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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 09/10/2025, n. 1985 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1985 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott. ROCCO EMANUELE in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17.09.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno
2022 al n. 5309 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(CF. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Parte_1 C.F._1
AN , presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, al C.so A. Lucci n. 121, Indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE
E gruppo rappresentata e difesa dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi., con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via
IO GR n. 14
RESISTENTE
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 05.10.2022, conveniva in giudizio la società Parte_1
deducendo di lavorare presso l'OFFICINA DI MANUTENZIONE CICLICA (OMC) CP_1 di Santa Maria La Bruna a far data dal 2001 con inquadramento “operatore specializzato della manutenzione rotabili - nel livello D del CCNL di settore.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto sin dal giugno 2019 mansioni ascrivibili al livello C1 tecnici, avendo conseguito la necessaria abilitazione e svolgendo di fatto e in maniera continuativa e autonoma mansioni di tecnico di manovra e condotta di rotabili all'interno e all'esterno dell'officina di manutenzione, ragion per cui, chiedeva – previo accertamento del livello di inquadramento rivendicato - condannarsi la società convenuta al pagamento di € 15.743,61 a titolo di somma differenziale rivendicata per inquadramento superiore, ricostruzione di carriera e straordinario settimanale.
La convenuta si costituiva ritualmente e resisteva alla domanda chiedendone Controparte_1 il rigetto. Il datore di lavoro, in particolare, pur confermando la effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in ricorso, precisava che il ricorrente, si era occupato esclusivamente della movimentazione di convogli ferroviari all'interno dell'Impianto di Servizio
(OMC) sempre sotto il coordinamento di un Primo Tecnico (coordinatore di manovra Persona_1
) senza svolgere mansioni di capo manovra, nè attività di coordinamento delle squadre di
[...] manovra e/o di organizzazione o programmazione del servizio consegne. In punto di diritto, ha evidenziato la piena riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento professionale contrattualizzato e ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione, decennale del presunto diritto al superiore inquadramento rivendicato e quinquennale delle pretese differenze retributive.
Veniva ammessa ed espletata l'istruttoria con l'escussione di quattro testimoni (due per ciascuna parte) e, all'esito della discussione mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda non è risultata meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
E' doveroso rilevare che nella fattispecie in esame non si controverte dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in ricorso, controversa ed oggetto dell'odierna domanda giudiziale è l'ammontare della retribuzione (comprensiva delle relative indennità e scatti di anzianità) in ragione delle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente a partire dal giugno 2019 in seguito al conseguimento dell'abilitazione PDT (Preparazione di Treni).
Ciò posto, va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n.
26593/20; Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono spettando poi al datore dedurre e provare l'eventuale fatto impeditivo, costituito dalla utilizzazione in mansioni superiori per sostituire lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e
2174/1999).
E' principio di diritto consolidato che, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v, di recente, Cass. n. 30580/2019)
Occorre, quindi, esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento del ricorrente, individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato ed analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, ed infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
Orbene, occorre precisare che secondo la declaratoria del CCNL di settore mobilità e ferroviario, nell'ambito del livello D rientrano le figure professionali di Operatore Specializzato Manutenzione
Rotabili (“Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo, altresì, le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione”). Appartengono invece al Livello professionale C -
TECNICI di cui al CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012/2016
“i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale” Tra le figure professionali esemplificative ricomprese nel superiore livello C rivendicato da rientra, in particolare, quella di Tecnico di Manovra e Condotta cui Parte_1 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra;
di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni”
Ciò posto, occorre precisare che come si rileva, dal raffronto delle declaratorie innanzi riprodotte,
l'inquadramento nella categoria C1 presuppone lo svolgimento di mansioni con un contenuto professionale di maggiore rilievo implicanti particolare autonomia operativa e discrezionalità nonché coordinamento e controllo di attività e di altro personale, mentre la qualifica per la D1 è riconosciuta a coloro che svolgono funzioni operative funzionali alla manutenzione dei rotabili e la messa in esercizio dei mezzi in trazione.
Tanto precisato, ai fini dell'indagine che ci occupa, appare dirimente un attento scrutinio della documentazione allegata dalle parti e delle dichiarazioni rese dai testimoni soprattutto in virtù delle specifiche ed analitiche eccezioni formulate dalla resistente in merito alla riferibilità delle mansioni descritte dal ricorrente alla categoria superiore di inquadramento rivendicate.
In vero, il primo testimone di parte ricorrente, , non ha potuto riferire i fatti di causa per Tes_1 conoscenza diretta in quanto ha affermato di essere addetto in un altro reparto (rectius reparto
“arredatori”) e di essersi recato in quello ove lavorava il solo “due o tre volte al mese” Parte_1 dunque, il suddetto teste può aver avuto una conoscenza parziale ed estrinseca dei fatti di causa giacché non faceva parte dello stesso processo produttivo del . Parte_1
Analogamente, il teste , ha ammesso di aver svolto occasionalmente mansioni di Testimone_2 capostazione a Santa Maria la Bruna in quanto prevalentemente impegnato nella stazione di Scafati.
Invero i testimoni di parte ricorrente hanno potuto fornire solo generiche indicazioni sulla tipologia di mansioni in capo al lavoratore, sulle modalità e la cadenza temporale con cui le stesse venivano espletate limitandosi a confermare che svolgeva esclusivamente attività di Parte_1 movimentazione ferroviaria all'interno dell'impianto di servizio, senza compiti di sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori e senza poteri di autonomia (propri del livello C1)
Per contro, i testimoni di parte resistente, (sigg.ri e atteso il proprio Testimone_3 Testimone_4 ruolo gerarchico all'interno dell'azienda (in quanto rispettivamente RESPONSABILE
[...] del e diretto responsabile del ricorrente in qualità CP_3 Controparte_4 di responsabile delle Strutture e dell'attività di movimentazione) hanno chiarito con estrema precisione, attese le rispettive competenze tecniche, la natura e l'ampiezza della complessiva attività svolta dal sig. in relazione all'intero periodo oggetto di causa. Parte_1
In particolare, il teste (Responsabile della Programmazione dell'Officina di Santa Maria La Tes_3
Bruna dal 2018 al 2020) ha dichiarato: <preciso che la manovra dei treni è gestita dall'Ufficio
Programmazione. Preciso che l'attività principale dell'Officina è quella di revisione e riparazione dei treni, mentre la movimentazione dei convogli è accessoria e funzionale rispetto alla predetta….Io ero presente al momento sia dell'entrata del treno sia dell'uscita essendo, quest'ultima, un'attività rilevante, perché quando entrava un treno, dovevano già effettuare la programmazione per stabilire in quale reparto doveva andare ciascuna carrozza. Conosco personalmente il ricorrente... Avevo un rapporto pressocché quotidiano con le risorse umane delle squadre di movimentazione carrozze, preciso che avevo rapporti più frequenti rispetto al , con il sig. Parte_1 Per_2
che era il coordinatore delle squadre in cui lavorava ” in particolare, il teste
[...] Parte_1 ha chiarito che era il coordinatore (ovvero ) che diceva ai membri della squadra quali Persona_2 operazioni effettuare all'interno dell'officina, mentre i manovratori dotati di apposita formazione PDT
(tra cui anche il ), su autorizzazione del Capostazione che consegnava la chiave detta Parte_1
“macaco”, sbloccavano la staffa di sicurezza per fare uscire il treno dall'officina. Il teste, ha altresì precisato che tale operazione di “sblocco non sempre era eseguita dal ”. Inoltre, teste ha Parte_1 smentito l'assunto attoreo laddove ha dichiarato che “Il programma delle attività da svolgere il giorno successivo sulla base di quanto già fatto nel giorno precedente, veniva elaborato e stampato da me personalmente. Il ricorrente non era in possesso di password per operare in detto sistema, né vi poteva accedere. Tale attività veniva compiuta solo da me personalmente…..” Il programma così come stampato veniva da me personalmente consegnato ai coordinatori e Controparte_5 Per_2
, i quali provvedevano a tradurre concretamente tale elaborazione in movimentazione” ed
[...] ancora “l'instradamento all'esterno dell'Officina è compito del Capostazione il quale deve controllare
i segnali ferroviari, i manovratori dell'officina si limitano a rimuovere le staffe che è un mero blocco di sicurezza”, specificando che i manovratori interni dell'officina non possono agire in autonomia.
Tale dichiarazione sono perfettamente convergenti con quelle rese dal teste Testimone_5 la cui deposizione sicuramente può considerarsi pregnante e dirimente essendo stato il diretto responsabile del ricorrente presso l'officina di , per il periodo dal giugno 2020 al Controparte_4 febbraio 2022, ed ha avuto piena contezza dei fatti di causa. Il teste suddetto ha confermato che faceva parte della squadra facente capo a Parte_1 Per_2
(coordinatore di manovra) e che non svolgeva compiti di caposquadra o di coordinatore
[...] del servizio, che all'esterno del perimetro del , il personale interno non poteva Controparte_4 operare tranne che per l'attività di sgancio delle carrozze del locomotore destinato alla manutenzione. L'attività di movimentazione del convoglio era di competenza del Capostazione, la responsabilità dell'instradamento del convoglio compete al macchinista e era il Capo Persona_2 manovratore della squadra di cui faceva parte il ricorrente che eseguiva le direttive impartire dai suoi super visori.
Orbene, dalle evidenze processuali emerge che il ricorrente, in possesso di abilitazione di tipo PDT
A, ha svolto nel periodo di causa attività di manutenzione e manovra di locomotive nell'ambito dell'impianto di servizio OMC di Santa Maria la Bruna, senza mansioni di capo manovra e/o di capo squadra, né ha mai espletato attività di coordinamento delle squadre di manovra.
L' attività è regolamentata e disciplinata da specifiche disposizioni operative aziendali, quali il
“Programma delle manovre”, che disciplina la movimentazione dei rotabili all'interno dell'impianto e riporta l'elenco dei treni in entrata e in uscita dall'impianto stesso, con l'individuazione dei corrispondenti binari di ricevimento.
Il coordinatore della squadra in cui operava il ricorrente era il sig. cui competeva il Persona_2 coordinamento e l'organizzazione dell'attività degli operatori.
Il ricorrente ha svolto attività di condotta di locomotive di manovra, limitatamente a manovre effettuate all'interno dell'impianto di servizio e solo occasionalmente procedeva, su autorizzazione del capostazione, all'operazione di sblocco della chiave che si trovava al di la del cancello per consentire la movimentazione dei convogli destinati alla manutenzione operando sempre nel rispetto delle direttive impartite dal Capostazione, dal Capo Manovratore e dal responsabile della
Programmazione.
Il ricorrente, dunque, nello svolgimento delle sue mansioni usufruiva di una limitata autonomia operativa, senza discrezionalità e non ha mai svolto attività di coordinamento per quanto concerne la movimentazione dei treni.
In conclusione, all'esito dell'attività istruttoria, deve giungersi alla conclusione che il soggetto processualmente onerato, ossia il lavoratore, non ha dato prova di aver espletato le rivendicate mansioni superiori rispetto a quelle del suo inquadramento contrattuale e pertanto, nulla può essere legittimamente rivendicato a titolo di somme differenziali pretese per superiore inquadramento e conseguenziale mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e delle ore di straordinario.
Quanto alla regolamentazione delle spese , la complessità dell'istruttoria, indispensabile ai fini del corretto inquadramento giuridico della vicenda per cui è causa, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
5/10/2022 nei confronti di reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, Controparte_1 così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Torre Annunziata, 9/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco
IN NOME del POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del dott. ROCCO EMANUELE in funzione di Giudice del LAVORO ha pronunciato, all'esito dello scambio di note di trattazione scritta entro il termine del 17.09.2025 la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle controversie di LAVORO e PREVIDENZA per l'anno
2022 al n. 5309 decisa alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., vertente
TRA
(CF. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Felice Parte_1 C.F._1
AN , presso il quale elettivamente domicilia, in Napoli, al C.so A. Lucci n. 121, Indirizzo PEC
Email_1
RICORRENTE
E gruppo rappresentata e difesa dagli Controparte_1 Controparte_2
Avv.ti Raffaele De Luca Tamajo e Giovanni Ronconi., con i quali elett.te domicilia in Napoli alla Via
IO GR n. 14
RESISTENTE
Fatto e Diritto
Con ricorso depositato in data 05.10.2022, conveniva in giudizio la società Parte_1
deducendo di lavorare presso l'OFFICINA DI MANUTENZIONE CICLICA (OMC) CP_1 di Santa Maria La Bruna a far data dal 2001 con inquadramento “operatore specializzato della manutenzione rotabili - nel livello D del CCNL di settore.
Il ricorrente ha dedotto di aver svolto sin dal giugno 2019 mansioni ascrivibili al livello C1 tecnici, avendo conseguito la necessaria abilitazione e svolgendo di fatto e in maniera continuativa e autonoma mansioni di tecnico di manovra e condotta di rotabili all'interno e all'esterno dell'officina di manutenzione, ragion per cui, chiedeva – previo accertamento del livello di inquadramento rivendicato - condannarsi la società convenuta al pagamento di € 15.743,61 a titolo di somma differenziale rivendicata per inquadramento superiore, ricostruzione di carriera e straordinario settimanale.
La convenuta si costituiva ritualmente e resisteva alla domanda chiedendone Controparte_1 il rigetto. Il datore di lavoro, in particolare, pur confermando la effettiva esistenza di un rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in ricorso, precisava che il ricorrente, si era occupato esclusivamente della movimentazione di convogli ferroviari all'interno dell'Impianto di Servizio
(OMC) sempre sotto il coordinamento di un Primo Tecnico (coordinatore di manovra Persona_1
) senza svolgere mansioni di capo manovra, nè attività di coordinamento delle squadre di
[...] manovra e/o di organizzazione o programmazione del servizio consegne. In punto di diritto, ha evidenziato la piena riconducibilità delle mansioni svolte all'inquadramento professionale contrattualizzato e ha quindi eccepito l'intervenuta prescrizione, decennale del presunto diritto al superiore inquadramento rivendicato e quinquennale delle pretese differenze retributive.
Veniva ammessa ed espletata l'istruttoria con l'escussione di quattro testimoni (due per ciascuna parte) e, all'esito della discussione mediante trattazione scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
La domanda non è risultata meritevole di accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
E' doveroso rilevare che nella fattispecie in esame non si controverte dell'esistenza del rapporto di lavoro subordinato per tutto il periodo dedotto in ricorso, controversa ed oggetto dell'odierna domanda giudiziale è l'ammontare della retribuzione (comprensiva delle relative indennità e scatti di anzianità) in ragione delle mansioni effettivamente espletate dal ricorrente a partire dal giugno 2019 in seguito al conseguimento dell'abilitazione PDT (Preparazione di Treni).
Ciò posto, va evidenziato, sotto il profilo strettamente processuale, che secondo i principi generali in materia di riparto dell'onere probatorio, di cui all'art. 2697 c.c., la Cassazione (ex plurimis, n.
26593/20; Cass. n. 5203/2000) ha affermato che il lavoratore il quale agisca per ottenere il riconoscimento di una qualifica superiore deve indicare i tratti distintivi di tale qualifica nonché provare di avere effettivamente svolto, in maniera stabile e continuativa, le mansioni che tale qualifica contraddistinguono spettando poi al datore dedurre e provare l'eventuale fatto impeditivo, costituito dalla utilizzazione in mansioni superiori per sostituire lavoratori assenti aventi diritto alla conservazione del posto.
Inoltre, la verifica della sussistenza delle condizioni per l'apprestamento della tutela di cui all'art. 2103 c.c. richiede, anzitutto, l'individuazione delle categorie o qualifiche previste dalla disciplina collettiva applicabile al rapporto, l'accertamento delle mansioni in concreto svolte per il tempo minimo richiesto dalla legge (tre mesi) o per quello previsto dalla contrattazione collettiva e la verifica della riconducibilità di queste alle mansioni superiori proprie della qualifica o della categoria rivendicate dal lavoratore (ex plurimis cfr. Cass. nn. 3069/2005, 12744/2003, 6560/2001 e
2174/1999).
E' principio di diritto consolidato che, il procedimento logico-giuridico diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore subordinato si sviluppa in tre fasi successive, consistenti nell'accertamento in fatto delle attività lavorative concretamente svolte, nell'individuazione delle qualifiche e gradi previsti dal contratto collettivo di categoria e nel raffronto tra i risultati di tali due indagini (v, di recente, Cass. n. 30580/2019)
Occorre, quindi, esaminare le declaratorie contrattuali relative al livello ed al profilo professionale di inquadramento del ricorrente, individuare il tratto qualificante del livello di inquadramento rispetto a quello rivendicato ed analizzare le mansioni della qualifica di appartenenza rispetto all'attività svolta, ed infine, indagare sulla prevalenza, dal punto di vista quantitativo, dei compiti assunti come svolti rispetto a quelli riferibili al livello ed alla qualifica superiori.
Orbene, occorre precisare che secondo la declaratoria del CCNL di settore mobilità e ferroviario, nell'ambito del livello D rientrano le figure professionali di Operatore Specializzato Manutenzione
Rotabili (“Lavoratori che svolgono attività pratico-operative relative a installazione, riparazione, manutenzione e verifica sul materiale rotabile e sulle apparecchiature, svolgendo, altresì, le mansioni di uso comune comprese le operazioni amministrative connesse;
effettuano, altresì, la messa in esercizio dei mezzi di trazione”). Appartengono invece al Livello professionale C -
TECNICI di cui al CCNL della Mobilità/Area Contrattuale Attività Ferroviarie del 20 luglio 2012/2016
“i lavoratori che svolgono con autonomia operativa e con margini di discrezionalità, nell'ambito di procedure e istruzioni ricevute, attività richiedenti un qualificato livello di conoscenze e professionalità nonché competenze tecniche, specialistiche, commerciali e/o gestionali, di protezione aziendale” Tra le figure professionali esemplificative ricomprese nel superiore livello C rivendicato da rientra, in particolare, quella di Tecnico di Manovra e Condotta cui Parte_1 appartengono i “Lavoratori che svolgono attività: di manovra, di composizione e scomposizione dei convogli ferroviari nel rispetto delle normative vigenti ed operano, inoltre, con autonomia operativa relativamente alla manovra, anche attraverso il coordinamento e la sorveglianza di più squadre di manovra;
di condotta di mezzi di trazione da manovra negli scali o nelle stazioni”
Ciò posto, occorre precisare che come si rileva, dal raffronto delle declaratorie innanzi riprodotte,
l'inquadramento nella categoria C1 presuppone lo svolgimento di mansioni con un contenuto professionale di maggiore rilievo implicanti particolare autonomia operativa e discrezionalità nonché coordinamento e controllo di attività e di altro personale, mentre la qualifica per la D1 è riconosciuta a coloro che svolgono funzioni operative funzionali alla manutenzione dei rotabili e la messa in esercizio dei mezzi in trazione.
Tanto precisato, ai fini dell'indagine che ci occupa, appare dirimente un attento scrutinio della documentazione allegata dalle parti e delle dichiarazioni rese dai testimoni soprattutto in virtù delle specifiche ed analitiche eccezioni formulate dalla resistente in merito alla riferibilità delle mansioni descritte dal ricorrente alla categoria superiore di inquadramento rivendicate.
In vero, il primo testimone di parte ricorrente, , non ha potuto riferire i fatti di causa per Tes_1 conoscenza diretta in quanto ha affermato di essere addetto in un altro reparto (rectius reparto
“arredatori”) e di essersi recato in quello ove lavorava il solo “due o tre volte al mese” Parte_1 dunque, il suddetto teste può aver avuto una conoscenza parziale ed estrinseca dei fatti di causa giacché non faceva parte dello stesso processo produttivo del . Parte_1
Analogamente, il teste , ha ammesso di aver svolto occasionalmente mansioni di Testimone_2 capostazione a Santa Maria la Bruna in quanto prevalentemente impegnato nella stazione di Scafati.
Invero i testimoni di parte ricorrente hanno potuto fornire solo generiche indicazioni sulla tipologia di mansioni in capo al lavoratore, sulle modalità e la cadenza temporale con cui le stesse venivano espletate limitandosi a confermare che svolgeva esclusivamente attività di Parte_1 movimentazione ferroviaria all'interno dell'impianto di servizio, senza compiti di sovrintendenza e coordinamento di altri lavoratori e senza poteri di autonomia (propri del livello C1)
Per contro, i testimoni di parte resistente, (sigg.ri e atteso il proprio Testimone_3 Testimone_4 ruolo gerarchico all'interno dell'azienda (in quanto rispettivamente RESPONSABILE
[...] del e diretto responsabile del ricorrente in qualità CP_3 Controparte_4 di responsabile delle Strutture e dell'attività di movimentazione) hanno chiarito con estrema precisione, attese le rispettive competenze tecniche, la natura e l'ampiezza della complessiva attività svolta dal sig. in relazione all'intero periodo oggetto di causa. Parte_1
In particolare, il teste (Responsabile della Programmazione dell'Officina di Santa Maria La Tes_3
Bruna dal 2018 al 2020) ha dichiarato: <preciso che la manovra dei treni è gestita dall'Ufficio
Programmazione. Preciso che l'attività principale dell'Officina è quella di revisione e riparazione dei treni, mentre la movimentazione dei convogli è accessoria e funzionale rispetto alla predetta….Io ero presente al momento sia dell'entrata del treno sia dell'uscita essendo, quest'ultima, un'attività rilevante, perché quando entrava un treno, dovevano già effettuare la programmazione per stabilire in quale reparto doveva andare ciascuna carrozza. Conosco personalmente il ricorrente... Avevo un rapporto pressocché quotidiano con le risorse umane delle squadre di movimentazione carrozze, preciso che avevo rapporti più frequenti rispetto al , con il sig. Parte_1 Per_2
che era il coordinatore delle squadre in cui lavorava ” in particolare, il teste
[...] Parte_1 ha chiarito che era il coordinatore (ovvero ) che diceva ai membri della squadra quali Persona_2 operazioni effettuare all'interno dell'officina, mentre i manovratori dotati di apposita formazione PDT
(tra cui anche il ), su autorizzazione del Capostazione che consegnava la chiave detta Parte_1
“macaco”, sbloccavano la staffa di sicurezza per fare uscire il treno dall'officina. Il teste, ha altresì precisato che tale operazione di “sblocco non sempre era eseguita dal ”. Inoltre, teste ha Parte_1 smentito l'assunto attoreo laddove ha dichiarato che “Il programma delle attività da svolgere il giorno successivo sulla base di quanto già fatto nel giorno precedente, veniva elaborato e stampato da me personalmente. Il ricorrente non era in possesso di password per operare in detto sistema, né vi poteva accedere. Tale attività veniva compiuta solo da me personalmente…..” Il programma così come stampato veniva da me personalmente consegnato ai coordinatori e Controparte_5 Per_2
, i quali provvedevano a tradurre concretamente tale elaborazione in movimentazione” ed
[...] ancora “l'instradamento all'esterno dell'Officina è compito del Capostazione il quale deve controllare
i segnali ferroviari, i manovratori dell'officina si limitano a rimuovere le staffe che è un mero blocco di sicurezza”, specificando che i manovratori interni dell'officina non possono agire in autonomia.
Tale dichiarazione sono perfettamente convergenti con quelle rese dal teste Testimone_5 la cui deposizione sicuramente può considerarsi pregnante e dirimente essendo stato il diretto responsabile del ricorrente presso l'officina di , per il periodo dal giugno 2020 al Controparte_4 febbraio 2022, ed ha avuto piena contezza dei fatti di causa. Il teste suddetto ha confermato che faceva parte della squadra facente capo a Parte_1 Per_2
(coordinatore di manovra) e che non svolgeva compiti di caposquadra o di coordinatore
[...] del servizio, che all'esterno del perimetro del , il personale interno non poteva Controparte_4 operare tranne che per l'attività di sgancio delle carrozze del locomotore destinato alla manutenzione. L'attività di movimentazione del convoglio era di competenza del Capostazione, la responsabilità dell'instradamento del convoglio compete al macchinista e era il Capo Persona_2 manovratore della squadra di cui faceva parte il ricorrente che eseguiva le direttive impartire dai suoi super visori.
Orbene, dalle evidenze processuali emerge che il ricorrente, in possesso di abilitazione di tipo PDT
A, ha svolto nel periodo di causa attività di manutenzione e manovra di locomotive nell'ambito dell'impianto di servizio OMC di Santa Maria la Bruna, senza mansioni di capo manovra e/o di capo squadra, né ha mai espletato attività di coordinamento delle squadre di manovra.
L' attività è regolamentata e disciplinata da specifiche disposizioni operative aziendali, quali il
“Programma delle manovre”, che disciplina la movimentazione dei rotabili all'interno dell'impianto e riporta l'elenco dei treni in entrata e in uscita dall'impianto stesso, con l'individuazione dei corrispondenti binari di ricevimento.
Il coordinatore della squadra in cui operava il ricorrente era il sig. cui competeva il Persona_2 coordinamento e l'organizzazione dell'attività degli operatori.
Il ricorrente ha svolto attività di condotta di locomotive di manovra, limitatamente a manovre effettuate all'interno dell'impianto di servizio e solo occasionalmente procedeva, su autorizzazione del capostazione, all'operazione di sblocco della chiave che si trovava al di la del cancello per consentire la movimentazione dei convogli destinati alla manutenzione operando sempre nel rispetto delle direttive impartite dal Capostazione, dal Capo Manovratore e dal responsabile della
Programmazione.
Il ricorrente, dunque, nello svolgimento delle sue mansioni usufruiva di una limitata autonomia operativa, senza discrezionalità e non ha mai svolto attività di coordinamento per quanto concerne la movimentazione dei treni.
In conclusione, all'esito dell'attività istruttoria, deve giungersi alla conclusione che il soggetto processualmente onerato, ossia il lavoratore, non ha dato prova di aver espletato le rivendicate mansioni superiori rispetto a quelle del suo inquadramento contrattuale e pertanto, nulla può essere legittimamente rivendicato a titolo di somme differenziali pretese per superiore inquadramento e conseguenziale mancato riconoscimento degli scatti di anzianità e delle ore di straordinario.
Quanto alla regolamentazione delle spese , la complessità dell'istruttoria, indispensabile ai fini del corretto inquadramento giuridico della vicenda per cui è causa, giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata in persona del giudice del lavoro dott. Emanuele Rocco, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso del Parte_1
5/10/2022 nei confronti di reietta ogni altra domanda, eccezione o deduzione, Controparte_1 così decide: rigetta il ricorso e compensa le spese.
Torre Annunziata, 9/10/2025 Il Giudice del Lavoro
Dott. Emanuele Rocco