Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2768
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Sentenza 26 febbraio 2002

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In tema di responsabilità civile dei magistrati, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, là dove prevede un giudizio preliminare di ammissibilità della domanda, stabilendo, al quarto comma, il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di inammissibilità della corte d'appello per proporre, con la notifica all'altra parte, il ricorso per cassazione contro detto provvedimento, atteso, per un verso, che la previsione di un giudizio preliminare di delibazione, configurato come una fase dell'unitario giudizio di merito, non rappresenta un ostacolo apprezzabile per la difesa dei diritti azionati, e, per l'altro verso, che l'aver posto un termine di impugnazione più breve di quelli stabiliti in via generale dalla disciplina del processo di cognizione assicura una più compiuta tutela dei valori consacrati dai parametri costituzionali evocati.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2768
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2768
    Data del deposito : 26 febbraio 2002

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