Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 06/03/2025, n. 393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 393 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Nella persona del dott. Aleardo Zangari Del Prato, viste le conclusioni delle parti di cui all'odierno verbale ed udita la discussione orale, applicato l'art. 281 sexies c.p.c., all'esito dello scioglimento dell'assunta Camera di
Consiglio, dà lettura della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3776/2022 R.G.A.C., promossa dal : sig. (C.F.: ), elettivamente domiciliato in Lamezia Terme (CZ), alla Controparte_1 C.F._1
Via A. Volta, 56, presso lo studio dell'avv. Mara Larussa (C.F.: ), dalla quale è altresì C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura resa su foglio separato, in calce all'atto introduttivo del giudizio;
- DEBITORE OPPONENTE -
C o n t r o
Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro “(C.F.: ), in persona del legale rappresentante p.t., P.IVA_1 rappresentata e difesa ex lege da se medesima, legalmente domiciliata in Catanzaro, alla Via Gioacchino da Fiore
n. 34”;
- CREDITRICE OPPOSTA –
E
(P.I.: ), “in persona del Responsabile del Contenzioso – Controparte_2 P.IVA_2
Calabria, dott. , giusta procura speciale autenticata per atto del Notaio dott. Controparte_3 Persona_1 elettivamente domiciliata in Roma, alla Via dei Monti di Pietralata n. 171, presso lo studio dell'avv. Emilia
Todarello (C.F.: ), la quale la rappresenta e difende, in virtù di procura unita alla C.F._3
“Comparsa di costituzione e di risposta” predisposta per l'udienza del 7.02.2023;
- ENTE ADDETTO AL SERVIZIO DI RISCOSSIONE -
Avente ad oggetto: opposizione avverso cartella esattoriale, sulle seguenti
C o n c l u s i o n i
All'udienza di discussione i procuratori delle rispettive parti hanno concluso come da verbale del 6.03.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In applicazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69/2009 (applicabile anche alle procedure pendenti alla data della sua entrata in vigore, ai sensi dell'art. 58, II° comma della legge citata), si omette di dar conto dello svolgimento delle fasi processuali della lite se non per gli stretti contenuti delle posizioni assunte reciprocamente dalle parti in giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, l'epigrafato debitore proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale n. 0302021000882548001 dell'importo di euro 6.844,00, notificatagli dall' Controparte_4
[...]
[...] emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, con cui “veniva condannata L' in Controparte_5 persona del legale rappresentante p.t., in solido con al pagamento, in favore dell' Controparte_1 [...]
in persona del l.r.p.t., delle spese che liquidava in complessivi euro 8.208,24 per compensi, Iva e Parte_1
Cpa come per legge”.
A motivo dell'avanzata opposizione, parte debitrice si doleva :
“1. Dell'inesistenza della notifica della summenzionata cartella”, in quanto notificatagli “da indirizzo di posta elettronica non contenuto nei pubblici registri”;
“2. Del pagamento effettuato al creditore apparente”, visto che “l'importo di euro 8.208,24 veniva versato interamente dall' nel febbraio del 2016 a favore della convenuta , Controparte_5 Parte_1
a norma dell'art. 1189 c.c.”, con la conseguente liberazione dello stesso debitore in quanto operante in buona fede.
Alla luce di tali considerazioni, il concludeva quindi come in epigrafe. CP_1
Radicatosi il contraddittorio, si costituivano entrambi gli evocati convenuti, nelle rispettive e sopra indicate qualità, i quali, nel respingere ogni avversa deduzione e richiesta, instavano per il rigetto della promossa opposizione e la condanna dell'attore alla refusione delle spese di lite.
In particolare, l' , pur contestando la lagnanza di controparte, afferente Controparte_6 all'addotto vizio di notifica della cartella, si reputava, quanto al merito della debenza del tributo, del tutto estranea, non riguardando quest'ultima, “vizi propri della cartella o del procedimento esecutivo”.
La causa, a seguito dell'avvenuto rigetto dell'istanza di inibitoria, istruita esclusivamente su base documentale, alla data odierna, dopo breve discussione è stata decisa dal Giudicante dando immediata lettura della sentenza con motivazione contestuale che costituisce parte integrante del verbale di udienza.
La promossa opposizione si presenta infondata, e quindi immeritevole di favorevole apprezzamento.
Devesi, anzitutto rilevare, alla luce di quanto addotto correttamente da entrambi i sopra indicati convenuti, la infondatezza della preliminare eccezione di parte opponente, di “inesistenza della notifica della cartella” che ci occupa. Doglianza, questa, che è da ritenersi in ogni caso superata dall'avvenuto raggiungimento dello scopo.
Ed infatti, risulta dallo stesso contenuto della proposta odierna opposizione, che parte debitrice è venuta a conoscenza in data 28.06.2022 della cartella de qua, in ordine alla quale ha, peraltro, preso puntuale posizione dolendosi anche del suo avvenuto pagamento, per come però effettuato a mani del “creditore apparente”.
Illuminante è al riguardo, la decisione assunta di recente dal Supremo Consesso (Ordinanza n. 26682/2024), che, nel riprendere quanto già affermato in materia dalle Sezioni Unite con la Sentenza n. 15979/2023, ha statuito che “in tema di notificazione a mezzo pec, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla (né, tantomeno, inesistente), ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art. 3 – bis, comma 1, della legge n. 53/1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati”.
Nel caso concreto, la notifica in oggetto non ha prodotto, lo si ribadisce, alcuna lesione al diritto di difesa del destinatario, essendo pacifico il raggiungimento dello scopo della notifica, e cioè l'avvenuta conoscenza da parte
2 del della cartella di pagamento impugnata e la sua riferibilità all'ente di riscossione che ha provveduto CP_1
a notificargliela.
Quanto, poi, alla seconda doglianza, la sua infondatezza la si desume, oltre che dalle pertinenti confutazioni mosse in proposito dall'Avvocatura dello Stato, in sede di costituzione, che qui per ragioni di comodità si intendono integralmente riportate e trascritte, anche dalle considerazioni fatte da questo stesso Tribunale in occasione del disposto rigetto della preliminare richiesta di sospensione del titolo esecutivo, fatta dall'odierno opponente, il quale aveva anche domandato, vanamente, l'autorizzazione a chiamare in causa l'
[...]
, indicandola quale soggetto “terzo”. Controparte_7
E', infatti, da citare il relativo passaggio per come esposto dall'allora Giudicante, dott. Faccenda, laddove ha messo in chiara evidenza che, “alla stregua della disposizione dell'art. 21 del T.U. 30.10.1933, n. 161, come modificato….., sia l'Avvocatura generale che quella distrettuale dello Stato hanno il potere, in relazione ai giudizi trattati, di provvedere alla esazione delle competenze nei confronti delle controparti a carico delle quali le stesse siano state poste per effetto di sentenze, ordinanze, rinunce o transazioni, senza che dal chiaro tenore della citata disposizione si possano dedurre limiti a tale potere;
ritenuto che
tale normativa esclude la possibilità di attribuire effetto estintivo all'obbligazione (derivante dalla condanna di una parte alle spese del giudizio, come nel caso in esame) al pagamento effettuato a mezzo di assegno intestato al titolare “pro tempore” dell'organo della p.a., difeso dall'Avvocatura, non avente questi alcuna legittimazione a ricevere il pagamento, il rifiuto non
è, pertanto, idoneo a configurare una ipotesi di “mora accipiendi” (Cass. n. 6723/2000)”.
Ciò che conduce, quindi, al rigetto della proposta opposizione e la condanna dello stesso opponente alla refusione delle spese nei confronti di entrambe le parti convenute;
spese che si determinano in dispositivo, facendo riferimento ai valori medi di cui alla disciplina regolamentare vigente, applicati in stretta correlazione con la concreta attività processuale espletata (che ha visto mancare della fase cd. istruttoria).
P.Q.M.
Il Giudice Unico del Tribunale di Catanzaro, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe indicata, ogni diversa istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione, per come articolata e dedotta dal sig. e, per l'effetto, lo condanna al Controparte_1 pagamento delle spese di lite in favore delle controparti, che si liquidano in € 3.000,00 per ciascuna di esse, oltre al rimborso spese generali, Iva e Cpa se dovuti, come per legge.
Così deciso in Catanzaro il 6.03.2025
Il Giudice
( dott. Aleardo Zangari Del Prato )
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