Sentenza 26 febbraio 2002
Massime • 1
In tema di responsabilità civile dei magistrati, è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge 13 aprile 1988, n. 117, là dove prevede un giudizio preliminare di ammissibilità della domanda, stabilendo, al quarto comma, il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto di inammissibilità della corte d'appello per proporre, con la notifica all'altra parte, il ricorso per cassazione contro detto provvedimento, atteso, per un verso, che la previsione di un giudizio preliminare di delibazione, configurato come una fase dell'unitario giudizio di merito, non rappresenta un ostacolo apprezzabile per la difesa dei diritti azionati, e, per l'altro verso, che l'aver posto un termine di impugnazione più breve di quelli stabiliti in via generale dalla disciplina del processo di cognizione assicura una più compiuta tutela dei valori consacrati dai parametri costituzionali evocati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 26/02/2002, n. 2768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2768 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. GIAMMARCO CAPPUCCIO - Consigliere -
Dott. GIUSEPPE MARZIALE - rel. Consigliere -
Dott. SALVATORE SALVAGO - Consigliere -
Dott. FRANCESCO FORTE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NT NF, elettivamente domiciliato in Roma, Via Malia Cristina n. 8, presso l'avv. Goffredo Gobbi, che con il prof. avv. Francesco Tagliarini del Foro di Bergamo lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 7, 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende come per legge
- intimata -
avverso il decreto della Corte d'Appello di Brescia n. 3/00 del 3 marzo 2000. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14 novembre 2001 dal relatore Cons. Dott. Giuseppe Marziale;
Uditi, per le parti, l'avvocato Tagliarini e l'avvocato dello Stato Bruni;
Udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale Dott. Raffaele Cennicola, il quale ha concluso, preliminarmente, per l'inammissibilità del ricorso e, nel merito, per il suo rigetto. Premesse in fatto e svolgimento del processo
1 - Con atto notificato il 19 dicembre 1997, il signor NI RI conveniva in giudizio la Presidenza del Consiglio dei Ministri innanzi al Tribunale di Brescia, ai sensi dell'art. 4, legge 13 aprile 1988, n. 117, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti per effetto del comportamento gravemente colposo tenuto nell'esercizio delle funzioni giudiziarie dai magistrati, signori Johann Pichler, Marco Pradi, Pietro Ghiaro e Ugo Di Benedetto.
2 - I fatti posti a fondamento della domanda erano riferiti a due giudizi promossi dal signor CH ER nei confronti del RI, gestore di un albergo in Merano, le cui vicende possono essere così sintetizzate.
2.1 - Con ricorso del 10 febbraio 1981 il ER aveva chiesto al pretore di Merano l'accertamento della nullità o dell'inefficacia del licenziamento intimatogli dal RI a far data dal 5^ settembre 1980 e la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni subiti.
Il ricorso era stato parzialmente accolto dal OR con sentenza del 9 marzo 1983, con la quale era stata ordinata la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro ed era stata disposta la condanna del resistente al versamento, a titolo risarcitorio, di cinque mensilità.
Il Tribunale di Bolzano, con sentenza del 13 gennaio 1984, aveva respinto l'appello del datore di lavoro, mentre aveva accolto parzialmente quello del dipendente.
Tale sentenza era stata però cassata con rinvio da questa Corte con sentenza 20 gennaio 1986 n. 6618, enunciando il principio secondo cui il risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato per il periodo intercorrente tra il licenziamento e la sentenza di annullamento si identifica per la parte eccedente le cinque mensilità dovute per legge, salvo prova contraria, nelle retribuzioni non percepite.
Il Tribunale di Trento, pronunciandosi in sede di rinvio, con sentenza depositata il 24 dicembre 1987 aveva condannato il RI a corrispondere al ER le retribuzioni mensili spettanti dal 1 settembre 1980 al 9 marzo 1983, detratti gli acconti già versati e le retribuzioni medio tempore percepite, rigettando l'istanza del RI diretta a provare che il ER era stato successivamente assunto da altre aziende.
Detta sentenza era stata nuovamente impugnata, con ricorso per cassazì one, dal Triunfò.
2.1.1 - Nel frattempo, essendo passato in giudicato il capo della sentenza pretorile con il quale era stata ordinata la sua reintegrazione nel posto di lavoro, il ER aveva instaurato, in data 27 agosto 1987, un nuovo giudizio innanzi al OR di Merano, al fine di ottenere la condanna del RI al pagamento delle competenze dovute dal 9 marzo 1983 alla effettiva reintegrazione (che fino a quel momento non era ancora avvenuta) calcolate in complessive L. 74.447.075.
All'udienza del 20 aprile 1988 il OR aveva dichiarato l'estinzione del giudizio, dopo aver preso atto che il ricorrente aveva rinunciato "al diritto e all'azione fatti valere in quel giudizio" e ad ogni altra pretesa e diritto derivante dal rapporto di lavoro avuto con il RI, ivi compresi quelli ricollegabili alle sentenze emanate nel corso dell'altro giudizio, dichiarando di accettare la risoluzione del rapporto avvenuta il 1^ settembre 1980 con compensazione delle spese di giudizio, e che tale rinuncia era stata accettata dal difensore del convenuto in presenza della moglie del medesimo.
Il 19 aprile 1990 questa Corte aveva accolto il ricorso proposto dal RI avverso la sentenza pronunciata dal tribunale di Trento in sede di rinvio, cassandola nel capo con il quale era stata era stata negata l'ammissibilità e la pertinenza delle prove da lui richieste. La causa era stata rinviata al Tribunale di Rovereto che, con sentenza del 4 aprile 1991, aveva dichiarato cessata la materia del contendere sulla base della transazione intervenuta il 20 aprile 1988, anche con riferimento ai rapporti oggetto di quel giudizio, tra il ER e la moglie del RI.
Anche quest'ultima decisione era stata però cassata da questa Corte (sent. 14 settembre 1993, n. 9401) e, a conclusione del giudizio di rinvio, il Tribunale di Verona, con sentenza del 27 aprile 1995, aveva accertato l'interesse del RI ad ottenere una pronuncia di accertamento dell'infondatezza della pretesa della controparte di ottenere più delle cinque mensilità di retribuzione riconosciute dal OR di Merano con la sentenza del 9 marzo 1983. 3 - La "colpa grave" del OR di Merano era derivata, secondo l'attore, dall'aver dichiarato il 20 aprile 1988 l'estinzione del giudizio instaurato dal ER il 27 agosto 1987, senza tener conto dell'istanza di differimento dell'udienza da lui presentata personalmente in cancelleria. facendo presente l'esigenza di dover provvedere alla sostituzione del proprio difensore. Quella dei componenti del collegio del Tribunale di Rovereto, dall'aver dichiarato, relativamente all'altro giudizio, cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite, sulla base di quanto convenuto con l'atto di transazione stipulato il 20 aprile 1988 tra la moglie del RI e il ER, senza considerare che in tale si dava atto che il RI si era dichiarato contrario a qualsiasi ipotesi transattiva.
4 - La domanda era dichiarata inammissibile dal Tribunale di Brescia, con decreto del 10 marzo 1999, sul rilievo:
- che l'azione risarcitoria, in ordine ai fatti addebitati al Pilcher, era da ritenersi ormai preclusa, perché proposta dopo la scadenza del termine biennale stabilito, a pena di decadenza, dall'art. 4, secondo comma, legge 117/88;
- che, in ogni caso, il suo comportamento e quello degli altri magistrati sopra indicati, era stato immune da ogni censura. Il reclamo del RI era respinto dalla Corte d'appello di Brescia, che ribadiva la tardività dell'azione di responsabilità in relazione al comportamento addebitato al OR di Merano e la sua manifesta infondatezza rispetto alla pronuncia di cessazione della materia del contendere adottata dal Tribunale di Rovereto.
5 - Il RI chiede la cassazione di tale decisione con due motivi di gravame. La Presidenza del Consiglio dei Ministri resiste, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del ricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie illustrative.
Motivi della decisione
6 - L'eccezione di inammissibilità, sollevata in via preliminare dalla Presidenza del Consiglio, si fonda sull'assunto che il ricorso è stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla notificazione del decreto impugnato a cura della cancelleria della Corte d'appello, stabilito dall'art. 5, quarto comma, della legge 13 aprile 1988, n. 117.
Non è controverso, e risulta comunque in modo inequivocabile dagli atti del giudizio, che il ricorso è stato notificato il 16 febbraio 2001.
Il ricorrente contesta invece che la notifica del decreto sia stata, quanto meno ritualmente, effettuata secondo le prescrizioni del citato art. 5, quarto comma, legge n. 117/88. E da tale premessa trae argomento per affermare che la notifica del ricorso è stata tempestiva, essendo avvenuta prima della scadenza del più ampio termine concesso dall'art. 327 c.p.c. La deduzione è però palesemente infondata, dal momento che esiste in atti la prova irrefutabile che il decreto venne notificato al ricorrente il 17 marzo 2000 - per il tramite di persona addetta all'Ufficio notifiche esecuzioni e protesti della Corte d'appello di Brescia - presso l'avvocato Giuseppe Porqueddu, che lo aveva assistito nella precedente fase di giudizio. La tardività della notifica del ricorso non è quindi revocabile in dubbio, trattandosi di adempimento che, come si è posto in evidenza, deve essere effettuato "entro trenta giorni dalla notificazione del decreto" impugnato.
6.1 - I dubbi in ordine alla legittimità costituzionale del citato art. 5, legge n. 117/88, prospettati dal ricorrente con riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., assumendo che la previsione di un giudizio preliminare di ammissibilità della domanda, e l'estrema brevità dei termini concessi per l'impugnazione dei decreti di inammissibilità, sarebbero irragionevolmente penalizzanti per il danneggiato, sono manifestamente infondati.
Invero, come è stato posto in evidenza dal Giudice delle leggi, la previsione di un giudizio preliminare di ammissibilità della domanda costituisce applicazione di un istituto largamente diffuso nel nostro diritto positivo, e non rappresenta un ostacolo apprezzabile per la difesa dei diritti azionati (C. Cost. 30 dicembre 1987, n. 621; 12 luglio 1965, n. 70). Ciò è tanto più vero quando, come nel caso di specie, il giudizio di ammissibilità sia configurato dal legislatore (non come un giudizio autonomo, ma, come una fase dell'unitario giudizio di merito e la sua disciplina sia articolata in termini tali da consentire (mediante la previsione: a) che la dichiarazione di ammissibilità e quella di ammissibilità non sono emesse nelle forme di sentenza, ma di UD decreto;
b) che il decreto di inammissibilità non è appellabile, ma reclamabile ex art. 739 c.p.c.; c) che il decreto di ammissibilità non è reclamabile e dispone l'immediata prosecuzione del processo) la risoluzione di tale questione in termini assai più brevi di quelli richiesti dal rito ordinario. Appare, pertanto, evidente che la previsione di termini di impugnazione più brevi di quelli stabiliti in via generale dalla disciplina del processo di cognizione, lungi dal porsi in contrasto con i principi sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost., è invece diretta ad assicurare una più compiuta tutela dei valori da tali disposizioni.
7 - Resta così confermata, anche sotto tale ulteriore profilo, l'inammissibilità del ricorso. Le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese, liquidando gli onorari in L.
3.000.000 e gli esborsi in lire 13.700.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 novembre 2001. Depositato in Cancelleria il 26 febbraio 2002