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Sentenza 26 febbraio 2026
Sentenza 26 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 529 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento |
| Numero : | 529 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 529/2026
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1598/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250006930048000 IVA-ALTRO 2021
- RUOLO n. 2025_550050 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1598/2025, depositato in data 03/06/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120250006930048000, relativa ad IVA anno 2021, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento. Chiamato il ricorso all'udienza del 23 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 20/03/2025 relativa ad IVA anno 2021, iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente deduce che il comportamento fiscale del contribuente è riconducibile unicamente un mero errore nel computo della sanzione e non certo alla sua volontà di sottrarsi dal pagamento di quanto dovuto all' Erario, stante la manifestata volontà dello stesso di ravvedersi dal tardivo versamento.
Chiede che venga riconosciuto l'errore scusabile nel calcolo della sanzione e che venga dichiarata legittima l'iscrizione a ruolo della sanzione soltanto nella misura corrispondente alla frazione di imposta che risulta non correttamente ravveduta.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 15/07/2025. Specifica che con avviso bonario, notificato a mezzo PEC all'indirizzo Email_3 in data 02/07/2024, il contribuente è stato invitato al pagamento della residua somma di 138,65 entro 30 giorni. Versamento non effettuato nel predetto termine. Controdeduce sui motivi del ricorso, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata il 12/02/2026, la parte ricorrente replica alle controdeduzioni dell'ufficio. Della sanzione ritenendo applicabile la sanzione di € 642,80. Insiste per l'accoglimento del ricorso ed in subordine chiede la riduzione delle sanzioni in € 642,80.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Per come evidenziato dall'ente impositore al tardivo pagamento è seguita la notifica della comunicazione n. 149915522401 (avviso bonario) per l'importo di € 138,65 scaturente dalla differenza tra sanzioni ed interessi dovuti e quelli versati. L'avviso è stato notificato mezzo PEC all'indirizzo troisi@pec. it in data 02/07/2024.
La parte ricorrente non contesta la notifica della predetta comunicazione, né giustifica il mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
L'eccezione di errore scusabile non può trovare accoglimento giacché riferito all'originario versamento dell'imposta dovuto e delle sanzioni ed interessi. Nessuna giustificazione viene dedotta sulla mancata adesione con versamento della residua somma € 138,65, di cui alla comunicazione n. 149915522401 del
02/07/2024 (avviso bonario).
L'omesso versamento della residua somma € 138,65, di cui alla comunicazione n. 149915522401 (avviso bonario) entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica, comporta l'iscrizione a ruolo dell'intera sanzione dovuta, detratta la somma già versata a tale titolo. Sussistono i presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Spese di giudizio compensate.
Depositata il 26/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AGRIGENTO Sezione 4, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 10:20 in composizione monocratica:
POLITI FILIPPO, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1598/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Agrigento
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29120250006930048000 IVA-ALTRO 2021
- RUOLO n. 2025_550050 IVA-ALTRO 2021
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso RGR n. 1598/2025, depositato in data 03/06/2025, il Sig. Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, ha impugnato la cartella di pagamento n. 29120250006930048000, relativa ad IVA anno 2021, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Agrigento. Chiamato il ricorso all'udienza del 23 febbraio 2026, in camera di consiglio, si pone la causa in decisione.
La parte ricorrente impugna la cartella di pagamento citata in epigrafe, notificata in data 20/03/2025 relativa ad IVA anno 2021, iscritta a ruolo a seguito di controllo automatizzato effettuato ai sensi dell'art.54 bis del D.P.R. n.633 del 1972.
A sostegno del proprio ricorso, la parte ricorrente deduce che il comportamento fiscale del contribuente è riconducibile unicamente un mero errore nel computo della sanzione e non certo alla sua volontà di sottrarsi dal pagamento di quanto dovuto all' Erario, stante la manifestata volontà dello stesso di ravvedersi dal tardivo versamento.
Chiede che venga riconosciuto l'errore scusabile nel calcolo della sanzione e che venga dichiarata legittima l'iscrizione a ruolo della sanzione soltanto nella misura corrispondente alla frazione di imposta che risulta non correttamente ravveduta.
Conclude per l'accoglimento del ricorso con vittoria di spese di giudizio, con distrazione in favore del difensore antistatario.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Agrigento, si è costituita in giudizio con controdeduzioni depositate in data 15/07/2025. Specifica che con avviso bonario, notificato a mezzo PEC all'indirizzo Email_3 in data 02/07/2024, il contribuente è stato invitato al pagamento della residua somma di 138,65 entro 30 giorni. Versamento non effettuato nel predetto termine. Controdeduce sui motivi del ricorso, insistendo sulla legittimità del proprio operato.
Conclude per il rigetto del ricorso con vittoria di spese di giudizio.
Con memoria illustrativa depositata il 12/02/2026, la parte ricorrente replica alle controdeduzioni dell'ufficio. Della sanzione ritenendo applicabile la sanzione di € 642,80. Insiste per l'accoglimento del ricorso ed in subordine chiede la riduzione delle sanzioni in € 642,80.
Il ricorso è stato trattato come da verbale di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, in composizione monocratica, osserva che il ricorso è infondato e va rigettato.
Per come evidenziato dall'ente impositore al tardivo pagamento è seguita la notifica della comunicazione n. 149915522401 (avviso bonario) per l'importo di € 138,65 scaturente dalla differenza tra sanzioni ed interessi dovuti e quelli versati. L'avviso è stato notificato mezzo PEC all'indirizzo troisi@pec. it in data 02/07/2024.
La parte ricorrente non contesta la notifica della predetta comunicazione, né giustifica il mancato pagamento entro il termine di 30 giorni dalla data di notifica.
L'eccezione di errore scusabile non può trovare accoglimento giacché riferito all'originario versamento dell'imposta dovuto e delle sanzioni ed interessi. Nessuna giustificazione viene dedotta sulla mancata adesione con versamento della residua somma € 138,65, di cui alla comunicazione n. 149915522401 del
02/07/2024 (avviso bonario).
L'omesso versamento della residua somma € 138,65, di cui alla comunicazione n. 149915522401 (avviso bonario) entro il termine di giorni 30 dalla data di notifica, comporta l'iscrizione a ruolo dell'intera sanzione dovuta, detratta la somma già versata a tale titolo. Sussistono i presupposti di legge per disporre la integrale compensazione delle spese di lite tenuto conto della peculiarità della questione trattata.
P.Q.M.
La Corte rigetta ricorso. Spese di giudizio compensate.