TRIB
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 29/12/2025, n. 2141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 2141 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4719/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
AR ON OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 12 (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Noto, Via Silvio Spaventa n. 2, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. SALVATORE RAUDINO (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti;
ATTORE
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Avola, Via Mazzini n. 98, presso lo C.F._3 studio dell'Avv. SALVATORE GRANDE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C. da Spinita sn (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Noto, C.so Vittorio Emanuele n. 165, presso C.F._5 lo studio del Avv. SEBASTIANO CARISTIA (C.F.: , che lo rappresenta e C.F._6 difende come da procura in atti;
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, assistito e difeso dall'Avv. GIOVANNI SICUSO (C.F. ), giusta C.F._7 procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale Con ordinanza del 27.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 29.03.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione post dichiarazione di incompetenza per materia, notificato il
30.09.20219 , conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
, , quale erede di titolare della ditta
[...] Parte_2 Persona_1 Controparte_3
, e l di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore –
[...] CP_2 CP_2 quest'ultima al fine di consentirle di spiegare domanda riconvenzionale nei confronti della
[...]
e dei suoi eredi, con richiesta di condanna ex art. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 n. Controparte_3
1124 - chiedendo la loro condanna in solido , ciascuno per le proprie responsabilità al risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite nel sinistro occorso in data 12.04.2000 alle ore 10,20. In particolare esponeva l'attore di essere stato assunto in data 08.11.1983 dalla ditta di , con la qualifica di operaio addetto alla cava, e che in data CP_3 Persona_1
12.04.2000, alle ore 10,20 circa, mentre era intento a completare il suo lavoro di segnatura delle misure della pietra calcarea da estrarre, veniva investito dalla pala meccanica condotta da CP_1
, che procedeva in retromarcia, e lo colpiva prima alla spalla sinistra e poi, una volta a terra,
[...] gli schiacciava la gamba sinistra, così provocandogli gravissimi danni fisici, tali da rendere necessario il ricovero presso P.O. di Noto, ove venivano riscontrate “frattura 3° distale tibia e perone sx”. Sosteneva che le gravi lesioni avevano, inoltre, cagionato un grave trauma psicologico con ripercussioni negative sulla vita di relazione e sull'attività lavorativa, con postumi permanenti e danno biologico incidenti sulla riduzione della validità fisica nella misura del 35%, oltre alla riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 100%. Precisava, inoltre, l'attore che,
a seguito del sinistro avvenuto sul luogo di lavoro, l' gli aveva erogato delle indennità per il CP_2 periodo di malattia e, pertanto, agiva per il solo danno differenziale.
Sosteneva l'attore che la responsabilità dei fatti di cui sopra era addebitabile al dipendente CP_1
, per negligenza, imperizia ed imprudenza con cui aveva manovrato la pala meccanica,
[...] nonché al datore di lavoro, proprietario del mezzo in questione, privo di specchi retrovisori e di segnalatore acustico, in quanto non aveva predisposto ed ordinato ad altro dipendente di dirigere e controllare le manovre del mezzo, così incorrendo nella violazione degli artt. 113 e 590 c.p., oltre che nella violazione del D.P.R. 128 del 09.04.1959, art. 7, del D. Lgs. N. 624/1996, art. 47 e art. 2087 c.c.
Affermava che i responsabili, per i fatti sopra descritti, erano stati rinviati a giudizio nel procedimento n. 4608/2000 R.G.N.R., definito con sentenza di condanna emessa in data 06.02.2002 ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.c., e pertanto chiedeva il risarcimento del danno cagionato dal fatto- reato dei convenuti, in solido tra loro.
L'attore esponeva inoltre che a seguito della sentenza penale di condanna, con ricorso notificato il
23.04.2002, introitava giudizio civile di risarcimento dei danni avanti al Giudice del Lavoro, poi dichiaratosi incompetente in favore del Giudice Ordinario, presso cui veniva iscritto il procedimento rubricato al n. 101/2003 R.G., sospeso in data 23.08.2010, in attesa della definizione del giudizio penale per falsa testimonianza a carico dei testi escussi nell'ambito del procedimento civile.
Precisava, infine, il che, con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, aveva Pt_1 proposto e successivamente ottenuto, con provvedimento camerale reso dal Tribunale di Siracusa in data 21.01.2004, il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di proprietà di
[...]
fino alla concorrenza di € 52.000,00. Per_1
Istauratosi il contraddittorio con memoria di costituzione depositata il 06.11.2019, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
– Sede di , in persona del legale rappresentante p.t., il quale ha
[...] CP_2 sposato le tesi difensive del chiedendo in via principale, nell'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda attrice di limitare la stessa al c.d. danno differenziale e per le sole voci di danno non coperte dall'assicurazione pubblica, con riserva espressa di ogni azione a tutela dei diritti dell'Ente
Assicuratore. Precisava, infatti, l di aver erogato, in favore del lavoratore infortunato, le CP_2 prestazioni di legge sostenendo un onere complessivo di € 74.600,91, per il quale intendeva rivalersi nei confronti dei responsabili e per esso nei confronti di Persona_1 [...]
, e . Ha chiesto pertanto la condanna dei resistenti al pagamento in suo Parte_2 CP_1 favore della già menzionata somma.
Istauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio contestando le domande proposte dal siccome infondate in fatto ed CP_1 Parte_1 in diritto, e chiedendo di: “• Ritenere inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore con l'atto di citazione notificato in data 24.9.2019 e, Parte_1 comunque, dichiararla prescritte essendo abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione;
• Conseguentemente rigettare tutte le domande come sopra proposte dall'attore nei confronti del sig. ; • Estromettere dal presente giudizio l' in quanto carente di CP_1 CP_2 legittimazione sia attiva che passiva;
• In subordine, ritenere inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, la domanda proposta dall' e, comunque, dichiararla prescritta per le CP_2 ragioni meglio esplicitate in narrativa • Condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa dall'On. Tribunale adito;
• Con il favore delle spese”.
In particolare, eccepiva il convenuto l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno atteso che l'incidente sul lavoro, foriero del danno di cui l'attore chiedeva il risarcimento, era avvenuto in data 12.04.2000, l'atto di citazione è stato notificato dal in data 24.09.2019 con Pt_1 la conseguenza che è abbondantemente decorso il termine quinquennale previsto ai sensi dell'art. 2947 c.c per il risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto l'ultimo atto interruttivo posto in essere dal era stata la notifica del ricorso proposto innanzi al Giudice del Lavoro in data Pt_1
23.04.2002, poi dichiaratosi incompetente.
Precisava inoltre il , che il giudizio iscritto al n. 101/2003 dinnanzi al Giudice Ordinario, CP_1 iscritto al n. 101/2003 R.G., era stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale per falsa testimonianza a carico dei testi escussi nel predetto procedimento civile, conclusosi con il deposito della sentenza, emessa in data 30.03.2017, passata in giudicato a seguito del ricorso avanti la Corte di Cassazione presentato dagli imputati, condannati in primo e secondo grado.
Precisava il che con il provvedimento di sospensione del giudizio n. 101/2003, il Giudice CP_1 aveva finanche ordinato la riassunzione a cura della parte più diligente entro il termine di giorni sessanta dall'emissione della sentenza penale passata in giudicato, tuttavia ciò non era avvenuto, in quanto l'attore aveva riassunto il giudizio ben oltre il termine perentorio fissato dal giudice, con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio n. 101/2003, con provvedimento reso in data
08.04.2019.
Sosteneva, pertanto, che in difetto di un valido atto interruttivo della prescrizione posteriore al ricorso presentato dinanzi al Giudice del Lavoro in data 23.04.2002, da tale termine doveva iniziarsi il decorso della prescrizione del diritto attoreo, in quanto ai sensi dell'art. 2943 co. 3, c.c., in caso di estinzione del processo rimane fermo l'effetto interruttivo, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dall'atto introduttivo, di guisa che tra l'atto introduttivo del giudizio poi dichiarato estinto (23.04.2002) e l'atto introduttivo del presente giudizio (24.09.2019) è abbondantemente trascorso il termine di prescrizione, sia quinquennale che decennale.
, inoltre, contestava la chiamata in causa dell' , siccome illegittima ed CP_1 CP_2 irrituale, in quanto l'attore aveva citato in giudizio un soggetto terzo del tutto estraneo alla controversia e verso il quale non aveva avanzato alcuna domanda, ma solo allo scopo di consentirgli di proporre una non meglio indicata domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti.
Affermava che l' , costituitosi in giudizio, aveva proposto una domanda del tutto nuova in CP_2 quanto non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio, nei confronti dei convenuti, senza notificare loro alcunché. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda dell' . CP_2
Nel merito, contestava i fatti come prospettati in citazione, sostenendo che nessuna responsabilità era addebitabile ai convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.12.2019, si costituiva in giudizio
[...]
, quale erede di chiedendo di: “Ritenere inammissibili, oltre che Parte_2 Persona_1 infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore con l'atto di Parte_1 citazione notificato alla concludente in data 30.9.2019 e, comunque, dichiararla prescritta essendo abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione. Conseguentemente rigettare tutte le domande come sopra proposte dall'attore nei confronti della SI.ra . Revocare il Parte_2 sequestro conservativo concesso con provvedimento del Tribunale Collegiale di Siracusa in data
20.1.2004 ordinando la cancellazione della relativa trascrizione effettuata in data 12.2.2004 ai NN.
2989 Registro Generale e 2123 Registro Particolare con esonero da ogni responsabilità per il SI.
Conservatore. Estromettere dal presente giudizio l' in quanto carente di legittimazione sia CP_2 attiva che passiva. Dichiarare, in ogni caso, prescritte, improcedibili, inammissibili e comunque destituite di giuridico fondamento, oltre che infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande illegittimamente proposte dall' , in violazione del principio del contraddittorio, nei confronti CP_2 della SI.ra . Con il favore delle spese”. Parte_2
In particolare, ha eccepito la intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria Parte_2 proposta dall'attore per i danni che assume di aver riportato nell'infortunio occorso in data
12.4.2000 essendo abbondantemente trascorso il termine di prescrizione quinquennale. Infatti, il termine di prescrizione previsto per il risarcimento danni da fatto illecito, ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni cinque a decorrere dal fatto.
Nel caso che ci occupa il fatto sarebbe avvenuto il 12.4.2000, mentre l'ultimo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal è il ricorso proposto davanti al Giudice del Lavoro in data Pt_1
23-4-2002. Successivamente il giudizio è stato sospeso, in attesa definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio penale iscritto al n° 515/2010 innanzi al Tribunale di Siracusa Sezione distaccata di Avola, a seguito di querela per falsa testimonianza proposta in danno di alcuni dei testi escussi, definito con sentenza n° 515/2010 e passato in giudicato con sentenza n. 558 del
30.03.2017 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di
Appello Penale di Catania che aveva già dichiarato estinti tutti i reati nei confronti degli imputati.
Contestava inoltre la chiamata in causa dell' , considerandola inusuale e fuori da ogni CP_2 previsione del nostro ordinamento giuridico, nonché la successiva costituzione dell'Istituto
Assicuratore, in quanto effettuata da un terzo estraneo senza il rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della stessa. Rilevava, inoltre, che la domanda proposta dall' nei confronti dei convenuti CP_2 fosse del tutto nuova, distinta per petitum e causa petendi da quella principale, come tale inammissibile, anche sotto il profilo della carenza di connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c. tra il titolo dedotto con la domanda principale di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2049 c.c. e la domanda riconvenzionale dell'Istituto di regresso nei confronti dei convenuti delle somme erogate per le prestazioni di legge.
Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione anche della pretesa dell' , per gli stessi motivi CP_2 posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione della domanda principale dell'attore in Pt_1 quanto la domanda dell'Istituto Assicuratore era perfettamente scindibile da quella principale proposta dal e del tutto autonoma dalla stessa, motivo per cui l' avrebbe dovuto Pt_1 CP_2 riassumere il precedente giudizio nel termine perentorio di tre mesi previsto dal nostro ordinamento giuridico, sicchè non essendo stato riassunto il giudizio da parte dell' nel termine dei tre CP_2 mesi, estinto il precedente giudizio, avrebbe operato soltanto l'effetto interruttivo istantaneo provocato dalla notifica dell'atto introduttivo del 2002, ma non certo quello permanente per tutta la durata del giudizio fino alla emissione della relativa sentenza, attesa l'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio.
Nel merito la convenuta contestava tutte le domande formulate nei suoi confronti, siccome Pt_2 inammissibili, oltre che destituite di ogni fondamento giuridico chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta negava l'equipollenza tra l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e la sentenza penale di condanna emanata a seguito di dibattimento, con la conseguenza che la prima non avrebbe potuto avere la stessa efficacia della seconda ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione ed il risarcimento promosso nei confronti del condannato ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto dall'attore, in quanto non corrispondente all'effettiva invalidità riconosciuta allo stesso.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore. Indi all'esito dell'udienza cartolare del 29.03.2024, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento risultando fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da tutti i convenuti costituiti nei rispettivi scritti difensivi. Innanzitutto è circostanza pacifica tra le parti, ammessa anche dall'attore in sede di interrogatorio formale reso in data 30.11.2023, che i danni lamentati dal sig. sono conseguenza del fatto Pt_1 illecito asseritamente verificatosi in data 12.4.2000. Altrettanto pacifico, poiché ammesso dallo stesso attore nell'atto di citazione è che egli nell'anno 2003, ha incoato procedimento civile iscritto al n. 101/2003 RG innanzi al Tribunale di Siracusa tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime domande di risarcimento formulate nell'odierno giudizio. Orbene, il detto procedimento civile n. 101/2003 RG del Tribunale di Siracusa, dopo essere stato sospeso, in attesa della definizione del giudizio penale iscritto al n° 515/2010 pendente innanzi al Tribunale di Siracusa
Sezione distaccata di Avola, a seguito di querela per falsa testimonianza proposta in danno di alcuni dei testi escussi, è stato dichiarato estinto con provvedimento di questo Giudice dell' 8.4.2019 in ragione della tardiva riassunzione operata dal sig. Ebbene l'art. 2945 comma 3 c.c. Pt_1 statuisce che: "Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo". Sul punto Giurisprudenza costante ha statuito "L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cfr Cass. civ. n. 21201/2017; Cass. civ. n. 11318/1996). Ancora, "L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393
c.p.c., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio." (Cassazione civile, sez. II,
08/03/2010, n. 5570).
Dunque in applicazione ai superiori granitici principi di diritto al caso di specie, risulta oltremodo evidente che, a seguito dell'estinzione del giudizio n. 101/2003 RG del Tribunale di Siracusa emesso da questo Giudice in data 8.4.2019 avente ad oggetto le medesime parti e le medesime domande di quello odierno, tutti gli atti compiuti nel detto giudizio sono divenuti inefficaci e dunque il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere a far data dal 23.04.2002 data della proposizione dell'originaria domanda giudiziale. Dunque il diritto al risarcimento del danno che il assume di aver subito è prescritto, essendo abbondantemente trascorso da quella data, al Pt_1
30.09.2019, data di introduzione del presente giudizio, il termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c. e financo quello ordinario decennale . Non può inoltre condividersi l'assunto di parte attrice, secondo il quale l'istanza di riassunzione del procedimento poi estinto, abbia valore di atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c., così come non può assumere valore in tal senso la mera trascrizione del sequestro conservativo sui beni del dante causa della convenuta . Parte_2
Ed infatti, a mente della recente decisione assunta dalla terza sezione della Cassazione con ordinanza n. 7875/2025, in caso di processo estinto, solo l'atto introduttivo ha efficacia interruttiva
“istantanea” della prescrizione;
mentre tutte le attività successive — incluse le ipotesi di riassunzione tardiva — non interrompono la prescrizione, salvo che costituiscano una vera e propria
“costituzione in mora” con comunicazione scritta al debitore.
Tali non possono considerarsi gli atti di riassunzione di parte attrice, in quanto atti processuali, non contenenti i requisiti previsti dall'art. 1219 c.c., privi di una chiara manifestazione di volontà del creditore di esercitare i diritti di credito in essa descritti.
Ad ogni modo, anche a voler attribuire a tali atti l'efficacia della costituzione in mora, risulta comunque perfezionato il periodo di prescrizione quinquennale tra il primo atto utile ad interromperla risalente al 2002 e l'atto di riassunzione del 2013.
Privo di efficacia in termini di interruzione della prescrizione è, finanche, la trascrizione del sequestro conservativo ottenuto da parte attrice sui beni del debitore, in quanto assume funzione essenzialmente costituiva del vincolo cautelare, e non ha lo scopo di incidere sul decorso dei termini di prescrizione degli obblighi tra le parti.
Infine, non può attribuirsi natura di sentenza al provvedimento del 09.04.2019 con cui il Giudice ha disposto l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in quanto, secondo l'attore, avrebbe deciso negativamente sulla richiesta di revoca del sequestro conservativo, atteso che, nei casi come quello in esame, l'estinzione opera di diritto e il provvedimento con il quale viene meramente dichiarata dal Giudice non può valere come provvedimento che decide sul merito o su altre questioni preliminari o pregiudiziali.
La fondatezza dell'eccezione preliminare di merito, per le ragioni sopra riportate, determina il
Giudice a decidere la causa in ragione del principio giurisprudenziale della c.d. “ragione più liquida” (cfr. ex multis, Cass. Civ. SS.UU., sent, n. 26242 del 2014) e, pertanto, tutte le altre questioni restano assorbite.
Relativamente alla domanda riconvenzionale formulata dall' nei confronti della si CP_2 Pt_2 osserva come la S.C. ha avuto modo di statuire: "Nelle cause scindibili, il singolo contendente non può giovarsi dell'attività processuale compiuta dagli altri in relazione ad un periodo diverso e precedente a quello in cui è svolta la propria, sicché, nell'ipotesi di sospensione o di interruzione del giudizio tempestivamente riassunto da uno dei litiganti, il litisconsorte facoltativo che abbia spiegato intervento adesivo autonomo dopo la scadenza dei termini fissati, rispettivamente, dall'art. 297 o dall'art. 305 c.p.c., può giovarsi soltanto dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notificazione dell'originario atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., ma non anche dell'effetto sospensivo di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., atteso che il giudizio non tempestivamente coltivato deve ritenersi estinto e che l'atto di intervento equivale all'atto introduttivo di un nuovo giudizio." (Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, n. 10903). Nel caso che ci occupa è evidente che la domanda dell' è perfettamente scindibile e del tutto CP_2 autonomamente da quella principale proposta dal , motivo per cui il citato Istituto Pt_1
Assicuratore avrebbe dovuto attivarsi a riassumere il precedente giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla decisione della Corte di Cassazione assunta con sentenza n. 558/2017 e relativa al processo per falsa testimonianza di alcuni testi, confermativa della decisione delle Sezioni Penali della Corte di Appello Penale di Catania, con la quale erano stati dichiarati estinti tutti i reati nei confronti degli imputati. L' non ha operato nel modo esposto, e quindi, nel caso che ci CP_2 occupa, essendosi dichiarata estinzione del precedente giudizio, non ha operato neanche l'effetto interruttivo istantaneo provocato dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio 2002 e tanto meno quello permanente per tutta la durata del giudizio fino alla emissione della relativa sentenza, attesa l'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio. Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dall' è, in ogni caso, CP_2 abbondantemente prescritta, essendo decorso il termine di prescrizione.
Va inoltre dichiarato inefficace il sequestro conservativo disposto con provvedimento camerale reso dal Tribunale di Siracusa, depositato il 20.01.2004, concesso nel corso del precedente giudizio intercorso fra le medesime parti, iscritto al n. 90200101/2003 R.G e dichiarato estinto con ordinanza depositata in data 8/04/2019 .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuno dei convenuti, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta della domanda tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta.
Compensa le spese di lite tra l'attore e terzo chiamato non essendosi quest'ultimo opposto alla domanda avanzata dal primo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
AR ON OL, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
:
1. Rigetta la domanda proposta dal e dell' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_2 pro-tempore nei confronti di e;
Parte_2 CP_1
2. Revoca il sequestro conservativo di cui alla pars motiva;
3. Condanna e l' al pagamento nella misura del 50% ciascuno, in favore dei Parte_1 CP_2 convenuti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.598,00 ciascuno (valore della domanda), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite della terza chiamata . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 29.12.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa AR ON OL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siracusa
Prima Sezione Civile
R.G. 4719/2019
Il Tribunale Ordinario di Siracusa, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico, dott.ssa
AR ON OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado tra nato a [...] il [...] ed ivi residente in [...]n. 12 (C.F. Parte_1
), elettivamente domiciliato in Noto, Via Silvio Spaventa n. 2, presso lo C.F._1 studio dell'Avv. SALVATORE RAUDINO (C.F. ) che lo rappresenta e C.F._2 difende, giusta procura in atti;
ATTORE
, nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...] Parte_2
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Avola, Via Mazzini n. 98, presso lo C.F._3 studio dell'Avv. SALVATORE GRANDE (C.F. ), che la rappresenta e C.F._4 difende, giusta procura in atti;
CONVENUTA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente in C. da Spinita sn (C.F. CP_1
), elettivamente domiciliato in Noto, C.so Vittorio Emanuele n. 165, presso C.F._5 lo studio del Avv. SEBASTIANO CARISTIA (C.F.: , che lo rappresenta e C.F._6 difende come da procura in atti;
CONVENUTO
Controparte_2
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, assistito e difeso dall'Avv. GIOVANNI SICUSO (C.F. ), giusta C.F._7 procura in atti;
TERZO CHIAMATO IN CAUSA
Avente ad oggetto: Responsabilità extracontrattuale Con ordinanza del 27.03.2025, a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza cartolare del 29.03.2024, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni come in atti precisate con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione in riassunzione post dichiarazione di incompetenza per materia, notificato il
30.09.20219 , conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale, Parte_1 CP_1
, , quale erede di titolare della ditta
[...] Parte_2 Persona_1 Controparte_3
, e l di in persona del suo legale rappresentante pro-tempore –
[...] CP_2 CP_2 quest'ultima al fine di consentirle di spiegare domanda riconvenzionale nei confronti della
[...]
e dei suoi eredi, con richiesta di condanna ex art. 10 e 11 T.U. 30.6.1965 n. Controparte_3
1124 - chiedendo la loro condanna in solido , ciascuno per le proprie responsabilità al risarcimento del danno non patrimoniale per le lesioni subite nel sinistro occorso in data 12.04.2000 alle ore 10,20. In particolare esponeva l'attore di essere stato assunto in data 08.11.1983 dalla ditta di , con la qualifica di operaio addetto alla cava, e che in data CP_3 Persona_1
12.04.2000, alle ore 10,20 circa, mentre era intento a completare il suo lavoro di segnatura delle misure della pietra calcarea da estrarre, veniva investito dalla pala meccanica condotta da CP_1
, che procedeva in retromarcia, e lo colpiva prima alla spalla sinistra e poi, una volta a terra,
[...] gli schiacciava la gamba sinistra, così provocandogli gravissimi danni fisici, tali da rendere necessario il ricovero presso P.O. di Noto, ove venivano riscontrate “frattura 3° distale tibia e perone sx”. Sosteneva che le gravi lesioni avevano, inoltre, cagionato un grave trauma psicologico con ripercussioni negative sulla vita di relazione e sull'attività lavorativa, con postumi permanenti e danno biologico incidenti sulla riduzione della validità fisica nella misura del 35%, oltre alla riduzione della capacità lavorativa specifica nella misura del 100%. Precisava, inoltre, l'attore che,
a seguito del sinistro avvenuto sul luogo di lavoro, l' gli aveva erogato delle indennità per il CP_2 periodo di malattia e, pertanto, agiva per il solo danno differenziale.
Sosteneva l'attore che la responsabilità dei fatti di cui sopra era addebitabile al dipendente CP_1
, per negligenza, imperizia ed imprudenza con cui aveva manovrato la pala meccanica,
[...] nonché al datore di lavoro, proprietario del mezzo in questione, privo di specchi retrovisori e di segnalatore acustico, in quanto non aveva predisposto ed ordinato ad altro dipendente di dirigere e controllare le manovre del mezzo, così incorrendo nella violazione degli artt. 113 e 590 c.p., oltre che nella violazione del D.P.R. 128 del 09.04.1959, art. 7, del D. Lgs. N. 624/1996, art. 47 e art. 2087 c.c.
Affermava che i responsabili, per i fatti sopra descritti, erano stati rinviati a giudizio nel procedimento n. 4608/2000 R.G.N.R., definito con sentenza di condanna emessa in data 06.02.2002 ai sensi degli artt. 444 e 448 c.p.c., e pertanto chiedeva il risarcimento del danno cagionato dal fatto- reato dei convenuti, in solido tra loro.
L'attore esponeva inoltre che a seguito della sentenza penale di condanna, con ricorso notificato il
23.04.2002, introitava giudizio civile di risarcimento dei danni avanti al Giudice del Lavoro, poi dichiaratosi incompetente in favore del Giudice Ordinario, presso cui veniva iscritto il procedimento rubricato al n. 101/2003 R.G., sospeso in data 23.08.2010, in attesa della definizione del giudizio penale per falsa testimonianza a carico dei testi escussi nell'ambito del procedimento civile.
Precisava, infine, il che, con ricorso per sequestro conservativo in corso di causa, aveva Pt_1 proposto e successivamente ottenuto, con provvedimento camerale reso dal Tribunale di Siracusa in data 21.01.2004, il sequestro conservativo sui beni mobili ed immobili di proprietà di
[...]
fino alla concorrenza di € 52.000,00. Per_1
Istauratosi il contraddittorio con memoria di costituzione depositata il 06.11.2019, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
– Sede di , in persona del legale rappresentante p.t., il quale ha
[...] CP_2 sposato le tesi difensive del chiedendo in via principale, nell'ipotesi di accoglimento della Pt_1 domanda attrice di limitare la stessa al c.d. danno differenziale e per le sole voci di danno non coperte dall'assicurazione pubblica, con riserva espressa di ogni azione a tutela dei diritti dell'Ente
Assicuratore. Precisava, infatti, l di aver erogato, in favore del lavoratore infortunato, le CP_2 prestazioni di legge sostenendo un onere complessivo di € 74.600,91, per il quale intendeva rivalersi nei confronti dei responsabili e per esso nei confronti di Persona_1 [...]
, e . Ha chiesto pertanto la condanna dei resistenti al pagamento in suo Parte_2 CP_1 favore della già menzionata somma.
Istauratosi il contraddittorio con comparsa di costituzione e risposta, si costituiva in giudizio contestando le domande proposte dal siccome infondate in fatto ed CP_1 Parte_1 in diritto, e chiedendo di: “• Ritenere inammissibili, oltre che infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore con l'atto di citazione notificato in data 24.9.2019 e, Parte_1 comunque, dichiararla prescritte essendo abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione;
• Conseguentemente rigettare tutte le domande come sopra proposte dall'attore nei confronti del sig. ; • Estromettere dal presente giudizio l' in quanto carente di CP_1 CP_2 legittimazione sia attiva che passiva;
• In subordine, ritenere inammissibile, oltre che infondata in fatto ed in diritto, la domanda proposta dall' e, comunque, dichiararla prescritta per le CP_2 ragioni meglio esplicitate in narrativa • Condannare l'attore al risarcimento dei danni per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. nella misura che sarà ritenuta equa dall'On. Tribunale adito;
• Con il favore delle spese”.
In particolare, eccepiva il convenuto l'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno atteso che l'incidente sul lavoro, foriero del danno di cui l'attore chiedeva il risarcimento, era avvenuto in data 12.04.2000, l'atto di citazione è stato notificato dal in data 24.09.2019 con Pt_1 la conseguenza che è abbondantemente decorso il termine quinquennale previsto ai sensi dell'art. 2947 c.c per il risarcimento del danno da fatto illecito, in quanto l'ultimo atto interruttivo posto in essere dal era stata la notifica del ricorso proposto innanzi al Giudice del Lavoro in data Pt_1
23.04.2002, poi dichiaratosi incompetente.
Precisava inoltre il , che il giudizio iscritto al n. 101/2003 dinnanzi al Giudice Ordinario, CP_1 iscritto al n. 101/2003 R.G., era stato sospeso ai sensi dell'art. 295 c.p.c., in attesa della definizione del giudizio penale per falsa testimonianza a carico dei testi escussi nel predetto procedimento civile, conclusosi con il deposito della sentenza, emessa in data 30.03.2017, passata in giudicato a seguito del ricorso avanti la Corte di Cassazione presentato dagli imputati, condannati in primo e secondo grado.
Precisava il che con il provvedimento di sospensione del giudizio n. 101/2003, il Giudice CP_1 aveva finanche ordinato la riassunzione a cura della parte più diligente entro il termine di giorni sessanta dall'emissione della sentenza penale passata in giudicato, tuttavia ciò non era avvenuto, in quanto l'attore aveva riassunto il giudizio ben oltre il termine perentorio fissato dal giudice, con la conseguente declaratoria di estinzione del giudizio n. 101/2003, con provvedimento reso in data
08.04.2019.
Sosteneva, pertanto, che in difetto di un valido atto interruttivo della prescrizione posteriore al ricorso presentato dinanzi al Giudice del Lavoro in data 23.04.2002, da tale termine doveva iniziarsi il decorso della prescrizione del diritto attoreo, in quanto ai sensi dell'art. 2943 co. 3, c.c., in caso di estinzione del processo rimane fermo l'effetto interruttivo, il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere dall'atto introduttivo, di guisa che tra l'atto introduttivo del giudizio poi dichiarato estinto (23.04.2002) e l'atto introduttivo del presente giudizio (24.09.2019) è abbondantemente trascorso il termine di prescrizione, sia quinquennale che decennale.
, inoltre, contestava la chiamata in causa dell' , siccome illegittima ed CP_1 CP_2 irrituale, in quanto l'attore aveva citato in giudizio un soggetto terzo del tutto estraneo alla controversia e verso il quale non aveva avanzato alcuna domanda, ma solo allo scopo di consentirgli di proporre una non meglio indicata domanda riconvenzionale nei confronti dei convenuti.
Affermava che l' , costituitosi in giudizio, aveva proposto una domanda del tutto nuova in CP_2 quanto non dipendente dal medesimo titolo dedotto in giudizio, nei confronti dei convenuti, senza notificare loro alcunché. Chiedeva, pertanto, dichiararsi l'improcedibilità e/o inammissibilità della domanda dell' . CP_2
Nel merito, contestava i fatti come prospettati in citazione, sostenendo che nessuna responsabilità era addebitabile ai convenuti.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 09.12.2019, si costituiva in giudizio
[...]
, quale erede di chiedendo di: “Ritenere inammissibili, oltre che Parte_2 Persona_1 infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande proposte dall'attore con l'atto di Parte_1 citazione notificato alla concludente in data 30.9.2019 e, comunque, dichiararla prescritta essendo abbondantemente decorso il termine massimo di prescrizione. Conseguentemente rigettare tutte le domande come sopra proposte dall'attore nei confronti della SI.ra . Revocare il Parte_2 sequestro conservativo concesso con provvedimento del Tribunale Collegiale di Siracusa in data
20.1.2004 ordinando la cancellazione della relativa trascrizione effettuata in data 12.2.2004 ai NN.
2989 Registro Generale e 2123 Registro Particolare con esonero da ogni responsabilità per il SI.
Conservatore. Estromettere dal presente giudizio l' in quanto carente di legittimazione sia CP_2 attiva che passiva. Dichiarare, in ogni caso, prescritte, improcedibili, inammissibili e comunque destituite di giuridico fondamento, oltre che infondate in fatto ed in diritto, tutte le domande illegittimamente proposte dall' , in violazione del principio del contraddittorio, nei confronti CP_2 della SI.ra . Con il favore delle spese”. Parte_2
In particolare, ha eccepito la intervenuta prescrizione della domanda risarcitoria Parte_2 proposta dall'attore per i danni che assume di aver riportato nell'infortunio occorso in data
12.4.2000 essendo abbondantemente trascorso il termine di prescrizione quinquennale. Infatti, il termine di prescrizione previsto per il risarcimento danni da fatto illecito, ai sensi dell'art. 2947 c.c.,
è di anni cinque a decorrere dal fatto.
Nel caso che ci occupa il fatto sarebbe avvenuto il 12.4.2000, mentre l'ultimo atto interruttivo della prescrizione posto in essere dal è il ricorso proposto davanti al Giudice del Lavoro in data Pt_1
23-4-2002. Successivamente il giudizio è stato sospeso, in attesa definizione con sentenza passata in giudicato del giudizio penale iscritto al n° 515/2010 innanzi al Tribunale di Siracusa Sezione distaccata di Avola, a seguito di querela per falsa testimonianza proposta in danno di alcuni dei testi escussi, definito con sentenza n° 515/2010 e passato in giudicato con sentenza n. 558 del
30.03.2017 con la quale la Suprema Corte di Cassazione ha confermato la decisione della Corte di
Appello Penale di Catania che aveva già dichiarato estinti tutti i reati nei confronti degli imputati.
Contestava inoltre la chiamata in causa dell' , considerandola inusuale e fuori da ogni CP_2 previsione del nostro ordinamento giuridico, nonché la successiva costituzione dell'Istituto
Assicuratore, in quanto effettuata da un terzo estraneo senza il rispetto del principio del contraddittorio, con conseguente richiesta di declaratoria di improcedibilità e/o inammissibilità della stessa. Rilevava, inoltre, che la domanda proposta dall' nei confronti dei convenuti CP_2 fosse del tutto nuova, distinta per petitum e causa petendi da quella principale, come tale inammissibile, anche sotto il profilo della carenza di connessione oggettiva ex art. 36 c.p.c. tra il titolo dedotto con la domanda principale di risarcimento danni ex artt. 2043 e 2049 c.c. e la domanda riconvenzionale dell'Istituto di regresso nei confronti dei convenuti delle somme erogate per le prestazioni di legge.
Eccepiva, ancora, l'intervenuta prescrizione anche della pretesa dell' , per gli stessi motivi CP_2 posti a fondamento dell'eccezione di prescrizione della domanda principale dell'attore in Pt_1 quanto la domanda dell'Istituto Assicuratore era perfettamente scindibile da quella principale proposta dal e del tutto autonoma dalla stessa, motivo per cui l' avrebbe dovuto Pt_1 CP_2 riassumere il precedente giudizio nel termine perentorio di tre mesi previsto dal nostro ordinamento giuridico, sicchè non essendo stato riassunto il giudizio da parte dell' nel termine dei tre CP_2 mesi, estinto il precedente giudizio, avrebbe operato soltanto l'effetto interruttivo istantaneo provocato dalla notifica dell'atto introduttivo del 2002, ma non certo quello permanente per tutta la durata del giudizio fino alla emissione della relativa sentenza, attesa l'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio.
Nel merito la convenuta contestava tutte le domande formulate nei suoi confronti, siccome Pt_2 inammissibili, oltre che destituite di ogni fondamento giuridico chiedendone il rigetto.
In particolare, la convenuta negava l'equipollenza tra l'applicazione della pena su richiesta delle parti ex art. 444 c.p.p. e la sentenza penale di condanna emanata a seguito di dibattimento, con la conseguenza che la prima non avrebbe potuto avere la stessa efficacia della seconda ai fini dell'accertamento della responsabilità dell'imputato nel giudizio civile o amministrativo per la restituzione ed il risarcimento promosso nei confronti del condannato ai sensi dell'art. 651 c.p.p.
Contestava, infine, il quantum risarcitorio richiesto dall'attore, in quanto non corrispondente all'effettiva invalidità riconosciuta allo stesso.
L'istruttoria si è articolata nell'assunzione dell'interrogatorio formale dell'attore. Indi all'esito dell'udienza cartolare del 29.03.2024, sulle conclusioni come in atti precisate, la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 190 cod. proc. civ., con i termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Tanto premesso, la domanda di parte attrice non può trovare accoglimento risultando fondata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata da tutti i convenuti costituiti nei rispettivi scritti difensivi. Innanzitutto è circostanza pacifica tra le parti, ammessa anche dall'attore in sede di interrogatorio formale reso in data 30.11.2023, che i danni lamentati dal sig. sono conseguenza del fatto Pt_1 illecito asseritamente verificatosi in data 12.4.2000. Altrettanto pacifico, poiché ammesso dallo stesso attore nell'atto di citazione è che egli nell'anno 2003, ha incoato procedimento civile iscritto al n. 101/2003 RG innanzi al Tribunale di Siracusa tra le stesse parti ed avente ad oggetto le medesime domande di risarcimento formulate nell'odierno giudizio. Orbene, il detto procedimento civile n. 101/2003 RG del Tribunale di Siracusa, dopo essere stato sospeso, in attesa della definizione del giudizio penale iscritto al n° 515/2010 pendente innanzi al Tribunale di Siracusa
Sezione distaccata di Avola, a seguito di querela per falsa testimonianza proposta in danno di alcuni dei testi escussi, è stato dichiarato estinto con provvedimento di questo Giudice dell' 8.4.2019 in ragione della tardiva riassunzione operata dal sig. Ebbene l'art. 2945 comma 3 c.c. Pt_1 statuisce che: "Se il processo si estingue [306 c.p.c.], rimane fermo l'effetto interruttivo e il nuovo periodo di prescrizione comincia dalla data dell'atto interruttivo". Sul punto Giurisprudenza costante ha statuito "L'estinzione del processo (sia stata o meno dichiarata dal giudice) elimina l'effetto permanente dell'interruzione della prescrizione prodotto dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 2945, comma 2, c.c., ma non incide sull'effetto interruttivo istantaneo della medesima, comunque prodottosi, con la conseguenza che la prescrizione ricomincia a decorrere dalla data di detta domanda (Cfr Cass. civ. n. 21201/2017; Cass. civ. n. 11318/1996). Ancora, "L'estinzione del processo comporta, ai sensi dell'art. 2945, comma 3, c.c., il permanere dell'effetto interruttivo della prescrizione provocato dalla domanda giudiziale, dalla quale comincia a decorrere il nuovo periodo di prescrizione, restando escluso l'effetto permanente dell'interruzione previsto dal comma 2 dello stesso articolo;
tale principio vale anche nel caso di estinzione del processo, ai sensi dell'art. 393
c.p.c., per mancata riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio." (Cassazione civile, sez. II,
08/03/2010, n. 5570).
Dunque in applicazione ai superiori granitici principi di diritto al caso di specie, risulta oltremodo evidente che, a seguito dell'estinzione del giudizio n. 101/2003 RG del Tribunale di Siracusa emesso da questo Giudice in data 8.4.2019 avente ad oggetto le medesime parti e le medesime domande di quello odierno, tutti gli atti compiuti nel detto giudizio sono divenuti inefficaci e dunque il nuovo periodo di prescrizione comincia a decorrere a far data dal 23.04.2002 data della proposizione dell'originaria domanda giudiziale. Dunque il diritto al risarcimento del danno che il assume di aver subito è prescritto, essendo abbondantemente trascorso da quella data, al Pt_1
30.09.2019, data di introduzione del presente giudizio, il termine di prescrizione quinquennale ex art 2947 c.c. e financo quello ordinario decennale . Non può inoltre condividersi l'assunto di parte attrice, secondo il quale l'istanza di riassunzione del procedimento poi estinto, abbia valore di atto di messa in mora ai sensi dell'art. 1219 c.c., rilevante ai fini dell'interruzione della prescrizione ex art. 2943 comma 4 c.c., così come non può assumere valore in tal senso la mera trascrizione del sequestro conservativo sui beni del dante causa della convenuta . Parte_2
Ed infatti, a mente della recente decisione assunta dalla terza sezione della Cassazione con ordinanza n. 7875/2025, in caso di processo estinto, solo l'atto introduttivo ha efficacia interruttiva
“istantanea” della prescrizione;
mentre tutte le attività successive — incluse le ipotesi di riassunzione tardiva — non interrompono la prescrizione, salvo che costituiscano una vera e propria
“costituzione in mora” con comunicazione scritta al debitore.
Tali non possono considerarsi gli atti di riassunzione di parte attrice, in quanto atti processuali, non contenenti i requisiti previsti dall'art. 1219 c.c., privi di una chiara manifestazione di volontà del creditore di esercitare i diritti di credito in essa descritti.
Ad ogni modo, anche a voler attribuire a tali atti l'efficacia della costituzione in mora, risulta comunque perfezionato il periodo di prescrizione quinquennale tra il primo atto utile ad interromperla risalente al 2002 e l'atto di riassunzione del 2013.
Privo di efficacia in termini di interruzione della prescrizione è, finanche, la trascrizione del sequestro conservativo ottenuto da parte attrice sui beni del debitore, in quanto assume funzione essenzialmente costituiva del vincolo cautelare, e non ha lo scopo di incidere sul decorso dei termini di prescrizione degli obblighi tra le parti.
Infine, non può attribuirsi natura di sentenza al provvedimento del 09.04.2019 con cui il Giudice ha disposto l'estinzione del procedimento ai sensi dell'art. 307 c.p.c., in quanto, secondo l'attore, avrebbe deciso negativamente sulla richiesta di revoca del sequestro conservativo, atteso che, nei casi come quello in esame, l'estinzione opera di diritto e il provvedimento con il quale viene meramente dichiarata dal Giudice non può valere come provvedimento che decide sul merito o su altre questioni preliminari o pregiudiziali.
La fondatezza dell'eccezione preliminare di merito, per le ragioni sopra riportate, determina il
Giudice a decidere la causa in ragione del principio giurisprudenziale della c.d. “ragione più liquida” (cfr. ex multis, Cass. Civ. SS.UU., sent, n. 26242 del 2014) e, pertanto, tutte le altre questioni restano assorbite.
Relativamente alla domanda riconvenzionale formulata dall' nei confronti della si CP_2 Pt_2 osserva come la S.C. ha avuto modo di statuire: "Nelle cause scindibili, il singolo contendente non può giovarsi dell'attività processuale compiuta dagli altri in relazione ad un periodo diverso e precedente a quello in cui è svolta la propria, sicché, nell'ipotesi di sospensione o di interruzione del giudizio tempestivamente riassunto da uno dei litiganti, il litisconsorte facoltativo che abbia spiegato intervento adesivo autonomo dopo la scadenza dei termini fissati, rispettivamente, dall'art. 297 o dall'art. 305 c.p.c., può giovarsi soltanto dell'effetto interruttivo della prescrizione derivante dalla notificazione dell'originario atto introduttivo del giudizio, ai sensi dell'art. 2943, comma 1, c.c., ma non anche dell'effetto sospensivo di cui all'art. 2945, comma 2, c.c., atteso che il giudizio non tempestivamente coltivato deve ritenersi estinto e che l'atto di intervento equivale all'atto introduttivo di un nuovo giudizio." (Cassazione civile, sez. III, 05/05/2017, n. 10903). Nel caso che ci occupa è evidente che la domanda dell' è perfettamente scindibile e del tutto CP_2 autonomamente da quella principale proposta dal , motivo per cui il citato Istituto Pt_1
Assicuratore avrebbe dovuto attivarsi a riassumere il precedente giudizio nel termine perentorio di tre mesi dalla decisione della Corte di Cassazione assunta con sentenza n. 558/2017 e relativa al processo per falsa testimonianza di alcuni testi, confermativa della decisione delle Sezioni Penali della Corte di Appello Penale di Catania, con la quale erano stati dichiarati estinti tutti i reati nei confronti degli imputati. L' non ha operato nel modo esposto, e quindi, nel caso che ci CP_2 occupa, essendosi dichiarata estinzione del precedente giudizio, non ha operato neanche l'effetto interruttivo istantaneo provocato dalla notifica dell'atto introduttivo del giudizio 2002 e tanto meno quello permanente per tutta la durata del giudizio fino alla emissione della relativa sentenza, attesa l'intervenuta dichiarazione di estinzione del giudizio per mancata riassunzione entro il termine perentorio. Ne consegue che la domanda riconvenzionale proposta dall' è, in ogni caso, CP_2 abbondantemente prescritta, essendo decorso il termine di prescrizione.
Va inoltre dichiarato inefficace il sequestro conservativo disposto con provvedimento camerale reso dal Tribunale di Siracusa, depositato il 20.01.2004, concesso nel corso del precedente giudizio intercorso fra le medesime parti, iscritto al n. 90200101/2003 R.G e dichiarato estinto con ordinanza depositata in data 8/04/2019 .
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in favore di ciascuno dei convenuti, come in dispositivo, sulla scorta dei parametri medi di cui al d.m. 10 marzo 2014, n. 55, e succ. modif., avuto riguardo al valore della controversia sulla scorta della domanda tenuto conto dell'attività processuale e difensiva in concreto svolta.
Compensa le spese di lite tra l'attore e terzo chiamato non essendosi quest'ultimo opposto alla domanda avanzata dal primo
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Siracusa Prima Sezione Civile, nella persona del Giudice onorario Dott.ssa
AR ON OL, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e domanda, anche riconvenzionale, disattesa;
:
1. Rigetta la domanda proposta dal e dell' in persona del legale rappresentante Parte_1 CP_2 pro-tempore nei confronti di e;
Parte_2 CP_1
2. Revoca il sequestro conservativo di cui alla pars motiva;
3. Condanna e l' al pagamento nella misura del 50% ciascuno, in favore dei Parte_1 CP_2 convenuti, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 14.598,00 ciascuno (valore della domanda), oltre 15 % per spese generali, i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
4. Dichiara irripetibili le spese di lite della terza chiamata . CP_2
Così deciso nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 29.12.2025.
Il Giudice on.
Dott.ssa AR ON OL