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Sentenza 19 giugno 2024
Sentenza 19 giugno 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 19/06/2024, n. 1230 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1230 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO SECONDA SEZIONE CIVILE CAUSA R.G. N.° 1151/2016 Giudice dott. Federica Rossi Verbale di Udienza del giorno 19 giugno 2024 E' presente, nell'interesse della società Parte_1
l'Avv. Ester de Vita che si riporta a tutti i precedenti scritti difensivi reiterando tutte le impugnative mosse all'avversa pretesa, giacché non provata posto che in tema di somministrazione la fattura emessa dal somministrante non costituisce prova dell'esistenza del credito tenuto conto dell'obbligo del gestore di effettuare gli addebiti previa lettura del contatore, la cui corretta funzionalità è stata contestata da questa difesa fin dal primo atto difensivo. A ciò consegue anche la fondatezza delle impugnative mosse alla relazione tecnica che fornisce ausilio al Giudice solo quando la pretesa è stata provata. Nella specie alcuna prova e' stata fornita in ordine alla corretta funzionalità del misuratore anche alla luce della documentazione versata da questa difesa, in uno alle II memorie ex art. 183 co VI cpc, a riprova dello scorretto funzionamento in relazione alle fatture dei consumi emesse dal somministrante che ha succeduto la Si ribadisce, altresì, che Pt_2 la società opposta ha emesso le fatture su letture solo stimate, come accertato anche dal Ctu. Va precisato, sul punto, che l'onere probatorio incombente sul somministrato - avente ad oggetto la propria diligente sorveglianza sul contatore- è logicamente successivo a quello di parte somministrante, perché, una volta che non vi sia la prova del corretto funzionamento del contatore, alcunché dovrà provare il somministrato (Cassazione civile sez. III, 14/03/2024, n .6959) In sostanza, la Società ha emesso erronee fatturazioni in ordine a consumi meramente presuntivi, rispetto alle quali non può sussistere un obbligo di adempimento da parte dell'attrice. Pertanto, la richiesta di pagamento della società opposta non può essere accolta. A questo punto si insiste per l'accoglimento dell'opposizione. Si reitera, altresì, l'ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle II memorie ex art. 183 co VI c.p.c. nonchè per l'acquisizione di tutta la documentazione versata in atti, anche in uno alle memorie, avendo valore chiaramente probatorio ai fini della decisione. E', altresì, presente per la l'Avv. Francesco Rotondo che si riporta CP_1 integralmente a tutti i propri scritti difensivi nonché a quelli depositati dal precedente difensore. Impugna tutte le avverse deduzioni in quanto infondate, fa proprie per quanto di ragione le risultanze dell'espletata CTU ed insiste per il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo o in subordine per la condanna dell'opponente al pagamento della diversa somma risultante dalla CTU. L'Avv. De Vita impugna le avverse deduzioni ed insiste nelle proprie. Pertanto, dopo che ciascun difensore ha concluso, questo giudice, in assenza dei difensori suddetti, nel frattempo allontanatisi tutti dall'aula di udienza, decide la controversia mediante pronuncia della seguente sentenza, che viene incorporata al verbale di udienza, dando lettura, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni, di fatto e di diritto, della decisione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
- SECONDA SEZIONE CIVILE - Il Tribunale Ordinario di Avellino – Seconda Sezione Civile - in composizione monocratica e nella persona della dott.ssa Federica Rossi, al termine dell'udienza di discussione orale del giorno 19 giugno 2024 ha pronunziato, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.., la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 1151/2016 del Ruolo Generale Affari Contenziosi avente ad oggetto “Somministrazione “e vertente TRA
in persona del l.r.p.t., (c.f. e P. Iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Antonio Rapolla e Ester De Vita, in virtù di mandato in calce all'atto di citazione;
-
ATTORE – opponente
E
, già denominata , giusta verbale di assemblea CP_1 Controparte_2 dell'01/07/2021 per Notar in Sanremo Rep. 55.436 Racc.32411, con sede legale Persona_1 in Milano alla Via Caldera n. 21, P.I. in persona del suo Procuratore, legale P.IVA_2 rappresentante p.t. Dott. , rappresentata e difesa in virtù di procura allegata alla Controparte_3
Comparsa di costituzione e risposta dagli Avv.ti Claudio Ciancio c.f. e C.F._1
Francesco Rotondo c.f. , presso lo studio dei quali in Napoli alla Via C.F._2
Generale G. Orsini 46 elettivamente domicilia;
- CONVENUTO - opposto
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).
Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III,
15 dicembre 2011, n° 27002).
Con atto di citazione, la società proponeva opposizione Parte_1 avverso il Decreto ingiuntivo n. 119/2016, emesso dal Tribunale di Avellino in data 18.01.2016 e notificato in data 27.01.2016, con cui le veniva ingiunto il pagamento, a favore della società
della somma di €24.697,84, oltre interessi e spese di procedura. Controparte_2 L'opposizione era fondata sui seguenti motivi: “1.Illegittimità del ricorso per inesistenza dei requisiti ex art. 633 e 634 e segg. c.p.c.- Mancanza di prova scritta per carenza di valore probatorio delle fatture”, non avendo le fatture commerciali un valore probatorio assoluto in ordine all'esistenza del credito;
“
2.Disconoscimento nel merito-inesistenza del credito-contestazione fatture sia nell'an che nel quantum”, non avendo l'opposta assunto una condotta lineare, emettendo fatture discordanti con quanto contrattualmente previsto, anche con riferimento agli importi richiesti a titolo di “servizi aggiuntivi di vendita” dei quali non vi era contezza, come per le “spese di chiusura-riattivazione del contatore”, denunciando la pratica commerciale scorretta in riferimento ad una pregressa esposizione debitoria sanata avendo essa disposto il distacco della fornitura il 4.08.2014, per la quale gli oneri relativi al distacco non erano dovuti, essendo il recupero delle spese amministrative altresì costo ulteriore non previsto, disponendo modifiche peggiorative delle condizioni di fornitura, aumentando i costi sia fissi che variabili senza alcun avviso preventivo, in aggiunta erano state impugnate tutte le fatture emesse a conguaglio perché emesse senza verificare la lettura del contatore, senza che fosse seguito lo storno delle somme richieste;
l'opponente contestava poi tutte le singole fatture- con i relativi calcoli, da cui riteneva emergeva la non debenza delle somme richieste, con specifico riferimento alle fatture, fondanti il decreto ingiuntivo- n.178725 del 2014, n. 17489 del 2015, n. 38241 del 2015, n.62952 del 2015, n.84410 del 2015 e n.102209 del 2015, avendo l'opposta emesso fatture per il consumo di gas in virtù di letture stimate e non rilevate;
“
3.Inesistenza del credito”, non essendo stata provata la corretta contabilizzazione del consumo di gas effettivo e l'avvenuta fornitura nella quantità indicata nelle fatture contestate. Tutto ciò premesso, l'attore rassegnava le seguenti conclusioni: “In via preliminare, respingere, qualora avanzata, la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione al decreto ingiuntivo opposto stante il disconoscimento del credito e l'assenza di certezza liquidità ed esigibilità del credito, nonché stante la fondatezza dell'opposizione in quanto basata su prova scritta e comunque di facile e pronta esecuzione. Nel merito, accogliere la presente opposizione per i motivi gradatamente indicati in atti e, per l'effetto, revocare e/o annullare l'impugnato Decreto Ingiuntivo n. 119/2016, R.GN. 5627/15, emesso dall'intestato Tribunale di Avellino in danno della ., notificato in data 27.01.2016, perché Controparte_4 inammissibile, improponibile ed infondato oltre che nullo. Per l'effetto, dichiarare che nulla è dovuto a titolo di prezzo dalla a favore della Parte_1 Controparte_2
In ogni caso, condannare la convenuta al pagamento delle spese, diritti ed onorari del
[...] presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori che se ne dichiarano antistatari”.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio la parte opposta
[...] sostenendo di aver dato corretta prova dell'esistenza del credito mediante la CP_2 produzione del contratto e delle fatture emesse, attenzionando la contraddizione dell'opponente nel contestare l'an delle fatture per poi contestarne il quantum nello specifico, con calcoli errati e avendo già riconosciuto in passato il suo credito;
sul quantum delle fatture, esplicando che, seppur in alcune di queste risultava indicato il valore stimato e non quello rilevato, il rapporto veniva riequilibrato con la previsione delle voci relative al “conguaglio”, conseguendone una fatturazione fondata su consumi effettivi, che legittimavano la richiesta;
delineando la propria condotta come diligente, regolare e trasparente nelle modifiche attuate alle condizioni contrattuali e all'eventuale presenza in fattura di ulteriori voci componenti oneri accessori;
relativamente all'inadempimento del contratto, facendo notare come molte delle contestazioni dell'opponente avessero ad oggetto fatture antecedenti a quelle oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo e dal quale, in ogni caso, non faceva discendere alcuna conseguenza giuridica. Tanto premesso, parte opposta rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia I'lll. mo Giudice adito, disattesa ogni contraria istanza, 1. in via preliminare, concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto anche in virtù della dichiarazione dell'imminente stato di liquidazione della società;
2. nel merito, confermato il decreto ingiuntivo opposto, accertare e dichiarare il grave inadempimento contrattuale dell' per il Parte_1 mancato pagamento delle fatture emesse dalla Società erogatrice della fornitura di energia elettrica e per l'effetto: − condannare l' al pagamento della somma Parte_1 dovuta ovvero € 24.697,84 oltre che pagamento degli interessi legali e moratori calcolati dalla scadenza delle singole fatture sino al soddisfo;
− dichiarare non dovute le somme richieste da parte attrice in quanto non individuate nelle conclusioni;
-in ogni caso condannare parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio e successive occorrende.”. La causa veniva istruita a mezzo di Consulenza tecnica d'ufficio, quindi assegnata alla scrivente che, dopo aver acquisito dall'ausiliario d'ufficio chiarimenti, la rinviava per la discussione. All'esito della odierna udienza di discussione, la causa viene decisa. Così succintamente compendiati gli atti ed i fatti di causa, si osserva quanto segue.
Venendo in rilievo un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, l'analisi del caso deve partire dalla nota premessa per cui l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, “nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre
l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto.” (v. ex plurimis Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2421 del 03/02/2006). Pertanto, per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, di guisa che sul creditore opposto incombono i generali oneri probatori ai sensi dell'art. 2697 c.c. In ordine alla ripartizione degli oneri probatori è noto poi come la giurisprudenza abbia affermato che " Il creditore che agisce in giudizio, sia per l'adempimento del contratto sia per la risoluzione ed il risarcimento del danno, deve fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto
(ed eventualmente del termine di scadenza), limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione del fatto estintivo costituito dall'adempimento." (v. Cass. civ. Sez. Unite, 30/10/2001, n. 13533). Fatte tali doverose premesse, discendono le seguenti considerazioni attinenti al caso di specie.
La difesa opposta ha prodotto copia del contratto di somministrazione n.2008/24/597, intercorrente tra il fornitore BEG s.r.l. e l'utente e le fatture Parte_1 non pagate n.178725 del 2014, n. 17489 del 2015, n. 38241 del 2015, n.62952 del 2015, n.84410 del 2015 e n.102209 del 2015, che si riferiscono al medesimo contratto. Non sono intervenuti disconoscimenti o contestazioni da parte dell'opponente rispetto all'esistenza di tali documenti, sicché deve dirsi che la pretesa creditoria è fondata su valido titolo contrattuale. La produzione del contratto rende, quindi, infondata la prima doglianza di parte opponente, relativa all'assenza di valore probatorio delle fatture commerciali in ordine all'esistenza del credito. Per di più, va considerato come il principio secondo cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto, va diversamente interpretato nell'ambito della somministrazione di utenze, in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore laddove la rilevazione dei consumi è assistita da una presunzione semplice di veridicità, avendo la giurisprudenza chiarito che “Da un lato, è principio consolidato quello per cui la fattura è titolo idoneo per l'emissione di un decreto ingiuntivo in favore di chi l'ha emessa, ma nell'eventuale giudizio di opposizione la stessa non costituisce prova dell'esistenza del credito, che dovrà essere dimostrato con gli ordinari mezzi di prova dall'opposto (Cass. n. 5915 del 2011). Questo principio si deve coordinare, nel caso di contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono contabilizzati mediante un contatore, con il valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento al sistema di lettura a contatore.” (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud.
12/05/2016) 22-11-2016, n. 23699).
Maggiori approfondimenti meritano i motivi di opposizione relativi alla quantificazione delle fatture oggetto del decreto ingiuntivo, avendo la difesa svolto specifiche e dettagliate contestazioni di taluni importi, giudicati non dovuti, nonché sul fatto di essere state tali fatture emesse sulla base di letture stimate e non rilevate.
Va ribadito che, in relazione ai contratti di somministrazione, viga un principio ormai consolidato, in funzione del quale, se contestato, l'onere probatorio attinente al regolare funzionamento del contatore spetta al somministrante, mentre all'utente spetta l'onere di dimostrare che il consumo di energia sia imputabile a fattori esterni al suo controllo o a terzi che ne abbiano fruito sulla base di condotte non negligenti dello stesso, provando di aver predisposto diligenti controlli. Infatti, “la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi" (tra le altre,
Cassazione civile sez. III - 22/11/2016, n. 23699; Cassazione civile sez. VI - 09/01/2020, n.
297; Cassazione civile sez. III - 14/03/2024, n. 6959). Nel caso di specie, può ritenersi che l'opposto, mediante l'allegazione dei dati riportati sul contatore, ne abbia provato il corretto funzionamento e, del resto, giova sottolineare come le contestazioni mosse non attengano a tanto, avendo piuttosto l'opponente proposto dettagliate doglianze, fattura per fattura, relativamente al corretto quantum comminatole per alcune voci ritenute non dovute e per rilevazioni non effettivamente eseguite ma stimate. Venendo in rilievo questioni che concernono profili tecnici di particolare complessità, si stima necessario, a questo punto, fare riferimento agli esiti degli accertamenti tecnici, eseguiti d'ufficio. In particolare, in corso di causa, veniva conferito ad un ausiliario d'ufficio apposito mandato di descrivere il rapporto contrattuale tra le due parti, di accertare le modalità di rilevazione dei consumi di energia adottate dalla società opposta, verificandone anche la conformità alle previsioni di legge ed alle delibere regolanti la materia e, se attinente a consumi presunti o effettivi, quantificandone separatamente e analiticamente le somme indicate a ciascun titolo, di verificare se le tariffe applicate corrispondono a quelle contrattuali per come concordate e, in generale, di indicare le corrette modalità di rilevazione e calcolo dei consumi, rideterminando il rapporto di dare avere tra le parti qualora necessario.
Il C.t.u. ricostruiva il rapporto intercorso tra le parti, precisando che “L'offerta per la fornitura di gas metano per riscaldamento e acqua calda è “CaloreAttivo” per l'utenza alberghiera “ sita in Solofra (Av) alla via Melito n. 8, servita Parte_1 da un misuratore di gas matricola n. 80104326. Il PdR è contraddistinto dal numero 09630000003051. La società di distribuzione del gas è la “Salerno Energia Distribuzione”. Il contratto è identificato dal n. 2008/24/597, sottoscritto in data 15/4/2008, laddove è prevista una fatturazione con periodicità mensile e con l'applicazione di uno sconto di 0,0 15 c€/m3 sul prezzo Autorità” ed inoltre illustrava le condizioni generali del contratto, rilevando l'assenza in atti delle condizioni economiche di vendita del gas richiamate nelle condizioni generali del contratto (punto E) non allegate al contratto prodotto, non essendo quindi dato sapere se l'offerta fosse caratterizzata da un costo dello Smc di gas fisso, cioè con il prezzo del gas uguale per tutta la durata dell'offerta, o, al contrario, se l'offerta fosse a costo indicizzato, variabile nel tempo. Precisava l'ausiliario che a questo corrispettivo dovessero aggiungersi le altre componenti della bolletta come, ad esempio, la spesa per il trasporto del gas, per la gestione del contatore, gli oneri di sistema e le imposte che sono stabilite dall'Autorità (ARERA), uguali per tutti i fornitori di gas/energia. Quanto alle fatture oggetto di causa, il C.t.u. precisava poi che esse riguardassero il rapporto relativo al periodo da agosto 2014 ad aprile 2015 e che la tipologia di contratto riportato in bolletta prevedesse uno sconto di 0,0250 €/mc sulle tariffe gas del Servizio di Tutela (“Sconto di 0,0250 su TARIFFE GAS 195/ST”). Dalle fatture risultava la data di attivazione della fornitura con il nuovo trader “Sorgenia” avvenuta il 1/5/2015. Quanto alle modalità di rilevazione dei consumi, il C.t.u. spiegava che “Dalle bollette in atti la rilevazione dei consumi di gas è effettuata mediante un misuratore matr. n. 80104326, calibro G160 (portata nominale 160 m3/ora) (cfr. fattura n. 38241/2015).”, soggiungendo che
“Le fatture miste emesse dalla società di vendita sono consentite dall'Autorità di regolazione nella maggior parte dei casi a causa del disallineamento tra la data di rilevazione del consumo effettivo e la data di emissione della fattura.”, anticipando poi i rilievi successivi con la precisazione che “Come si avrà modo di vedere nel paragrafo successivo i consumi fatturati in acconto (stimati) non hanno comportato eccessive code di fatturazione in assenza di dimostrati effetti negativi significativi per il cliente finale relativamente agli importi fatturati.”.
Con riguardo al periodo agosto 2014 – aprile 2015, il C.t.u. rilevava, relativamente alle sei fatture in contestazione, una divergenza tra il volume del gas fatturato - corrispondente a
36061 Smc- e il volume di gas effettivo che avrebbe dovuto fatturare - corrispondente invece a
36812 Smc, risultandone che la società opposta avesse fatturato meno volumi di gas rispetto a quanto effettivamente avrebbe dovuto. Nel dettaglio, il C.t.u. rappresentava che “Nel periodo dal 6/8/2014 al 30/4/2015: 268 giorni (9 mesi) risulta che la società di vendita ha fatturato volumi di gas in difetto rispetto a quanto effettivamente rilevato e da fatturare. Le sopra elencate fatture sono in parte stimate e in parte miste con ricalcoli riportanti oltre agli importi basati sui consumi effettivi messi a disposizione del distributore o sulle autoletture, anche gli importi determinati da consumi stimati, afferenti al periodo compreso tra la data di rilevazione del dato di misura effettivo e l'ultimo giorno di consumo fatturato, nonché contabilizzanti i consumi relativi al periodo oggetto di fatturazione, basati su consumi effettivi o su consumi stimati, a seconda dei dati disponibili. I consumi effettivi sono stati desunti dalle “letture rilevate” riportate nei documenti di fatturazione e, ai fini del ricalcolo, il volume di gas viene distribuito mensilmente ovvero “spalmato” proporzionalmente al numero di giorni di ciascun mese…”. Quanto alle tariffe applicate, il C.t.u. rilevava che “Le condizioni contrattuali (contratto n. 2008/24/597, sottoscritto in data 15/4/2008) fanno riferimento ad un prezzo del gas di cui la punto E delle condizioni, non versate in atti, che prevedono l'applicazione di uno sconto di 0,015 c€/m3 sul prezzo Autorità. Dalle bollette presenti nel fascicolo monitorio è desumibile lo sconto di 0,0250 €/mc sulle tariffe gas del Servizio di Tutela (“Sconto di 0,0250 su TARIFFE GAS 195/ST”) Il CTU farà, quindi, riferimento al prezzo “regolato” della materia prima gas applicabile agli utenti in “regime di tutela”, chiarendo poi “L'offerta del servizio di tutela gas prevede l'articolazione in corrispettivi regolati e oneri fiscali, secondo le disposizioni dell'ARERA. In particolare, le voci di spesa sono raggruppate in tre macrocategorie: servizi di vendita, servizi di rete, imposte. Si elencano, per i quattro trimestri di riferimento delle contestate fatture, i riferimenti dei corrispettivi stabiliti dall'Autorità di regolazione (ARERA)
e che troveranno applicazione nella fase di ricalcolo…”.
Il C.t.u. provvedeva, quindi, ai singoli e dettagliati ricalcoli, a mezzo di appositi prospetti riepilogativi, chiarendo che “Si fornisce nel seguito il ricalcolo, per il periodo in contestazione, sulla scorta dei consumi effettivi e dei corrispettivi determinati dall'Autorità di regolazione (ARERA), i cui riferimenti degli atti di regolazione sono riportati nei precedenti paragrafi…”; precisando che “Nella bolletta sopra ricalcolata non è riportata la voce
“attivazione/riattivazione contatore” presente nella fattura n. 178725 del 12/12/2014 di € 400,00 iva esclusa (22%). Anche tale corrispettivo per l'intervento della società di distribuzione
( è regolato dall'Autorità e quanto fatturato non trova Controparte_5 corrispondenza con quanto stabilito dall'ARERA. Infatti, la Parte II del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, relativa alla Regolazione tariffaria dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione
2014- 2019 (di seguito: RTDG 2014-2019) prevede per l'attivazione e la disattivazione della fornitura (art. 82) i contributi in quota fissa di € 45,00 cadauno (iva esclusa)…”. Infine, il C.t.u. giungeva alle seguenti conclusioni rivendica in atti il CP_2 mancato pagamento della somma di € 24.697,84. Rilevando preliminarmente che non risultano prodotte le contabili di eventuali pagamenti effettuati, ne scaturisce, con la documentazione in proprie mani, che relativamente al periodo di fornitura (7/8/2014-30/4/2015), da ricalcoli effettuati, risulta una somma dovuta dall'opponente ammontante complessivamente a €
22.836,70 oltre le spese di attivazione/riattivazione contatore di € 45,00 cad. (€ 54,90 i.i.)
[2×45,00=€ 90,00 ovvero 2×54,90=€ 109,80 i.i.], e quindi con un credito a favore della società di vendita di € 22.836,70 oltre le spese di attivazione/riattivazione contatore di € CP_2 45,00 cad. (€ 54,90 i.i.) [2×45,00=€ 90,00 ovvero 2×54,90=€ 109,80 i.i.], salvo prova di già avvenuto soddisfo.”. (v. per tutto, Relazione depositata telematicamente in data 16/3/2024).
Successivamente il C.t.u. chiariva ulteriormente che, con riguardo alle condizioni economiche applicate dalla società fornitrice, in bolletta fosse esposta la tipologia di offerta relativa alle tariffe del Servizio di Tutela, ribadendo altresì che “La tipologia di contratto riportato in bolletta prevede uno sconto di 0,0250 €/mc sulle tariffe gas del Servizio di Tutela (“Sconto di 0,0250 su TARIFFE GAS 195/ST”).”; quanto alla contestazione di fatturazione sulla scorta di consumi solo stimati, il C.t.u. precisava che “Dalle bollette sono state desunte le letture rilevate in base alle quali il CTU ha valutato (par. 7.3) i consumi da fatturare a consuntivo (36812 Smc) che sono stati confrontati con i consumi fatturati dalla in difetto, e Pt_2 ammontanti a 36061 Smc. Nella relazione del CTU (par. 6) sono, altresì, descritte le possibili tipologie di fatture, da cui è possibile desumere la compatibilità di quelle emesse dal venditore al dettaglio.”, ribadendo di avere applicato, nel ricalcolo, le tariffe coerenti con le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nonché con i relativi Testi Integrati che regolano i vari servizi (distribuzione, misura, trasporto, ecc.), avendo inserito il riferimento degli atti di regolazione riportando gli estremi delle delibere dell'Autorità (v. Relazione di chiarimenti depositata telematicamente in data 14/05/2024).
Alle conclusioni della C.t.u. questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate dai necessari rilievi di competenza specifica e da un percorso argomentativo ampio, rigoroso e completo di precisi riferimenti alla normativa di settore, al quale si fa integrale ed espresso rimando ed avendo altresì l'ausiliario d'ufficio replicato in modo esauriente alle osservazioni critiche mosse dalla parte attrice. Quanto, a queste ultime, non sarà superfluo precisare come il giudice del merito, in caso di adesione alle conclusioni del consulente tecnico, che nella sua relazione abbia tenuto conto, replicandovi, dei rilievi dei consulenti di parte, esaurisca l'obbligo della motivazione con l'indicazione delle fonti del suo convincimento. Non è quindi necessario che egli si soffermi anche sulle contrarie allegazioni dei consulenti tecnici di parte che, seppur non espressamente confutate, restano implicitamente disattese perché incompatibili con le conclusioni tratte. In tal caso, le critiche di parte, che tendano al riesame degli elementi di giudizio già valutati dal consulente tecnico, si risolvono in mere argomentazioni difensive, che non possono configurare il vizio di motivazione previsto dall'art. 360, n. 5, c.p.c. (cfr. Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2009, n. 282; Cass. civ., sez. I, 3 aprile
2007, n. 8355). Nel caso di specie, non si ha motivo dubitare della correttezza delle risultanze emerse dalla C.T.U., dovendosi notare come, in piena coerenza con i quesiti formulati in corso di causa, siano stati chiariti i profili problematici sollevati dalla parte opponente, essendosi chiarita la tipologia di offerta del caso di specie relativa alle tariffe del Servizio di Tutela, avendo l'ausiliario fatto riferimento al prezzo “regolato” della materia prima gas applicabile agli utenti in “regime di tutela” ed alle tariffe coerenti con le disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas nonché con i relativi Testi Integrati regolanti i vari servizi (distribuzione, misura, trasporto, ecc.) e fatto luce sulla questione relativa ai consumi “stimati”, al riguardo non solo evidenziando che le fatture “miste” siano consentite dall'Autorità di regolazione, ma anche precisando che i consumi “stimati” non avessero comportato eccessive code di fatturazione in assenza di dimostrati effetti negativi significativi per il cliente relativamente agli importi fatturati, addirittura risultando che la società opposta avesse fatturato meno volumi di gas rispetto a quanto effettivamente avrebbe dovuto. In definitiva, quindi, le doglianze attoree si rivelano solo parzialmente fondate, avendo il C.t.u. rideterminato con un minimo scarto il dovuto in favore di Pt_2
Le ulteriori doglianze spese nell'atto di opposizione e relative al distacco della fornitura senza preavviso concernono, di contro, un periodo e fatture antecedenti a quelle oggetto del decreto ingiuntivo, come tali non di interesse del presente giudizio e comunque, come evidenziato dalla difesa opposta, le contestazioni non si risolvono in una domanda di risoluzione del contratto per inadempimento o di riduzione prezzo o risarcimento danni, sicché nulla va statuito.
Discende da quanto sopra rilevato ulteriormente l'infondatezza del terzo motivo di opposizione, rubricato “Inesistenza del credito”, col quale l'opponente ha contestato la mancanza di una prova di corretta contabilizzazione del consumo di gas effettivo e dell'avvenuta fornitura nella quantità indicata nelle fatture contestate, tale da rendere inesigibile il credito, in quanto sono risultati dimostrati, anche tramite la C.T.U., l'esistenza del credito e la quantificazione dello stesso.
In conclusione, sulla scorta di tutto quanto sinora osservato, deriva che, in parziale accoglimento dell'opposizione, il credito in favore di già denominata CP_1
vada rideterminato, alla luce delle risultanze della C.T.U., in €22.836,70 Controparte_2 oltre le spese di attivazione/riattivazione contatore ovvero 2×54,90=€ 109,80, oltre interessi legali dalle scadenze al soddisfo.
Il parziale accoglimento dell'opposizione comporta, dunque, la necessità di revoca del decreto ingiuntivo opposto e deve procedersi alla condanna dell'opponente
[...] al pagamento, in favore del convenuto/opposto, dell'importo pari ad Parte_1
€22.836,70 oltre le spese di attivazione/riattivazione contatore. Principio ormai pacifico in giurisprudenza è difatti quello per cui, laddove il credito dell'opposto risulti inferiore rispetto a quello contenuto nel decreto ingiuntivo, il giudice deve accogliere la domanda nei limiti del provato e non limitarsi alla revoca del decreto ingiuntivo. Difatti, è in capo al giudice l'onere di condannare l'opponente al pagamento del credito per un importo inferiore a quello per il quale è stato emesso il decreto ingiuntivo, laddove accertato, in quanto ravvisabile implicitamente nella richiesta dell'opposto di conferma del decreto ingiuntivo e, per questo, non integrante un vizio di ultrapetizione ma attuante correttamente il principio della corrispondenza del chiesto e del pronunciato di cui all'articolo 112 c.p.c. (v. Cass. 30 aprile 2005, n. 9021; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 1954 del 27/01/2009).
Vanno, infine, regolamentate le spese di lite. Tenuto conto dell'accoglimento parziale dell'opposizione, le spese possono essere compensate per 1/3, con condanna dell'opponente al pagamento dei restanti 2/3, che si liquidano d'ufficio, come da dispositivo, in base ai vigenti parametri forensi, tenuto conto del valore del decisum, della non particolare complessità delle questioni affrontate in fatto ed in diritto e delle attività processuali svolte (studio, introduttiva, istruttoria, decisoria). Sulle spese di C.t.u., già liquidate in favore dell'ausiliario con separato decreto, parimenti si provvede come da dispositivo, ponendole nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in quote uguali, trattandosi di spese sostenute nell'interesse comune delle parti (v. sul punto Cass. civ. sez. I, 10/06/2020, n.11068).
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino – Seconda Sezione Civile -, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 119/2016 emesso dal Tribunale di Avellino in data 18/01/2016. B. Condanna in persona del legale rappr.te p.t., al Parte_1 pagamento, in favore di già dell'importo di CP_1 Controparte_2
€22.836,70 oltre le spese di attivazione/riattivazione contatore pari a €109,80, oltre interessi legali.
C. Compensa le spese di lite per 1/3 e condanna in Parte_1 persona del legale rappr.te p.t., al pagamento, in favore della parte opposta, dei restanti
2/3, che si liquidano in €2.253,33 per compensi professionali forensi, oltre I.V.A. e C.P.A. se dovute nelle misure di legge, e rimborso spese forfettarie nella misura del
15% del compenso.
D. Pone definitivamente, nei rapporti interni tra le parti, a carico di ciascuna in quote uguali le spese della consulenza tecnica espletata nel corso del giudizio, così come liquidate con separato Decreto del 30/05/2024. Così deciso in Avellino, all'udienza che si è tenuta in data 19 giugno 2024. Il Giudice dott. Federica Rossi
È verbale. Il Giudice
dott. Federica Rossi