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Sentenza 2 marzo 2025
Sentenza 2 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 02/03/2025, n. 1772 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1772 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2908 / 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Gandini Angela Email_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , con gli avv.ti Rinaldi Alberto e Controparte_1 C.F._2
Stefanelli Fabrizio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
A) IN PRINCIPALITA':
- nel merito: previa qualunque formula e/o statuizione, dato atto che l'attrice disconosce l'autenticità dell'intera scheda testamentaria ad apparente data del 28.08.2020 e ad apparente firma del dott. Per_1
e comunque che la stessa esclude che tale scheda sia stata redatta dal proprio figlio, accertare la
[...] falsità e comunque il difetto di autenticità del suddetto testamento ad asserita provenienza dal dott.
e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza ex art 602 e 606 cod. civ. del testamento Persona_1 pubblicato in data 19.10.2020 dal notaio di Saronno, registrato a Varese il 20.10.2020 serie Per_2
IT n. 27160 e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima del dott. in Persona_1 favore dell'attrice, madre superstite del de cuius ed unica erede;
1 - in via istruttoria:
I. - ammettere prove per testimoni sul seguente capitolato probatorio: 1) Vero che l'appartamento di Via Montello 18 di proprietà del defunto era occupato dal Persona_1 solo proprietario;
2) Vero che nel periodo marzo – agosto 2020, in conseguenza del periodo pandemico, il dott. Per_1 ha prestato la propria attività lavorativa in modalità “smart working” presso l'abitazione della
[...] madre in Uboldo Via Ceriani 68; 3) Vero che in tale periodo il dott. ha vissuto presso l'abitazione della madre, Persona_1 trascorrendo ivi anche le notti;
4) Vero che il dott. si trovava presso la madre allorchè il 2 settembre 2020 venne colto Persona_1 da malore e ricoverato presso l'Ospedale di Saronno a mezzo autolettiga;
5) Vero che in data 22.09.2020 a richiesta della signora , presentatasi come incaricata Controparte_1 del dott. consegnavo alla stessa le chiavi di ingresso e le chiavi di accesso Persona_1 all'appartamento di proprietà del de cuius;
6) Vero che nell'occorso chiedevo il rilascio della dichiarazione che mi si rammostra quale documento sub. 36 fascicolo attoreo unitamente al relativo documento di identità;
7) Vero che all'incirca 5/6 giorni dopo il decesso del dott. (28.09.2020), Persona_1 CP_1
faceva sostituire da un fabbro le chiavi dell'appartamento, installandosi nello stesso;
[...]
8) Vero che il giorno 15 ottobre 2020 l'avv. Laura Capris munita di delega della signora e l'avv. Pt_1 Giorgio Soffiantini, entrambi di Milano, si recavano presso l'appartamento del dott. Persona_1 muniti delle chiavi personali del de cuius;
9) Vero che giunti in loco l'avv. Capris mostrava alla Custode dello stabile la delega rilasciata dalla signora con l'autorizzazione ad accedere all'appartamento del figlio;
Pt_1
10) Vero che nell'occorso la Custode informava gli avv.ti Capris e Soffiantini che circa dieci giorni prima nell'appartamento di proprietà del de cuius un fabbro, chiamato dalla signora aveva CP_1 provveduto a sostituire le chiavi dell'appartamento;
11) Vero che gli avv.ti Capris e Soffiantini si portavano all'appartamento del dott. constatando Per_1 che le chiavi a loro mani erano inservibili;
12) Vero che nell'occorso la vicina dell'appartamento contiguo a quello del dott. uscita Persona_1 sul ballatoio, riferiva che pochi giorni dopo il decesso del proprietario, una signora aveva fatto sostituire le chiavi dell'appartamento e che attualmente vi viveva;
13) Vero che la vicina di casa chiariva che prima di allora mai aveva visto in loco la signora di cui sopra;
14) Vero che il dott. era fidanzato con tale signorina detta e lo è stato Persona_1 Per_3 Pt_2 fino alla fine del mese di aprile 2020.
Si indicano a testi:
- Signora di Uboldo, Via Ceriani 68 sui capitoli 2, 3 e 4; Testimone_1
- avv. Laura Capris di Milano, Largo I. Schuster n. 1 sui capitoli 8 – 13;
- avv. Giorgio Soffiantini di Milano Via Numa Pompilio 4 sui capitoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- Custode all'epoca dello stabile di Via Montello 18 sui capitoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10;
- signora , Milano Via Montello 18 sui capitoli 1, 3, 12 e 13; Testimone_2
- dott. c/o Clinica San Carlo di Paderno Dugnano sui capitoli 1, 2, 3, e 14; Testimone_3
- dott. Via Gabba 1 Milano, c/o sui capitoli 1, 2, 3, 14; Testimone_4 Controparte_2
II. - Dato atto della nullità ed incompletezza della esperita CTU per lesione del contradditorio ed altresì per inottemperanza al provvedimento di conferimento incarico del 26.11.2021 essendo stato omesso l'esame della documentazione sanitaria e della correlativa anamnesi personale del de cuius; disamine
2 imprescindibili nella valutazione di qualsiasi testamento e a maggior ragione nel caso di specie per la prossimità tra la data di redazione del testamento (28.08.2020) e il decesso del de cuius (28.09.2020) avvenuto per “Insufficienza epatica in epatopatia etiltossica- Sindrome epato-renale”, disporre il rinnovo della CTU, ovvero, in subordine, una integrazione/ampliamento della stessa, al fine di valutare, alla luce della documentazione medica da cui risulta che il dott. alcolista in stato di Persona_1 anemizzazione, da tempo e soprattutto nell'ultimo periodo (tempo che comprende la data del testamento) assumeva 2/3 litri di vino al giorno più superalcolici, se la grafia ed il tratto grafico del testamento in verifica fossero o meno compatibili con le condizioni psicofisiche dello stesso e se alla luce anche della documentazione sanitaria la scheda testamentaria sia riferibile o meno all'autografia del de cuius; disponendo la nomina di un (o anche) Ausiliario medico, preferibilmente con competenze grafopatologiche, eventualmente reperendone il nominativo o facendo riferimento presso il Centro
Internazionale di grafologia medica CIgME di Roma.
- Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese generali forfettarie anche attinenti alla fase cautelare ed alla fase mediatoria, oltre gli accessori come per legge.
B) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:
- nel merito: nella denegata ipotesi in cui la scheda testamentaria per cui è causa fosse ritenuta riferibile all'autografia del dott. riservata ogni azione anche in merito alla valutazione ed Persona_1 all'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche del de cuius e della relativa capacità testamentaria alla data del testamento (28.08.2020) e con ogni conseguenziale pronuncia, assegnare allo stato alla signora , madre dello stesso ed unica ascendente legittima, la quota di 1/3 dell'asse Parte_1 ereditario, a titolo di acconto sul rivendicato e dovuto intero compendio ereditario.
Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso spese generali 15% anche attinenti alla fase cautelare ed alla fase mediatoria, oltre gli accessori come per legge.
*
Per Controparte_1
preliminarmente
• disporre la definizione parziale del contenzioso in essere, con sentenza di rigetto della domanda principale di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del testamento olografo del Dott. Persona_1 formulata da parte attrice;
• disporre, di conseguenza, il dissequestro dei beni facenti capo al de cujus Alberto Giudici di cui al procedimento R.G. n. 39544/2020, con conseguente condanna alle spese relative alla custodia a carico di parte avversaria, . Parte_1
• Con liquidazione delle spese legali. Nel merito
• Accertata l'intera consistenza dell'asse ereditario relitto dal defunto Dott. così Persona_1 come dai rendiconti del custode dell'eredità come nominato nel procedimento R.G. n. 39544/2020, assegnare la quota di un terzo all'odierna attrice, Sig.ra Parte_1
• Con vittoria di spese legali.
§ § §
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 28 settembre 2020 è deceduto non coniugato e senza figli, il quale, con Persona_1
testamento olografo del 28 agosto 2020 e pubblicato il 19 ottobre 2020, ha nominato erede universale
Controparte_1
A dire di parte attrice, madre del de cuius, poco prima del decesso e mentre il figlio era in coma, in data
22 settembre 2020 la si sarebbe fatta consegnare con un pretesto le chiavi dell'appartamento CP_1
in cui viveva a Milano, sostituendole subito dopo il decesso. Persona_1
Proprio a fronte di tale episodio e sostenendo l'apocrifia del testamento, ha proposto ricorso Parte_1
per sequestro giudiziario ante causam.
La cautela è stata disposta dal Tribunale, autorizzando il sequestro giudiziario1 e nominando il dott.
[...]
quale custode. Per_4
ha poi introdotto l'odierno giudizio di merito, sostenendo che la grafia e la firma sul Parte_1
testamento non corrisponderebbero a quelle del figlio ed assumendo che il figlio e la non CP_1
avrebbero avuto alcuna relazione stabile.
Sulla scorta di tali circostanze l'attrice ha chiesto in via principale la nullità del testamento.
In via subordinata, ha eccepito la lesione della quota di legittima riservata agli ascendenti Parte_1
ex art. 538 c.c., chiedendo di dichiarare inefficace la scheda testamentaria nella parte eccedente la quota di legittima a lei spettante corrispondente ad 1/3 dell'intero patrimonio ereditario, per poi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di porzioni in natura corrispondenti alle quote spettanti a ciascun avente diritto. Si è costituita manifestando la disponibilità a liquidare la quota spettante ex Controparte_1
lege alla madre attrice, insistendo tuttavia per la validità del testamento rinvenuto dalla convenuta stessa nell'appartamento condiviso con il defunto e poi portato dal notaio per la pubblicazione.
Tenuto conto della quota riservata alla madre, la convenuta chiede una CTU per determinare il valore della massa ereditaria, proprio al fine di garantire la corretta ripartizione della quota di legittima.
Di talché, il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed ha disposto una CTU grafologica che ha confermato che la grafia della scheda testamentaria per cui è causa è interamente riferibile ad Persona_1
Solo successivamente al deposito della CTU parte attrice ha introdotto nuovi temi di indagine, lamentando che la CTU non avrebbe considerato le condizioni di salute del de cuius, che soffriva di alcolismo cronico e cirrosi epatica, circostanza che avrebbe dovuto alterare la grafia del de cuius, alterazione tuttavia non rilevata dalla consulenza.
Il Tribunale ha rimesso al Collegio l'esame dei rilievi sollevati da parte attrice ed ha dunque fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla validità del testamento.
La CTU grafologica del 2 maggio 2022 ha concluso che la grafia della scheda testamentaria per cui è causa è interamente riferibile ad Persona_1
Solo successivamente al deposito della CTU, parte attrice ne ha contestato le conclusioni in considerazione delle condizioni di salute del de cuius, che soffriva di alcolismo cronico e cirrosi epatica.
La CTU dunque avrebbe ignorato la naturale alterazione della grafia dovuta alla malattia.
Tale assunto muove da due consulenze di parte prodotte in giudizio dopo il deposito della CTU (e successivamente alla scadenza delle preclusioni processuali), rispettivamente del 30 maggio 2022
(dott.ssa e del 13 maggio 2024 (dott. ), professionisti diversi dal CTP nominato per le Per_5 Per_6
operazioni peritali (dott.ssa . Persona_7
La dott.ssa assume che, in presenza di patologie legate ad alcolismo cronico, parrebbe singolare Per_5
che la grafia a pochi giorni dal decesso del testatore sia priva di qualsivoglia indice di sofferenza grafica e pertanto un testamento privo di tali alterazioni grafiche non potrebbe considerarsi veritiero.
5 Alle medesime conclusioni giunge la seconda relazione di parte, del dott. , a dire del quale “il Per_6
tratto stabile, marcato e netto del testamento in verifica, non è compatibile con la analisi della cartella clinica e la descrizione che ampia letteratura medica illustra come incida l'abuso continuo e smodato di alcool sulla scrittura. Poiché la scrittura è organizzata mentalmente ed eseguita a livello neuromuscolare, essa è influenzata dal consumo di alcol”.
L'argomento è irrilevante ed infondato.
Preliminarmente, il Collegio osserva che il tema della patologia sofferta da non è mai Persona_1
stato allegato da parte attrice in alcuno dei propri scritti difensivi.
Solo nella memoria n. 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice allega una cartella clinica da cui emerge che il de cuius è affetto da “insufficienza epatica acuta in epatopatia etiltossica. Sindrome epato-renale”.
La cartella clinica tuttavia non è prodotta al fine di dimostrare che lo stato di alcolismo del de cuius avrebbe influito sulla grafia del testatore, bensì a tutt'altro scopo e cioè che: “all'atto del ricovero, ancora vigile e “presente”, aveva indicato come referente la madre e la vicina di casa – amica di famiglia, signora Nessun riferimento, invece, veniva fatto alla signora !!” (cfr. pag. 8 memoria Per_8 CP_1
n. 3 di parte attrice).
Può dunque affermarsi che il tema di indagine richiesto da parte attrice -concernente l'alterazione della grafia in caso di alcolismo- è del tutto tardivo, non essendo mai stato allegato negli scritti difensivi e non essendo mai stato introdotto in occasione delle operazioni peritali.
Diversamente opinando sarebbe violato il principio del contraddittorio per parte convenuta che mai ha potuto argomentare entro le preclusioni processuali e nell'ambito del contraddittorio tecnico in sede di
CTU sul nuovo tema di indagine introdotto tardivamente da parte attrice.
Del resto, la stessa parte attrice ne è consapevole, come emerge dal raffronto delle originarie conclusioni, poi modificate nella fase conclusiva del giudizio.
Segnatamente:
- conclusioni istruttorie nella memoria n. 2: “1) Disporre CTU grafologica sul testamento olografo apparentemente redatto da mano di in Milano nell'apparente data del 28.08.2020 Persona_1
… al fine di verificarne la non genuinità e/o la falsità e comunque la non riferibilità dello stesso all'apparente testatore dott. nonché la riferibilità della mano scrittura del predetto Persona_1
testamento … alla convenuta , previa assunzione davanti al Magistrato di Controparte_1
scritto o scritti comparativo/i della stessa …”;
6 - precisazione delle conclusioni: “Dato atto della nullità ed incompletezza della esperita CTU per lesione del contradditorio ed altresì per inottemperanza al provvedimento di conferimento incarico del 26.11.2021 essendo stato omesso l'esame della documentazione sanitaria e della correlativa anamnesi personale del de cuius;
disamine imprescindibili nella valutazione di qualsiasi testamento
e a maggior ragione nel caso di specie per la prossimità tra la data di redazione del testamento
(28.08.2020) e il decesso del de cuius (28.09.2020) avvenuto per “Insufficienza epatica in epatopatia etiltossica- Sindrome epato-renale”, disporre il rinnovo della CTU, ovvero, in subordine, una integrazione/ampliamento della stessa, al fine di valutare, alla luce della documentazione medica da cui risulta che il dott. alcolista in stato di anemizzazione, da tempo e soprattutto Persona_1 nell'ultimo periodo (tempo che comprende la data del testamento) assumeva 2/3 litri di vino al giorno più superalcolici, se la grafia ed il tratto grafico del testamento in verifica fossero o meno compatibili con le condizioni psicofisiche dello stesso e se alla luce anche della documentazione sanitaria la scheda testamentaria sia riferibile o meno all'autografia del de cuius;
disponendo la nomina di un (o anche) Ausiliario medico, preferibilmente con competenze grafopatologiche, eventualmente reperendone il nominativo o facendo riferimento presso il Centro Internazionale di grafologia medica CIgME di Roma”.
E' evidente dal raffronto delle sopra esposte richieste istruttorie che prima della precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2024 il tema della relazione tra alcolismo e alterazione della grafia non era mai stato introdotto e financo allegato.
Per tale ragione la CTU grafologica va confermata.
Né valga sostenere che il CTU si sarebbe limitato alla comparazione di scritture molto datate, trascurando scritti più recenti.
L'assunto attoreo è smentito da quanto emerge dalla stessa CTU, dove alle pagg. 11 e 12 vengono elencate le scritture comparative che sono tutt'altro che datate rispetto al decesso avvenuto il 28 settembre
2020:
“DOCUMENTI COMPARATIVI DI ALBERTO GIUDICI in ordine cronologico
1. Doc. 5a: Passaporto n° rilasciato in data 23.04.2005 (originale). Numer_1
2. Doc. 12: Carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano in data 31.08.2011 (originale), e correlato cartellino (copia trasmessa via email dal Comune).
3. Doc. 5b: Passaporto n° rilasciato in data 11.02.2014 (originale). Numero_2
7
4. Doc. 43: Atto aggiuntivo e di utilizzo a saldo quietanza finale dipendente da contratto di finanziamento in data 10.12.2018, rep./racc. n° 65075/25024 Notaio Dott. (originale). Persona_9
5. Doc. 44: Atto aggiuntivo e di utilizzo a saldo quietanza finale dipendente da contratto di finanziamento in data 10.07.2019, rep./racc. n° 65593/25297 Notaio Dott. (originale). Persona_9
6. Doc. 38: 15.01.2015 (originale). Tes_5
7. Doc. 40: 24.10.2015 (originale). Tes_5
8. Doc. 41: 11.07.2016 (originale). Tes_5
9. Doc. 39: 31.12.2017 (originale). Tes_5
10. Doc. 37: 28.01.2020 (originale). Tes_5
11. Doc. 13a: (originale). Testimone_6
12. Doc. 13b: 10.08.2020 (originale). Tes_5
13. Doc. 21: Agenda personale del Sig. Giudici dell'anno 2020 (originale).
Il cartellino dell'anagrafe è stato acquisito dalla sottoscritta, i passaporti doc. 5 sono stati prodotti dalla parte convenuta, mentre tutti gli altri comparativi di cui all'elenco sono stati prodotti dalla parte attrice”.
Ebbene, dal lungo elenco di scritture di comparazione (prodotte soprattutto da parte attrice) emerge che l'indagine peritale ha riguardato anche grafie recenti ed assai prossime alla data del decesso.
La CTU ha inoltre accertato che le grafie più recenti sono compatibili con quelle meno recenti: “Le ultime sono del 2020, l'ultimo anno di vita del Sig. Giudici, e riflettono le precedenti, sia a livello dinamico che stilistico” (cfr. pag. 41 CTU).
Ebbene, lo stile grafico contenuto nelle scritture più recenti (prodotte dalla attrice) riflette lo stile grafico più datato, circostanza che conferma l'infondatezza del tema dell'alterazione della scrittura per alcolismo.
Alterazione che, in realtà, per non si è verificata. Persona_1
*
3. Conclusioni.
La domanda attorea di nullità del testamento va rigettata.
La nomina della convenuta come erede universale lede la quota di legittima della madre attrice ex art. 538 c.c. e pertanto, in accoglimento della domanda subordinata attorea, va dichiarata inefficace la scheda
8 testamentaria nella parte eccedente la quota di legittima a lei spettante corrispondente ad 1/3 dell'intero patrimonio ereditario.
La causa va rimessa sul ruolo per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di di nullità del testamento;
Parte_1
2) accerta e dichiara la lesione della quota legittima spettante a nella misura di 1/3, in Parte_1 forza dell'apertura della successione mortis causa di in data 28 settembre 2020; Persona_1
3) accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di delle disposizioni testamentarie Parte_1
contenute nel testamento di datato 28 agosto 2020, nei limiti della quota di legittima Persona_1
di 1/3;
4) riduce le disposizioni testamentarie contenute nel testamento di del 28 agosto 2020 Persona_1
nella misura di 1/3;
5) reintegra nella quota di 1/3 del compendio immobiliare e mobiliare caduto in Parte_1
successione;
6) dispone la prosecuzione della causa per la divisione della comunione ereditaria del defunto Per_1
tra le coeredi e , come da separata ordinanza.
[...] Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Antonella Cozzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con particolare riferimento ai seguenti beni: 1) piena proprietà dell'appartamento sito in Milano Viale Montello 18 Piano 2
– S1 identificato nel NCEU Foglio 310, Particella 285 sub. 7 Zona 1 Cat. A/3 classe 3 vani 4, Rendita Euro 754,03; 2) quota di comproprietà in ragione di ¼ immobile sito in Uboldo Via A. M. Ceriani n. 68 piano T identificato al NCEU foglio 10 Particella 1220 sub. 3 categoria A/2 classe 2 vani 7, rendita € 677,85; 3) quota di comproprietà in ragione di ¼ immobile sito in Uboldo Via A. M. Ceriani n. 68 piano T identificato al NCEU foglio 10 Particella 1220 sub. 4 categoria C/6 classe 4 mq. 16, rendita € 29,75; 4) piena proprietà dell'appartamento sito in Macugnaga Via Ludovico Jacchetti piano T- 1 identificato al NCEU Foglio 17, Particella 384 sub. 2 Cat. A/3 classe 2 vani 3, Rendita Euro 240,15; 5) Proprietà in ragione di 20/60 Unità immobiliare sita in Macugnaga Via Ludovico Jacchetti piano T identificato al NCEU Foglio 17, Particella 384 sub. 15 Cat.
C/2 classe 3 mq. 15, Rendita Euro 40,28; 6) Piena proprietà Autovettura per trasporto di persone AUDI Cilindrata 1984 Alimentazione a Benzina, Targata FP 475 RP;
7) Conto Deposito Amministrato n. 09000 9000 01078 552 presso Intesa
Sanpaolo Private Banking – Filiale di Busto Arsizio intestato a – ; 8) Conto corrente Banca Intesa
Persona_1 Parte_1 Sanpaolo – Filiale di Uboldo n. 1000/4216 intestato a – 9) Conto corrente Banca Intesa
Persona_1 Parte_1 Sanpaolo, Filiale di Milano, Piazza San Babila n. 016930020103 intestato a 10) Cassetta di Sicurezza e
Persona_1 relativo contenuto presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Milano, Piazza San Babila, intestata a
Persona_1
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale di Milano, Sezione Quarta Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dott.ssa Antonella Cozzi Presidente dott. Pierluigi Perrotti Giudice dott. Federico Salmeri Giudice rel. est. ha pronunciato nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
, CF/PI: , con l'avv. Gandini Angela Email_1 C.F._1
-attrice- contro
, CF/PI: , con gli avv.ti Rinaldi Alberto e Controparte_1 C.F._2
Stefanelli Fabrizio
-convenuta-
CONCLUSIONI
Per Parte_1
A) IN PRINCIPALITA':
- nel merito: previa qualunque formula e/o statuizione, dato atto che l'attrice disconosce l'autenticità dell'intera scheda testamentaria ad apparente data del 28.08.2020 e ad apparente firma del dott. Per_1
e comunque che la stessa esclude che tale scheda sia stata redatta dal proprio figlio, accertare la
[...] falsità e comunque il difetto di autenticità del suddetto testamento ad asserita provenienza dal dott.
e dichiarare la nullità e/o l'inesistenza ex art 602 e 606 cod. civ. del testamento Persona_1 pubblicato in data 19.10.2020 dal notaio di Saronno, registrato a Varese il 20.10.2020 serie Per_2
IT n. 27160 e, conseguentemente, dichiarare aperta la successione legittima del dott. in Persona_1 favore dell'attrice, madre superstite del de cuius ed unica erede;
1 - in via istruttoria:
I. - ammettere prove per testimoni sul seguente capitolato probatorio: 1) Vero che l'appartamento di Via Montello 18 di proprietà del defunto era occupato dal Persona_1 solo proprietario;
2) Vero che nel periodo marzo – agosto 2020, in conseguenza del periodo pandemico, il dott. Per_1 ha prestato la propria attività lavorativa in modalità “smart working” presso l'abitazione della
[...] madre in Uboldo Via Ceriani 68; 3) Vero che in tale periodo il dott. ha vissuto presso l'abitazione della madre, Persona_1 trascorrendo ivi anche le notti;
4) Vero che il dott. si trovava presso la madre allorchè il 2 settembre 2020 venne colto Persona_1 da malore e ricoverato presso l'Ospedale di Saronno a mezzo autolettiga;
5) Vero che in data 22.09.2020 a richiesta della signora , presentatasi come incaricata Controparte_1 del dott. consegnavo alla stessa le chiavi di ingresso e le chiavi di accesso Persona_1 all'appartamento di proprietà del de cuius;
6) Vero che nell'occorso chiedevo il rilascio della dichiarazione che mi si rammostra quale documento sub. 36 fascicolo attoreo unitamente al relativo documento di identità;
7) Vero che all'incirca 5/6 giorni dopo il decesso del dott. (28.09.2020), Persona_1 CP_1
faceva sostituire da un fabbro le chiavi dell'appartamento, installandosi nello stesso;
[...]
8) Vero che il giorno 15 ottobre 2020 l'avv. Laura Capris munita di delega della signora e l'avv. Pt_1 Giorgio Soffiantini, entrambi di Milano, si recavano presso l'appartamento del dott. Persona_1 muniti delle chiavi personali del de cuius;
9) Vero che giunti in loco l'avv. Capris mostrava alla Custode dello stabile la delega rilasciata dalla signora con l'autorizzazione ad accedere all'appartamento del figlio;
Pt_1
10) Vero che nell'occorso la Custode informava gli avv.ti Capris e Soffiantini che circa dieci giorni prima nell'appartamento di proprietà del de cuius un fabbro, chiamato dalla signora aveva CP_1 provveduto a sostituire le chiavi dell'appartamento;
11) Vero che gli avv.ti Capris e Soffiantini si portavano all'appartamento del dott. constatando Per_1 che le chiavi a loro mani erano inservibili;
12) Vero che nell'occorso la vicina dell'appartamento contiguo a quello del dott. uscita Persona_1 sul ballatoio, riferiva che pochi giorni dopo il decesso del proprietario, una signora aveva fatto sostituire le chiavi dell'appartamento e che attualmente vi viveva;
13) Vero che la vicina di casa chiariva che prima di allora mai aveva visto in loco la signora di cui sopra;
14) Vero che il dott. era fidanzato con tale signorina detta e lo è stato Persona_1 Per_3 Pt_2 fino alla fine del mese di aprile 2020.
Si indicano a testi:
- Signora di Uboldo, Via Ceriani 68 sui capitoli 2, 3 e 4; Testimone_1
- avv. Laura Capris di Milano, Largo I. Schuster n. 1 sui capitoli 8 – 13;
- avv. Giorgio Soffiantini di Milano Via Numa Pompilio 4 sui capitoli 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14;
- Custode all'epoca dello stabile di Via Montello 18 sui capitoli 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10;
- signora , Milano Via Montello 18 sui capitoli 1, 3, 12 e 13; Testimone_2
- dott. c/o Clinica San Carlo di Paderno Dugnano sui capitoli 1, 2, 3, e 14; Testimone_3
- dott. Via Gabba 1 Milano, c/o sui capitoli 1, 2, 3, 14; Testimone_4 Controparte_2
II. - Dato atto della nullità ed incompletezza della esperita CTU per lesione del contradditorio ed altresì per inottemperanza al provvedimento di conferimento incarico del 26.11.2021 essendo stato omesso l'esame della documentazione sanitaria e della correlativa anamnesi personale del de cuius; disamine
2 imprescindibili nella valutazione di qualsiasi testamento e a maggior ragione nel caso di specie per la prossimità tra la data di redazione del testamento (28.08.2020) e il decesso del de cuius (28.09.2020) avvenuto per “Insufficienza epatica in epatopatia etiltossica- Sindrome epato-renale”, disporre il rinnovo della CTU, ovvero, in subordine, una integrazione/ampliamento della stessa, al fine di valutare, alla luce della documentazione medica da cui risulta che il dott. alcolista in stato di Persona_1 anemizzazione, da tempo e soprattutto nell'ultimo periodo (tempo che comprende la data del testamento) assumeva 2/3 litri di vino al giorno più superalcolici, se la grafia ed il tratto grafico del testamento in verifica fossero o meno compatibili con le condizioni psicofisiche dello stesso e se alla luce anche della documentazione sanitaria la scheda testamentaria sia riferibile o meno all'autografia del de cuius; disponendo la nomina di un (o anche) Ausiliario medico, preferibilmente con competenze grafopatologiche, eventualmente reperendone il nominativo o facendo riferimento presso il Centro
Internazionale di grafologia medica CIgME di Roma.
- Con vittoria di spese, competenze professionali e rimborso spese generali forfettarie anche attinenti alla fase cautelare ed alla fase mediatoria, oltre gli accessori come per legge.
B) IN VIA DI ESTREMO SUBORDINE:
- nel merito: nella denegata ipotesi in cui la scheda testamentaria per cui è causa fosse ritenuta riferibile all'autografia del dott. riservata ogni azione anche in merito alla valutazione ed Persona_1 all'accertamento delle condizioni fisiche e psichiche del de cuius e della relativa capacità testamentaria alla data del testamento (28.08.2020) e con ogni conseguenziale pronuncia, assegnare allo stato alla signora , madre dello stesso ed unica ascendente legittima, la quota di 1/3 dell'asse Parte_1 ereditario, a titolo di acconto sul rivendicato e dovuto intero compendio ereditario.
Con vittoria di spese e competenze professionali, rimborso spese generali 15% anche attinenti alla fase cautelare ed alla fase mediatoria, oltre gli accessori come per legge.
*
Per Controparte_1
preliminarmente
• disporre la definizione parziale del contenzioso in essere, con sentenza di rigetto della domanda principale di dichiarazione di nullità e/o inefficacia del testamento olografo del Dott. Persona_1 formulata da parte attrice;
• disporre, di conseguenza, il dissequestro dei beni facenti capo al de cujus Alberto Giudici di cui al procedimento R.G. n. 39544/2020, con conseguente condanna alle spese relative alla custodia a carico di parte avversaria, . Parte_1
• Con liquidazione delle spese legali. Nel merito
• Accertata l'intera consistenza dell'asse ereditario relitto dal defunto Dott. così Persona_1 come dai rendiconti del custode dell'eredità come nominato nel procedimento R.G. n. 39544/2020, assegnare la quota di un terzo all'odierna attrice, Sig.ra Parte_1
• Con vittoria di spese legali.
§ § §
3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sui fatti di causa.
In data 28 settembre 2020 è deceduto non coniugato e senza figli, il quale, con Persona_1
testamento olografo del 28 agosto 2020 e pubblicato il 19 ottobre 2020, ha nominato erede universale
Controparte_1
A dire di parte attrice, madre del de cuius, poco prima del decesso e mentre il figlio era in coma, in data
22 settembre 2020 la si sarebbe fatta consegnare con un pretesto le chiavi dell'appartamento CP_1
in cui viveva a Milano, sostituendole subito dopo il decesso. Persona_1
Proprio a fronte di tale episodio e sostenendo l'apocrifia del testamento, ha proposto ricorso Parte_1
per sequestro giudiziario ante causam.
La cautela è stata disposta dal Tribunale, autorizzando il sequestro giudiziario1 e nominando il dott.
[...]
quale custode. Per_4
ha poi introdotto l'odierno giudizio di merito, sostenendo che la grafia e la firma sul Parte_1
testamento non corrisponderebbero a quelle del figlio ed assumendo che il figlio e la non CP_1
avrebbero avuto alcuna relazione stabile.
Sulla scorta di tali circostanze l'attrice ha chiesto in via principale la nullità del testamento.
In via subordinata, ha eccepito la lesione della quota di legittima riservata agli ascendenti Parte_1
ex art. 538 c.c., chiedendo di dichiarare inefficace la scheda testamentaria nella parte eccedente la quota di legittima a lei spettante corrispondente ad 1/3 dell'intero patrimonio ereditario, per poi procedere allo scioglimento della comunione ereditaria mediante la formazione di porzioni in natura corrispondenti alle quote spettanti a ciascun avente diritto. Si è costituita manifestando la disponibilità a liquidare la quota spettante ex Controparte_1
lege alla madre attrice, insistendo tuttavia per la validità del testamento rinvenuto dalla convenuta stessa nell'appartamento condiviso con il defunto e poi portato dal notaio per la pubblicazione.
Tenuto conto della quota riservata alla madre, la convenuta chiede una CTU per determinare il valore della massa ereditaria, proprio al fine di garantire la corretta ripartizione della quota di legittima.
Di talché, il Tribunale ha concesso i termini ex art. 183 sesto comma c.p.c. ed ha disposto una CTU grafologica che ha confermato che la grafia della scheda testamentaria per cui è causa è interamente riferibile ad Persona_1
Solo successivamente al deposito della CTU parte attrice ha introdotto nuovi temi di indagine, lamentando che la CTU non avrebbe considerato le condizioni di salute del de cuius, che soffriva di alcolismo cronico e cirrosi epatica, circostanza che avrebbe dovuto alterare la grafia del de cuius, alterazione tuttavia non rilevata dalla consulenza.
Il Tribunale ha rimesso al Collegio l'esame dei rilievi sollevati da parte attrice ed ha dunque fissato udienza di precisazione delle conclusioni (sostituita ex art. 127 ter c.p.c.), in occasione della quale sono stati concessi i termini ex art. 190 c.p.c.. Depositate le memorie di cui alla suddetta norma, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione e viene decisa sulla scorta delle seguenti motivazioni.
*
2. Sulla validità del testamento.
La CTU grafologica del 2 maggio 2022 ha concluso che la grafia della scheda testamentaria per cui è causa è interamente riferibile ad Persona_1
Solo successivamente al deposito della CTU, parte attrice ne ha contestato le conclusioni in considerazione delle condizioni di salute del de cuius, che soffriva di alcolismo cronico e cirrosi epatica.
La CTU dunque avrebbe ignorato la naturale alterazione della grafia dovuta alla malattia.
Tale assunto muove da due consulenze di parte prodotte in giudizio dopo il deposito della CTU (e successivamente alla scadenza delle preclusioni processuali), rispettivamente del 30 maggio 2022
(dott.ssa e del 13 maggio 2024 (dott. ), professionisti diversi dal CTP nominato per le Per_5 Per_6
operazioni peritali (dott.ssa . Persona_7
La dott.ssa assume che, in presenza di patologie legate ad alcolismo cronico, parrebbe singolare Per_5
che la grafia a pochi giorni dal decesso del testatore sia priva di qualsivoglia indice di sofferenza grafica e pertanto un testamento privo di tali alterazioni grafiche non potrebbe considerarsi veritiero.
5 Alle medesime conclusioni giunge la seconda relazione di parte, del dott. , a dire del quale “il Per_6
tratto stabile, marcato e netto del testamento in verifica, non è compatibile con la analisi della cartella clinica e la descrizione che ampia letteratura medica illustra come incida l'abuso continuo e smodato di alcool sulla scrittura. Poiché la scrittura è organizzata mentalmente ed eseguita a livello neuromuscolare, essa è influenzata dal consumo di alcol”.
L'argomento è irrilevante ed infondato.
Preliminarmente, il Collegio osserva che il tema della patologia sofferta da non è mai Persona_1
stato allegato da parte attrice in alcuno dei propri scritti difensivi.
Solo nella memoria n. 3 ex art. 183, sesto comma, c.p.c., l'attrice allega una cartella clinica da cui emerge che il de cuius è affetto da “insufficienza epatica acuta in epatopatia etiltossica. Sindrome epato-renale”.
La cartella clinica tuttavia non è prodotta al fine di dimostrare che lo stato di alcolismo del de cuius avrebbe influito sulla grafia del testatore, bensì a tutt'altro scopo e cioè che: “all'atto del ricovero, ancora vigile e “presente”, aveva indicato come referente la madre e la vicina di casa – amica di famiglia, signora Nessun riferimento, invece, veniva fatto alla signora !!” (cfr. pag. 8 memoria Per_8 CP_1
n. 3 di parte attrice).
Può dunque affermarsi che il tema di indagine richiesto da parte attrice -concernente l'alterazione della grafia in caso di alcolismo- è del tutto tardivo, non essendo mai stato allegato negli scritti difensivi e non essendo mai stato introdotto in occasione delle operazioni peritali.
Diversamente opinando sarebbe violato il principio del contraddittorio per parte convenuta che mai ha potuto argomentare entro le preclusioni processuali e nell'ambito del contraddittorio tecnico in sede di
CTU sul nuovo tema di indagine introdotto tardivamente da parte attrice.
Del resto, la stessa parte attrice ne è consapevole, come emerge dal raffronto delle originarie conclusioni, poi modificate nella fase conclusiva del giudizio.
Segnatamente:
- conclusioni istruttorie nella memoria n. 2: “1) Disporre CTU grafologica sul testamento olografo apparentemente redatto da mano di in Milano nell'apparente data del 28.08.2020 Persona_1
… al fine di verificarne la non genuinità e/o la falsità e comunque la non riferibilità dello stesso all'apparente testatore dott. nonché la riferibilità della mano scrittura del predetto Persona_1
testamento … alla convenuta , previa assunzione davanti al Magistrato di Controparte_1
scritto o scritti comparativo/i della stessa …”;
6 - precisazione delle conclusioni: “Dato atto della nullità ed incompletezza della esperita CTU per lesione del contradditorio ed altresì per inottemperanza al provvedimento di conferimento incarico del 26.11.2021 essendo stato omesso l'esame della documentazione sanitaria e della correlativa anamnesi personale del de cuius;
disamine imprescindibili nella valutazione di qualsiasi testamento
e a maggior ragione nel caso di specie per la prossimità tra la data di redazione del testamento
(28.08.2020) e il decesso del de cuius (28.09.2020) avvenuto per “Insufficienza epatica in epatopatia etiltossica- Sindrome epato-renale”, disporre il rinnovo della CTU, ovvero, in subordine, una integrazione/ampliamento della stessa, al fine di valutare, alla luce della documentazione medica da cui risulta che il dott. alcolista in stato di anemizzazione, da tempo e soprattutto Persona_1 nell'ultimo periodo (tempo che comprende la data del testamento) assumeva 2/3 litri di vino al giorno più superalcolici, se la grafia ed il tratto grafico del testamento in verifica fossero o meno compatibili con le condizioni psicofisiche dello stesso e se alla luce anche della documentazione sanitaria la scheda testamentaria sia riferibile o meno all'autografia del de cuius;
disponendo la nomina di un (o anche) Ausiliario medico, preferibilmente con competenze grafopatologiche, eventualmente reperendone il nominativo o facendo riferimento presso il Centro Internazionale di grafologia medica CIgME di Roma”.
E' evidente dal raffronto delle sopra esposte richieste istruttorie che prima della precisazione delle conclusioni del 13 maggio 2024 il tema della relazione tra alcolismo e alterazione della grafia non era mai stato introdotto e financo allegato.
Per tale ragione la CTU grafologica va confermata.
Né valga sostenere che il CTU si sarebbe limitato alla comparazione di scritture molto datate, trascurando scritti più recenti.
L'assunto attoreo è smentito da quanto emerge dalla stessa CTU, dove alle pagg. 11 e 12 vengono elencate le scritture comparative che sono tutt'altro che datate rispetto al decesso avvenuto il 28 settembre
2020:
“DOCUMENTI COMPARATIVI DI ALBERTO GIUDICI in ordine cronologico
1. Doc. 5a: Passaporto n° rilasciato in data 23.04.2005 (originale). Numer_1
2. Doc. 12: Carta d'identità rilasciata dal Comune di Milano in data 31.08.2011 (originale), e correlato cartellino (copia trasmessa via email dal Comune).
3. Doc. 5b: Passaporto n° rilasciato in data 11.02.2014 (originale). Numero_2
7
4. Doc. 43: Atto aggiuntivo e di utilizzo a saldo quietanza finale dipendente da contratto di finanziamento in data 10.12.2018, rep./racc. n° 65075/25024 Notaio Dott. (originale). Persona_9
5. Doc. 44: Atto aggiuntivo e di utilizzo a saldo quietanza finale dipendente da contratto di finanziamento in data 10.07.2019, rep./racc. n° 65593/25297 Notaio Dott. (originale). Persona_9
6. Doc. 38: 15.01.2015 (originale). Tes_5
7. Doc. 40: 24.10.2015 (originale). Tes_5
8. Doc. 41: 11.07.2016 (originale). Tes_5
9. Doc. 39: 31.12.2017 (originale). Tes_5
10. Doc. 37: 28.01.2020 (originale). Tes_5
11. Doc. 13a: (originale). Testimone_6
12. Doc. 13b: 10.08.2020 (originale). Tes_5
13. Doc. 21: Agenda personale del Sig. Giudici dell'anno 2020 (originale).
Il cartellino dell'anagrafe è stato acquisito dalla sottoscritta, i passaporti doc. 5 sono stati prodotti dalla parte convenuta, mentre tutti gli altri comparativi di cui all'elenco sono stati prodotti dalla parte attrice”.
Ebbene, dal lungo elenco di scritture di comparazione (prodotte soprattutto da parte attrice) emerge che l'indagine peritale ha riguardato anche grafie recenti ed assai prossime alla data del decesso.
La CTU ha inoltre accertato che le grafie più recenti sono compatibili con quelle meno recenti: “Le ultime sono del 2020, l'ultimo anno di vita del Sig. Giudici, e riflettono le precedenti, sia a livello dinamico che stilistico” (cfr. pag. 41 CTU).
Ebbene, lo stile grafico contenuto nelle scritture più recenti (prodotte dalla attrice) riflette lo stile grafico più datato, circostanza che conferma l'infondatezza del tema dell'alterazione della scrittura per alcolismo.
Alterazione che, in realtà, per non si è verificata. Persona_1
*
3. Conclusioni.
La domanda attorea di nullità del testamento va rigettata.
La nomina della convenuta come erede universale lede la quota di legittima della madre attrice ex art. 538 c.c. e pertanto, in accoglimento della domanda subordinata attorea, va dichiarata inefficace la scheda
8 testamentaria nella parte eccedente la quota di legittima a lei spettante corrispondente ad 1/3 dell'intero patrimonio ereditario.
La causa va rimessa sul ruolo per procedere allo scioglimento della comunione ereditaria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, non definitivamente pronunciando, così decide:
1) rigetta la domanda di di nullità del testamento;
Parte_1
2) accerta e dichiara la lesione della quota legittima spettante a nella misura di 1/3, in Parte_1 forza dell'apertura della successione mortis causa di in data 28 settembre 2020; Persona_1
3) accerta e dichiara l'inefficacia nei confronti di delle disposizioni testamentarie Parte_1
contenute nel testamento di datato 28 agosto 2020, nei limiti della quota di legittima Persona_1
di 1/3;
4) riduce le disposizioni testamentarie contenute nel testamento di del 28 agosto 2020 Persona_1
nella misura di 1/3;
5) reintegra nella quota di 1/3 del compendio immobiliare e mobiliare caduto in Parte_1
successione;
6) dispone la prosecuzione della causa per la divisione della comunione ereditaria del defunto Per_1
tra le coeredi e , come da separata ordinanza.
[...] Parte_1 Controparte_1
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 18 febbraio 2025
Il giudice est. La Presidente
dott. Federico Salmeri dott.ssa Antonella Cozzi
9 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Con particolare riferimento ai seguenti beni: 1) piena proprietà dell'appartamento sito in Milano Viale Montello 18 Piano 2
– S1 identificato nel NCEU Foglio 310, Particella 285 sub. 7 Zona 1 Cat. A/3 classe 3 vani 4, Rendita Euro 754,03; 2) quota di comproprietà in ragione di ¼ immobile sito in Uboldo Via A. M. Ceriani n. 68 piano T identificato al NCEU foglio 10 Particella 1220 sub. 3 categoria A/2 classe 2 vani 7, rendita € 677,85; 3) quota di comproprietà in ragione di ¼ immobile sito in Uboldo Via A. M. Ceriani n. 68 piano T identificato al NCEU foglio 10 Particella 1220 sub. 4 categoria C/6 classe 4 mq. 16, rendita € 29,75; 4) piena proprietà dell'appartamento sito in Macugnaga Via Ludovico Jacchetti piano T- 1 identificato al NCEU Foglio 17, Particella 384 sub. 2 Cat. A/3 classe 2 vani 3, Rendita Euro 240,15; 5) Proprietà in ragione di 20/60 Unità immobiliare sita in Macugnaga Via Ludovico Jacchetti piano T identificato al NCEU Foglio 17, Particella 384 sub. 15 Cat.
C/2 classe 3 mq. 15, Rendita Euro 40,28; 6) Piena proprietà Autovettura per trasporto di persone AUDI Cilindrata 1984 Alimentazione a Benzina, Targata FP 475 RP;
7) Conto Deposito Amministrato n. 09000 9000 01078 552 presso Intesa
Sanpaolo Private Banking – Filiale di Busto Arsizio intestato a – ; 8) Conto corrente Banca Intesa
Persona_1 Parte_1 Sanpaolo – Filiale di Uboldo n. 1000/4216 intestato a – 9) Conto corrente Banca Intesa
Persona_1 Parte_1 Sanpaolo, Filiale di Milano, Piazza San Babila n. 016930020103 intestato a 10) Cassetta di Sicurezza e
Persona_1 relativo contenuto presso Banca Intesa Sanpaolo Filiale di Milano, Piazza San Babila, intestata a
Persona_1
4