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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 12/05/2025, n. 702 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 702 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6412/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria MA MP Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. PESCHIULLI ANTONIO CARLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MANFRINI FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni:
per come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; Parte_1
1 per , come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; CP_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in FARA GERA D'ADDA, in data 13 settembre 1997 (anno 1997, atto n. 18, reg. FARA GERA
D'ADDA, parte II, serie A).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 9 novembre 2022, omologato con decreto del
Tribunale di Bergamo, n. 6733/2022 del 17 novembre 2022.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
, in FARA GERA D'ADDA, in data 13 settembre 1997 (anno 1997, atto n. 18, reg. FARA CP_1
GERA D'ADDA, parte II, serie A);
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di FARA GERA D'ADDA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria MA MP
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino Presidente
Dott.ssa Liboria MA MP Giudice relatore
Dott.ssa Angiola Arancio Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo indicato in epigrafe, assunta in decisione all'udienza dell'8 aprile 2025, promossa da:
(C.F. nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dell'avv. PESCHIULLI ANTONIO CARLO ed elettivamente domiciliato presso il difensore, giusta procura in atti;
attrice contro
(C.F. ) nata a [...] il [...], rappresentata CP_1 C.F._2
e difesa dall'avv. MANFRINI FEDERICA ed elettivamente domiciliata presso il difensore, giusta procura in atti;
convenuta con l'intervento del Pubblico Ministero ai sensi degli artt. 70 e 71 c.p.c.
Oggetto: Divorzio – Cessazione effetti civili
Conclusioni:
per come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; Parte_1
1 per , come da conclusioni precisate all'udienza dell'8 aprile 2025; CP_1
per il PUBBLICO MIISTERO, parere favorevole
MOTIVI DELLA DECISIONE
Dagli atti e dai documenti prodotti, la domanda di divorzio deve essere accolta.
Dagli atti di causa risulta che hanno contratto matrimonio con rito Parte_1 CP_1 concordatario in FARA GERA D'ADDA, in data 13 settembre 1997 (anno 1997, atto n. 18, reg. FARA GERA
D'ADDA, parte II, serie A).
I coniugi si sono separati consensualmente con verbale in data 9 novembre 2022, omologato con decreto del
Tribunale di Bergamo, n. 6733/2022 del 17 novembre 2022.
Dalla loro unione non sono nati figli.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra le parti per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione tra le parti e avendo entrambe le parti, dato atto che, da allora, non è ripresa la convivenza, né una comunione di vita, ritiene il Collegio che ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) L. 898/1970 e successive modifiche (L. 55/2015) per la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va pertanto emessa la richiesta pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra le parti.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia sullo status.
Dopo la pronuncia sullo status, la causa deve però essere rimessa in istruttoria con separata ordinanza pronunciata contestualmente, essendo opportuna la prosecuzione del giudizio con riferimento alle altre domande delle parti.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Bergamo, Sezione Prima Civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio, pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra domanda anche istruttoria, istanza ed eccezione disattesa, così decide:
dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto da e Parte_1
, in FARA GERA D'ADDA, in data 13 settembre 1997 (anno 1997, atto n. 18, reg. FARA CP_1
GERA D'ADDA, parte II, serie A);
provvede in ordine alla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza contestuale all'odierna sentenza;
riserva alla pronuncia definitiva la statuizione sulle spese.
2 MANDA alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, limitatamente al primo capo, al suo passaggio in giudicato, all'ufficiale di stato civile del Comune di FARA GERA D'ADDA, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio dell'8 maggio 2025.
Il Presidente
Dott.ssa MA Concetta Elda Caprino
Il Giudice relatore
Dott.ssa Liboria MA MP
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