s. 2020/2021.
Il ha contestato il quantum indicato in ricorso ma senza documentare di aver CP_1 invitato il ricorrente a fruire delle ferie e di averlo informato che in caso contrario le avrebbe perse e senza tener conto che il docente non può essere considerato “automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno” come statuito dalla
Suprema Corte sopra richiamata. Il mero richiamo ad una Circolare del DS e non prodotta non è sufficiente a a provare la riduzione del quantum così indicata.
La domanda azionata è, pertanto, fondata.
Sul quantum.
Parte ricorrente ha indicato pagina 7 del ricorso il calcolo del quantum richiesto pari ad €
3.162,91 e nulla in merito ha replicato il resistente all'udienza di discussione. CP_1
La domanda, quindi, si accoglie, con gli accessori di legge.
Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono poste a carico di parte convenuta nella misura indicata in dispositivo, con distrazione in favore del procuratore antistatario;
la liquidazione è parametrata in misura prossima ai valori medi di cui al D.M. 55/14 (come modificato dal D.M. n. 37/18), tenuto conto del valore e della ridotta complessità della controversia, che si inserisce in un contenzioso di natura seriale
P.Q.M.
Visto l'art. 429 c.p.c.
ACCOGLIE il ricorso e conseguentemente
DICHIARA tenuto e CO il a corrispondere alla parte ricorrente quale CP_1 risarcimento del danno per ferie maturate l'importo di € 3.162,91 oltre interessi
CO il alla rifusione delle spese di giudizio che liquida in € 2.000,00 per CP_1 compenso, oltre € 49,00 CU, rimborso forfettario 15%, IVA e CPA con distrazione al difensore antistatario.
Vercelli, 24/07/2025
IL Giudice
Dott.ssa Patrizia Baici