TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 215
TAR
Ordinanza presidenziale 13 marzo 2025
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TAR
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Violazione e falsa applicazione dell'art. 8 ter d.lgs. n. 502/1992 e norme correlate

    La motivazione sul criterio della redistribuzione equa dei posti non è legittima perché non fondata su esigenze territoriali effettive e chiaramente esplicate, risultando standardizzata e priva di riferimenti a circostanze concrete. Il criterio cronologico, seppur residuale, non è stato applicato correttamente.

  • Accolto
    Vizio di motivazione del parere di compatibilità

    La motivazione del parere di compatibilità è risultata monca e priva di riferimenti a circostanze concrete, non fornendo una valutazione puntuale e una congrua esposizione delle ragioni della scelta. La motivazione è risultata standardizzata e non conferente rispetto alle esigenze territoriali.

  • Accolto
    Vizio di motivazione della valutazione positiva

    La motivazione è risultata standardizzata e priva di riferimenti a circostanze concrete, non fornendo una valutazione puntuale e una congrua esposizione delle ragioni della scelta.

  • Accolto
    Vizio di motivazione della valutazione positiva ASP

    La motivazione è risultata standardizzata e priva di riferimenti a circostanze concrete, non fornendo una valutazione puntuale e una congrua esposizione delle ragioni della scelta.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse per caducazione atto presupposto

    Il vincolo di presupposizione tra l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio, laddove abbiano ad oggetto le medesime prestazioni, determina che la caducazione del primo comporta l'automatica caducazione del secondo.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse per caducazione atto presupposto

    Il vincolo di presupposizione tra l'autorizzazione alla realizzazione e l'autorizzazione all'esercizio, laddove abbiano ad oggetto le medesime prestazioni, determina che la caducazione del primo comporta l'automatica caducazione del secondo.

  • Improcedibile
    Sopravvenuta carenza di interesse per caducazione atti presupposti

    L'annullamento dell'autorizzazione alla realizzazione comporta la caducazione degli atti presupposti, connessi e conseguenti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Catanzaro, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 215
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Catanzaro
    Numero : 215
    Data del deposito : 2 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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