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Sentenza 26 novembre 2024
Sentenza 26 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 26/11/2024, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di ER FE, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel.
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 6541/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ottavia Locatelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Torino ed Antonietta Cennamo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 21.12.2021 la ricorrente
[...]
, dopo aver dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente Parte_1 CP_1
il 2.6.2012 nel Comune di ER FE (atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n.23, parte II, serie A, anno 2012); che dalla loro unione nasceva la figlia il 27.10.2013; che la casa coniugale sita in ER FE in via E. Siciliano Per_1
n.39, era cointestata al 50% tra i coniugi e gravata da un mutuo di circa 275,00 euro mensili;
che la ricorrente non svolgeva attività lavorativa, essendosi dedicata interamente alla crescita della figlia ed al benessere della famiglia;
che il lavorava come guardia giurata presso la Selpol s.r.l. con CP_1 sede in Roccapiemonte, con un'entrata mensile di circa 1.700,00 euro;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, si era rivelata intollerabile per grave incompatibilità di carattere, al punto da rendere impossibile il proseguimento della convivenza, fatta di maltrattamenti morali e materiali, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
2. Addebitare la separazione al Sig. con ogni conseguenza Controparte_1
di legge.
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre con facoltà del padre di vederla e stare con lei un pomeriggio a settimana da concordare preventivamente in base ai suoi impegni lavorativi ed agli impegni di studio e ludico-sportive della figlia. Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie ad anni alterni il padre avrà la facoltà di stare con la figlia per un periodo di 2 giorni da concordarsi preventivamente con la madre.
4. Assegnare la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto, di proprietà di entrambi e sita in ER
FE alla Via E. Siciliano n.39, alla ricorrente in quanto genitore collocataria della figlia minore.
5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, una somma mensile non inferiore a 400,00 euro a titolo di mantenimento per la figlia minore, ovvero nella misura che il Giudice riterrà congrua con rivalutazione ISTAT, oltre al contributo del 70% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e medico specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) occorrenti per la stessa, previamente concordate e documentate.
6. Disporre un assegno di mantenimento del marito in favore della moglie pari ad euro
400,00, da versarsi alla stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione ISTAT.
7. Disporre che la rata di mutuo cointestata pari ad euro 275,00 sia pagata dal
Sig. .
8. Onerare il coniuge convenuto delle spese, diritti ed onorari con attribuzione Controparte_1
alla sottoscritta procuratrice antistataria.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_1
quale, nel contestare l'avverso dedotto , precisava di essere stato un marito ed un padre presente, il quale mai aveva trascurato di assicurare l'apporto economico ed affettivo nei confronti della famiglia, laddove, al contrario, era stata la ricorrente a manifestare insofferenza rispetto alla routine familiare;
che, quanto all'aspetto patrimoniale, la casa coniugale era stata acquistata prima del matrimonio con risorse economiche del solo , il quale si era sempre fatto carico, in via esclusiva, anche del CP_1
pagamento delle rate del mutuo;
che la moglie, da canto proprio, collaborava presso l'ottica “Apicella
- Punti di vista” sita a ER FE;
che il resistente aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ed aveva una capacità reddituale mensile di circa € 800,00 da cui detrarre la rata del pagamento del mutuo per l'abitazione coniugale di € 365,00; che, quanto all'esercizio del diritto di visita, contrariamente alle richieste più restrittive formulate dalla ricorrente, manifestava l'intenzione di vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, da concordare con Per_1
l'altro genitore, e due week-end al mese, a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze lavorative del resistente e gli impegni scolastici della minore, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente sig.ra per aver violato i doveri coniugali di assistenza morale e Parte_1
materiale; - affidare la figlia minore ad entrambi i genitori regolando il diritto di visita Per_1
del padre nel modo che segue: la piccola resterà con il padre due pomeriggi a settimana Per_1 da concordare con l'atro genitore e due week-end al mese a settimane alterne. Con riguardo al periodo delle festività natalizie e di fine anno di far trascorrere alla minore, ad anni alterni, il giorno della vigilia e di Natale con un genitore e il 31 e il primo dell'anno con l'altro genitore;
del pari lo stesso criterio sarà adottato anche per le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì in albis con l'altro genitore, nonché di trascorre il giorno della festa del papà con il sig. oltre al relativo onomastico e compleanno. Il criterio dell'alternanza sarà applicato CP_1
a tutte le altre feste comandate;
per le vacanze estive, infine, la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre. - disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza siano assunte di comune accordo;
disporre che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra con Parte_1
riguardo alla richiesta del mantenimento mensile posto a carico del Sig. in favore della CP_1
moglie, in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché assolutamente temerario stante quanto ampiamente dedotto innanzi, ovvero sia in ordine alla condizioni reddituali del sig. , sia per CP_1
essere la ricorrente economicamente autosufficiente, come sarà ampiamente dimostrato in corso di causa e/o comunque per essere la stessa dotata di adeguata capacità lavorativa in ragione dell'età
e dello stato di salute;
- disporre che il padre versi alla sig.ra per il mantenimento della Parte_1 figlia minore, la somma di € 150,00 mensile;
- disporre a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del 50%. Vinte le spese ed i compensi di causa.”
All'udienza presidenziale autorizzati i coniugi a vivere separati ed assunti i provvedimenti provvisori in ordine all'affidamento ed al mantenimento della minore, in particolare, l'esercizio del diritto di visita padre figlia alla presenza dei Servizi Sociali, con obbligo di predisporre un idoneo calendario volto al riavvicinamento del padre alla figlia minore, il Presidente f.f. rinviava la causa innanzi al g.i. all'udienza del 18.1.2023. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed assunti i mezzi istruttori
(prova testimoniale e c.t.u. volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti ed ad individuare l'opportuna disciplina dell'affidamento e dell'esercizio del diritto di visita della figlia minore) all'udienza del 23.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza del 29.10.2024 la ricorrente chiedeva al Tribunale l'emissione della sentenza non definitiva di separazione personale;
la causa, previa integrazione del contraddittorio in ordine alla suddetta, veniva, rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 18.11.2024 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formalizzata dalle parti.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sebbene la causa necessiti di proseguire in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi. Invero, le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis. Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni afferenti il giudizio potranno essere esaminate nel prosieguo del procedimento.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER FE, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, nella contumacia del resistente, così provvede:
dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
2.11.1981 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER FE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.23, parte II, serie A, anno 2012 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER FE);
dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in ER FE nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Giudice rel.
dott.ssa Enrica de Sire
Il Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
Il Tribunale di ER FE, Sezione I Civile, composto dai Signori Magistrati
dott.ssa Aurelia Cuomo Presidente
dott.ssa Enrica de Sire Giudice rel.
dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
non definitiva nella causa civile iscritta al N.R.G. 6541/2021, vertente
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Ottavia Locatelli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
RICORRENTE
E
(C.F. ) rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1 C.F._2
Vincenzo Torino ed Antonietta Cennamo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
RESISTENTE
con l'intervento del PM in sede.
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione giudiziale dei coniugi.
Conclusioni: come da atti introduttivi e verbali di udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso di separazione giudiziale depositato telematicamente il 21.12.2021 la ricorrente
[...]
, dopo aver dato atto: di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente Parte_1 CP_1
il 2.6.2012 nel Comune di ER FE (atto trascritto nel Registro degli Atti di
[...]
Matrimonio del predetto Comune al n.23, parte II, serie A, anno 2012); che dalla loro unione nasceva la figlia il 27.10.2013; che la casa coniugale sita in ER FE in via E. Siciliano Per_1
n.39, era cointestata al 50% tra i coniugi e gravata da un mutuo di circa 275,00 euro mensili;
che la ricorrente non svolgeva attività lavorativa, essendosi dedicata interamente alla crescita della figlia ed al benessere della famiglia;
che il lavorava come guardia giurata presso la Selpol s.r.l. con CP_1 sede in Roccapiemonte, con un'entrata mensile di circa 1.700,00 euro;
che la vita coniugale, nel corso del tempo, si era rivelata intollerabile per grave incompatibilità di carattere, al punto da rendere impossibile il proseguimento della convivenza, fatta di maltrattamenti morali e materiali, chiedeva all'adito Tribunale l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “
1. Dichiarare la separazione giudiziale dei coniugi.
2. Addebitare la separazione al Sig. con ogni conseguenza Controparte_1
di legge.
3. Affidare la figlia minore ad entrambi i genitori con collocazione della stessa presso la madre con facoltà del padre di vederla e stare con lei un pomeriggio a settimana da concordare preventivamente in base ai suoi impegni lavorativi ed agli impegni di studio e ludico-sportive della figlia. Durante le vacanze pasquali e quelle natalizie ad anni alterni il padre avrà la facoltà di stare con la figlia per un periodo di 2 giorni da concordarsi preventivamente con la madre.
4. Assegnare la casa coniugale con tutto quanto in essa contenuto, di proprietà di entrambi e sita in ER
FE alla Via E. Siciliano n.39, alla ricorrente in quanto genitore collocataria della figlia minore.
5. Disporre che il sig. versi alla sig.ra , entro il giorno cinque Controparte_1 Parte_1
di ogni mese, una somma mensile non inferiore a 400,00 euro a titolo di mantenimento per la figlia minore, ovvero nella misura che il Giudice riterrà congrua con rivalutazione ISTAT, oltre al contributo del 70% delle spese straordinarie (scolastiche, ludico-sportive e medico specialistiche non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale) occorrenti per la stessa, previamente concordate e documentate.
6. Disporre un assegno di mantenimento del marito in favore della moglie pari ad euro
400,00, da versarsi alla stessa a mezzo bonifico bancario entro il giorno cinque di ogni mese, con rivalutazione ISTAT.
7. Disporre che la rata di mutuo cointestata pari ad euro 275,00 sia pagata dal
Sig. .
8. Onerare il coniuge convenuto delle spese, diritti ed onorari con attribuzione Controparte_1
alla sottoscritta procuratrice antistataria.”.
Instaurato il contraddittorio, con memoria di costituzione e risposta si costituiva il Controparte_1
quale, nel contestare l'avverso dedotto , precisava di essere stato un marito ed un padre presente, il quale mai aveva trascurato di assicurare l'apporto economico ed affettivo nei confronti della famiglia, laddove, al contrario, era stata la ricorrente a manifestare insofferenza rispetto alla routine familiare;
che, quanto all'aspetto patrimoniale, la casa coniugale era stata acquistata prima del matrimonio con risorse economiche del solo , il quale si era sempre fatto carico, in via esclusiva, anche del CP_1
pagamento delle rate del mutuo;
che la moglie, da canto proprio, collaborava presso l'ottica “Apicella
- Punti di vista” sita a ER FE;
che il resistente aveva stipulato un contratto di lavoro a tempo determinato ed aveva una capacità reddituale mensile di circa € 800,00 da cui detrarre la rata del pagamento del mutuo per l'abitazione coniugale di € 365,00; che, quanto all'esercizio del diritto di visita, contrariamente alle richieste più restrittive formulate dalla ricorrente, manifestava l'intenzione di vedere e tenere con sé la figlia minore due pomeriggi a settimana, da concordare con Per_1
l'altro genitore, e due week-end al mese, a settimane alterne, compatibilmente con le esigenze lavorative del resistente e gli impegni scolastici della minore, chiedeva all'adito Tribunale
l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “ - dichiarare la separazione personale dei coniugi con addebito alla ricorrente sig.ra per aver violato i doveri coniugali di assistenza morale e Parte_1
materiale; - affidare la figlia minore ad entrambi i genitori regolando il diritto di visita Per_1
del padre nel modo che segue: la piccola resterà con il padre due pomeriggi a settimana Per_1 da concordare con l'atro genitore e due week-end al mese a settimane alterne. Con riguardo al periodo delle festività natalizie e di fine anno di far trascorrere alla minore, ad anni alterni, il giorno della vigilia e di Natale con un genitore e il 31 e il primo dell'anno con l'altro genitore;
del pari lo stesso criterio sarà adottato anche per le festività pasquali, il giorno di Pasqua con un genitore e il giorno del lunedì in albis con l'altro genitore, nonché di trascorre il giorno della festa del papà con il sig. oltre al relativo onomastico e compleanno. Il criterio dell'alternanza sarà applicato CP_1
a tutte le altre feste comandate;
per le vacanze estive, infine, la minore trascorrerà un periodo di 15 giorni anche non consecutivi con il padre. - disporre che le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza siano assunte di comune accordo;
disporre che i genitori debbano reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative alla figlia;
- rigettare il ricorso proposto dalla Sig.ra con Parte_1
riguardo alla richiesta del mantenimento mensile posto a carico del Sig. in favore della CP_1
moglie, in quanto infondato in fatto ed in diritto nonché assolutamente temerario stante quanto ampiamente dedotto innanzi, ovvero sia in ordine alla condizioni reddituali del sig. , sia per CP_1
essere la ricorrente economicamente autosufficiente, come sarà ampiamente dimostrato in corso di causa e/o comunque per essere la stessa dotata di adeguata capacità lavorativa in ragione dell'età
e dello stato di salute;
- disporre che il padre versi alla sig.ra per il mantenimento della Parte_1 figlia minore, la somma di € 150,00 mensile;
- disporre a carico del padre il pagamento delle spese straordinarie per la figlia minore nella misura del 50%. Vinte le spese ed i compensi di causa.”
All'udienza presidenziale autorizzati i coniugi a vivere separati ed assunti i provvedimenti provvisori in ordine all'affidamento ed al mantenimento della minore, in particolare, l'esercizio del diritto di visita padre figlia alla presenza dei Servizi Sociali, con obbligo di predisporre un idoneo calendario volto al riavvicinamento del padre alla figlia minore, il Presidente f.f. rinviava la causa innanzi al g.i. all'udienza del 18.1.2023. Concessi i termini ex art. 183, comma 6 c.p.c. ed assunti i mezzi istruttori
(prova testimoniale e c.t.u. volta ad accertare le capacità genitoriali delle parti ed ad individuare l'opportuna disciplina dell'affidamento e dell'esercizio del diritto di visita della figlia minore) all'udienza del 23.10.2024 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con istanza del 29.10.2024 la ricorrente chiedeva al Tribunale l'emissione della sentenza non definitiva di separazione personale;
la causa, previa integrazione del contraddittorio in ordine alla suddetta, veniva, rimessa al Collegio per la decisione, giusta ordinanza del 18.11.2024 senza la concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., stante l'espressa rinuncia formalizzata dalle parti.
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, la domanda è fondata e va accolta.
Osserva il Collegio che ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c. qualora, come nel caso in esame, sussistano in modo pacifico i presupposti per la pronuncia della separazione personale dei coniugi, sebbene la causa necessiti di proseguire in relazione alle ulteriori circostanze emerse in corso di causa, non sussiste alcuna discrezionalità in ordine all'emissione della sentenza dichiarativa della separazione personale dei coniugi. Invero, le risultanze di causa comprovano l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che testimonia l'evidente intollerabilità della convivenza ed il definitivo venir meno dell'affectio maritalis. Nulla osta, pertanto, ad una pronunzia non definitiva sullo status, mentre le ulteriori questioni afferenti il giudizio potranno essere esaminate nel prosieguo del procedimento.
La regolamentazione delle spese va differita alla pronuncia definitiva.
Va disposta, a cura della Cancelleria, l'allegazione di copia della presente sentenza al fascicolo d'ufficio.
La causa deve, così, proseguire dinnanzi al giudice istruttore come da separata ordinanza.
P.Q.M.
Il Tribunale di ER FE, in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe promossa, nella contumacia del resistente, così provvede:
dichiara la separazione giudiziale tra i coniugi , nata a [...] il Parte_1
2.11.1981 e , nato a [...] il [...]; Controparte_1 ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ER FE per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 - Ordinamento dello Stato Civile - (atto n.23, parte II, serie A, anno 2012 del Registro degli atti di matrimonio del Comune di ER FE);
dispone l'inserimento telematico di copia della presente sentenza nel relativo fascicolo telematico;
provvede al prosieguo della causa come da separata ordinanza;
spese al definitivo.
Così deciso in ER FE nella camera di consiglio del 21.11.2024.
Il Giudice rel.
dott.ssa Enrica de Sire
Il Presidente
dott.ssa Aurelia Cuomo