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Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 16/07/2025, n. 250 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 250 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 337/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso per Parte_1 Pt_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellante principale-appellato incidentale
, quale erede di rappresentata e difesa per procura Controparte_1 Persona_1 alle liti in atti dall'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 ottobre 2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 29 aprile 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, lo aveva condannato ad erogare in favore di , quale coniuge ed erede di Controparte_1 Per_1
lo speciale assegno vitalizio pari a € 1.033,00 soggetto a perequazione automatica
[...] previsto dall'art. 5 comma 3 della L. 204/2006 e dall'articolo 2 comma 105 della legge 25 dicembre
2007 n.244, oltre arretrati ed accessori di Legge a far data dal 14\6\07, nonché l'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari ad euro 258,23 di cui all'art. 2 comma 1 L. n.
407/98, elevato ad euro 500,00, soggetto a perequazione automatica ex art. 4 comma 238 della L. n.
350/2003, oltre arretrati ed accessori di Legge a far data dal 14/6/07 ed oltre spese di lite. Ha censurato l'appellante la decisione del Tribunale di ritenere spettanti all'originaria ricorrente, nella rivestita qualità di coniuge di , già Guardia Scelta del Corpo Forestale dello Stato Persona_1 deceduto in data 19 dicembre 1979, i benefici previsti dalla legge in favore delle vittime del dovere, entro i limiti della prescrizione estintiva decennale, muovendo dall'errato presupposto che quello di
“Vittima del Dovere” fosse uno status, come tale imprescrittibile, e non invece una situazione giuridica connessa ad una condizione di fatto, costituente mero presupposto per l'acquisto di un complesso di posizioni giuridiche soggettive, così che, rispetto all'istanza ammnistrativa pervenuta il 14 giugno 2017, era irrimediabilmente decorso il termine decennale entro cui far valere i crediti consacrati dall'articolo 1, commi 563 e 564 della legge nr. 266/2005, la cuientrata in vigore risaliva all'1 gennaio 2006. In ogni caso, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ravvisato in capo al dante causa dell'originaria ricorrente la qualità di Vittima del Dovere, fondando il proprio convincimento sull'accertamento conseguito nell'ambito del diverso giudizio instaurato innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la e definito con Controparte_2 sentenza n.26/2013, in ordine alla circostanza che fosse affetto da patologia Persona_1 neoplastica polmonare contratta a causa dei fumi inalati nel corso dell'attività professionale di
Guardia Forestale, assiduamente impegnata nell'attività di spegnimento di incendi boschivi, alle cui operazioni di spegnimento aveva abitualmente partecipato, oltre che dall'utilizzo di dotazioni ignifughe composte di amianto. In proposito, l'appellante ha evidenziato che l'attività di spegnimento di incendi asseritamente svolta dal dante causa non potesse rientrare nel novero delle
«attività di tutela della pubblica incolumità», né delle altre attività inquadrabili nell'ambito del comma 563 dell'art. 1 L.266/05; che non vi fosse prova del nesso eziologico tra la patologia determinante il di lui decesso e l'inalazione di fumi dovuta all'attività di spegnimento di incendi o dall'utilizzo di materiale contenente amianto;
che, esclusa l'applicabilità del comma 563 dell'art. 1
L.266/05, l'astratta riconducibilità della fattispecie alle previsioni del successivo comma 564 non escludeva, comunque, che la domanda dovesse essere respinta per difetto di prova circa la ricorrenza delle "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza o la sopravvenienza di circostanze straordinarie di esposizione del dipendente a rischi ulteriori a quelli derivanti dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (c.d. quid pluris rispetto al rischio generico connesso alle ordinarie condizioni lavorative); che a tal fine difettava qualsiasi prova che il morbo fosse stato contratto nell'attività di spegnimento di incendi e non di meri
“fuochi”, secondo la distinzione recepita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6313/2021.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di prima grado nella parte in cui aveva condannato essa
Amministrazione al riconoscimento in favore dell'originaria ricorrente dello speciale assegno vitalizio pari a € 1.033,00 soggetto a perequazione automatica previsto dall'art. 5 comma 3 della L. 204/2006 e dall'articolo 2 comma 105 della legge 25 dicembre 2007 n. 244, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dal 14\6\07, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 105, della Legge del 24/12/2007 n. 244, ai sensi del quale la decorrenza di detto emolumento non poteva comunque essere riconosciuta per il periodo antecedente al 1° gennaio
2008. Infine, l'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel riconoscere gli interessi legali sugli emolumenti in discorso a far data dal 14\6\07, posto che il meccanismo di perequazione (art. 8 della legge n. 302/1990) non consentiva la liquidazione degli accessori, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge 412/1991 per le prestazioni previdenziali in tema di incumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, e successivamente stabilito dall'art. 22, comma
36, della legge 724/1994 in tema di estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali a tutti gli emolumenti di natura “retributiva, pensionistica e assistenziale … spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”; in via subordinata, l'appellante ha rilevato che gli interessi dovessero decorrere dal giorno successivo a quello in cui il credito liquidato dal giudice fosse divenuto esigibile (121° giorno). L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale ha Controparte_1 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in dispositivo, non aveva espressamente dichiarato lo status di Vittima del dovere in capo al dante causa, né aveva riconosciuto la speciale elargizione nella misura massima di euro 200.000, oltre rivalutazione Istat e accessori di legge, per intervenuta prescrizione estintiva decennale, dal momento che la domanda amministrativa, finalizzata al riconoscimento in capo al dante causa dello status di Vittima del Dovere e dei benefici ad esso correlati, era stata inoltrata al il 14 giugno 2007 (rectius 2017), Parte_1 ovvero prima del decorso dei dieci anni da computare a far data dal 3 ottobre 2007, epoca dell'entrata in vigore del DL n.159/2007.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'ormai consolidato ed unanime orientamento dei Giudici di legittimità secondo cui quello di “Vittima del Dovere” è un vero e proprio status, ossia una condizione o qualità personale “…tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, …cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. (Cass.n.17440/2022).
Al riguardo, l'art.1 della L. n.266/2005 così dispone al comma 563:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Lo stesso articolo, al comma successivo precisa che:
“564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tali disposizioni di legge hanno determinato una progressiva estensione di quei benefici previdenziali e assistenziali già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere e agli equiparati.
Ebbene, il tenore letterale e la ratio della disposizione richiamata non lasciano seri dubbi in ordine alla voluntas legis di concepire la condizione di vittima del dovere come vero e proprio
“stato” giuridico, negli esatti termini in cui ne è stata data definizione, da ultimo, dalla Suprema
Corte, con la richiamata sentenza n.17440 del 30 maggio 2022, in seno alla cui motivazione si legge
“……..in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione)…………se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di
"vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006…..”
Tanto chiarito, la condizione di “vittima del dovere” in capo al dante causa dell'originaria ricorrente può dirsi adeguatamente provata, in relazione agli esiti della CTU disposta in altro giudizio, dal momento che in seno all'odierno gravame non figurano ragionate e puntuali critiche alla parte della sentenza che ha specificamente motivato sulla validità e pregnanza di detto accertamento peritale in ordine al riscontrato nesso causale tra la patologia oncologica che ha determinato il decesso di e l'attività professionale, dal medesimo Persona_1 incontestatamente espletata, di Guardia Scelta dell'(allora) Corpo Forestale dello Stato.
In proposito, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 9 del previgente d.lgs.n. 804/1948, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, “Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali, sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al
Corpo forestale dello Stato a termine dell'art.1 del presente decreto, nonche' gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento.
Il successivo art. 13 recitava: “… alle guardie scelte ed alle guardie e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria…. Anche quella di agente di pubblica sicurezza.
L'anzidetto personale, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono autorizzati a portare armi….”
Invero, la custodia e la tutela dell'intero patrimonio nazionale dei boschi e delle foreste è stata in origine demandata al Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri a partire dall'anno 2016 in forza del decreto legislativo n. 177/2016 di “razionalizzazione delle funzioni di polizia”, il cui art. 7 da espressamente atto della circostanza che tra le funzioni … gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto…vi fossero le “…competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi ….”, poi attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo art. 9.
Opera, dunque, quantomeno una presunzione semplice che il dante causa dell'originaria ricorrente abbia, nel corso della sua attività professionale e nel regolare espletamento delle funzioni assegnategli, sistematicamente partecipato alle delicate operazioni di spegnimento di incendi boschivi di importanti proporzioni, così che sarebbe stato onere dell'Amministrazione appellante – rimasto del tutto non assolto – vincere siffatta presunzione mediante prova contraria, ossia attraverso la dimostrazione che di fatto fosse prevalentemente adibito a mansioni Persona_1 estranee a quelle tipicamente riconducibili alla sua qualifica professionale.
Ne discende che può essere riconosciuto lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, l.n.266/2005 in capo a , chiamato a svolgere regolarmente attività di Persona_1 contrasto al propagarsi di incendi boschivi, ossia di eventi che ben possono essere annoverati tra i
“disastri” naturali - a causa del loro incontrollabile sviluppo in tempi assai brevi e in spazi molto ampi - e che determinano grave pericolo per un numero indeterminato di persone, quindi rientrano a pieno titolo nel novero delle attività di tutela della pubblica incolumità di cui alla lettera e) dell'elencazione riportata dalla disposizione di legge citata.
Quanto detto innanzi, una volta accertato il nesso causale tra la patologia che ha afflitto il dante causa dell'originaria ricorrente e l'attività dal medesimo svolta di contrasto al propagarsi degli incendi boschivi, non implica la necessità di altre valutazioni, imposte solo dal successivo comma 564, che appunto richiede un quid pluris di rischio, definito letteralmente in termini di
“particolari condizioni ambientali e operative”. Tale interpretazione della norma viene, del resto, mutuata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.10791 del 4 maggio 2017, in cui si legge: “…il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali…”.
Vero è, insomma, che il rischio tipicamente connesso alle funzioni istituzionali di Guardia scelta dell'allora Corpo Forestale dello Stato, si connota di aspetti che, rispetto ad altre ordinarie attività di servizio, valgono senz'altro ad integrare quel rischio straordinario ed ultroneo richiesto dal comma 564.
Passando ad esaminare le censure dell'appellante principale alle statuizioni inerenti alla maturazione degli interessi legali sulle provvidenze di riconosciuta spettanza, le stesse appaiono inammissibili, dal momento che la formula adottata in dispositivo dal Tribunale “….con corresponsione degli arretrati e degli accessori di Legge a far data dal 14\6\07…” non assume senz'altro la portata di un riconoscimento del diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione, ma si sostanzia nella condanna dell'Amministrazione debitrice a corrispondere, oltre agli esatti importi spettanti a titolo di sorte capitale a partire dal 14 giugno 2007, anche i crediti accessori nella misura e nei termini entro cui questi siano previsti dalla legislazione vigente, ossia secondo modalità e limiti non incompatibili con il quadro normativo di riferimento nella specifica materia.
Viceversa, con riferimento all'epoca di maturazione dei crediti per sorte capitale, attribuiti alle Vittime del dovere soltanto a partire dall'entrata in vigore della Legge 244/2007, ovvero a far data dall'1 gennaio 2008, è necessaria la riforma in parte qua del dispositivo, come riconosciuto anche dall'appellata.
L'appello incidentale va accolto nei termini di seguito precisati.
In via assorbente, la pacifica, oltre che documentata, circostanza dell'inoltro dell'istanza amministrativa, ricevuta in data 14 giugno 2017, avente ad oggetto la concessione dei benefici economici riconducibili al possesso dello stato di vittima del dovere in capo a Persona_1 legittima il riconoscimento in favore del coniuge ed erede di quest'ultimo della speciale elargizione di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 206/2004 prevista a favore delle Vittime del
Terrorismo nella misura di massima di euro 200.000, oltre rivalutazione ISTAT, in quanto il relativo diritto è sorto solo in data 3 ottobre 2007, con l'entrata in vigore del D.L. n.159/2007, convertito nella legge 29 novembre 2007 n.222, il cui art. 34 per la prima volta ha esteso alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, il diritto a percepire le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Non risulta, infatti, interamente decorso alla data del 14 giugno 2017 il decennio necessario al maturare della prescrizione estintiva ordinaria pacificamente operante nella specie, il cui dies a quo non si colloca in epoca anteriore al 3 ottobre 2007, poiché esso non coincide con il momento
(1gennaio 2006) dell'entrata in vigore della “legge finanziaria 2006” che si è limitata, ai commi 563
e 5634, ad ampliare il novero dei soggetti meritevoli della definizione di “vittime del dovere”, bensì coincide con il successivo momento in cui per la prima volta il legislatore ha riconosciuto, in favore di tali soggetti, il diritto a percepire l'emolumento oggetto della pretesa azionata.
Infine, per quanto il tenore complessivo della sentenza di primo grado non lasci dubbi circa la sua portata sostanzialmente accertativa dello status di Vittima del dovere in capo a Per_1
per completezza può disporsi l'integrazione del dispositivo nel senso sollecitato
[...] dall'originaria ricorrente, in relazione al dichiarato interesse ad ottenere l'inserimento del nominativo del soggetto interessato all'interno della graduatoria unica nazionale prevista dall'articolo 3 del DPR 243/2006.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va riformata nei termini indicati nel dispositivo che segue.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano di seguito in favore dell'appellata principale
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce in capo a lo Persona_1 stato di Vittima del Dovere;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta ad erogare in favore di , nella spiegata qualità, la speciale elargizione prevista dall'art. 5, primo Controparte_1 comma, della legge n. 204/2006, soggetta a rivalutazione automatica, con la decorrenza e con gli accessori di legge;
dichiara che lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 206/2004 e di cui all'art. 2, comma 105, della L. 244/2007 spetta con decorrenza dall'1 gennaio 2008, oltre accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'Amministrazione appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi euro 3.310,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SEZIONE LAVORO in persona dei magistrati: dr. Luigi Santini Presidente dr. Angela Quitadamo Consigliere rel. dr. Arianna Sbano Consigliere
All'esito della camera di consiglio tenutasi ai sensi dell'art. 127 ter cpc;
lette le note illustrative, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 337/2024 r. g. sezione lavoro, vertente
TRA
, in persona del pro tempore, rappresentato e difeso per Parte_1 Pt_2 legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Ancona
Appellante principale-appellato incidentale
, quale erede di rappresentata e difesa per procura Controparte_1 Persona_1 alle liti in atti dall'Avv. Marta Mangeli del Foro di Ancona
Appellata principale-appellante incidentale
Conclusioni come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 14 ottobre 2024 il ha proposto appello avverso la Parte_1 sentenza del 29 aprile 2024 con cui il Tribunale di Ancona, in funzione di Giudice del Lavoro, lo aveva condannato ad erogare in favore di , quale coniuge ed erede di Controparte_1 Per_1
lo speciale assegno vitalizio pari a € 1.033,00 soggetto a perequazione automatica
[...] previsto dall'art. 5 comma 3 della L. 204/2006 e dall'articolo 2 comma 105 della legge 25 dicembre
2007 n.244, oltre arretrati ed accessori di Legge a far data dal 14\6\07, nonché l'assegno vitalizio mensile non reversibile di importo originario pari ad euro 258,23 di cui all'art. 2 comma 1 L. n.
407/98, elevato ad euro 500,00, soggetto a perequazione automatica ex art. 4 comma 238 della L. n.
350/2003, oltre arretrati ed accessori di Legge a far data dal 14/6/07 ed oltre spese di lite. Ha censurato l'appellante la decisione del Tribunale di ritenere spettanti all'originaria ricorrente, nella rivestita qualità di coniuge di , già Guardia Scelta del Corpo Forestale dello Stato Persona_1 deceduto in data 19 dicembre 1979, i benefici previsti dalla legge in favore delle vittime del dovere, entro i limiti della prescrizione estintiva decennale, muovendo dall'errato presupposto che quello di
“Vittima del Dovere” fosse uno status, come tale imprescrittibile, e non invece una situazione giuridica connessa ad una condizione di fatto, costituente mero presupposto per l'acquisto di un complesso di posizioni giuridiche soggettive, così che, rispetto all'istanza ammnistrativa pervenuta il 14 giugno 2017, era irrimediabilmente decorso il termine decennale entro cui far valere i crediti consacrati dall'articolo 1, commi 563 e 564 della legge nr. 266/2005, la cuientrata in vigore risaliva all'1 gennaio 2006. In ogni caso, l'appellante ha censurato la sentenza nella parte in cui aveva ravvisato in capo al dante causa dell'originaria ricorrente la qualità di Vittima del Dovere, fondando il proprio convincimento sull'accertamento conseguito nell'ambito del diverso giudizio instaurato innanzi alla Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale per la e definito con Controparte_2 sentenza n.26/2013, in ordine alla circostanza che fosse affetto da patologia Persona_1 neoplastica polmonare contratta a causa dei fumi inalati nel corso dell'attività professionale di
Guardia Forestale, assiduamente impegnata nell'attività di spegnimento di incendi boschivi, alle cui operazioni di spegnimento aveva abitualmente partecipato, oltre che dall'utilizzo di dotazioni ignifughe composte di amianto. In proposito, l'appellante ha evidenziato che l'attività di spegnimento di incendi asseritamente svolta dal dante causa non potesse rientrare nel novero delle
«attività di tutela della pubblica incolumità», né delle altre attività inquadrabili nell'ambito del comma 563 dell'art. 1 L.266/05; che non vi fosse prova del nesso eziologico tra la patologia determinante il di lui decesso e l'inalazione di fumi dovuta all'attività di spegnimento di incendi o dall'utilizzo di materiale contenente amianto;
che, esclusa l'applicabilità del comma 563 dell'art. 1
L.266/05, l'astratta riconducibilità della fattispecie alle previsioni del successivo comma 564 non escludeva, comunque, che la domanda dovesse essere respinta per difetto di prova circa la ricorrenza delle "particolari condizioni ambientali o operative" implicanti l'esistenza o la sopravvenienza di circostanze straordinarie di esposizione del dipendente a rischi ulteriori a quelli derivanti dalle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto (c.d. quid pluris rispetto al rischio generico connesso alle ordinarie condizioni lavorative); che a tal fine difettava qualsiasi prova che il morbo fosse stato contratto nell'attività di spegnimento di incendi e non di meri
“fuochi”, secondo la distinzione recepita dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 6313/2021.
L'appellante ha, poi, censurato la sentenza di prima grado nella parte in cui aveva condannato essa
Amministrazione al riconoscimento in favore dell'originaria ricorrente dello speciale assegno vitalizio pari a € 1.033,00 soggetto a perequazione automatica previsto dall'art. 5 comma 3 della L. 204/2006 e dall'articolo 2 comma 105 della legge 25 dicembre 2007 n. 244, con corresponsione degli arretrati e degli accessori di legge a far data dal 14\6\07, in violazione dell'espresso disposto dell'art. 2, comma 105, della Legge del 24/12/2007 n. 244, ai sensi del quale la decorrenza di detto emolumento non poteva comunque essere riconosciuta per il periodo antecedente al 1° gennaio
2008. Infine, l'appellante ha dedotto l'errore del Tribunale nel riconoscere gli interessi legali sugli emolumenti in discorso a far data dal 14\6\07, posto che il meccanismo di perequazione (art. 8 della legge n. 302/1990) non consentiva la liquidazione degli accessori, secondo quanto previsto dall'art. 16, sesto comma, della legge 412/1991 per le prestazioni previdenziali in tema di incumulabilità degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, e successivamente stabilito dall'art. 22, comma
36, della legge 724/1994 in tema di estensione della disciplina dettata per i crediti previdenziali a tutti gli emolumenti di natura “retributiva, pensionistica e assistenziale … spettanti ai dipendenti pubblici e privati in attività di servizio o in quiescenza”; in via subordinata, l'appellante ha rilevato che gli interessi dovessero decorrere dal giorno successivo a quello in cui il credito liquidato dal giudice fosse divenuto esigibile (121° giorno). L'appellante ha chiesto, pertanto, in riforma della sentenza impugnata, respingere la domanda proposta in primo grado, con vittoria delle spese di lite del doppio grado.
ha resistito al gravame e ne ha chiesto il rigetto;
in via incidentale ha Controparte_1 censurato la sentenza impugnata nella parte in cui, in dispositivo, non aveva espressamente dichiarato lo status di Vittima del dovere in capo al dante causa, né aveva riconosciuto la speciale elargizione nella misura massima di euro 200.000, oltre rivalutazione Istat e accessori di legge, per intervenuta prescrizione estintiva decennale, dal momento che la domanda amministrativa, finalizzata al riconoscimento in capo al dante causa dello status di Vittima del Dovere e dei benefici ad esso correlati, era stata inoltrata al il 14 giugno 2007 (rectius 2017), Parte_1 ovvero prima del decorso dei dieci anni da computare a far data dal 3 ottobre 2007, epoca dell'entrata in vigore del DL n.159/2007.
Allo scadere del termine per il deposito delle note illustrative, la causa è stata trattenuta in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello principale è infondato e va respinto per le ragioni di seguito esposte.
In primo luogo, il Collegio non ha motivo di discostarsi dall'ormai consolidato ed unanime orientamento dei Giudici di legittimità secondo cui quello di “Vittima del Dovere” è un vero e proprio status, ossia una condizione o qualità personale “…tipizzata dall'art. 1, commi 563 e 564, della l. n. 266 del 2005, …cui consegue l'imprescrittibilità dell'azione volta al suo accertamento, ma non dei benefici economici che in tale "status" trovano il loro presupposto, quali i ratei delle prestazioni assistenziali previste dalla legge. (Cass.n.17440/2022).
Al riguardo, l'art.1 della L. n.266/2005 così dispone al comma 563:
“563. Per vittime del dovere devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 1980, n. 466, e, in genere, gli altri dipendenti pubblici deceduti o che abbiano subito un'invalidità permanente in attività di servizio o nell'espletamento delle funzioni di istituto per effetto diretto di lesioni riportate in conseguenza di eventi verificatisi:
a) nel contrasto ad ogni tipo di criminalità;
b) nello svolgimento di servizi di ordine pubblico;
c) nella vigilanza ad infrastrutture civili e militari;
d) in operazioni di soccorso;
e) in attività di tutela della pubblica incolumità;
f) a causa di azioni recate nei loro confronti in contesti di impiego internazionale non aventi, necessariamente, caratteristiche di ostilità”.
Lo stesso articolo, al comma successivo precisa che:
“564. Sono equiparati ai soggetti di cui al comma 563 coloro che abbiano contratto infermità permanentemente invalidanti o alle quali consegua il decesso, in occasione o a seguito di missioni di qualunque natura, effettuate dentro e fuori dai confini nazionali e che siano riconosciute dipendenti da causa di servizio per le particolari condizioni ambientali od operative”.
Tali disposizioni di legge hanno determinato una progressiva estensione di quei benefici previdenziali e assistenziali già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a tutte le vittime del dovere e agli equiparati.
Ebbene, il tenore letterale e la ratio della disposizione richiamata non lasciano seri dubbi in ordine alla voluntas legis di concepire la condizione di vittima del dovere come vero e proprio
“stato” giuridico, negli esatti termini in cui ne è stata data definizione, da ultimo, dalla Suprema
Corte, con la richiamata sentenza n.17440 del 30 maggio 2022, in seno alla cui motivazione si legge
“……..in seguito allo sviluppo della tutela legislativa e amministrativa delle categorie di cittadini più deboli, deve ormai accogliersi una più ampia nozione di status, inteso come "posizione soggettiva, sintesi di un insieme normativo applicabile ad una determinata persona e rilevante per il diritto in maniera non precaria né discontinua [...], che secondo l'apprezzamento comune distingue un soggetto dagli altri" (così Cass. S.U. n. 483 del 2000, in motivazione)…………se è vero che la disciplina delle provvidenze dettate per le vittime del dovere può legittimamente considerarsi come una delle possibili "figure speciali di sicurezza sociale", la cui ratio va individuata nell'apprestare peculiari ed ulteriori forme di assistenza per coloro che siano rimasti vittima dell'adempimento di un dovere svolto nell'interesse della collettività, che li abbia esposti ad uno speciale pericolo e all'assunzione di rischi qualificati rispetto a quelli in cui può incorrere la restante platea dei dipendenti pubblici o degli incaricati di un pubblico servizio (così Cass. n.
29204 del 2021), non si possono non ravvisare nella situazione giuridica istituita dal legislatore tutti i presupposti dello status, nello specifico senso di cui dianzi s'è detto: valendo la categoria di
"vittima del dovere" a differenziare una particolare categoria di soggetti al fine di apprestare loro un insieme di benefici previsti dalla legge e riepilogati dall'art. 4, d.P.R. n. 243/2006…..”
Tanto chiarito, la condizione di “vittima del dovere” in capo al dante causa dell'originaria ricorrente può dirsi adeguatamente provata, in relazione agli esiti della CTU disposta in altro giudizio, dal momento che in seno all'odierno gravame non figurano ragionate e puntuali critiche alla parte della sentenza che ha specificamente motivato sulla validità e pregnanza di detto accertamento peritale in ordine al riscontrato nesso causale tra la patologia oncologica che ha determinato il decesso di e l'attività professionale, dal medesimo Persona_1 incontestatamente espletata, di Guardia Scelta dell'(allora) Corpo Forestale dello Stato.
In proposito, occorre ricordare che ai sensi dell'art. 9 del previgente d.lgs.n. 804/1948, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, “Ai sottufficiali, alle guardie scelte ed alle guardie forestali, sono specificamente demandate la sorveglianza e la custodia del patrimonio forestale e, in generale, l'esercizio delle funzioni di polizia spettanti al
Corpo forestale dello Stato a termine dell'art.1 del presente decreto, nonche' gli altri eventuali compiti che fossero stabiliti nel regolamento.
Il successivo art. 13 recitava: “… alle guardie scelte ed alle guardie e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria…. Anche quella di agente di pubblica sicurezza.
L'anzidetto personale, i sottufficiali, le guardie scelte e le guardie sono autorizzati a portare armi….”
Invero, la custodia e la tutela dell'intero patrimonio nazionale dei boschi e delle foreste è stata in origine demandata al Corpo Forestale dello Stato, assorbito dall'Arma dei Carabinieri a partire dall'anno 2016 in forza del decreto legislativo n. 177/2016 di “razionalizzazione delle funzioni di polizia”, il cui art. 7 da espressamente atto della circostanza che tra le funzioni … gia' svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto…vi fossero le “…competenze in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi ….”, poi attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del successivo art. 9.
Opera, dunque, quantomeno una presunzione semplice che il dante causa dell'originaria ricorrente abbia, nel corso della sua attività professionale e nel regolare espletamento delle funzioni assegnategli, sistematicamente partecipato alle delicate operazioni di spegnimento di incendi boschivi di importanti proporzioni, così che sarebbe stato onere dell'Amministrazione appellante – rimasto del tutto non assolto – vincere siffatta presunzione mediante prova contraria, ossia attraverso la dimostrazione che di fatto fosse prevalentemente adibito a mansioni Persona_1 estranee a quelle tipicamente riconducibili alla sua qualifica professionale.
Ne discende che può essere riconosciuto lo stato di vittima del dovere ai sensi dell'art. 1, comma 563, l.n.266/2005 in capo a , chiamato a svolgere regolarmente attività di Persona_1 contrasto al propagarsi di incendi boschivi, ossia di eventi che ben possono essere annoverati tra i
“disastri” naturali - a causa del loro incontrollabile sviluppo in tempi assai brevi e in spazi molto ampi - e che determinano grave pericolo per un numero indeterminato di persone, quindi rientrano a pieno titolo nel novero delle attività di tutela della pubblica incolumità di cui alla lettera e) dell'elencazione riportata dalla disposizione di legge citata.
Quanto detto innanzi, una volta accertato il nesso causale tra la patologia che ha afflitto il dante causa dell'originaria ricorrente e l'attività dal medesimo svolta di contrasto al propagarsi degli incendi boschivi, non implica la necessità di altre valutazioni, imposte solo dal successivo comma 564, che appunto richiede un quid pluris di rischio, definito letteralmente in termini di
“particolari condizioni ambientali e operative”. Tale interpretazione della norma viene, del resto, mutuata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n.10791 del 4 maggio 2017, in cui si legge: “…il comma 563, a differenza del comma successivo, non prevede la presenza di un rischio specifico diverso da quello insito nelle ordinarie funzioni istituzionali…”.
Vero è, insomma, che il rischio tipicamente connesso alle funzioni istituzionali di Guardia scelta dell'allora Corpo Forestale dello Stato, si connota di aspetti che, rispetto ad altre ordinarie attività di servizio, valgono senz'altro ad integrare quel rischio straordinario ed ultroneo richiesto dal comma 564.
Passando ad esaminare le censure dell'appellante principale alle statuizioni inerenti alla maturazione degli interessi legali sulle provvidenze di riconosciuta spettanza, le stesse appaiono inammissibili, dal momento che la formula adottata in dispositivo dal Tribunale “….con corresponsione degli arretrati e degli accessori di Legge a far data dal 14\6\07…” non assume senz'altro la portata di un riconoscimento del diritto al cumulo di interessi legali e rivalutazione, ma si sostanzia nella condanna dell'Amministrazione debitrice a corrispondere, oltre agli esatti importi spettanti a titolo di sorte capitale a partire dal 14 giugno 2007, anche i crediti accessori nella misura e nei termini entro cui questi siano previsti dalla legislazione vigente, ossia secondo modalità e limiti non incompatibili con il quadro normativo di riferimento nella specifica materia.
Viceversa, con riferimento all'epoca di maturazione dei crediti per sorte capitale, attribuiti alle Vittime del dovere soltanto a partire dall'entrata in vigore della Legge 244/2007, ovvero a far data dall'1 gennaio 2008, è necessaria la riforma in parte qua del dispositivo, come riconosciuto anche dall'appellata.
L'appello incidentale va accolto nei termini di seguito precisati.
In via assorbente, la pacifica, oltre che documentata, circostanza dell'inoltro dell'istanza amministrativa, ricevuta in data 14 giugno 2017, avente ad oggetto la concessione dei benefici economici riconducibili al possesso dello stato di vittima del dovere in capo a Persona_1 legittima il riconoscimento in favore del coniuge ed erede di quest'ultimo della speciale elargizione di cui all'art. 5, primo comma, della legge n. 206/2004 prevista a favore delle Vittime del
Terrorismo nella misura di massima di euro 200.000, oltre rivalutazione ISTAT, in quanto il relativo diritto è sorto solo in data 3 ottobre 2007, con l'entrata in vigore del D.L. n.159/2007, convertito nella legge 29 novembre 2007 n.222, il cui art. 34 per la prima volta ha esteso alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui all'articolo 1, commi 563 e 564, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, il diritto a percepire le elargizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206.
Non risulta, infatti, interamente decorso alla data del 14 giugno 2017 il decennio necessario al maturare della prescrizione estintiva ordinaria pacificamente operante nella specie, il cui dies a quo non si colloca in epoca anteriore al 3 ottobre 2007, poiché esso non coincide con il momento
(1gennaio 2006) dell'entrata in vigore della “legge finanziaria 2006” che si è limitata, ai commi 563
e 5634, ad ampliare il novero dei soggetti meritevoli della definizione di “vittime del dovere”, bensì coincide con il successivo momento in cui per la prima volta il legislatore ha riconosciuto, in favore di tali soggetti, il diritto a percepire l'emolumento oggetto della pretesa azionata.
Infine, per quanto il tenore complessivo della sentenza di primo grado non lasci dubbi circa la sua portata sostanzialmente accertativa dello status di Vittima del dovere in capo a Per_1
per completezza può disporsi l'integrazione del dispositivo nel senso sollecitato
[...] dall'originaria ricorrente, in relazione al dichiarato interesse ad ottenere l'inserimento del nominativo del soggetto interessato all'interno della graduatoria unica nazionale prevista dall'articolo 3 del DPR 243/2006.
Alla stregua delle suesposte considerazioni, la sentenza impugnata va riformata nei termini indicati nel dispositivo che segue.
Le spese del grado seguono la soccombenza e si liquidano di seguito in favore dell'appellata principale
P.Q.M.
La Corte così provvede: 1) accoglie per quanto di ragione l'appello principale e l'appello incidentale e, in parziale riforma della sentenza impugnata, riconosce in capo a lo Persona_1 stato di Vittima del Dovere;
per l'effetto, condanna l'Amministrazione convenuta ad erogare in favore di , nella spiegata qualità, la speciale elargizione prevista dall'art. 5, primo Controparte_1 comma, della legge n. 204/2006, soggetta a rivalutazione automatica, con la decorrenza e con gli accessori di legge;
dichiara che lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, terzo comma, della legge n. 206/2004 e di cui all'art. 2, comma 105, della L. 244/2007 spetta con decorrenza dall'1 gennaio 2008, oltre accessori di legge;
conferma nel resto la sentenza impugnata;
2) condanna l'Amministrazione appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in favore dell'appellata in complessivi euro 3.310,00, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, I.V.A. e CNPAF nella misura di legge, con distrazione
Ancona, 10 luglio 2025
Il Consigliere est. Il Presidente