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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/12/2025, n. 4538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4538 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa ON RI all'udienza di discussione del 17 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, ha emesso, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6067/2025 R.G. promossa da
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti;
-Opponente/Resistente in riconvenzionale- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PA BI come da procura in CP_1 atti;
-Opposto/Ricorrente in riconvenzionale-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Brevi ragioni in fatto e in diritto
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pt_1
Tribunale del lavoro di Catania con il quale, ad istanza di , gli è stato CP_1 ingiunto, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, il pagamento delle somme dovute al lavoratore opposto a titolo di differenze ancora da erogare sul trattamento di cui all'art. 5 del d.m. n. 95269/2016, dovuto nella misura integrale stabilita dalla legge per il periodo di cassa integrazione in deroga, come statuito con sentenza passata in giudicato
(cfr. sentenza n. 5800/2024 emessa dal Tribunale del lavoro di Catania in data 27 dicembre 2024). A fondamento della proposta opposizione l' ha eccepito l'intervenuto Pt_1 integrale pagamento delle somme ingiunte già in epoca antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ha, peraltro, dedotto di avere sollecitato il lavoratore alla rinunzia al decreto ingiuntivo sia per la sorte capitale che per le spese legali, senza ricevere alcun riscontro.
Documentati gli intercorsi ed infruttuosi tentativi di composizione stragiudiziale della lite, parte opponente ha dunque proposto la presente opposizione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia del titolo chiedendo al Tribunale adito di
“annullare e/o revocare lo stesso, con declaratoria dell'insussistenza del diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno dell' . Con vittoria di spese, competenze Pt_1 ed onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si è tempestivamente costituito in giudizio CP_1
con memoria depositata in data 3 ottobre 2025 chiedendo, in via preliminare, la
[...] declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sorte capitale e agli interessi richiesti con il ricorso monitorio e corrisposti dall' . Nell'ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorso Pt_1 in opposizione, l'opposto ha comunque chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle spese legali della fase monitoria a titolo di risarcimento del maggior danno subìto dal creditore a causa del ritardo colpevole del debitore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c..
In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato nella propria memoria difensiva, il lavoratore opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria per intervenuto pagamento della sorte capitale ed interessi.
2. In via riconvenzionale, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Pt_1 favore del sig. della somma di € 236,50, oltre accessori di legge e costo CP_1 vivo del contributo unificato pari a € 21,50 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa o con pronuncia di condanna generica, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. 3. In ogni caso, condannare
l'opponente, anche in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, e rimborso C.U., con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Disposto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 418 c.p.c., all'udienza del 26 novembre 2025, parte opponente, sola parte presente, ha contestato la memoria di controparte e in particolare la domanda riconvenzionale ivi proposta e ha insistito in atti, dando atto delle trattative in corso con la controparte e chiedendo un rinvio, ove possibile, al 17 dicembre p.v. ai fini della conciliazione della lite.
Successivamente, è stata depositata agli atti del giudizio dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti di rinunzia del lavoratore al decreto ingiuntivo opposto nonché ai 2/3 dei compensi, spese di lite e spese forfettarie di cui al provvedimento monitorio.
Conformemente a quanto prospettato, all'odierna udienza, i procuratori delle parti in forza dell'intercorso accordo stragiudiziale hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite della presente fase di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Posto ciò, all'esito della camera di consiglio viene pronunciata la presente sentenza con motivazione contestuale.
1. La causa può decidersi con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra e diversa questione.
Deve rilevarsi, infatti, che le parti hanno sottoscritto e versato in atti accordo stragiudiziale del seguente tenore testuale:
“I sottoscritti:
- (c.f. ), con l'assistenza dell'avv. CP_1 C.F._1
PA BI (c.f. ) che lo rappresenta e difenda per procura C.F._2 alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n. 632/2025 RG del Tribunale di
Catania, Sez. lavoro (IL LAVORATORE),
- (c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Pier Luigi Tomaselli (c.f. ) per procura generale alle CodiceFiscale_3 liti a rogito nn. 37875/7313 del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
(L , Pt_1
DICHIARANO RECIPROCAMENTE QUANTO SEGUE:
- Il LAVORATORE dichiara di avere ricevuto tutti gli importi dovuti dall' a Pt_1 titolo di sorte capitale ed accessori di legge, così come intimato nel decreto ingiuntivo n.
632/2025 del Tribunale di Catania, Sez. lavoro, rilasciando ampia e liberatoria quietanza all' Dichiara di conseguenza di rinunziare irrevocabilmente al predetto decreto Pt_1 ingiuntivo. Dichiara altresì di rinunziare irrevocabilmente anche ai 2/3 delle spese e compensi di lite complessivamente liquidati dal Tribunale nel predetto decreto ingiuntivo, compresi i 2/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, insistendo per il pagamento del restante 1/3 delle spese e compensi liquidati e del restante 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, con distrazione in favore del proprio difensore avv. PA BI;
- L'avv. Tomaselli, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' Pt_1 accetta la sopraestesa rinunzia al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare al giudizio pendente di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
- Il LAVORATORE accetta la sopraestesa rinunzia all'opposizione al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare alla domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio.
- L'avv. Tomaselli, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' Pt_1 accetta la sopraestesa rinunzia alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento del restante importo di
1/3 delle spese e compensi di lite liquidate e del 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, come da decreto ingiuntivo rinunziato, sarà pagato al procuratore distrattario entro 60 giorni dall'ultima sottoscrizione del presente atto.
- Le parti si danno reciprocamente atto che con il concordato saldo parziale delle spese e compensi di lite null'altro hanno reciprocamente a pretendere per i titoli e le causali di cui al suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando di rinunziare al pagamento di qualsiasi ulteriore importo a titolo di spese e competenze di lite dovute per il giudizio monitorio e per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
- L'avv. BI sottoscrive il presente atto per autentica della firma del
LAVORATORE ed anche per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
- L'avv. Tomaselli sottoscrive il presente atto per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
Il presente documento, munito delle sottoscrizioni di tutti i dichiaranti, sarà depositato nel fascicolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed a seguito di ciò i procuratori delle parti chiederanno ivi concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione” (cfr. produzione parte ricorrente).
2. Il superiore accordo costituisce un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio tale da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, oltre che in ordine alla regolazione delle spese della fase monitoria.
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. In ragione, peraltro, di quanto tra le parti convenuto, vanno integralmente compensate anche le spese della presente fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di opposizione.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
ON RI
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa ON RI all'udienza di discussione del 17 dicembre 2025, all'esito della camera di consiglio, assenti i procuratori delle parti, ha emesso, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6067/2025 R.G. promossa da
in persona del Parte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Pier Luigi Tomaselli per procura generale alle liti;
-Opponente/Resistente in riconvenzionale- contro
, rappresentato e difeso dall'avv. PA BI come da procura in CP_1 atti;
-Opposto/Ricorrente in riconvenzionale-
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo
Brevi ragioni in fatto e in diritto
L' ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal Pt_1
Tribunale del lavoro di Catania con il quale, ad istanza di , gli è stato CP_1 ingiunto, oltre accessori e spese del procedimento monitorio, il pagamento delle somme dovute al lavoratore opposto a titolo di differenze ancora da erogare sul trattamento di cui all'art. 5 del d.m. n. 95269/2016, dovuto nella misura integrale stabilita dalla legge per il periodo di cassa integrazione in deroga, come statuito con sentenza passata in giudicato
(cfr. sentenza n. 5800/2024 emessa dal Tribunale del lavoro di Catania in data 27 dicembre 2024). A fondamento della proposta opposizione l' ha eccepito l'intervenuto Pt_1 integrale pagamento delle somme ingiunte già in epoca antecedente la notifica del decreto ingiuntivo opposto.
Ha, peraltro, dedotto di avere sollecitato il lavoratore alla rinunzia al decreto ingiuntivo sia per la sorte capitale che per le spese legali, senza ricevere alcun riscontro.
Documentati gli intercorsi ed infruttuosi tentativi di composizione stragiudiziale della lite, parte opponente ha dunque proposto la presente opposizione al fine di ottenere la declaratoria di illegittimità/inefficacia del titolo chiedendo al Tribunale adito di
“annullare e/o revocare lo stesso, con declaratoria dell'insussistenza del diritto di parte opposta di agire esecutivamente in danno dell' . Con vittoria di spese, competenze Pt_1 ed onorari di lite”.
Instauratosi il contraddittorio si è tempestivamente costituito in giudizio CP_1
con memoria depositata in data 3 ottobre 2025 chiedendo, in via preliminare, la
[...] declaratoria di cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto in relazione alla sorte capitale e agli interessi richiesti con il ricorso monitorio e corrisposti dall' . Nell'ipotesi di ritenuta fondatezza del ricorso Pt_1 in opposizione, l'opposto ha comunque chiesto, in via riconvenzionale, il pagamento delle spese legali della fase monitoria a titolo di risarcimento del maggior danno subìto dal creditore a causa del ritardo colpevole del debitore ai sensi dell'art. 1224, comma 2, c.c..
In ragione di tutto quanto dedotto e argomentato nella propria memoria difensiva, il lavoratore opposto ha formulato le seguenti conclusioni: “
1. In via principale, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla domanda monitoria per intervenuto pagamento della sorte capitale ed interessi.
2. In via riconvenzionale, condannare l' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in Pt_1 favore del sig. della somma di € 236,50, oltre accessori di legge e costo CP_1 vivo del contributo unificato pari a € 21,50 ovvero nella diversa misura ritenuta di giustizia, anche in via equitativa o con pronuncia di condanna generica, a titolo di risarcimento del maggior danno ex art. 1224, comma 2, c.c.. 3. In ogni caso, condannare
l'opponente, anche in virtù del principio della soccombenza virtuale, al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio, oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CPA, come per legge, e rimborso C.U., con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”. Disposto il differimento della prima udienza di comparizione delle parti ai sensi dell'art. 418 c.p.c., all'udienza del 26 novembre 2025, parte opponente, sola parte presente, ha contestato la memoria di controparte e in particolare la domanda riconvenzionale ivi proposta e ha insistito in atti, dando atto delle trattative in corso con la controparte e chiedendo un rinvio, ove possibile, al 17 dicembre p.v. ai fini della conciliazione della lite.
Successivamente, è stata depositata agli atti del giudizio dichiarazione sottoscritta da entrambe le parti di rinunzia del lavoratore al decreto ingiuntivo opposto nonché ai 2/3 dei compensi, spese di lite e spese forfettarie di cui al provvedimento monitorio.
Conformemente a quanto prospettato, all'odierna udienza, i procuratori delle parti in forza dell'intercorso accordo stragiudiziale hanno chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione integrale delle spese di lite della presente fase di opposizione e revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Posto ciò, all'esito della camera di consiglio viene pronunciata la presente sentenza con motivazione contestuale.
1. La causa può decidersi con declaratoria di intervenuta cessazione della materia del contendere e assorbimento di ogni altra e diversa questione.
Deve rilevarsi, infatti, che le parti hanno sottoscritto e versato in atti accordo stragiudiziale del seguente tenore testuale:
“I sottoscritti:
- (c.f. ), con l'assistenza dell'avv. CP_1 C.F._1
PA BI (c.f. ) che lo rappresenta e difenda per procura C.F._2 alle liti allegata al ricorso per decreto ingiuntivo n. 632/2025 RG del Tribunale di
Catania, Sez. lavoro (IL LAVORATORE),
- (c.f. ), in persona del suo l.r.p.t., rappresentato e difeso Pt_1 P.IVA_1 dall'avv. Pier Luigi Tomaselli (c.f. ) per procura generale alle CodiceFiscale_3 liti a rogito nn. 37875/7313 del 22.3.2024 del notaio di Fiumicino (RM) Persona_1
(L , Pt_1
DICHIARANO RECIPROCAMENTE QUANTO SEGUE:
- Il LAVORATORE dichiara di avere ricevuto tutti gli importi dovuti dall' a Pt_1 titolo di sorte capitale ed accessori di legge, così come intimato nel decreto ingiuntivo n.
632/2025 del Tribunale di Catania, Sez. lavoro, rilasciando ampia e liberatoria quietanza all' Dichiara di conseguenza di rinunziare irrevocabilmente al predetto decreto Pt_1 ingiuntivo. Dichiara altresì di rinunziare irrevocabilmente anche ai 2/3 delle spese e compensi di lite complessivamente liquidati dal Tribunale nel predetto decreto ingiuntivo, compresi i 2/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, insistendo per il pagamento del restante 1/3 delle spese e compensi liquidati e del restante 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, con distrazione in favore del proprio difensore avv. PA BI;
- L'avv. Tomaselli, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' Pt_1 accetta la sopraestesa rinunzia al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare al giudizio pendente di opposizione avverso il suddetto decreto ingiuntivo.
- Il LAVORATORE accetta la sopraestesa rinunzia all'opposizione al decreto ingiuntivo ed a sua volta dichiara di rinunziare alla domanda riconvenzionale proposta nel medesimo giudizio.
- L'avv. Tomaselli, in forza della predetta procura generale, dichiara che l' Pt_1 accetta la sopraestesa rinunzia alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
- Le parti si danno reciprocamente atto che il pagamento del restante importo di
1/3 delle spese e compensi di lite liquidate e del 1/3 del rimborso forfetario delle spese generali dovute, come da decreto ingiuntivo rinunziato, sarà pagato al procuratore distrattario entro 60 giorni dall'ultima sottoscrizione del presente atto.
- Le parti si danno reciprocamente atto che con il concordato saldo parziale delle spese e compensi di lite null'altro hanno reciprocamente a pretendere per i titoli e le causali di cui al suddetto decreto ingiuntivo, dichiarando di rinunziare al pagamento di qualsiasi ulteriore importo a titolo di spese e competenze di lite dovute per il giudizio monitorio e per il giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo.
- L'avv. BI sottoscrive il presente atto per autentica della firma del
LAVORATORE ed anche per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
- L'avv. Tomaselli sottoscrive il presente atto per rinunzia alla solidarietà prevista dalla Legge professionale forense.
Il presente documento, munito delle sottoscrizioni di tutti i dichiaranti, sarà depositato nel fascicolo del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ed a seguito di ciò i procuratori delle parti chiederanno ivi concordemente dichiararsi cessata la materia del contendere, con integrale compensazione delle spese del giudizio di opposizione” (cfr. produzione parte ricorrente).
2. Il superiore accordo costituisce un fatto sopravvenuto nel corso del giudizio tale da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, e, con ciò, il venir meno dell'interesse ad agire ed a contraddire e della conseguente necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia, oltre che in ordine alla regolazione delle spese della fase monitoria.
Ne discende che va dichiarata la cessazione della materia del contendere con conseguente revoca del decreto ingiuntivo.
3. In ragione, peraltro, di quanto tra le parti convenuto, vanno integralmente compensate anche le spese della presente fase di opposizione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata;
disattesa ogni contraria istanza, eccezione o difesa;
dichiara la cessazione della materia del contendere e dispone la revoca del decreto ingiuntivo opposto;
compensa integralmente tra le parti le spese della presente fase di opposizione.
Così deciso in Catania il 17 dicembre 2025
Il Giudice
ON RI