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Sentenza 17 febbraio 2025
Sentenza 17 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 17/02/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1583/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1583/2024 promossa da:
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 30/05/1983, Parte_1 residente in [...], 20, Cataguases/MG, Brasile (CAP 36770-034) e
[...]
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 26/07/1986, residente in Parte_2
Praça Coronel Tiburcio, Muriaé/MG, Brasile (CAP 36884-097), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) come da procura notarile in C.F._1 atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito in Roma, Via Colleferro n. 15 (CAP 00189). I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi degli artt. 136, terzo comma, 170 e 176 c.p.c., al numero di fax (0630361952) oppure a mezzo di posta elettronica certificata iuffrè.it; Email_1
ricorrenti contro
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.06.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il giorno 17/10/1876, come risultante dall'atto Per_1 di nascita (cfr. doc. in atti n. 3), dai genitori e . Controparte_3 Parte_3
Successivamente emigrava in Brasile e si sposava, in data 26/10/1898, con Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 5). Dalla loro unione coniugale nasceva, nella città di Lima Duarte (Brasile), in data 03/12/1899, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si univa in matrimonio Persona_3 con da Cunha il 09/06/1923 (cfr. doc. in atti n. 7). Per_4
L'originario avo italiano era poi deceduto in Brasile senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In data 26/07/1928, dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_3 Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8), la quale contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano Parte_4
da in data 17/09/1949 (cfr. doc. in atti n. 9), acquisendo il nome di Persona_6 Pt_1 Parte_4
da .
[...] Pt_1
In seguito al loro matrimonio, in data 20/05/1951, nasceva da (cfr. doc. in Persona_7 Pt_1 atti n. 10), il quale si sposava con il 30/10/1981 (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_8
Dalla loro unione coniugale nascevano in Brasile, nella città di Juiz de Fora, i loro figli Pt_1 da , in data 30/05/1983, e da , in data 26/07/1986,
[...] Pt_1 Parte_2 Pt_1 attuali ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 12 e 14).
Successivamente, da , in data 09/09/2017, si sposava con Parte_1 Pt_1 [...]
(cfr. doc. in atti n 13); da , invece, si univa in matrimonio, Parte_5 Parte_2 Pt_1 in data 08/11/2019, con (cfr. doc. in atti n.15). Persona_9
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano e ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di Stato Civile e anagrafici, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 17.12.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva
2 il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/01/2025, assente parte convenuta, la difesa evidenziava di aver depositato memorie di replica con allegati nuovi tentativi di accesso al rimasti infruttuosi,si riportava Parte_6 integralmente alla suddetta memoria e al ricorso introduttivo insistendo per il suo integrale accoglimento. Dunque, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
, , Persona_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima Parte_10 Parte_11 persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in
3 alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
4 Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo
5 l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001
e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i figli di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua negare tale diritto ai figli (e ai loro discendenti) di emigrante italiana nati prima del 01.01.1948 e a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Orbene, il presente procedimento si basa sull'asserita discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano cittadino italiano originario, che emigrò in Brasile e non acquisì mai la Persona_1 cittadinanza brasiliana mediante naturalizzazione, come comprovato dalla documentazione allegata agli atti. Tale circostanza è determinante, in quanto consente di ritenere che Persona_1 mantenne la cittadinanza italiana durante l'intero arco della sua vita e, conseguentemente, la trasmise iure sanguinis ai propri discendenti.
In particolare, ebbe un figlio, , al quale trasmise la cittadinanza Persona_1 Persona_3
6 italiana in virtù del principio della continuità dello status civitatis iure sanguinis, disciplinato dalla
Legge 13 giugno 1912, n. 555. , a sua volta, ebbe una figlia nel 1928, Persona_3 Parte_4
alla quale trasmise la cittadinanza italiana secondo le medesime disposizioni normative.
[...]
Tuttavia, nel 1928 risultava ancora vigente l'art. 10 della Legge 555/1912, che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che contraevano matrimonio con cittadini stranieri e, per effetto di tale matrimonio, acquisivano la cittadinanza del coniuge. Questa normativa, discriminatoria per ragioni di genere, comportava, come anticipato, la cessazione dello status civitatis italiano per le donne, indipendentemente dalla loro volontà.
Nel caso di specie si osserva che contrasse matrimonio con un cittadino Parte_4 brasiliano nel 1949. Tuttavia, a tale data, il quadro normativo aveva subito significative modifiche a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948. L'art. 3 della Costituzione, infatti, aveva introdotto il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i sessi, rendendo incompatibile con l'ordinamento costituzionale ogni normativa che determinasse automaticamente la perdita della cittadinanza italiana da parte delle donne in ragione del matrimonio con cittadini stranieri.
Tale evoluzione giuridica fu confermata dalle successive pronunce giurisprudenziali coeve, che stabilirono l'illegittimità di disposizioni di legge incompatibili con i principi costituzionali, in particolare per quanto concerne la perdita automatica della cittadinanza italiana in assenza di una dichiarazione esplicita di volontà o di un atto formale in tal senso.
Pertanto, nel caso di specie, si deve concludere che , pur avendo contratto Parte_4 matrimonio con un cittadino brasiliano ( da ), conservò la cittadinanza Persona_6 Pt_1 italiana, in quanto non risulta né agli atti né dalle circostanze documentate che essa abbia compiuto alcun atto idoneo a manifestare la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana. Di conseguenza, ella ha trasmesso la cittadinanza italiana al proprio figlio da , il quale, a sua Persona_10 Pt_1 volta, ha trasmesso lo status civitatis italiano ai propri figli da e Parte_1 Pt_1 Parte_2 da , attuali ricorrenti nel presente giudizio, confermando così la continuità iure
[...] Pt_1 sanguinis nella linea di discendenza dagli ascendenti italiani.
Ebbene, a questo punto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, la difesa ha dedotto che i ricorrenti hanno tentato, senza successo, di accedere al sistema di prenotazione online "Prenot@mi", seguendo le indicazioni fornite dal sito istituzionale del
Consolato di Belo Horizonte (cfr. doc. in atti n. 16). Per oltre 30 giorni hanno cercato di fissare un
7 appuntamento, senza mai trovare disponibilità, e non hanno ricevuto alcun riscontro dall'Autorità consolare.
In particolare, ha evidenziato come il sistema "Prenot@mi", pur presentandosi come una piattaforma di facile accesso, nella pratica si traduca in un ostacolo insormontabile per i richiedenti, condizionando la possibilità di avviare il procedimento amministrativo al reperimento di una data disponibile, evento estremamente raro. Tale meccanismo, definito dalla difesa come iniquo e discriminatorio, preclude di fatto ai discendenti degli italiani un accesso equo e democratico al riconoscimento della cittadinanza, violando principi fondamentali del diritto amministrativo.
Inoltre, la difesa ha sottolineato come il , oltre a impedire di accedere al servizio tramite la Parte_6 piattaforma, rimanga del tutto inerte rispetto alle istanze inviate per via postale, con le quali i ricorrenti hanno chiesto la fissazione di un appuntamento o una convocazione. Questa situazione, aggravata dall'elevato numero di domande pendenti, determina una sostanziale paralisi del servizio di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, privando i ricorrenti non solo della possibilità di ottenere il riconoscimento dello status civitatis, ma persino di instaurare il relativo procedimento.
In assenza di qualsiasi riscontro da parte dell'Autorità consolare e di una tempistica certa per la definizione della richiesta, la difesa ha ravvisato un'ingiustificata compressione del diritto alla cittadinanza, tale da rendere necessario l'intervento della giurisdizione per la tutela della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.
Orbene, dall'analisi della documentazione in atti (cfr. doc. in atti nn. 17 e 18), risulta che i ricorrenti hanno effettuato alcuni tentativi di prenotazione tramite il sistema "Prenot@mi" nei mesi di gennaio e febbraio 2024, senza tuttavia riuscire a ottenere un appuntamento presso il Consolato d'Italia a Belo
Horizonte. In particolare, da ha effettuato tentativi il 9 gennaio 2024, il Parte_1 Pt_1
24 gennaio 2024, il 6 febbraio 2024 e il 19 febbraio 2024, mentre da Parte_2 Pt_1 ha provato a prenotarsi il 17 gennaio 2024, il 31 gennaio 2024, il 13 febbraio 2024 e il 26 febbraio
2024.
Tuttavia, tali tentativi risultano circoscritti a un periodo limitato e risalente nel tempo, senza che sia stata fornita alcuna prova circa l'assenza di disponibilità protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso. Il sistema "Prenot@mi", infatti, opera su base giornaliera, consentendo di verificare nuove disponibilità nel tempo, come espressamente indicato nella schermata restituita ai ricorrenti: “Tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di controllare di nuovo domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti.”
Ne consegue che la dedotta impossibilità di fissare un appuntamento non può ritenersi definitivamente accertata, né è stato dimostrato che i ricorrenti abbiano continuato a tentare l'accesso al sistema dopo febbraio 2024. In assenza di riscontri aggiornati, il ricorso si basa su una presunta inerzia
8 dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale.
Alla luce di ciò, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito di attualità dell'interesse ad agire, non essendo stato dimostrato che l'impossibilità di prenotare un appuntamento abbia assunto carattere definitivo e irreversibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata CP_1
l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/02/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE CITTADINI UE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del Giudice Flavio Tovani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa iscritta al n. R.G. 1583/2024 promossa da:
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 30/05/1983, Parte_1 residente in [...], 20, Cataguases/MG, Brasile (CAP 36770-034) e
[...]
, nato in [...]/MG, Brasile, in data 26/07/1986, residente in Parte_2
Praça Coronel Tiburcio, Muriaé/MG, Brasile (CAP 36884-097), rappresentati e difesi, nel presente giudizio, dall'Avvocato Giovanni Bonato (C.F. ) come da procura notarile in C.F._1 atti, autenticata e tradotta, nonché munita di apostilla, ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avvocato sito in Roma, Via Colleferro n. 15 (CAP 00189). I ricorrenti, insieme al loro difensore, hanno dichiarato espressamente di voler ricevere le comunicazioni, ai sensi degli artt. 136, terzo comma, 170 e 176 c.p.c., al numero di fax (0630361952) oppure a mezzo di posta elettronica certificata iuffrè.it; Email_1
ricorrenti contro
in persona del rappresentato e difeso Controparte_1 Controparte_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria.
resistente
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria.
1 Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 14.06.2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di accertare e dichiarare il loro status di Controparte_1 cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti del cittadino italiano
[...]
nato a [...] il giorno 17/10/1876, come risultante dall'atto Per_1 di nascita (cfr. doc. in atti n. 3), dai genitori e . Controparte_3 Parte_3
Successivamente emigrava in Brasile e si sposava, in data 26/10/1898, con Persona_2
(cfr. doc. in atti n. 5). Dalla loro unione coniugale nasceva, nella città di Lima Duarte (Brasile), in data 03/12/1899, il loro figlio (cfr. doc. in atti n. 6), il quale si univa in matrimonio Persona_3 con da Cunha il 09/06/1923 (cfr. doc. in atti n. 7). Per_4
L'originario avo italiano era poi deceduto in Brasile senza aver ivi acquistato la cittadinanza per naturalizzazione né avendo mai rinunciato allo status civitatis d'origine (cfr. doc. in atti n. 4).
In data 26/07/1928, dall'unione coniugale tra e nasceva Persona_3 Persona_5 [...]
(cfr. doc. in atti n. 8), la quale contraeva matrimonio con il cittadino brasiliano Parte_4
da in data 17/09/1949 (cfr. doc. in atti n. 9), acquisendo il nome di Persona_6 Pt_1 Parte_4
da .
[...] Pt_1
In seguito al loro matrimonio, in data 20/05/1951, nasceva da (cfr. doc. in Persona_7 Pt_1 atti n. 10), il quale si sposava con il 30/10/1981 (cfr. doc. in atti n. 11). Persona_8
Dalla loro unione coniugale nascevano in Brasile, nella città di Juiz de Fora, i loro figli Pt_1 da , in data 30/05/1983, e da , in data 26/07/1986,
[...] Pt_1 Parte_2 Pt_1 attuali ricorrenti (cfr. doc. in atti n. 12 e 14).
Successivamente, da , in data 09/09/2017, si sposava con Parte_1 Pt_1 [...]
(cfr. doc. in atti n 13); da , invece, si univa in matrimonio, Parte_5 Parte_2 Pt_1 in data 08/11/2019, con (cfr. doc. in atti n.15). Persona_9
Conseguentemente, i ricorrenti chiedevano di accertare e dichiarare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per discendenza da avo italiano e ordinare all'Ufficiale dello stato civile competente di procedere alle dovute iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge nei registri di Stato Civile e anagrafici, provvedendo alle ulteriori comunicazioni alle Autorità consolari competenti.
Il si costituiva in giudizio in data 17.12.2024, per il tramite dell'Avvocatura Controparte_1 dello Stato, eccependo - anzitutto - l'inammissibilità del ricorso per omessa dimostrazione dell'invio della domanda amministrativa, unitamente considerata all'omessa specifica allegazione e prova dei tempi di attesa dell'evasione della stessa e, nel merito, l'infondatezza della domanda, di cui chiedeva
2 il rigetto.
Il Pubblico Ministero nulla opponeva all'accoglimento del ricorso.
All'udienza del 16/01/2025, assente parte convenuta, la difesa evidenziava di aver depositato memorie di replica con allegati nuovi tentativi di accesso al rimasti infruttuosi,si riportava Parte_6 integralmente alla suddetta memoria e al ricorso introduttivo insistendo per il suo integrale accoglimento. Dunque, il giudice tratteneva la causa in decisione.
***
Preliminarmente va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di Immigrazione,
Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio
Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l.
n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
Nel caso di specie l'avo italiano dei ricorrenti è nato a [...], quindi in un comune ricadente nel territorio di Reggio Calabria.
Quanto alle diverse generalità dell'avo capostipite che emergono dai diversi atti prodotti dai ricorrenti
, , Persona_1 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, ) non vi sono dubbi sul fatto che si tratta della medesima Parte_10 Parte_11 persona data la corrispondenza della paternità, della maternità e del luogo di nascita.
A tal riguardo, si precisa che, per l'analisi della titolarità dello stato di cittadino italiano, ciò che rileva
è, verificata la correttezza dell'avo italiano, il rapporto di parentela in linea retta tra l'avo italiano emigrato e i suoi discendenti. Eventuali errori di grafia nei nomi e cognomi sono dovuti al fatto che gli ufficiali di stato civile non conoscevano la lingua italiana e, molto spesso, gli emigranti italiani e i loro discendenti erano analfabeti o non conoscevano la lingua del paese straniero e, pertanto, non riuscivano a controllare la correttezza delle informazioni contenute negli atti di stato civile.
Consapevole di tale fenomeno, lo stesso , con la circolare n. 56-6/420 Controparte_4 del 5 gennaio 1952 sottolineava l'inutilità di procedere alla correzione di atti di stati civile formati all'estero, anche al fine di evitare oneri di spese rilevanti a carico degli interessati. Nello stesso senso si è pronunciato il medesimo nella nota del 28 settembre 1998 (prot. Controparte_4
1/50-FG-84/3597), avente ad oggetto il “Riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana, a cittadini stranieri di ceppo italiano”. Inoltre, ai fini della tutela del nome e dell'identità personale, va ricordato che la stessa Corte costituzionale, con la sentenza del 3 febbraio 1994, n. 13, ha ritenuto che: “accanto alla tradizionale funzione del cognome quale segno identificativo della discendenza familiare, con le tutele conseguenti a tale funzione, occorre riconoscere che il cognome stesso in
3 alcune ipotesi già gode di una distinta tutela anche nella sua funzione di strumento identificativo della persona, e che, in quanto tale, costituisce parte essenziale ed irrinunciabile della personalità.
Da qui l'esigenza di protezione dell'interesse alla conservazione del cognome, attribuito con atto formalmente legittimo, in presenza di una situazione nella quale con quel cognome la persona sia ormai individuata e conosciuta nell'ambiente ove vive”. La Corte specificava, altresì, che: “tra i diritti che formano il patrimonio irretrattabile della persona umana l'art. 2 della Costituzione riconosce e garantisce anche il diritto all'identità personale” (…); “Tra i tanti profili, il primo e più immediato elemento che caratterizza l'identità personale è evidentemente il nome - singolarmente enunciato come bene oggetto di autonomo diritto nel successivo art. 22 della Costituzione - che assume la caratteristica del segno distintivo ed identificativo della persona nella sua vita di relazione”. Ne risulta che ove la linea di discendenza è chiara e desumibile da elementi oggettivi, deve essere preservato il diritto all'identità personale.
Nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del
1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr.
Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis.
Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Qualora sussista la discendenza diretta per linea paterna da cittadino italiano il riconoscimento dello status civitatis spetta al e la relativa domanda può essere presentata in via Controparte_1 amministrativa, o presso l'Autorità consolare se il richiedente risiede all'estero, oppure, qualora sussista interesse ad agire, in via giudiziale mediante ricorso da proporsi dinanzi al Tribunale competente. In applicazione dell'art. 3 DPR 362/1994 (Regolamento recante disciplina dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana) è previsto che l'Amministrazione competente per tali procedimenti debba provvedere alla loro definizione entro il termine di 730 giorni dalla data di presentazione della domanda, cosicché l'istante si veda riconosciuto in tempi brevi un diritto soggettivo di cui gode.
4 Nell'impostazione normativa di cui all'art. 1 della L. n. 555/1912 la trasmissione iure sanguinis era prevista – salvo casi marginali – per via paterna e, secondo l'art. 10 della L. n. 555/1912, la cittadina italiana, emigrata all'estero, che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, perdeva automaticamente la propria cittadinanza, indipendentemente dalla sua volontà.
È evidente che da un simile assetto scaturiva una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna. Tali principi, infatti, entravano in contrasto con quanto affermato nella Costituzione entrata in vigore il 1° gennaio 1948, con particolare riferimento agli artt.
3 e 29, che enunciavano il principio di uguaglianza e quello di uguale dignità fra i coniugi. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10, nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza della donna italiana per effetto del matrimonio con un cittadino straniero, indipendentemente da una sua manifestazione di volontà.
Successivamente, con la pronuncia n. 30/1983 veniva dichiarata l'incostituzionalità per violazione dei medesimi parametri costituzionali sopra indicati dell'art. 1, n. 1, L. n. 555/1912, in particolare
“[n]ella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina”. Gli interventi della Corte miravano ad una parificazione tra i sessi, includendo l'ipotesi di trasmissione ai propri figli della cittadinanza da madre cittadina italiana al pari del padre cittadino italiano.
L'interpretazione secondo la quale la declaratoria di incostituzionalità produceva effetti a partire dal
1° gennaio del 1948, tuttavia, determinava una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 1948.
La Corte di cassazione, nelle prime pronunce successive alla declaratoria di cui sopra, ha, primariamente, negato che essa potesse avere effetti prima del 01.01.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). Altro orientamento si è però poi delineato accanto a questo, determinato da chi riteneva che la norma precedente alla Costituzione, dichiarata incostituzionale, cessasse di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass. 6297/1996 e
Cass. 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite hanno aderito ai principi affermati nel
1978, in quanto l'evento di perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/1975 (SS.UU. 12061/1998).
Tuttavia, anche in seguito alla suddetta pronuncia, le Sezioni semplici si sono pronunciate in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico di perdita della cittadinanza, imposta da norma illegittima, non potesse non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali si sono pronunciate nel merito, ribadendo
5 l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS.UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite ancora una volta si sono pronunciate sulla materia, ripercorrendo le posizioni assunte dalle sentenze precedenti e rilevando che, invero, la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima della entrata in vigore della
Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, che, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite ha stabilito che "[l]a titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1° gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948 anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo
l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass. 4466/2009).
Tuttavia, costituisce fatto notorio che il Ministero dell'Interno, che applica le circolari n. K.28.1/2001
e K.60.1/2001, se da un lato afferma che sono da reputarsi cittadini italiani iure sanguinis i figli di emigrante italiana nati dopo il 01.01.1948, dall'altro continua negare tale diritto ai figli (e ai loro discendenti) di emigrante italiana nati prima del 01.01.1948 e a sostenere che, nel caso di matrimonio contratto da una cittadina italiana con un cittadino straniero prima del 01.01.1948, il riacquisto della cittadinanza abbia natura costitutiva e abbia dunque effetto dal momento della dichiarazione.
Orbene, il presente procedimento si basa sull'asserita discendenza dei ricorrenti dall'avo italiano cittadino italiano originario, che emigrò in Brasile e non acquisì mai la Persona_1 cittadinanza brasiliana mediante naturalizzazione, come comprovato dalla documentazione allegata agli atti. Tale circostanza è determinante, in quanto consente di ritenere che Persona_1 mantenne la cittadinanza italiana durante l'intero arco della sua vita e, conseguentemente, la trasmise iure sanguinis ai propri discendenti.
In particolare, ebbe un figlio, , al quale trasmise la cittadinanza Persona_1 Persona_3
6 italiana in virtù del principio della continuità dello status civitatis iure sanguinis, disciplinato dalla
Legge 13 giugno 1912, n. 555. , a sua volta, ebbe una figlia nel 1928, Persona_3 Parte_4
alla quale trasmise la cittadinanza italiana secondo le medesime disposizioni normative.
[...]
Tuttavia, nel 1928 risultava ancora vigente l'art. 10 della Legge 555/1912, che prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che contraevano matrimonio con cittadini stranieri e, per effetto di tale matrimonio, acquisivano la cittadinanza del coniuge. Questa normativa, discriminatoria per ragioni di genere, comportava, come anticipato, la cessazione dello status civitatis italiano per le donne, indipendentemente dalla loro volontà.
Nel caso di specie si osserva che contrasse matrimonio con un cittadino Parte_4 brasiliano nel 1949. Tuttavia, a tale data, il quadro normativo aveva subito significative modifiche a seguito dell'entrata in vigore della Costituzione italiana del 1948. L'art. 3 della Costituzione, infatti, aveva introdotto il principio di uguaglianza formale e sostanziale tra i sessi, rendendo incompatibile con l'ordinamento costituzionale ogni normativa che determinasse automaticamente la perdita della cittadinanza italiana da parte delle donne in ragione del matrimonio con cittadini stranieri.
Tale evoluzione giuridica fu confermata dalle successive pronunce giurisprudenziali coeve, che stabilirono l'illegittimità di disposizioni di legge incompatibili con i principi costituzionali, in particolare per quanto concerne la perdita automatica della cittadinanza italiana in assenza di una dichiarazione esplicita di volontà o di un atto formale in tal senso.
Pertanto, nel caso di specie, si deve concludere che , pur avendo contratto Parte_4 matrimonio con un cittadino brasiliano ( da ), conservò la cittadinanza Persona_6 Pt_1 italiana, in quanto non risulta né agli atti né dalle circostanze documentate che essa abbia compiuto alcun atto idoneo a manifestare la volontà di rinunciare alla cittadinanza italiana. Di conseguenza, ella ha trasmesso la cittadinanza italiana al proprio figlio da , il quale, a sua Persona_10 Pt_1 volta, ha trasmesso lo status civitatis italiano ai propri figli da e Parte_1 Pt_1 Parte_2 da , attuali ricorrenti nel presente giudizio, confermando così la continuità iure
[...] Pt_1 sanguinis nella linea di discendenza dagli ascendenti italiani.
Ebbene, a questo punto, la domanda deve essere esaminata sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le
Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Nel merito, la difesa ha dedotto che i ricorrenti hanno tentato, senza successo, di accedere al sistema di prenotazione online "Prenot@mi", seguendo le indicazioni fornite dal sito istituzionale del
Consolato di Belo Horizonte (cfr. doc. in atti n. 16). Per oltre 30 giorni hanno cercato di fissare un
7 appuntamento, senza mai trovare disponibilità, e non hanno ricevuto alcun riscontro dall'Autorità consolare.
In particolare, ha evidenziato come il sistema "Prenot@mi", pur presentandosi come una piattaforma di facile accesso, nella pratica si traduca in un ostacolo insormontabile per i richiedenti, condizionando la possibilità di avviare il procedimento amministrativo al reperimento di una data disponibile, evento estremamente raro. Tale meccanismo, definito dalla difesa come iniquo e discriminatorio, preclude di fatto ai discendenti degli italiani un accesso equo e democratico al riconoscimento della cittadinanza, violando principi fondamentali del diritto amministrativo.
Inoltre, la difesa ha sottolineato come il , oltre a impedire di accedere al servizio tramite la Parte_6 piattaforma, rimanga del tutto inerte rispetto alle istanze inviate per via postale, con le quali i ricorrenti hanno chiesto la fissazione di un appuntamento o una convocazione. Questa situazione, aggravata dall'elevato numero di domande pendenti, determina una sostanziale paralisi del servizio di riconoscimento della cittadinanza iure sanguinis, privando i ricorrenti non solo della possibilità di ottenere il riconoscimento dello status civitatis, ma persino di instaurare il relativo procedimento.
In assenza di qualsiasi riscontro da parte dell'Autorità consolare e di una tempistica certa per la definizione della richiesta, la difesa ha ravvisato un'ingiustificata compressione del diritto alla cittadinanza, tale da rendere necessario l'intervento della giurisdizione per la tutela della posizione giuridica soggettiva dei ricorrenti.
Orbene, dall'analisi della documentazione in atti (cfr. doc. in atti nn. 17 e 18), risulta che i ricorrenti hanno effettuato alcuni tentativi di prenotazione tramite il sistema "Prenot@mi" nei mesi di gennaio e febbraio 2024, senza tuttavia riuscire a ottenere un appuntamento presso il Consolato d'Italia a Belo
Horizonte. In particolare, da ha effettuato tentativi il 9 gennaio 2024, il Parte_1 Pt_1
24 gennaio 2024, il 6 febbraio 2024 e il 19 febbraio 2024, mentre da Parte_2 Pt_1 ha provato a prenotarsi il 17 gennaio 2024, il 31 gennaio 2024, il 13 febbraio 2024 e il 26 febbraio
2024.
Tuttavia, tali tentativi risultano circoscritti a un periodo limitato e risalente nel tempo, senza che sia stata fornita alcuna prova circa l'assenza di disponibilità protratta in modo costante e continuativo fino alla data di proposizione del ricorso. Il sistema "Prenot@mi", infatti, opera su base giornaliera, consentendo di verificare nuove disponibilità nel tempo, come espressamente indicato nella schermata restituita ai ricorrenti: “Tutti gli appuntamenti per questo servizio sono attualmente prenotati. Si prega di controllare di nuovo domani per cancellazioni o nuovi appuntamenti.”
Ne consegue che la dedotta impossibilità di fissare un appuntamento non può ritenersi definitivamente accertata, né è stato dimostrato che i ricorrenti abbiano continuato a tentare l'accesso al sistema dopo febbraio 2024. In assenza di riscontri aggiornati, il ricorso si basa su una presunta inerzia
8 dell'amministrazione non adeguatamente comprovata, traducendosi in una contestazione meramente ipotetica e non attuale.
Alla luce di ciò, il ricorso deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito di attualità dell'interesse ad agire, non essendo stato dimostrato che l'impossibilità di prenotare un appuntamento abbia assunto carattere definitivo e irreversibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto il ricorrente deve rifondere al resistente CP_1 la somma di € 1.453 per onorari oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex
DM 55/2014 tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale, per cui si ritiene adeguata CP_1
l'applicazione dei valori minimi dei parametri delle cause di valore compreso fra 26.001 e 52.000 €.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
- dichiara il ricorso inammissibile;
- condanna il ricorrente a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 15/02/2025
Il Giudice
Dott. Flavio Tovani
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