Sentenza 3 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 03/04/2026, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00369/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00461/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di Latina (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 461 del 2017, proposto da PI EV, nella qualità di erede di DO fu AR, rappresentata e difesa dall’avv. Giovanni Malinconico, con domicilio eletto presso il suo studio in Latina, via L. Farini 2 e con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo p.e.c. avvgiovannimalinconico@puntopec.it;
contro
Comune di Sabaudia (LT), in persona del legale rappresentante p.t. , non costituito in giudizio;
per l’annullamento
della nota prot. n. 5945 del 2 marzo 2017, comunicata in data sconosciuta, con la quale è stata respinta l’istanza di condono edilizio prot. n. 29505, fasc. n. 474, del 10 dicembre 2004, relativa all’avvenuta esecuzione di opere edilizie per il frazionamento ed il mutamento di destinazione d’uso di un immobile da commerciale a residenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4- bis , cod. proc. amm.;
Relatore nell’udienza straordinaria di smaltimento del giorno 27 marzo 2026 il dott. ER NO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. – DO fu AR con istanza di condono edilizio prot. n. 29505, fasc. n. 474, del 10 dicembre 2004 ha domandato la sanatoria dell’avvenuta esecuzione, senza titolo, di opere edilizie per il frazionamento ed il mutamento di destinazione d’uso di un fabbricato da commerciale a residenziale, in relazione all’immobile situato in Sabaudia e censito nel locale catasto al foglio n. 84, particella n. 677, ex subalterno 14. Intervento ascrivibile a un illecito di tipologia 3, concernente le opere di ristrutturazione edilizia come definite dall’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, realizzate in assenza o in difformità dal titolo abilitativo edilizio, ai sensi dell’art. 32, d.l. 30 settembre 2003 n. 269, conv. nella l. 24 novembre 2003 n. 326.
L’amministrazione civica quindi, a mente dell’art. 10- bis , l. 7 agosto 1990 n. 241, con nota prot. n. 32166 del 28 novembre 2016, “ inviata agli aventi causa di DO AR ” e notificata il 2, 14 e 15 dicembre 2016, ha comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della suddetta istanza, in relazione al disposto dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. 8 novembre 2004 n. 12, in quanto le opere de quibus ricadono in area soggetta a vincolo di tutela paesaggistica-ambientale, a vincolo idrogeologico, a vincolo derivante dalla presenza dell’Ente Parco nazionale del Circeo e che è inclusa nel perimetro di una zona di protezione speciale dalla delibera di giunta regionale n. 2146 del 19 marzo 1996. Successivamente, in assenza di partecipazione procedimentale, prot. n. 5945 del 2 marzo 2017, comunicata in data sconosciuta, l’ente locale ha definitivamente rigettato la citata istanza di condono perché, come già preavvisato, da un lato, l’edificazione abusiva ricade in area sottoposta ad una pluralità di vincoli e, dall’altro, perché non è conforme alle norme e prescrizioni urbanistiche vigenti, sì che non è suscettibile di sanatoria ex art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 del 2004, come interpretato dal parere della Regione Lazio prot. n. 184307 del 28 ottobre 2005.
Avuto riguardo a ciò, con il ricorso all’esame, notificato il 30 maggio 2017 e depositato il 28 giugno 2017, PI EV, in qualità di avente causa da DO AR, ha impugnato l’atto indicato in epigrafe, lamentando:
I) violazione dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit. oltre ad eccesso di potere, perché il fatto che l’intervento ricada all’interno del perimetro di un piano urbanistico attuativo ne consentirebbe la sanatoria;
II) violazione degli artt. 2 e 3, l. reg. n. 12 cit., 32 e 33, l. 28 febbraio 1985 n. 47, con prospettazione della questione di legittimità costituzionale di tali disposizioni, ove interpretate nel senso di precludere il rilascio del condono in tutti i casi di interventi edificatori realizzati in zona vincolata a prescindere dal fatto che la specifica tipologia di abuso incida o meno sul vincolo, per violazione del principio generale di ragionevolezza di cui all’art. 3 Cost.
All’udienza straordinaria di smaltimento del 27 marzo 2026 la causa è stata trattenuta per la decisione.
2. – Il ricorso è infondato.
Infatti, a mente dell’art. 32, comma 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ 27. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 32 e 33 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, le opere abusive non sono comunque suscettibili di sanatoria, qualora: […] d) siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere, dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ;”. Invece, l’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., dispone che: “ 1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 32, comma 27, del d.l. 269/2003 e successive modifiche, dall’articolo 32 della l. 47/1985, come da ultimo modificato dall’articolo 32, comma 43, del citato d.l. 269/2003, nonché dall’articolo 33 della l. 47/1985, non sono comunque suscettibili di sanatoria: […] b) le opere di cui all’articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all’interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali ”. La disciplina regionale sul condono di opere realizzate in area vincolata, quindi, è ancora più restrittiva di quella statale perché preclude la sanatoria per i manufatti edificati anche prima dell’apposizione del vincolo, e ciò al fine di tutelare valori che presentano precipuo rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici (Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219).
Sulla base di questa premessa, rileva il collegio che, come appunto già affermato più volte in passato, ai sensi dell’art. 32, commi 26 e 27, d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., che è mantenuto fermo dall’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., la presenza di vincoli limita grandemente l’ammissibilità del condono, poiché per la sanatoria delle opere abusive è necessaria la concorrente sussistenza delle seguenti condizioni: a) che si tratti di opere realizzate prima dell’imposizione del vincolo; b) che si tratti di opere conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) che si tratti di opere minori rientranti nelle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell’all. 1, l. n. 326 cit., senza quindi aumento di superficie; d) che vi sia il parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela del vincolo; pertanto, in difetto di anche una soltanto di esse è da escludere la possibilità di assentire la sanatoria anche laddove l’area sia sottoposta a vincolo di inedificabilità solo relativa (TAR Lazio, Latina, sez. I, 7 marzo 2016 nn. 214, 216 e 219; sez. I, 11 marzo 2025 n. 194; sez. I, 18 aprile 2023 n. 247; sez. I, 12 dicembre 2022 nn. 941 e 947; sez. I, 2 maggio 2022 nn. 400 e 401; sez. I, 2 marzo 2022 nn. 208 e 209; sez. I, 24 dicembre 2021 n. 699; sez. I, 8 maggio 2021 n. 313). La rigorosa impostazione sopra illustrata è stata riconfermata dal giudice superiore in occasione delle decisioni adottate sugli appelli proposti nei confronti di alcune suddette sentenze di prime cure, ribadendosi proprio che in base all’art. 32, commi 26, lett. a) e 27, lett. d), d.l. n. 269 cit., conv. nella l. n. 326 cit., “ non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai numeri 1, 2 e 3 ” dell’all. 1 del medesimo decreto-legge (c.d. abusi maggiori) “ realizzate su immobili soggetti a vincoli a prescindere dal fatto che (ad anche se) si tratti di interventi pienamente conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, nonché a prescindere dal fatto che il vincolo comporti un’inedificabilità soltanto relativa dell’area ”, essendo invece sanabili, se conformi a detti strumenti urbanistici, gli interventi di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (c.d. abusi minori) di cui ai numeri 4, 5, 6 del citato all. 1 (Cons. Stato, sez. VII, 22 ottobre 2025 n. 8211; in termini v. anche: Cons. Stato, sez. IV, 24 dicembre 2025 nn. 10302 e 10303; sez. VI, 17 novembre 2025 n. 8969; sez. II, 18 settembre 2025 n. 7371).
Nella specie, dall’esame della consulenza tecnica di parte versata in atti da parte ricorrente si evince che la sanatoria richiesta riguarda un abuso di tipologia 3 e, quindi, una fattispecie di abuso c.d. maggiore non ammessa a condono perché insistente su area vincolata; ne consegue che l’amministrazione resistente del tutto legittimamente ha indicato la presenza dei vincoli dapprima citati come circostanza ostativa di per sé sola sufficiente ad escludere la condonabilità dell’illecito di cui è causa. L’inclusione dell’area di sedime degli abusi nel perimetro di un piano urbanistico attuativo, quindi, è del tutto irrilevante a fronte di tale preliminare constatazione, ponendosi il relativo problema esclusivamente per gli abusi c.d. minori che possono astrattamente accedere al condono.
Infine, la questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente, che censura la scelta della legge statale e regionale di precludere tout court la condonabilità degli abusi c.d. maggiori su aree vincolate, appare manifestamente infondata alla luce degli elementi ritraibili dalla giurisprudenza costituzionale formatasi sul punto. Infatti, è stato chiarito che la legge regionale non può ampliare i limiti applicativi della sanatoria né allargare l’area del condono edilizio rispetto a quanto stabilito dalla legge dello Stato, potendo solo introdurre una disciplina più restrittiva di quella statale nell’esercizio delle competenze in materia di governo del territorio e, quindi, anche a proteggere meglio i valori paesaggistico-ambientali (Corte cost. 30 luglio 2021 n. 181). Se, quindi, è stata ritenuta conforme a Costituzione la scelta dell’art. 3, comma 1, lett. b), l. reg. n. 12 cit., di attribuire ai vincoli sopravvenuti l’effetto di rendere non condonabile l’opera abusiva, a maggior ragione appare ragionevole, razionale e proporzionata la scelta di precludere di per sé la condonabilità degli abusi maggiori su aree comunque vincolate. Infatti, si tratta di una scelta di politica legislativa che protegge al meglio i valori paesaggistico-ambientali tutelati anche dall’art. 9 Cost. a fronte di quelli che restano pur sempre degli illeciti, per i quali la regola è la repressione mediante l’applicazione delle sanzioni precostituite dalla legge e non certo il condono.
Alla luce di quanto esposto, quindi, la questione di legittimità costituzionale avanzata dalla ricorrente è manifestatamente infondata e deve, pertanto, essere respinta.
3. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese di lite, non essendosi costituito il Comune di Sabaudia risultato vittorioso.
P.Q.M.
Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina (sezione I), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Latina nella camera di consiglio del giorno 27 marzo 2016 con l’intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
ER NO, Consigliere, Estensore
Rosaria Natalia Fausta Imbesi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER NO | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO