Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 529
CGT1
Sentenza 26 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Errore scusabile nel computo della sanzione

    La Corte rileva che il contribuente non contesta la notifica dell'avviso bonario per l'importo residuo di € 138,65 né giustifica il mancato pagamento entro i 30 giorni. L'eccezione di errore scusabile non può essere accolta in relazione all'originario versamento, e nessuna giustificazione è fornita per il mancato pagamento della somma residua.

  • Rigettato
    Legittimità iscrizione a ruolo della sanzione nella misura corrispondente alla frazione di imposta non correttamente ravveduta

    L'omesso versamento della somma residua di € 138,65, di cui all'avviso bonario, entro il termine di 30 giorni dalla notifica, comporta l'iscrizione a ruolo dell'intera sanzione dovuta, detratta la somma già versata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Agrigento, sez. IV, sentenza 26/02/2026, n. 529
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Agrigento
    Numero : 529
    Data del deposito : 26 febbraio 2026

    Testo completo