CASS
Sentenza 30 ottobre 2023
Sentenza 30 ottobre 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 30/10/2023, n. 43716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 43716 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SHKRELI LINDA nata il [...] avverso la sentenza del 23/09/2022 della CORTE APPELLO di PERUGIA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato LUCA CIANFERONI del foro di ROMA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43716 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 settembre 2022, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 12 gennaio 2021 dal Tribunale della stessa città con la quale DA RE è stata ritenuta responsabile, in concorso con IN NA, RK CE e AR CI (nei cui confronti si è proceduto separatamente), della detenzione a fini di spaccio, del trasporto e della importazione in Italia di 12 chili di cocaina. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sostanza stupefacente era stata caricata a bordo di un'auto noleggiata dalla RE a nome di CI AR e il carico era avvenuto a Bruxelles. La RE aveva provveduto al noleggio su incarico del marito RK CE e di IN NA, insieme ai quali viaggiava a bordo di una Mercedes che scortava l'auto condotta dalla CI. Il 28 marzo 2009 - grazie alle intercettazioni eseguite sulle utenze cellulari in uso a CE e alla stessa RE - l'auto condotta dalla CI poté essere controllata nell'area di servizio di NT IA (ove anche la Mercedes si era fermata) e ciò condusse al rinvenimento e al sequestro della cocaina e all'arresto della CI. Con la sentenza confermata in appello DA RE è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. È stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e l'imputata è stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. È stata applicata, inoltre, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso articolando quattro motivi che di seguito si , -iportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa ad ottenere l'esame ex art. 197 bis cod. proc. pen. di RK CE. La difesa sostiene che la prova della quale si chiedeva l'assunzione sarebbe stata decisiva per la corretta individuazione del ruolo svolto dalla RE neia vicenda e, quindi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche, invocate nell'atto di appello e negate dalla Corte territoriale. Più in particolare, nel ricorso si sottolinea che, secondo la sentenza impugnata, CE affidò alla moglie il compito di ingaggiare la CI e accompagnarla in Belgio. La stessa sentenza, tuttavia, riporta il contenuto di una conversazione telefonica nella quale CE disse alla moglie di «farsi 2 compagnare dalla CI». Secondo la difesa, ciò dimostrerebbe che fu CE e non la moglie a coinvolgere la CI assegnandole il ruolo di corriere e la RE si limitò a farsi accompagnare da lei per raggiungere il marito. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato ritenuto il concorso della RE nel trasporto della sostanza stupefacente dal Belgio all'Italia essendo ravvisabile al più una ipotesi di connivenza non punibile. Secondo la prospettazione difensiva, dalla sentenza impugnata emergerebbe: che fu NA a gestire la fase di approvvigionamento iniziale della cocaina;
che per il trasporto fu subito individuata la CI;
che il destinatario della sostanza, incaricato di commercializzarla, era CE. In questo quadro - sostiene la difesa - il ruolo della RE non sarebbe stato chiarito. Non fu lei, infatti, a ingaggiare la CI, ma fu il marito a dirle di farsi accompagnare dalla CI, sicché la ricorrente fu «mera spettatrice» delle condotte altrui. Secondo la difesa, non rileva in contrario che, dopo l'ingresso in Italia, la RE abbia contattato telefonicamente la CI dicendole di fermarsi alla prima stazione di servizio. Con questa telefonata, infatti, la ricorrente non fornì un contributo effettivo all'operazione e nulla prova che ella fosse consapevole degli accordi di affari intercorsi tra CE, NA e CI. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Sostiene che, prendendo parte al viaggio, la RE non contribuì, se non in maniera del tto marginale, al trasporto e all'importazione della sostanza e la cocaina non entrò mai nella sua autonoma disponibilità. 2.4. Col quarto motivo, la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata esclusivamente dalla mancanza di elementi di segno positivo senza tenere conto del marginale coinvolgimento della RE nella operazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non meriraccoglimento. 2. Con riferimento al primo motivo, col quale la difesa lamenta l'illogicità della motivazione adottata dalla Corte di appello per respingere la richiesta di procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, basta osservare: - che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione 3 uttoria;
- che, per giurisprudenza costante, tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito e, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (tra le tante: Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). Nel caso di specie, la Corte di appello ha valutato che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado fosse completa e l'esame di RK CE, imputato del medesimo fatto e marito della RE, non fosse «assolutamente necessario» alla decisione e la difesa contesta la tenuta logica di questa motivazione solo sulla base di una ricostruzione del compendio probatorio alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito. 3. proprio sulla base di questa ricostruzione alternativa che si sviluppa il secon2 motivo di ricorso, nel quale si sostiene che DA RE, non avrebbe Con, uito al trasporto e all'importazione della sostanza stupeFacente atteso che il -narito non le chiese di noleggiare un'auto e di ingaggiare AR CI, ma - come risulta da una conversazione riportata a pag. 9 della sentenza impugnata - le disse di farsi accompagnare dalla CI in un luogo concordato. Da questa frase la difesa desume che l'intera attività fu organizzata da CE e NA senza il concorso della RE la qi_ale, quand'anche consapevole del fatto che la CI trasportava sostanza stupefac:ente, non avrebbe fornito alcun contributo a tale attività. Così argomentando la difesa non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalle sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Dalle stesse risulta, infatti: - che, dopo aver appreso che CU aveva reperito una parti:a di stupefacente, CE telefonò alla moglie (la quale si trovava in quel momento in Inghilterra) e le disse che doveva andare a un compleanno da tale AN KI al quale doveva farsi accompagnare da AR CI;
- che il riferimento al compleanno era evidentemente volto a nascondere il vero contenuto dell'incontro al quale la RE doveva portare la CI (questo è il significato che giudici di merito attribuiscono al "farsi accompagnare"); - che fu la RE a noleggiare a nome della CI l'autovettura nella quale fu poi rinvenuta la sostanza stupefacente e ciò dimostra che il noleggio era preordinato, fin dall'inizio, all'esecuzione del trasporto;
4 che, infatti, dopo aver noleggiato l'auto, la RE rassicurò il marito che avevd comprato il «regalo per AN» (divenuto poco dopo: «la torta per AN»); - che è coerente con tale ricostruzione il fatto che la CI abbia viaggiato da sola a bordo dell'auto, ancorché facendo il medesimo tragitto della Mercedes a bordo della quale viaggiavano CE, NA e la stessa RE;
- che in questa prospettiva si spiega che la RE abbia indicato alla CI di fermarsi alla prima stazione di servizio italiana (la Corte sottolinea che vi era evidentemente un controllo continuo e costante sull'auto c:he trasportava la sostanza); - che, dopo l'arresto della CI, gli occupanti della Mercedes, a loro volta sottoposti a controllo con esito negativo, comunicarono ad altri quanto accaduto, mostrandosi stupiti di essere scampati all'arresto; ciò che dimostra pieno coinvolgimento di tutti nel trasporto. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 4105E del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). 3.1. A questo proposito si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto e che, per espressa volontà del legislatore, alla Corte di cassazione è demandato il compito di controllare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed invero, anche dopo la riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri.. (intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46), al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e invece, anche nell'ambito della disciplina vigente, essa è - e resta - giudice della 5 motivazione (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Corollario di tale pacifico approccio è il principio - rilevante nel procedimento in esame - secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti interceLati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Avendo ricostruito nei termini indicati il comportamento tenuto dalla RE, i giudici di merito hanno coerentemente escluso che il contributo fornito alla illecita attività oggetto di imputazione sia stato di minima importanza. Secondo 3 ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, l'odierna ricorrente si pi-eoccupò di noleggiare l'auto a nome della CI, si fece accompagnare da lei a Bruxelles, dove lo stupefacente fu caricato sull'auto e, insieme al marito e a NA, la scortò in Italia indicandole anche dove fermarsi per non perderla di vista. La Corte di appello, dunque, ha attribuito alla RE un ruolo subordinato rispetto a quello del marito, ma niente affatto marginale, ed è appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza costante, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, -delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso» (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv, 264455). 5. Col quarto motivo, la ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha escluso l'applicazione di tali attenuanti in ragione del non trascurabile apporto fornito all'operazione illecita, dell'assenza di elementi positivi ulteriori e diversi dall'incensuratezza e della complessiva gravità del fatto. La Corte territoriale ha condiviso tale valutazione sottolineando che, nel caso di specie, l'assenza di elementi di segno positivo deve essere collocata «in un contesto di elevatissima capacità a delinquere» che può inferirsi dall'inserimento «nella intrapresa illecita oggetto di addebito a semplice 6 ere estensore Il Co richiesta del Laence». Tanto premesso, si deve ricordare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del , s-:ato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/e../2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 ottobre 2023 Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIA VIGNALE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore SILVIA SALVADORI, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore presente, avvocato LUCA CIANFERONI del foro di ROMA che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Penale Sent. Sez. 4 Num. 43716 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: VIGNALE LUCIA Data Udienza: 11/10/2023 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 23 settembre 2022, la Corte di appello di Perugia ha confermato la sentenza pronunciata il 12 gennaio 2021 dal Tribunale della stessa città con la quale DA RE è stata ritenuta responsabile, in concorso con IN NA, RK CE e AR CI (nei cui confronti si è proceduto separatamente), della detenzione a fini di spaccio, del trasporto e della importazione in Italia di 12 chili di cocaina. Secondo l'ipotesi accusatoria, la sostanza stupefacente era stata caricata a bordo di un'auto noleggiata dalla RE a nome di CI AR e il carico era avvenuto a Bruxelles. La RE aveva provveduto al noleggio su incarico del marito RK CE e di IN NA, insieme ai quali viaggiava a bordo di una Mercedes che scortava l'auto condotta dalla CI. Il 28 marzo 2009 - grazie alle intercettazioni eseguite sulle utenze cellulari in uso a CE e alla stessa RE - l'auto condotta dalla CI poté essere controllata nell'area di servizio di NT IA (ove anche la Mercedes si era fermata) e ciò condusse al rinvenimento e al sequestro della cocaina e all'arresto della CI. Con la sentenza confermata in appello DA RE è stata ritenuta responsabile del reato di cui agli artt. 110 cod. pen. e 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309. È stata esclusa l'aggravante di cui all'art. 80, comma 2, d.P.R. n. 309/90 e l'imputata è stata condannata alla pena di anni sei di reclusione ed C 27.000,00 di multa oltre alle pene accessorie previste dalla legge. È stata applicata, inoltre, la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato. 2. Contro la sentenza della Corte di appello, l'imputata ha proposto tempestivo ricorso articolando quattro motivi che di seguito si , -iportano nei limiti strettamente necessari alla decisione, come previsto dall'art. 173, comma 1, d.lgs. 28 luglio 1989 n. 271. 2.1. Col primo motivo, la difesa lamenta illogicità della motivazione con la quale la Corte di appello ha respinto la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale tesa ad ottenere l'esame ex art. 197 bis cod. proc. pen. di RK CE. La difesa sostiene che la prova della quale si chiedeva l'assunzione sarebbe stata decisiva per la corretta individuazione del ruolo svolto dalla RE neia vicenda e, quindi, ai fini del riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e delle attenuanti generiche, invocate nell'atto di appello e negate dalla Corte territoriale. Più in particolare, nel ricorso si sottolinea che, secondo la sentenza impugnata, CE affidò alla moglie il compito di ingaggiare la CI e accompagnarla in Belgio. La stessa sentenza, tuttavia, riporta il contenuto di una conversazione telefonica nella quale CE disse alla moglie di «farsi 2 compagnare dalla CI». Secondo la difesa, ciò dimostrerebbe che fu CE e non la moglie a coinvolgere la CI assegnandole il ruolo di corriere e la RE si limitò a farsi accompagnare da lei per raggiungere il marito. 2.2. Col secondo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per essere stato ritenuto il concorso della RE nel trasporto della sostanza stupefacente dal Belgio all'Italia essendo ravvisabile al più una ipotesi di connivenza non punibile. Secondo la prospettazione difensiva, dalla sentenza impugnata emergerebbe: che fu NA a gestire la fase di approvvigionamento iniziale della cocaina;
che per il trasporto fu subito individuata la CI;
che il destinatario della sostanza, incaricato di commercializzarla, era CE. In questo quadro - sostiene la difesa - il ruolo della RE non sarebbe stato chiarito. Non fu lei, infatti, a ingaggiare la CI, ma fu il marito a dirle di farsi accompagnare dalla CI, sicché la ricorrente fu «mera spettatrice» delle condotte altrui. Secondo la difesa, non rileva in contrario che, dopo l'ingresso in Italia, la RE abbia contattato telefonicamente la CI dicendole di fermarsi alla prima stazione di servizio. Con questa telefonata, infatti, la ricorrente non fornì un contributo effettivo all'operazione e nulla prova che ella fosse consapevole degli accordi di affari intercorsi tra CE, NA e CI. 2.3. Col terzo motivo, la difesa deduce violazione di legge e vizi di motivazione per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. Sostiene che, prendendo parte al viaggio, la RE non contribuì, se non in maniera del tto marginale, al trasporto e all'importazione della sostanza e la cocaina non entrò mai nella sua autonoma disponibilità. 2.4. Col quarto motivo, la difesa si duole della mancata applicazione delle attenuanti generiche, che sarebbe stata giustificata esclusivamente dalla mancanza di elementi di segno positivo senza tenere conto del marginale coinvolgimento della RE nella operazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non meriraccoglimento. 2. Con riferimento al primo motivo, col quale la difesa lamenta l'illogicità della motivazione adottata dalla Corte di appello per respingere la richiesta di procedere a rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, basta osservare: - che la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale nel giudizio d'appello, prevista dall'art. 603, comma 1, cod. proc. pen., è subordinata alla verifica dell'incompletezza dell'indagine dibattimentale e alla conseguente constatazione del giudice di non poter decidere allo stato degli atti senza una rinnovazione 3 uttoria;
- che, per giurisprudenza costante, tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito e, se correttamente motivato, non è censurabile in sede di legittimità (tra le tante: Sez. 6, n. 48093 del 10/10/2018, G., Rv. 274230; Sez. 6, n. 8936 del 13/01/2015, Leoni, Rv. 262620; Sez. 4, n. 18660 del 19/02/2004, Montanari, Rv. 228353). Nel caso di specie, la Corte di appello ha valutato che l'istruttoria svolta nel giudizio di primo grado fosse completa e l'esame di RK CE, imputato del medesimo fatto e marito della RE, non fosse «assolutamente necessario» alla decisione e la difesa contesta la tenuta logica di questa motivazione solo sulla base di una ricostruzione del compendio probatorio alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito. 3. proprio sulla base di questa ricostruzione alternativa che si sviluppa il secon2 motivo di ricorso, nel quale si sostiene che DA RE, non avrebbe Con, uito al trasporto e all'importazione della sostanza stupeFacente atteso che il -narito non le chiese di noleggiare un'auto e di ingaggiare AR CI, ma - come risulta da una conversazione riportata a pag. 9 della sentenza impugnata - le disse di farsi accompagnare dalla CI in un luogo concordato. Da questa frase la difesa desume che l'intera attività fu organizzata da CE e NA senza il concorso della RE la qi_ale, quand'anche consapevole del fatto che la CI trasportava sostanza stupefac:ente, non avrebbe fornito alcun contributo a tale attività. Così argomentando la difesa non si confronta con le argomentazioni sviluppate dalle sentenze di merito, che possono essere lette congiuntamente e costituiscono un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595). Dalle stesse risulta, infatti: - che, dopo aver appreso che CU aveva reperito una parti:a di stupefacente, CE telefonò alla moglie (la quale si trovava in quel momento in Inghilterra) e le disse che doveva andare a un compleanno da tale AN KI al quale doveva farsi accompagnare da AR CI;
- che il riferimento al compleanno era evidentemente volto a nascondere il vero contenuto dell'incontro al quale la RE doveva portare la CI (questo è il significato che giudici di merito attribuiscono al "farsi accompagnare"); - che fu la RE a noleggiare a nome della CI l'autovettura nella quale fu poi rinvenuta la sostanza stupefacente e ciò dimostra che il noleggio era preordinato, fin dall'inizio, all'esecuzione del trasporto;
4 che, infatti, dopo aver noleggiato l'auto, la RE rassicurò il marito che avevd comprato il «regalo per AN» (divenuto poco dopo: «la torta per AN»); - che è coerente con tale ricostruzione il fatto che la CI abbia viaggiato da sola a bordo dell'auto, ancorché facendo il medesimo tragitto della Mercedes a bordo della quale viaggiavano CE, NA e la stessa RE;
- che in questa prospettiva si spiega che la RE abbia indicato alla CI di fermarsi alla prima stazione di servizio italiana (la Corte sottolinea che vi era evidentemente un controllo continuo e costante sull'auto c:he trasportava la sostanza); - che, dopo l'arresto della CI, gli occupanti della Mercedes, a loro volta sottoposti a controllo con esito negativo, comunicarono ad altri quanto accaduto, mostrandosi stupiti di essere scampati all'arresto; ciò che dimostra pieno coinvolgimento di tutti nel trasporto. La motivazione è congrua, non presenta profili di contraddittorietà o manifesta illogicità ed è conforme ai principi di diritto che regolano la materia. Questa Corte di legittimità, infatti, ha più volte affermato che «la distinzione tra l'ipotesi della connivenza non punibile e il concorso nel delitto, con specifico riguardo alla disciplina degli stupefacenti, va ravvisata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, nel concorso di persone ex art. 110 cod. pen., è invece richiesto un consapevole contributo che può manifestarsi anche in forme che agevolino il proposito criminoso del concorrente, garantendogli una certa sicurezza o, anche implicitamente, una collaborazione sulla quale poter contare» (Sez. 4, n. 34754 del 20/11/2020, Abbate, Rv. 280244; nello stesso senso: Sez. 3, n. 4105E del 22/09/2015, Rapushi, Rv. 265167; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv. 264454). 3.1. A questo proposito si deve ricordare che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto e che, per espressa volontà del legislatore, alla Corte di cassazione è demandato il compito di controllare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza la possibilità di verificare il significato probatorio delle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074). Ed invero, anche dopo la riformulazione dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. peri.. (intervenuta a seguito della legge 20 febbraio 2006, n. 46), al giudice di legittimità resta preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa: un tale modo di procedere trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e invece, anche nell'ambito della disciplina vigente, essa è - e resta - giudice della 5 motivazione (tra tante, Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217). Corollario di tale pacifico approccio è il principio - rilevante nel procedimento in esame - secondo cui, in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti interceLati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715). 4. Avendo ricostruito nei termini indicati il comportamento tenuto dalla RE, i giudici di merito hanno coerentemente escluso che il contributo fornito alla illecita attività oggetto di imputazione sia stato di minima importanza. Secondo 3 ricostruzione fornita dai giudici di merito, infatti, l'odierna ricorrente si pi-eoccupò di noleggiare l'auto a nome della CI, si fece accompagnare da lei a Bruxelles, dove lo stupefacente fu caricato sull'auto e, insieme al marito e a NA, la scortò in Italia indicandole anche dove fermarsi per non perderla di vista. La Corte di appello, dunque, ha attribuito alla RE un ruolo subordinato rispetto a quello del marito, ma niente affatto marginale, ed è appena il caso di ricordare che, per giurisprudenza costante, «ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, -delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto ad accertare se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso» (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, Barbato, Rv. 266461; Sez. 3, n. 34985 del 16/07/2015, Caradonna, Rv, 264455). 5. Col quarto motivo, la ricorrente si duole della mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Nel caso di specie, il giudice di primo grado ha escluso l'applicazione di tali attenuanti in ragione del non trascurabile apporto fornito all'operazione illecita, dell'assenza di elementi positivi ulteriori e diversi dall'incensuratezza e della complessiva gravità del fatto. La Corte territoriale ha condiviso tale valutazione sottolineando che, nel caso di specie, l'assenza di elementi di segno positivo deve essere collocata «in un contesto di elevatissima capacità a delinquere» che può inferirsi dall'inserimento «nella intrapresa illecita oggetto di addebito a semplice 6 ere estensore Il Co richiesta del Laence». Tanto premesso, si deve ricordare che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente e atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del , s-:ato e alle modalità di esecuzione di esso può risultare sufficiente allo scopo 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 2, n. 3896 del 20/e../2016, De Cotiis, Rv. 265826; Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014; Lule, Rv. 259899). 6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 11 ottobre 2023 Il Presidente