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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 09/12/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2259/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. MARTINI FABRIZIO (CF ) C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN 168 47521 CESENA presso il difensore avv. MARTINI FABRIZIO
appellante contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. RUCCI GERARDO CF elettivamente C.F._2
domiciliata in CORSO ARMANDO DIAZ 39 47100 FORLI' presso il difensore avv. RUCCI
GERARDO
appellata di corrente in Cesena, Via Mantova n. 599 e Controparte_2 Controparte_3
, personalmente, residente in [...], VIA GIOSUE' CARDUCCI Controparte_3
N.
6 - Interno: 2.
appellato contumace CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Voglia la Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza rigettata, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Forli - Sent. n. 702/2024 decisa il 5.8.2024, depositata il 5.8.2024 nella causa civile iscritta al n. R.G. 6417/2022 e comunicata il 5.8.2024: I. nel merito: accertare e dichiarare, per quanto meglio esposto in parte motiva, la fondatezza sia in fatto che in diritto, della pretesa azionata nel giudizio di primo grado nei confronti di , di Controparte_4
, personalmente nonche nei confronti di Controparte_3 [...]
, gia e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 CP_5 impugnata:
- condannarsi tutti i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., ovvero ancora in virtu del diverso titolo giuridico che dovesse emergere in limine litis, a risarcire all'odierna attrice tutti i danni dalla medesima patiti in conseguenza dell'occorso sinistroso per cui e causa, ed ammontanti a globali C 7.544,61, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risultera all'esito del giudizio e dell'eventuale espletanda attivita istruttoria ed eventualmente di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, entrambi maturati e maturandi dalla data di primigenia costituzione in mora (id est, 15.11.2019) sino all'effettivo soddisfo;
- Condannarsi i medesimi convenuti a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma che risultera "secundum justitiam et equitatem", ovvero secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo giudicante adito;
- Accertarsi e dichiararsi, a carico di tutti gli odierni convenuti, il mancato, ingiustificato ed immotivato riscontro all'invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, agli stessi indirizzata a mezzo P.E.C. e raccomandata
A.R. in data 28.01.2022, e per l'effetto assumersi tutti i provvedimenti ritenuti piu opportuni e necessari nei confronti degli stessi convenuti anche ai sensi dell'art. 96 e 642, comma 2, c.p.c.;
II. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre alle spese generali ed alla rifusione di IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
III. In via istruttoria: Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre l'acquisizione del fascicolo n. R.G. 6417/2022 del Giudice di Pace di Forli.
Per CP_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Forlì, contrariis reiectis, preliminarmente PRELIMINARMENTE
DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello proposto avverso per non aver in Controparte_6
alcun modo concluso controparte nei confronti della suddetta Compagnia ma di Controparte_7
NEL MERITO, SCRUTINATA la carenza di notifica, anche a meri fini di denuntiatio litis dell'atto di
appello ad parte del giudizio di prime Cure, RIGETTARE il gravame ex adverso Controparte_8
proposto in quanto infondato in fatto e diritto, stante la ampia e condivisibile motivazione su ogni punto
della controversia come riscontrabile all'interno della pronuncia impugnata. RIGETTARE le domande
avversarie in quanto carenti di supporto probatorio per assenza anche solo della richiesta di cui all'art.
142 bis CDA in relazione all'art 154 CDA, nonché infondate anche sotto il profilo del quantum e prive
di documentazione a sostegno. Per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 702/2024
del Giudice di Pace di Forlì. CONDANNARE parte appellante alla refusione di spese e compensi di
procuratore, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito anche “ o “l'appellante”) citava in giudizio Parte_1 Pt_1
in grado di appello la società (di seguito anche “l'appellata” o “ ”) nonché Controparte_1 CP_1
, titolare dell'impresa individuale (di seguito anche “l'appellato”) Controparte_3 Controparte_2
per sentire disposta la riforma della sentenza appellata, con conseguente condanna degli appellati alla corresponsione delle somme indicate nelle conclusioni dell'atto, per i titoli indicati in atti.
In particolare, esponeva l'appellante che in data 14.10.2019, alle ore 06:30 circa, in Cesena, si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva l'autocarro Opel tg. DY819RD, di proprietà dell'appellato condotto dal Sig. , e il furgone Iveco Daily tg. ES856RL, di proprietà Controparte_3
di e condotto dal Sig. . Il sinistro consisteva in un Parte_1 Controparte_9
tamponamento dell'autocarro Opel ai danni del furgone Iveco Daily, fermo presso l'impianto semaforico posto sulla Via Calcinare da Cesena. Il Sig. redigeva la constatazione CP_9
amichevole di incidente, sottoscritta dal Sig. il quale dichiarava di essere assicurato con la CP_3
compagnia assumendosi l'integrale responsabilità del sinistro. A seguito delle richieste CP_5
stragiudiziali di risarcimento del danno, emergeva che il Sig. non era assicurato né con CP_3
né con altre compagnie di assicurazione. CP_5
L'appellante, pertanto, rivolgeva la propria istanza risarcitoria al Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, lamentando un danno di euro 7.544,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Invece, il veicolo dell'appellato veniva demolito.
Espletata senza esito procedura di negoziazione assistita, senza esito.
Pertanto, l'appellante agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, dapprima nei confronti della compagnia la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
veniva pertanto citata in CP_7
giudizio e si costituiva nel giudizio di primo grado. Controparte_5 CP_1
Espletata l'istruttoria, il Giudice di Pace dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e CP_7
rigettava la domanda svolta nei confronti di , condannando l'appellante alla refusione alle CP_1
controparti delle spese di lite.
La sentenza del Giudice di Pace, ad avviso dell'appellante, sarebbe ingiusta ed errata.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado sbaglia nella valutazione del valore probatorio del modulo di constatazione amichevole (CID) prodotto in giudizio: infatti, ad avviso dell'appellante, sebbene esso non abbia valore di piena prova neppure nei confronti del confitente, lo stesso deve essere valutato dal giudice, trattandosi di dichiarazione confessoria stragiudiziale, idonea a ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro. Peraltro, ad avviso dell'appellante, le fotografie allegate sub all. 9 del fascicolo attoreo, sebbene parziali, mostrano danni compatibili con la dinamica descritta;
la fattura relativa alle riparazioni, prodotta sub all. 10 del fascicolo attoreo, pur se ritenuta generica dal giudice di prime cure, attesta l'esistenza di danni al veicolo.
Con il secondo motivo di appello, deduceva l'appellante che la sentenza impugnata presenta un evidente vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c., in relazione alla valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto contumace sig. . Il giudice, in CP_3
particolare, avrebbe dovuto correttamente valutare la mancata risposta, unitamente a tutti gli altri elementi in suo possesso, e alla mancanza di prova contraria, di modo che tale valutazione avrebbe sicuramente condotto a ritenere provate le circostanze dedotte dall'appellante.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduceva la violazione ed errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Nel caso di specie,
i fatti allegati dall'appellante non sarebbero stati oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto in giudizio. Detti fatti non contestati dovevano essere ritenuti dall'appellante come ammessi. Questa erronea applicazione delle norme processuali portava a una decisione ingiusta,
fondata su un'errata valutazione del quadro fattuale della controversia.
Con il quarto motivo di appello, lamentava che la sentenza impugnata presenta un ulteriore Pt_1
profilo di illegittimità nella erronea valutazione degli elementi probatori a disposizione del Giudice di prime cure, con particolare riferimento alla mancata considerazione della prova indiziaria e alla valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Con il quinto motivo di appello, lamentava la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. e della Pt_1
presunzione di responsabilità ivi contenuta, che avrebbe dovuto condurre, quantomeno, a un parziale accoglimento della domanda risarcitoria. Infatti, anche a non volere ritenere provata la dinamica, la sussistenza del sinistro mai era stata oggetto di contestazione, trovando così applicazione, quanto meno, la presunzione prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Non si costituiva in giudizio , dichiarato contumace alla udienza del 30 aprile 2025. Controparte_3
Si costituiva invece tempestivamente nel giudizio di appello , concludendo per la declaratoria CP_1 di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
Sotto un profilo preliminare, ad avviso dell'appellata, il gravame è inammissibile, in quanto, nel giudizio di primo grado, mai controparte assumeva conclusioni nei confronti di , ma solo nei CP_1
confronti di CP_7
Nel merito, ad avviso dell'appellata, i motivi interposti dall'appellante sarebbero privi di pregio e di fondamento, non essendo gli elementi di prova forniti dall'appellante sufficienti al fine di comprovare il verificarsi del sinistro.
In particolare, non sufficiente a dare prova della dinamica del sinistro sarebbe la CAI prodotta e neppure la mancata risposta dell'appellato all'interrogatorio formale, né potrebbe invocarsi il principio di non contestazione in relazione a fatti e circostanze cui le parti non abbiano assistito né
siano state protagoniste;
in ogni caso, la pretesa attorea, ad avviso dell'appellata, è in atti contestata in ordine sia all'an che al quantum. Neppure dirimenti sarebbero le fotografie allegate, dalle quali nulla sarebbe possibile evincere in ordine al sinistro ed ai danni conseguenti, come pure la fattura.
Del pari, ad avviso di , il richiamo all'art. 2054 c.c. è del tutto inconferente atteso che il sinistro CP_1
non è dimostrato.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'appello non è fondato.
È bene evidenziare che la decisione del Giudice di primo grado si fonda non sulla mancata dimostrazione della precisa dinamica del sinistro, ma sulla affermata assenza di prova: 1) del sinistro stesso, cioè del suo accadimento, 2) dei danni lamentati;
trattasi di elementi che la parte danneggiata deve dimostrare integralmente, stante che anche la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2,
invocata dall'appellante, presuppone che sia data prova del verificarsi dello scontro.
Per quanto concerne il principio di non contestazione, pure invocato dall'appellante, va precisato che esso non assume rilievo con riferimento alla controparte che non si costituisca in giudizio, atteso che costituisce assunto pacifico che la contumacia non si traduce mai in una non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, che devono essere dunque provati. Quanto ad (posto che CP_1
la posizione di appare definita dalla sentenza di primo grado e su tale punto è prestata CP_7
acquiescenza), l'odierna appellata contestava fin dal giudizio di primo grado la pretesa attorea, sotto il profilo dell'an e del quantum. Del resto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste quando i fatti controversi siano noti alla parte (cfr., Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 4681 del 15 febbraio 2023),
cosa che nella fattispecie non può essere, stante che non poteva essere presente al sinistro. CP_1
Pertanto, l'appellante è onerata della prova del verificarsi del sinistro, della responsabilità
dell'appellato, dei danni e della loro quantificazione, del nesso causale fra il sinistro ed il danno.
Ai fini della prova del fatto, l'appellante allega le seguenti prove: 1) modulo CAI, doc. 3; 2) fattura riparazione;
3) fotografie.
Appare pacifica l'insussistenza di testi oculari presenti al sinistro, stante che la teste Tes_1
(richiamata in atti dall'appellante) ha reso dichiarazioni generiche, de relato e pacificamente non era presente ai presunti fatti.
Per quanto concerne il modulo di constatazione di sinistro, esso, come è noto, non ha valore di piena prova ma è liberamente apprezzato dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 12257 del
25.05.2007, Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 10503 del 07.05.2009); esso, dunque, va valutato sulla base di una ricostruzione complessiva dei fatti operata dal giudice con l'ausilio dei mezzi di prova a sua disposizione (cfr., Tribunale Torre Annunziata, sez. 1, 16.01.2023 n. 125, DeJure).
Analogamente, l'art. 232 c.p.c. consente al giudice, in caso di mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale, di ritenere come ammessi i fatti dedotti, secondo il suo prudente apprezzamento, imponendogli tuttavia, nel contempo, di valutare ogni altro mezzo di prova (cfr.,
Tribunale di Cuneo, sez. I, 16.11.2021 n. 960, DeJure). In altre parole, affinchè gli elementi sopra indicati possano essere valorizzati al fine della prova positiva di un fatto, occorre che sussistano ulteriori riscontri probatori cui la determinazione di positivo apprezzamento possa ancorarsi.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace sembra avere fatto buon governo dei principi sopra compendiati.
Al di là della stringatissima descrizione contenuta nel modulo CAI, apparentemente sottoscritto dal solo appellato, e della mancata comparizione di quest'ultimo, nella fattispecie non sussiste alcun altro elemento che possa fornire effettivo e concreto riscontro: 1) dell'accadimento del sinistro, 2) della dinamica dello stesso, 3) della sussistenza e consistenza dei danni, 4) della loro quantificazione pratica, 5) della compatibilità causale dei danni con il sinistro.
Pertanto, come evidenziato dal Giudice di Pace, stante la genericità della fattura e delle fotografie allegate, non riferibili con certezza al sinistro e/o ai mezzi che si assumono nel sinistro coinvolti, stante l'assenza di testi oculari, e, ancora, si aggiunge, di accertamenti o verbali redatti da parte delle autorità
pubbliche, non vi sono elementi fattuali di prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;
nemmeno può a tale assenza sopperire la presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c., per i motivi già
spiegati, e neppure potrebbe affermarsi un onere, a carico di , peraltro non presente al CP_1
presunto sinistro, di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti, che comporterebbe un indebito rovesciamento dell'onere della prova: si deve così pervenire, necessariamente, ad un rigetto della domanda per difetto di prova.
Così, la sentenza del Giudice di Pace è corretta e condivisibile e deve essere integralmente confermata.
L'appellante soccombente deve essere dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei parametri minimi ex DM 55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello di , Parte_1
2) Conferma interamente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Forlì n. 702 del 2024,
pubbl. 14.08.2024, RG 6417 del 2022;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio , che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali;
4) Dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, ex art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Valentina Vecchietti ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 2259/2024 promossa da:
(C.F. ) in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante, rappresentata e difesa dall'avv. MARTINI FABRIZIO (CF ) C.F._1
elettivamente domiciliato in VIALE GUGLIELMO OBERDAN 168 47521 CESENA presso il difensore avv. MARTINI FABRIZIO
appellante contro
(C.F. ) in persona del legale rappresentante, Controparte_1 P.IVA_2
rappresentata e difesa dall'avv. RUCCI GERARDO CF elettivamente C.F._2
domiciliata in CORSO ARMANDO DIAZ 39 47100 FORLI' presso il difensore avv. RUCCI
GERARDO
appellata di corrente in Cesena, Via Mantova n. 599 e Controparte_2 Controparte_3
, personalmente, residente in [...], VIA GIOSUE' CARDUCCI Controparte_3
N.
6 - Interno: 2.
appellato contumace CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come segue:
per parte appellante:
Voglia la Corte Ecc.ma, ogni diversa istanza rigettata, in parziale riforma e/o annullamento della sentenza emessa dal Giudice di Pace di Forli - Sent. n. 702/2024 decisa il 5.8.2024, depositata il 5.8.2024 nella causa civile iscritta al n. R.G. 6417/2022 e comunicata il 5.8.2024: I. nel merito: accertare e dichiarare, per quanto meglio esposto in parte motiva, la fondatezza sia in fatto che in diritto, della pretesa azionata nel giudizio di primo grado nei confronti di , di Controparte_4
, personalmente nonche nei confronti di Controparte_3 [...]
, gia e per l'effetto, in riforma della sentenza CP_1 CP_5 impugnata:
- condannarsi tutti i convenuti, in via solidale tra loro, ai sensi dell'art. 2054 c.c., ovvero ex art. 2043 c.c., ovvero ancora in virtu del diverso titolo giuridico che dovesse emergere in limine litis, a risarcire all'odierna attrice tutti i danni dalla medesima patiti in conseguenza dell'occorso sinistroso per cui e causa, ed ammontanti a globali C 7.544,61, o in quella diversa misura, maggiore o minore, che risultera all'esito del giudizio e dell'eventuale espletanda attivita istruttoria ed eventualmente di C.T.U., oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, entrambi maturati e maturandi dalla data di primigenia costituzione in mora (id est, 15.11.2019) sino all'effettivo soddisfo;
- Condannarsi i medesimi convenuti a pagare a parte attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma che risultera "secundum justitiam et equitatem", ovvero secondo il prudente apprezzamento dell'Ill.mo giudicante adito;
- Accertarsi e dichiararsi, a carico di tutti gli odierni convenuti, il mancato, ingiustificato ed immotivato riscontro all'invito per la stipula di una convenzione di negoziazione assistita ex art. 3 D.L. n. 132/2014, conv. in L. n. 162/2014, agli stessi indirizzata a mezzo P.E.C. e raccomandata
A.R. in data 28.01.2022, e per l'effetto assumersi tutti i provvedimenti ritenuti piu opportuni e necessari nei confronti degli stessi convenuti anche ai sensi dell'art. 96 e 642, comma 2, c.p.c.;
II. in ogni caso: con vittoria di spese, competenze ed onorari oltre alle spese generali ed alla rifusione di IVA e CPA come per legge, per entrambi i gradi di giudizio.
III. In via istruttoria: Voglia l'Ill.mo Tribunale disporre l'acquisizione del fascicolo n. R.G. 6417/2022 del Giudice di Pace di Forli.
Per CP_1
"Voglia l'Ill.mo Tribunale civile di Forlì, contrariis reiectis, preliminarmente PRELIMINARMENTE
DICHIARARE INAMMISSIBILE l'appello proposto avverso per non aver in Controparte_6
alcun modo concluso controparte nei confronti della suddetta Compagnia ma di Controparte_7
NEL MERITO, SCRUTINATA la carenza di notifica, anche a meri fini di denuntiatio litis dell'atto di
appello ad parte del giudizio di prime Cure, RIGETTARE il gravame ex adverso Controparte_8
proposto in quanto infondato in fatto e diritto, stante la ampia e condivisibile motivazione su ogni punto
della controversia come riscontrabile all'interno della pronuncia impugnata. RIGETTARE le domande
avversarie in quanto carenti di supporto probatorio per assenza anche solo della richiesta di cui all'art.
142 bis CDA in relazione all'art 154 CDA, nonché infondate anche sotto il profilo del quantum e prive
di documentazione a sostegno. Per l'effetto CONFERMARE in ogni sua parte la sentenza n. 702/2024
del Giudice di Pace di Forlì. CONDANNARE parte appellante alla refusione di spese e compensi di
procuratore, oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge".
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La società (di seguito anche “ o “l'appellante”) citava in giudizio Parte_1 Pt_1
in grado di appello la società (di seguito anche “l'appellata” o “ ”) nonché Controparte_1 CP_1
, titolare dell'impresa individuale (di seguito anche “l'appellato”) Controparte_3 Controparte_2
per sentire disposta la riforma della sentenza appellata, con conseguente condanna degli appellati alla corresponsione delle somme indicate nelle conclusioni dell'atto, per i titoli indicati in atti.
In particolare, esponeva l'appellante che in data 14.10.2019, alle ore 06:30 circa, in Cesena, si verificava un sinistro stradale che coinvolgeva l'autocarro Opel tg. DY819RD, di proprietà dell'appellato condotto dal Sig. , e il furgone Iveco Daily tg. ES856RL, di proprietà Controparte_3
di e condotto dal Sig. . Il sinistro consisteva in un Parte_1 Controparte_9
tamponamento dell'autocarro Opel ai danni del furgone Iveco Daily, fermo presso l'impianto semaforico posto sulla Via Calcinare da Cesena. Il Sig. redigeva la constatazione CP_9
amichevole di incidente, sottoscritta dal Sig. il quale dichiarava di essere assicurato con la CP_3
compagnia assumendosi l'integrale responsabilità del sinistro. A seguito delle richieste CP_5
stragiudiziali di risarcimento del danno, emergeva che il Sig. non era assicurato né con CP_3
né con altre compagnie di assicurazione. CP_5
L'appellante, pertanto, rivolgeva la propria istanza risarcitoria al Fondo di Garanzia Vittime della
Strada, lamentando un danno di euro 7.544,61, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Invece, il veicolo dell'appellato veniva demolito.
Espletata senza esito procedura di negoziazione assistita, senza esito.
Pertanto, l'appellante agiva in giudizio dinanzi al Giudice di Pace, dapprima nei confronti della compagnia la quale eccepiva il difetto di legittimazione passiva;
veniva pertanto citata in CP_7
giudizio e si costituiva nel giudizio di primo grado. Controparte_5 CP_1
Espletata l'istruttoria, il Giudice di Pace dichiarava la carenza di legittimazione passiva di e CP_7
rigettava la domanda svolta nei confronti di , condannando l'appellante alla refusione alle CP_1
controparti delle spese di lite.
La sentenza del Giudice di Pace, ad avviso dell'appellante, sarebbe ingiusta ed errata.
In particolare, ad avviso dell'appellante, il Giudice di primo grado sbaglia nella valutazione del valore probatorio del modulo di constatazione amichevole (CID) prodotto in giudizio: infatti, ad avviso dell'appellante, sebbene esso non abbia valore di piena prova neppure nei confronti del confitente, lo stesso deve essere valutato dal giudice, trattandosi di dichiarazione confessoria stragiudiziale, idonea a ricostruire l'effettiva dinamica del sinistro. Peraltro, ad avviso dell'appellante, le fotografie allegate sub all. 9 del fascicolo attoreo, sebbene parziali, mostrano danni compatibili con la dinamica descritta;
la fattura relativa alle riparazioni, prodotta sub all. 10 del fascicolo attoreo, pur se ritenuta generica dal giudice di prime cure, attesta l'esistenza di danni al veicolo.
Con il secondo motivo di appello, deduceva l'appellante che la sentenza impugnata presenta un evidente vizio di violazione e falsa applicazione dell'art. 232 c.p.c., in relazione alla valutazione della mancata risposta all'interrogatorio formale del convenuto contumace sig. . Il giudice, in CP_3
particolare, avrebbe dovuto correttamente valutare la mancata risposta, unitamente a tutti gli altri elementi in suo possesso, e alla mancanza di prova contraria, di modo che tale valutazione avrebbe sicuramente condotto a ritenere provate le circostanze dedotte dall'appellante.
Con il terzo motivo di appello, l'appellante deduceva la violazione ed errata applicazione, da parte del giudice di primo grado, del principio di non contestazione di cui all'art. 115 c.p.c.. Nel caso di specie,
i fatti allegati dall'appellante non sarebbero stati oggetto di specifica contestazione da parte del convenuto in giudizio. Detti fatti non contestati dovevano essere ritenuti dall'appellante come ammessi. Questa erronea applicazione delle norme processuali portava a una decisione ingiusta,
fondata su un'errata valutazione del quadro fattuale della controversia.
Con il quarto motivo di appello, lamentava che la sentenza impugnata presenta un ulteriore Pt_1
profilo di illegittimità nella erronea valutazione degli elementi probatori a disposizione del Giudice di prime cure, con particolare riferimento alla mancata considerazione della prova indiziaria e alla valutazione complessiva di tutti gli elementi acquisiti nel corso del giudizio.
Con il quinto motivo di appello, lamentava la mancata applicazione dell'art. 2054 c.c. e della Pt_1
presunzione di responsabilità ivi contenuta, che avrebbe dovuto condurre, quantomeno, a un parziale accoglimento della domanda risarcitoria. Infatti, anche a non volere ritenere provata la dinamica, la sussistenza del sinistro mai era stata oggetto di contestazione, trovando così applicazione, quanto meno, la presunzione prevista dal comma 2 dell'art. 2054 c.c..
Non si costituiva in giudizio , dichiarato contumace alla udienza del 30 aprile 2025. Controparte_3
Si costituiva invece tempestivamente nel giudizio di appello , concludendo per la declaratoria CP_1 di inammissibilità o comunque il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza appellata, con vittoria di spese.
Sotto un profilo preliminare, ad avviso dell'appellata, il gravame è inammissibile, in quanto, nel giudizio di primo grado, mai controparte assumeva conclusioni nei confronti di , ma solo nei CP_1
confronti di CP_7
Nel merito, ad avviso dell'appellata, i motivi interposti dall'appellante sarebbero privi di pregio e di fondamento, non essendo gli elementi di prova forniti dall'appellante sufficienti al fine di comprovare il verificarsi del sinistro.
In particolare, non sufficiente a dare prova della dinamica del sinistro sarebbe la CAI prodotta e neppure la mancata risposta dell'appellato all'interrogatorio formale, né potrebbe invocarsi il principio di non contestazione in relazione a fatti e circostanze cui le parti non abbiano assistito né
siano state protagoniste;
in ogni caso, la pretesa attorea, ad avviso dell'appellata, è in atti contestata in ordine sia all'an che al quantum. Neppure dirimenti sarebbero le fotografie allegate, dalle quali nulla sarebbe possibile evincere in ordine al sinistro ed ai danni conseguenti, come pure la fattura.
Del pari, ad avviso di , il richiamo all'art. 2054 c.c. è del tutto inconferente atteso che il sinistro CP_1
non è dimostrato.
La causa è stata istruita documentalmente.
L'appello non è fondato.
È bene evidenziare che la decisione del Giudice di primo grado si fonda non sulla mancata dimostrazione della precisa dinamica del sinistro, ma sulla affermata assenza di prova: 1) del sinistro stesso, cioè del suo accadimento, 2) dei danni lamentati;
trattasi di elementi che la parte danneggiata deve dimostrare integralmente, stante che anche la presunzione di cui all'art. 2054 c.c., comma 2,
invocata dall'appellante, presuppone che sia data prova del verificarsi dello scontro.
Per quanto concerne il principio di non contestazione, pure invocato dall'appellante, va precisato che esso non assume rilievo con riferimento alla controparte che non si costituisca in giudizio, atteso che costituisce assunto pacifico che la contumacia non si traduce mai in una non contestazione dei fatti posti a fondamento della domanda, che devono essere dunque provati. Quanto ad (posto che CP_1
la posizione di appare definita dalla sentenza di primo grado e su tale punto è prestata CP_7
acquiescenza), l'odierna appellata contestava fin dal giudizio di primo grado la pretesa attorea, sotto il profilo dell'an e del quantum. Del resto, come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste quando i fatti controversi siano noti alla parte (cfr., Cass. Civ., sez. 3, ordinanza n. 4681 del 15 febbraio 2023),
cosa che nella fattispecie non può essere, stante che non poteva essere presente al sinistro. CP_1
Pertanto, l'appellante è onerata della prova del verificarsi del sinistro, della responsabilità
dell'appellato, dei danni e della loro quantificazione, del nesso causale fra il sinistro ed il danno.
Ai fini della prova del fatto, l'appellante allega le seguenti prove: 1) modulo CAI, doc. 3; 2) fattura riparazione;
3) fotografie.
Appare pacifica l'insussistenza di testi oculari presenti al sinistro, stante che la teste Tes_1
(richiamata in atti dall'appellante) ha reso dichiarazioni generiche, de relato e pacificamente non era presente ai presunti fatti.
Per quanto concerne il modulo di constatazione di sinistro, esso, come è noto, non ha valore di piena prova ma è liberamente apprezzato dal giudice (cfr. Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 12257 del
25.05.2007, Cass. Civ., sez. 3, sentenza n. 10503 del 07.05.2009); esso, dunque, va valutato sulla base di una ricostruzione complessiva dei fatti operata dal giudice con l'ausilio dei mezzi di prova a sua disposizione (cfr., Tribunale Torre Annunziata, sez. 1, 16.01.2023 n. 125, DeJure).
Analogamente, l'art. 232 c.p.c. consente al giudice, in caso di mancata comparizione della parte a rendere l'interrogatorio formale, di ritenere come ammessi i fatti dedotti, secondo il suo prudente apprezzamento, imponendogli tuttavia, nel contempo, di valutare ogni altro mezzo di prova (cfr.,
Tribunale di Cuneo, sez. I, 16.11.2021 n. 960, DeJure). In altre parole, affinchè gli elementi sopra indicati possano essere valorizzati al fine della prova positiva di un fatto, occorre che sussistano ulteriori riscontri probatori cui la determinazione di positivo apprezzamento possa ancorarsi.
Nel caso di specie, il Giudice di Pace sembra avere fatto buon governo dei principi sopra compendiati.
Al di là della stringatissima descrizione contenuta nel modulo CAI, apparentemente sottoscritto dal solo appellato, e della mancata comparizione di quest'ultimo, nella fattispecie non sussiste alcun altro elemento che possa fornire effettivo e concreto riscontro: 1) dell'accadimento del sinistro, 2) della dinamica dello stesso, 3) della sussistenza e consistenza dei danni, 4) della loro quantificazione pratica, 5) della compatibilità causale dei danni con il sinistro.
Pertanto, come evidenziato dal Giudice di Pace, stante la genericità della fattura e delle fotografie allegate, non riferibili con certezza al sinistro e/o ai mezzi che si assumono nel sinistro coinvolti, stante l'assenza di testi oculari, e, ancora, si aggiunge, di accertamenti o verbali redatti da parte delle autorità
pubbliche, non vi sono elementi fattuali di prova degli elementi costitutivi della fattispecie risarcitoria;
nemmeno può a tale assenza sopperire la presunzione ex art. 2054 comma 2 c.c., per i motivi già
spiegati, e neppure potrebbe affermarsi un onere, a carico di , peraltro non presente al CP_1
presunto sinistro, di fornire una ricostruzione alternativa dei fatti, che comporterebbe un indebito rovesciamento dell'onere della prova: si deve così pervenire, necessariamente, ad un rigetto della domanda per difetto di prova.
Così, la sentenza del Giudice di Pace è corretta e condivisibile e deve essere integralmente confermata.
L'appellante soccombente deve essere dichiarata tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nei parametri minimi ex DM 55 del 2014, e successive integrazioni e modifiche, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Rigetta l'appello di , Parte_1
2) Conferma interamente la sentenza appellata del Giudice di Pace di Forlì n. 702 del 2024,
pubbl. 14.08.2024, RG 6417 del 2022;
3) Condanna a rimborsare a le spese di lite Parte_1 Controparte_1
del presente giudizio , che si liquidano in € 1700,00 per compensi, oltre i.v.a., c.p.a. e
15% per spese generali;
4) Dichiara tenuta al pagamento di un ulteriore importo a titolo di Parte_1
contributo unificato pari a quello dovuto per il presente appello, ex art. 13 comma 1 quater
DPR 115 del 2002.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c.
Forlì, 5 dicembre 2025
Il Giudice
dott. Valentina Vecchietti