TRIB
Sentenza 28 febbraio 2025
Sentenza 28 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 28/02/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Agropoli alla via Marco Polo n. 49 presso C.F._2 lo studio dell'avv. MILEO CARMELA , dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 23/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 9/9/1999 nel comune di Agropoli, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune alla Parte 2, Serie A, n. 57, anno 1999 e che dalla loro unione erano nati e ed al contempo domandavano la separazione alle Persona_1 Persona_2 condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 25 febbraio 2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 26/02/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona dei Sigg. Magistrati:
1) Dott.ssa Elvira Bellantoni - PRESIDENTE rel.
2) Dott. Carmine Esposito - GIUDICE
3) Dott.ssa Marianna Frangiosa - GIUDICE ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 639 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: separazione consensuale, vertente
T R A
( ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
) elettivamente domiciliati in Agropoli alla via Marco Polo n. 49 presso C.F._2 lo studio dell'avv. MILEO CARMELA , dal quale sono rappresentati e difesi, come da mandato in atti;
RICORRENTI
E
in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Controparte_1
Vallo della Lucania;
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Conclusione delle parti, per entrambi i ricorrenti: come da atti e verbali di causa
Conclusioni del Pubblico Ministero: come da comunicazione del 23/12/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/12/2024 i ricorrenti premettevano di avere contratto matrimonio concordatario in data 9/9/1999 nel comune di Agropoli, trascritto nel registro di stato civile del suddetto comune alla Parte 2, Serie A, n. 57, anno 1999 e che dalla loro unione erano nati e ed al contempo domandavano la separazione alle Persona_1 Persona_2 condizioni di cui al ricorso.
All'udienza del 25 febbraio 2025, fissata con modalità di trattazione scritta, il Giudice, preso atto che le parti confermavano le condizioni di cui al ricorso, ritenuto che le stesse appaiono conformi alla legge, riservava la decisione.
Ebbene, letti gli atti ed i documenti di causa, il Tribunale dispone in conformità dell'accordo raggiunto, essendo lo stesso non contrario all'interesse della prole e rispondendo alle condizioni economiche delle parti per come dedotte in giudizio.
In considerazione della natura della controversia e dei rapporti tra le parti, le spese di giudizio sono interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania – Sezione Civile – in composizione collegiale - così provvede:
1. autorizza i coniugi a vivere separatamente;
2. omologa la separazione dei predetti coniugi alle condizioni di cui al ricorso e confermate con il verbale dell'udienza citata e ciò a tutti gli effetti di legge;
3.ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett. D d.p.r.
3.11.200 n. 396 all'ufficiale dello stato civile;
4. dichiara integralmente compensate le spese di giudizio.
Così deciso in Vallo della Lucania, 26/02/2025
La Presidente Est.
dott.ssa Elvira Bellantoni