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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 20/03/2025, n. 367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 367 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
R.G. 101/2025
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei
Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente rel. ed est. dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 4 l.
1.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13, l. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto depositato in data 08/01/2025 e presentato dai coniugi
, con gli avv.ti ARRIGO STEFANO e DE PELLEGRINI CLAUDIA, Parte_1
e
con l'avv. D'ORAZIO ENRICO CP_1
- ricorrenti
E con l'intervento del Pubblico Ministero in sede.
Avente per oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso in epigrafe riportato, i coniugi sopra indicati hanno chiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 14/04/2012 a VITTORIO
VENETO (TV).
I coniugi medesimi, con note sostitutive dell'udienza del
14.03.2025, ex art. 127 ter c.p.c., depositate in data 10.03.2025, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dalla comparizione delle parti in sede di separazione;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità;
visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al RG n. 101/2025, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 14.04.2012 da (C.F. ), n. Parte_1 C.F._1
in BRASILE il 12/04/1988, e (C.F. ), n. CP_1 C.F._2
a VITTORIO VENETO (TV) il 20/09/1974, e trascritto al n. 2, Parte
II, Serie A, Anno 2012 del registro degli atti di matrimonio del
Comune di VITTORIO VENETO alle seguenti condizioni:
- affida i figli minori, e , congiuntamente Persona_1 Persona_2
ad entrambi i genitori con collocazione - notturna - presso la madre, signora;
Parte_1
- il signor , compatibilmente con i propri turni di lavoro, CP_1
avrà con sé i figli a week end alternati, dal venerdì sera dopo cena
(ore 20.00/20.30) sino alla domenica alle ore 21.00, quando riaccompagnerà i figli presso la residenza materna (con eventuale pernottamento presso la madre qualora, nel week end di sua spettanza, il padre sia impegnato con il turno di notte), nonché ogni mercoledì o giovedì sera (sulla base dei turni di lavoro), dalle ore 17.00 alle ore 20.30, con possibilità di pernotto in uno dei due giorni indicati compatibilmente con i turni lavorativi paterni, quando riaccompagnerà i minori presso la residenza materna;
i genitori si riservano la facoltà di modificare gli orari relativi al diritto – dovere di visita, secondo le eventuali sopravvenute esigenze sportive, scolastiche, ricreative ecc. dei figli, previo preavviso all'altro coniuge;
- durante il periodo estivo i genitori potranno trascorrere con i figli almeno due settimane di vacanze, anche non consecutive;
le date verranno concordate tra i genitori, secondo i loro rispettivi impegni ed esigenze, entro il 31 maggio di ogni anno;
durante le vacanze natalizie i coniugi terranno con loro i figli per sette/otto giorni consecutivi alternando, di anno in anno, il periodo decorrente dal 23.12 al 30.12 a quello decorrente dal 31.12 al 06.01, con facoltà per il genitore, con cui i minori non trascorrano il giorno di Natale, di tenerli con sé a pranzo la vigilia di Natale o il giorno di Santo Stefano;
le festività pasquali (Pasqua e Pasquetta) saranno equamente divise alternando i giorni di Pasqua e Pasquetta con l'uno o l'altro dei genitori;
le altre festività previste dal calendario scolastico (carnevale, festa del patrono, primo maggio, festa della liberazione, compleanno…) verranno alternate tra i genitori di anno in anno;
- in ipotesi di malattia, i figli rimarranno presso il genitore collocatario, salvo che ciò si verifichi nel fine settimana, nel qual caso i minori resteranno presso il genitore che li ha in custodia, salvo diverso accordo tra i genitori alla luce della particolare gravità della malattia;
- il genitore che ha in consegna i figli si impegna a garantire ai medesimi un contatto telefonico quotidiano con l'altro genitore, facendosi carico della telefonata nella fascia oraria tra le ore 18.00 e le ore 21.00 e ciò riguarderà tutto il periodo dell'anno, con particolare attenzione per il periodo in cui i minori trascorreranno lunghi periodi di lontananza dall'altro genitore;
resta inteso che qualora i figli ne facciano espressa richiesta, il genitore collocatario dovrà premurarsi di contattare l'altro genitore anche fuori da detta fascia oraria;
- quanto al mantenimento dei figli minori, il signor CP_1
contribuirà al mantenimento dei medesimi, sino a quando gli stessi non saranno divenuti economicamente autosufficienti, con il versamento di un assegno mensile di euro 175,00= per ciascun figlio
(e, quindi, di euro 350,00= complessivi al mese, annualmente rivalutabili dal novembre 2024); il signor corrisponderà CP_1
l'assegno di mantenimento per i figli entro il giorno 10 di ogni mese al domicilio della moglie mediante bonifico bancario sul c/c alla medesima intestato ed aperto presso l'istituto di credito Banca della Marca, filiale di Castello Roganzuolo di cui di seguito si indicano le coordinate Iban di seguito indicate “
[...] “ assegno da assoggettarsi automaticamente a perequazione all'inizio di ogni anno in applicazione degli indici Istat;
il signor contribuirà al CP_1
pagamento, nella misura del 50%, delle spese straordinarie di entrambi i figli minori di cui al Protocollo del Tribunale di
Treviso;
- l'assegno unico e universale per i figli a carico sarà a favore della madre;
- conferma l'assegnazione della casa coniugale, sita in Vittorio
Veneto (TV), via Cal da Poz, 54, con i beni mobili e le suppellettili che la arredano e la corredano, alla signora in quanto Parte_1
nell'interesse della prole;
- i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo della carta di identità valida per l'espatrio e del passaporto;
- le parti si danno atto che la casa sarà messa in vendita entro cinque anni dalla data 17.11.23, udienza di prima comparizione avanti l'intestato Tribunale in sede di separazione, ad un prezzo non inferiore ad euro 220.000; la somma che verrà ricavata dalla cessione dell'immobile verrà utilizzata per rimborsare alla sig.ra le Pt_1
rate dei mutui - che la stessa si accolla integralmente a decorrere dal mese di ottobre 2023 - fino al momento della vendita, nonché per il pagamento del saldo dei mutui negli importi che residueranno al momento della vendita;
l'importo che rimarrà a disposizione verrà diviso tra i comproprietari tenendo proporzionalmente conto degli importi, debitamente documentati, da ciascuno versati al momento dell'acquisto dell'immobile e, in difetto di detta documentazione o in ipotesi di prova di versamenti similari, tale somma residua verrà divisa al 50% tra le parti;
- da atto che e hanno convenuto le pattuizioni Parte_1 CP_1
del presente ricorso quali elementi funzionali ed indispensabili al fine di regolare l'assetto economico dei loro rapporti in seguito alla separazione con conseguente diritto all'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 della L. 74/1987 e della sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999;
- dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di VITTORIO VENETO
(TV) di procedere all'annotazione della sentenza;
- spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 20/03/2025.
Il Presidente relatore ed estensore dott.ssa Susanna Menegazzi