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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. III, sentenza 26/01/2026, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 666/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4090/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci Sn 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31206 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31206 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
10.05.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Mascalucia avverso l'avviso di accertamento n. 31206 di € 595,34 per omesso versamento TARI anni 2018 e 2019, notificato in data
17.02.2024.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo.
Deduceva che l'avviso in oggetto riguardava l'immobile sito in Mascalucia, in Indirizzo_1 e che detto immobile era stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare 90200111/2002 R.G.E. in danno dell'odierna ricorrente sin dal 2002; che negli anni successivi si era insediato il custode giudiziario e che solo a fine anno
2019 l'immobile era stato liberato dalla sig.ra Ricorrente_1.
Il Comune di Mascalucia non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto.
Infatti, solo a seguito di apposito ordine di liberazione di immobile pignorato emesso dal Tribunale di Catania
l'11.6.2019, la odierna ricorrente è rientrata in possesso dell'immobile in oggetto, mentre per tutto il tempo che è durata la procedura di sequestro giudiziario, l'immobile è rimasto sotto sequestro e ne aveva la disponibilità il custode nominato dall'Autorità Giudiziaria.
Nel verbale di apertura forzosa di immobile redatto dal custode, allegato in atti, si legge infatti che i locali in oggetto “ all'esito di informazioni assunte in loco, nonché, a seguito di una sommaria valutazione ricognitiva, risultano essere liberi da persone e/o animale nonché, in stato di abbandono, in virtù del predetto provvedimento”.
Deve dunque concludersi che l'odierna ricorrente non dimorava più nel suddetto immobile e non ne aveva più il possesso, perlomeno dal 2016, a seguito dell'insediamento del custode giudiziario.
Ne consegue che il Comune di Mascalucia non ha titolo per richiedere la TARI richiesta per gli anni 2018-2019.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Mascalucia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 200,00 oltre Iva, Cpa, Spese Generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 3, riunita in udienza il 21/01/2026 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
NIGRO PASQUALE, Giudice monocratico in data 21/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4090/2024 depositato il 10/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mascalucia - Piazza Leonardo Da Vinci Sn 95030 Mascalucia CT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31206 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 31206 TARI 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto inviato telematicamente alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania, in data
10.05.2024, Ricorrente_1 proponeva ricorso nei confronti del Comune di Mascalucia avverso l'avviso di accertamento n. 31206 di € 595,34 per omesso versamento TARI anni 2018 e 2019, notificato in data
17.02.2024.
Eccepiva la insussistenza del presupposto impositivo.
Deduceva che l'avviso in oggetto riguardava l'immobile sito in Mascalucia, in Indirizzo_1 e che detto immobile era stato sottoposto a procedura esecutiva immobiliare 90200111/2002 R.G.E. in danno dell'odierna ricorrente sin dal 2002; che negli anni successivi si era insediato il custode giudiziario e che solo a fine anno
2019 l'immobile era stato liberato dalla sig.ra Ricorrente_1.
Il Comune di Mascalucia non si costituiva in giudizio.
Il procedimento veniva assegnato al Giudice Monocratico, Dr. Pasquale Nigro.
La causa veniva decisa all'udienza del 21.01.2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e merita pertanto di essere accolto.
Infatti, solo a seguito di apposito ordine di liberazione di immobile pignorato emesso dal Tribunale di Catania
l'11.6.2019, la odierna ricorrente è rientrata in possesso dell'immobile in oggetto, mentre per tutto il tempo che è durata la procedura di sequestro giudiziario, l'immobile è rimasto sotto sequestro e ne aveva la disponibilità il custode nominato dall'Autorità Giudiziaria.
Nel verbale di apertura forzosa di immobile redatto dal custode, allegato in atti, si legge infatti che i locali in oggetto “ all'esito di informazioni assunte in loco, nonché, a seguito di una sommaria valutazione ricognitiva, risultano essere liberi da persone e/o animale nonché, in stato di abbandono, in virtù del predetto provvedimento”.
Deve dunque concludersi che l'odierna ricorrente non dimorava più nel suddetto immobile e non ne aveva più il possesso, perlomeno dal 2016, a seguito dell'insediamento del custode giudiziario.
Ne consegue che il Comune di Mascalucia non ha titolo per richiedere la TARI richiesta per gli anni 2018-2019.
Le spese seguono il criterio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, in accoglimento del ricorso, annulla l'atto impugnato.
Condanna il Comune di Mascalucia al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, liquidate nella somma di € 200,00 oltre Iva, Cpa, Spese Generali e CUT, disponendone la distrazione in favore del Procuratore antistatario Avv. Difensore_1.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Catania in data
21.01.2026.
Il Giudice Monocratico
Dr. Pasquale Nigro