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Sentenza 1 novembre 2025
Sentenza 1 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 01/11/2025, n. 11057 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11057 |
| Data del deposito : | 1 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro a seguito della sostituzione dell'udienza del 2/10/2025 mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.15705 /2023 Tra
( avv.PATE VINCENZO ,PATE ALESSIA ) Parte_1
E
in persona del legale rapp.te p.t. ( avv.STIEFEL Controparte_1
CH IS , LI TO , ST AN )
FATTO E DIRITTO
La ricorrente in epigrafe ha convenuto in giudizio l'ambasciata di , esponendo: CP_1
– di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze dell dal 16 aprile 1986 CP_1 al 31 dicembre 2016, data delle proprie dimissioni per pensionamento;
– di essere stata formalmente assunta a tempo indeterminato dal 13 settembre 1994, con la qualifica di impiegata di IV livello CCNL Commercio (Terziario) e mansioni di segretaria, con orario settimanale di 36 ore e 15 minuti;
– di avere, sin dal 1992, svolto in modo continuativo e prevalente mansioni di livello superiore rispetto all'inquadramento formale, consistenti nel coordinamento dell'organizzazione di eventi culturali (concerti, mostre, rassegne cinematografiche) finalizzati alla promozione della cultura finlandese in Italia;
– di avere partecipato a commissioni per l'assegnazione di borse di studio, curato in autonomia le pratiche di scambio di ricercatori e professori, redatto note verbali per giornalisti e ricercatori finlandesi, organizzato viaggi per giornalisti italiani e collaborato con istituzioni finlandesi per eventi di rilievo internazionale, come la Biennale di Venezia;
– di avere, negli ultimi dieci anni, assunto responsabilità ulteriori, organizzando eventi in autonomia e provvedendo anche al reperimento di sponsor e fondi;
– di essere stata indicata negli opuscoli ufficiali come “Coordinatrice culturale e di aver tenuto un discorso in tale veste nel 2013, con Controparte_1 riconoscimento esterno del ruolo svolto;
– di non avere, tuttavia, mai ottenuto dal datore di lavoro il riconoscimento formale dell'inquadramento superiore né il trattamento economico corrispondente;
– di aver ricevuto nel 2014 la proposta di un inquadramento nel III livello, privo tuttavia di effetti economici migliorativi, proposta da lei rifiutata. Tanto premesso e richiamato l'art 2013 cc ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'inquadramento nel II livello del CCNL Terziario a decorrere dal 1° giugno 1995, nonché la condanna della resistente al pagamento delle differenze retributive per un importo complessivo di € 164.673,92, oltre accessori di legge.
L si è costituita in giudizio, contestando la fondatezza della Controparte_1 domanda, sostenendo che la ricorrente ha sempre svolto mansioni coerenti con l'inquadramento contrattuale di impiegata di IV livello del CCNL Terziario quali : gestione del materiale informativo, comprendente la preparazione degli ordini, la distribuzione e l'invio agli utenti dei materiali dell'ente; organizzazione pratica degli eventi, limitata al contatto con fornitori e interlocutori esterni per aspetti logistici, informazioni al pubblico, supporto ai funzionari responsabili, con compiti di assistenza, gestione della corrispondenza e filtro delle telefonate per i responsabili degli affari culturali e stampa, senza mai assumere compiti o responsabilità riconducibili ai livelli superiori. Ha affermato, inoltre, che l'autorizzazione all'uso della qualifica di “Addetto culturale (aggiunto)”, fu dettata unicamente da esigenze di semplificazione dei rapporti con interlocutori esterni e non costituì riconoscimento formale o sostanziale di un mutamento delle mansioni. Ha eccepito, infine, la prescrizione quinquennale delle differenze retributive ed ha evidenziato che anche in caso di riconoscimento del livello superiore, il superminimo assorbibile percepito dalla ricorrente neutralizzerebbe ogni differenza economica.
Istruita documentalmente e a mezzo testimoni e autorizzato il deposito di note conclusive la causa è stata decisa a seguito del deposito di note sostitutive dell'udienza ex art 127 ter cpc . La ricorrente inquadrata nel IV livello CCNL terziario rivendica il diritto all'inquadramento nel II livello in forza delle mansioni svolte sin dal 1992. Ai fini della verifica della fondatezza della domanda appare opportuno preliminarmente analizzare la distinzione tracciata dal CCNL fra i due livelli. Orbene secondo la normativa contrattuale appartengono al II ivello :“i lavoratori di concetto che svolgono compiti operativamente autonomi e/o con funzioni di coordinamento e controllo, nonchè il personale che esplica la propria attività con carattere di creatività nell'ambito di una specifica professionalità tecnica e/o scientifica, e cioè:…8) segretario di direzione con mansioni di concetto”. Rientrano, invece nel IV livello: “i lavoratori che eseguono compiti operativi anche di vendita e relative operazioni complementari, nonchè i lavoratori adibiti ai lavori che richiedono specifiche conoscenze tecniche e particolari capacità tecnico-pratiche comunque acquisite, e cioè: …3) traduttore (adibito alle sole traduzioni scritte); …; addetto a mansioni d'ordine di segreteria. Dalla lettura comparata delle due declaratorie emerge che la differenza tra il II e il IV livello non riguarda tanto l'ambito materiale delle attività, quanto piuttosto il grado di autonomia, responsabilità e rilevanza funzionale con cui esse vengono svolte. In particolare, il II livello è destinato ai lavoratori di concetto, ossia a coloro che non si limitano all'esecuzione di istruzioni o procedure standardizzate, ma che operano con margini di autonomia operativa, esercitano funzioni di coordinamento e controllo su altri dipendenti o attività, oppure svolgono compiti che implicano valutazioni discrezionali e iniziativa personale. Diversamente, nel IV livello l'attività, pur qualificata, mantiene un profilo esecutivo e di supporto, privo di poteri decisionali o gestionali propri e limitato all'esecuzione di compiti secondo direttive ricevute. Vi rientrano i lavoratori addetti a compiti prevalentemente operativi o d'ordine, che si limitano all'attuazione di istruzioni ricevute, con margini ridotti di autonomia decisionale. Le figure indicate nella relativa esemplificazione — come il traduttore adibito alle sole traduzioni scritte o l'addetto a mansioni d'ordine di segreteria — si caratterizzano per un'attività standardizzata e priva di responsabilità diretta di coordinamento, pur richiedendo specifiche conoscenze tecnico-pratiche o linguistiche.
Orbene dall'espletata istruttoria è emerso che la ricorrente ha svolto attività connesse al settore culturale dell' prevalentemente consistenti in compiti di supporto CP_1 organizzativo, logistico e operativo rispetto alle decisioni e alle direttive assunte dai funzionari diplomatici responsabili. Il teste ha raccontato di conoscere la ricorrente sin dagli anni '80, quando si era Tes_1 appena laureato perché faceva ricerche sull'architettura finlandese e lei gli ha fornito materiali informativi provenienti dall' .Ha ricordato di aver ottenuto una CP_1 borsa di studio nel 1989 tramite una commissione italo-finlandese, ma non ha potuto confermare se la ricorrente ne facesse parte ( “Non so se la ricorrente ne facesse parte, ma non credo . Credo che istituisse le pratiche, ma non posso essere più preciso”). Ha affermato di essersi rivolto molto spesso a lei quando aveva necessità di informazioni culturali e accademiche sulla . Ha affermato che la ricorrente “ era molto attiva CP_1 dell'organizzazione di eventi”, ma non è stato in grado di fornire dettagli pur precisando che “proponeva idee ( ad iniziative culturali anche tramite contatti che lei aveva con artisti finlandesi)” senza, però, essere in grado di chiarire a chi venissero sottoposte queste proposte.
La che ha lavorato per l'Ambasciata finlandese dal 1983 al 2019, ha Parte_2 tracciato un percorso professionale dettagliato della ricorrente: inizialmente assunta come fattorino, poi centralinista, successivamente segretaria del vice capo missione, e infine collaboratrice del consigliere per gli affari culturali e stampa. Ha confermato che la ricorrente si occupava della distribuzione di materiale informativo sulla . In
CP_1 ordine all'organizzazione degli eventi la teste ha dichiarato : “Preciso che la ricorrente era anche Presidente dell'Associazione Finlandese che si occupa di organizzare eventi per i cittadini finlandesi e non solo. Spesso gli eventi venivano organizzati unitamente all e la ricorrente, nella duplice veste di Presidente dell'Associazione e
CP_1 dipendente dell si occupava dell'organizzazione, ma non sono in grado di
CP_1 precisare cosa facesse. adr sicuramente ci sono stati eventi organizzati solo dall' di cui si è occupata anche la ricorrente, ma preciso in questi casi si
CP_1 lavora in gruppo e che qualunque decisione deve essere approvata dal capo-missione. Inoltre faccio presente che c'è sempre il Responsabile del settore culturale. E' quest'ultimo che ha la responsabilità di quello che fa l' e poi delega i propri
CP_1 collaboratori. adr sicuramente la ricorrente ha fatto delle proposte concernenti l'organizzazione di questi eventi, ma preciso che è necessaria l'approvazione del capo- missione perché comporta l'utilizzo di fondi”. Ancora, la teste ha dichiarato : “può essere capitato che degli artisti finlandesi avessero interesse a organizzare degli eventi patrocinati dall' e quindi presumo che la ricorrente, nella duplice veste di
CP_1
Presidente dell'Associazione finlandese e dipendente dell' , si sia occupata CP_1 della organizzazione. Sicuramente nello svolgimento di questa attività rendeva conto ai Responsabili del settore culturale che si sono succeduti negli anni. Qualcuno di loro partecipava attivamente all'organizzazione, dipendeva dal funzionario responsabile, mentre altri si limitavano a firmare, ma è chiaro che dovevano sapere cosa stanno firmando”. Quanto alle note verbali la teste ha chiarito che “sono via di comunicazione tra e Ministero degli Esteri. Si utilizzano dei modelli che poi vengono CP_1 modificati in base alle esigenze. Sicuramente nel suo settore la ricorrente ha redatto alcune di queste note verbali. Posso dire ad esempio che deve averlo fatto in occasione della valutazione delle richieste di borse di studio, dove viene redatto l'elenco dei richiedenti. Preciso che esisteva una commissione composta da funzionari del Ministero degli Esteri e dell per valutare queste richieste. Nella commissione erano CP_1 presenti il Responsabile il settore culturale e la ricorrente. Era la commissione che valutava le richieste. La ricorrente riceveva le richieste, dava informazioni su come dovevano essere redatte e quale documentazione produrre. Non mi risulta che facesse una prima “scrematura” delle richieste da sottoporre alla commissione. Almeno non me lo ricordo. Sono a conoscenza di questi fatti perché mi è capitato di sostituirla in questa attività quando lei è stata male”. La teste ha anche confermato che la ricorrente partecipava all'organizzazione del Nordic Film Festival (un evento in cui si proiettano film scandinavi), ma non è stata in grado di chiarirne il ruolo. Tuttavia ha precisato che
“C'erano delle riunioni tra le ambasciate di vari paesi in cui si discuteva l'organizzazione dell'evento… queste riunioni si tenevano in lingua inglese o svedese e quindi la ricorrente aveva difficoltà a partecipare non parlando nessuna delle due lingue”.
La teste , che ha lavorato presso l' a Roma dal Tes_2 Controparte_1 giugno 2013 all'agosto 2017 con il ruolo di Ministro consigliere ha confermato che la ricorrente era assistente agli affari culturali e che si occupava della distribuzione del materiale informativo sulla , prodotto dal Ministero degli Esteri e selezionato CP_1 in base alla rilevanza per il contesto italiano. Ha inoltre dichiarato : “ Confermo che la ricorrente ci assisteva anche nell'organizzazione degli eventi : telefonava a ospiti rilevanti per quel tipo di evento chiedendo la disponibilità oraria e inviando e-mail e chiedeva anche se potevano partecipare come oratori. Aiutava in tutti gli aspetti concernenti l'organizzazione. A seconda dell'importanza dell'ospite c'era anche l'ambasciatore che introduceva l'ospite dell'evento. Preciso che maggiore è l'importanza dell'evento maggiore era il coinvolgimento dei diplomatici, come avviene in tutte le ambasciate. Ad esempio nel caso in cui ci sia un evento culturale a cui partecipa il Ministro della cultura è l'ambasciatore che presenta l'idea, poi si discutono i dettagli tecnici che servono poi all'assistente. Per questa ragione questo tipo di professione si chiama “assistente”. La teste ha escluso che nel periodo in cui lei ha lavorato in Ambasciata la ricorrente scrivesse le note verbali . Quanto all'organizzazione del Nordic Film festival ha dichiarato : “Partecipava alla corrispondenza con la
[...]
. Se c'erano ospiti finlandesi mi sembra che organizzasse loro il viaggio Controparte_2
o li aiutasse ad organizzarlo, ma non ricordo con precisione. Partecipava alle riunioni preliminari e poi la ricorrente si occupava delle questioni tecniche con le varie ambasciate. adr la ci comunicava i film disponibili e in quale lingua. Controparte_2
Da questo elenco noi sceglievamo il film per il festival : lo facevo io con la ricorrente e preciso che alle riunioni partecipavano molte persone tra cui tirocinanti dell'università. Alla fine la decisione finale la prendevamo la ricorrente ed io. Non ricordo che siamo mai state in disaccordo, ma se ci fosse stato disaccordo la decisione l'avrei presa io…. Adr in Ambasciata chiunque poteva ideare eventi culturali. La pianificazione dipendeva dal tipo di evento, ma gli aspetti pratici venivano gestiti dalla ricorrente. Preciso che la decisione finale in ordine alla realizzazione di un evento proposto spettava ai diplomatici e, in ultimo, all'ambasciatore. So che le proposte ci venivano anche da fuori ad esempio da artisti, ma la decisione spettava all'ambasciatore”.In ordine ai contatti con gli sponsor la teste ha dichiarato che “ normalmente venivano tenuti dalla ricorrente in base a quello che era stato stabilito nel corso delle riunioni (con le altre ambasciate nel caso de Nordic film festival). La decisione degli sponsor da contattare la prendevano i diplomatici. Se l'evento e lo sponsor erano ad alto livello il primo contatto lo prendeva l'ambasciatore.
Il teste ha confermato la collaborazione della ricorrente con il consigliere Tes_3 culturale e ha dichiarato che manteneva rapporti con giornalisti e altri operatori culturali. Nulla di preciso ha potuto riferire, però, con riferimento alla redazione delle note verbali, al ruolo della ricorrente nelle commissioni per l'assegnazione di borse di studio o alla ricerca di sponsor.
Alla luce di tali risultanze, dalla prova non è emerso che la ricorrente abbia svolto quelle attività di concetto riconducibili al II livello del CCNL. Nessuna delle deposizioni raccolte consente, infatti, di attribuirle una sfera di autonomia operativa, di responsabilità o di coordinamento che trascenda il mero ambito esecutivo.
In primo luogo, va osservato che tutte le testimonianze descrivono un'organizzazione interna rigidamente gerarchizzata, nella quale la titolarità delle decisioni — tanto nella programmazione degli eventi culturali quanto nella gestione dei fondi o nella corrispondenza diplomatica — spettava esclusivamente ai funzionari e, in ultima istanza, al capo missione. In tale contesto, il contributo della ricorrente si inseriva in un'attività di gruppo, priva di margini di autonomia: ella poteva avanzare proposte o suggerimenti, ma ogni iniziativa era subordinata all'approvazione dei superiori e non comportava responsabilità diretta. Ciò esclude che le sue funzioni potessero qualificarsi come “di concetto”, poiché mancava quell'autonomia e quella discrezionalità operativa che caratterizzano il lavoratore di livello superiore.Al contrario, le deposizioni convergono nel rappresentare un'attività di natura esecutiva, tecnica e organizzativa, certamente di rilievo e talvolta complessa, ma svolta nell'ambito di direttive altrui e sotto la vigilanza dei diplomatici, i quali detenevano il potere decisionale e gestionale effettivo. La partecipazione della ricorrente all'organizzazione di eventi culturali non presenta elementi idonei a configurare un esercizio di poteri o funzioni di coordinamento. La prova ha chiarito che la pianificazione degli eventi era discussa collegialmente e che ogni decisione, anche meramente operativa, doveva essere validata dal responsabile del settore culturale o dall'ambasciatore. L'attività della ricorrente era dunque esecutiva e subordinata, consistente nel mantenere contatti, predisporre comunicazioni e curare aspetti logistici. Né il fatto che talvolta ella potesse proporre idee o intrattenere rapporti con artisti e sponsor muta la natura delle sue mansioni: l'iniziativa materiale o la collaborazione propositiva non si traducono in autonomia gestionale, soprattutto quando, come nel caso di specie, ogni atto rimane soggetto a verifica e approvazione superiori. La stessa partecipazione a commissioni per la valutazione delle borse di studio conferma un ruolo ausiliario, di supporto istruttorio e amministrativo: la ricorrente riceveva le domande, forniva indicazioni e trasmetteva i fascicoli, ma la decisione spettava ad organi formalmente composti da funzionari, nei confronti dei quali ella non aveva poteri di impulso o di indirizzo. Anche l'asserita attività di redazione delle note verbali non assume valenza qualificante in senso superiore. Dalla prova è emerso che la ricorrente si limitava a predisporre bozze sulla base di modelli standard, all'interno di procedure amministrative predefinite e con controllo finale dei funzionari diplomatici. Un simile apporto non implica elaborazione personale o capacità di sintesi autonoma di contenuti complessi, ma rientra in compiti di natura tecnico-pratica e strumentale, coerenti con l'inquadramento inferiore. Infine ,il fatto che nei biglietti da visita o nelle brochure la ricorrente fosse indicata come “coordinatrice culturale” non modifica, di per sé, la natura reale delle mansioni svolte. La denominazione esterna poteva servire a facilitare i rapporti con terzi o a conferire un'immagine ufficiale agli interlocutori esterni, ma non costituisce prova di autonomia gestionale o decisionale interna. Nel complesso, dalla prova non emerge un'attività caratterizzata da autonomia intellettuale o capacità di iniziativa in un ambito tecnico-specialistico, come richiede il secondo livello per i lavoratori “di concetto”, ma piuttosto una collaborazione amministrativa di tipo esecutivo, in cui l'apporto personale è funzionale all'attuazione di direttive altrui. Le competenze richieste — linguistiche, organizzative e relazionali — denotano capacità tecnico-pratiche acquisite con l'esperienza, ma non implicano la gestione autonoma di processi o l'elaborazione di contenuti culturali propri.
La domanda non può, pertanto , trovare accoglimento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel loro importo minimo tenuto conto : 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate applicando gli importi della tabella n. 3 (cause di lavoro) allegata al DM. n. 147/2022, del valore della controversia ( tra euro 52.001 e 260,000) considerando le fasi 1, 2,3 e 4 (studio, introduttiva, istruttorie e decisionale).Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento di euro 6.699,00 a titolo di compensi professionali oltre spese generali IVA e CPA.
Il Giudice