TRIB
Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 28/07/2025, n. 3359 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 3359 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 6352/2025
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Settima Sezione Civile (Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE)
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Andrea Gaboardi, nel procedimento iscritto al n.r.g. 6352/2025, promosso da:
nata a [...] il [...], c.f. Parte_1
, CUI 06G7061; C.F._1 con il patrocinio degli avv. Biagio ANGRISANO e Miriam GIORGI;
RICORRENTI contro
; Controparte_1 con il patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di;
CP_1
RESISTENTE
a scioglimento della riserva assunta in data 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA (ai sensi dell'art. 281-terdecies c.p.c.)
Rilevato in fatto
1. Con ricorso ex art. 18 d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150, tempestivamente depositato il 9.6.2025,
, cittadina colombiana, si è opposta al decreto di espulsione emesso nei Parte_1 suoi confronti dalla Prefettura di il 20.5.2025 (e a lei notificato in pari data) sulla base della CP_1 ritenuta sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 13, comma 2, lett. b), d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, a fronte dell'intervenuto rigetto, in data 12.5.2025, della richiesta di permesso di soggiorno per motivi familiari presentata dalla ricorrente il 18.5.2023, ai sensi dell'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. cit., in quanto sorella (unilaterale) convivente del cittadino italiano CI OS ON ED (nato in [...] l'[...]).
Il provvedimento con il quale il Questore di CI ha negato il permesso di soggiorno richiesto – richiamato nel decreto espulsivo opposto – si basa sull'esito degli accertamenti svolti dai Carabinieri della Stazione di Pisogne (BS) presso il domicilio dichiarato dalla straniera (sito a Pisogne in via San Costanzo n. 6). Stando a quanto riportato dai militari nella nota del 21.8.2024, infatti, la ricorrente non era mai stata rintracciata al predetto indirizzo in occasione dei plurimi passaggi effettuati in giorni e orari diversi (12.8.2024, ore 7.20 e 10.30; 14.8.2024, ore 22.30; 16.8.2024, ore 8.59).
2. Nell'atto introduttivo del presente giudizio, ha contestato il contenuto Parte_1
Pag. 1 di 4 sia del decreto di espulsione opposto sia del provvedimento di diniego del permesso di soggiorno emesso dal Questore (e oggetto di autonoma impugnativa avanti a questo Tribunale nell'àmbito del proc. n. 6262/2025 R.G., donde la competenza per materia di questo Giudice), sostenendo di aver sempre vissuto, sin dal proprio ingresso in Italia, presso il citato immobile di Pisogne (BS) insieme al fratello unilaterale (cittadino italiano), a (nata in [...] il [...]), a Persona_1
(nata in [...] il [...]), a (nato in Controparte_2 Persona_2
Colombia il 19.2.2002) e al compagno (nato in [...] il [...]). Il Persona_3 fratello CI OS ON ED – operaio presso la Vallecamonica Impianti s.r.l. – provvederebbe, con il proprio reddito da lavoro, al suo mantenimento in attesa che ella trovi un'occupazione retribuita.
Con riferimento al suo mancato rintraccio da parte dei Carabinieri presso l'abitazione condivisa con il fratello, ella ha ammesso la sua assenza in occasione del controllo effettuato il 12.8.2024, giustificandolo (come già avvenuto interloquendo con i militari prima telefonicamente e poi in caserma) con la sua permanenza in quei giorni prossimi a RR (insieme proprio a CI OS ON ED) presso l'abitazione di CI OS ET (zia del fratello), sita nella vicina AR RI ME (BS) in via Alcide De Gasperi n. 35 e contigua a quella di , nonna del fratello. Quanto alla Persona_4 sua assenza in casa in occasione dei successivi controlli, ella ha spiegato – da un lato – di essersi recata a Pordenone in visita ad alcuni familiari nel periodo 15-17 agosto e – dall'altro lato – di essere solita allontanarsi dall'abitazione per alcune ore ogni giorno per effettuare delle commissioni e recarsi in visita alle parenti del fratello.
In ragione del rapporto di convivenza col fratello cittadino italiano, la ricorrente ha dedotto la ricorrenza della causa di inespellibilità prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998 e ha, in ogni caso, lamentato l'omessa considerazione, da parte dell'amministrazione, dei suoi vincoli familiari e degli altri fattori elencati nell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. cit. in sede di adozione del decreto impugnato.
Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto l'annullamento del provvedimento espulsivo opposto e di ogni altro provvedimento collegato e consequenziale, con vittoria di spese.
3. La si è costituita in giudizio, per il tramite dell'Avvocatura Distrettuale dello Controparte_1
Stato di , in data 25.6.2025, ribadendo la correttezza delle valutazioni effettuate nel decreto CP_1 impugnato, deducendo l'assenza di prova del rapporto di convivenza tra la straniera e il fratello italiano (con richiamo all'esito degli accertamenti svolti dall'autorità di polizia delegata) e invocando, pertanto, il rigetto della domanda avversaria, con vittoria di spese.
Unitamente alla comparsa di risposta, l'amministrazione resistente ha versato in atti la documentazione raccolta nel corso del procedimento amministrativo conclusosi con l'adozione del provvedimento espulsivo.
4. All'udienza del 26.6.2025, presenti entrambe le parti, il Giudice ha proceduto, su sua richiesta, all'interrogatorio non formale della ricorrente, la quale ha confermato di risiedere a Pisogne (BS) in via San Costanzo n. 6 insieme al fratello e al fidanzato Al momento dei controlli Persona_3 dei Carabinieri presso il domicilio ella si trovava, a suo dire, fuori casa (aveva, tra l'altro, trascorso due giorni in vacanza).
La difesa della straniera ha insistito per l'accoglimento del ricorso, mentre l'amministrazione resistente si è riportata alla propria comparsa di risposta, chiedendo il rigetto della domanda di controparte.
La causa è stata, quindi, trattenuta in riserva per la decisione.
Ritenuto in diritto
1. Stima il Decidente che la domanda formulata dalla ricorrente sia fondata e meriti, pertanto, di essere accolta.
Pag. 2 di 4 2. Nell'adottare il provvedimento espulsivo opposto – al di là delle clausole di stile in esso contenute (di natura, peraltro, meramente apodittica) – l'amministrazione ha omesso di considerare (argomentando sul punto) l'eventuale sussistenza di cause di inespellibilità ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 286/1998.
Se avesse svolto un vaglio appena approfondito al riguardo, la si sarebbe avveduta della CP_1 ricorrenza di almeno due ipotesi di divieto di espulsione.
In primo luogo, dalla documentazione prodotta (v., in particolare, il certificato di stato di famiglia del 6.6.2025 sub doc. 7 del fascicolo della ricorrente) risulta, infatti, che – contrariamente a quanto asserito nel precedente provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari – la straniera convive dal 20.5.2023 a Pisogne (BS), in via San Costanzo n. 6, con il fratello unilaterale CI OS ON ED, cittadino italiano (cfr. i docc.
3-6 del fascicolo di parte), con conseguente configurabilità della fattispecie prevista dall'art. 19, comma 2, lett. c), d.lgs. 286/1998.
Gli accertamenti effettuati dai Carabinieri della Stazione di Pisogne (BS) – come compendiati nella nota del 21.8.2024 (prodotta in atti dalla stessa ricorrente sub doc. 12 del suo fascicolo) – non sono, all'evidenza, bastevoli a dimostrare l'ineffettività del dedotto (e documentato) rapporto di coabitazione, in quanto avvenuti in periodo festivo (nei giorni intorno al RR) e con accessi al domicilio numericamente insufficienti. A ciò si aggiunga che, tanto nel ricorso quanto in sede di interrogatorio libero in udienza, l'interessata ha dedotto plausibili giustificazioni della sua assenza dal domicilio nei giorni e agli orari dei passaggi svolti dai militari (coincidenti con la sua permanenza dapprima a AR RI ME e poi a Pordenone presso alcuni familiari, nonché con le sue periodiche sortite per la spesa e altre commissioni), i quali peraltro in data 12.8.2025, pur non rintracciando la predetta presso l'abitazione, erano stati immediatamente posti in contatto con lei dall'amica presente in Persona_5 casa (in quanto, a detta della straniera, incaricata di lavori di pulizia), a riprova dell'esistenza di un collegamento immediato tra la straniera e tale luogo.
Le giustificazioni fornite dalla straniera – in sé non peregrine – non appaiono, ad ogni modo, smentite dagli atti processuali disponibili e non sono state neppure specificamente contestate dalla controparte.
Non si può, poi, trascurare che la ricorrente proviene dalla città di Cali, sita nel dipartimento colombiano di Valle del Cauca, caratterizzato da violenza generalizzata in una situazione di conflitto armato interno (cfr., ex multis, EUAA, Scheda Sicurezza: Colombia, aprile 2024; Controparte_3
United Nations Verification Mission in Colombia;
Report of the Secretary-General [S/2023/477], 27.6.2023, https://www.ecoi.net/en/file/local/2095658/N2317646.pdf; Briefing Notes (KW12/2024), 18.3.2024 CP_4 https://www.bamf.de/SharedDocs/Anlagen/EN/Behoerde/Informationszentrum/BriefingNotes/2024/briefingnotes- kw12-2024.pdf?__blob=publicationFile&v=2), con conseguente grave pericolo per la sua vita e per la sua incolumità in caso di rimpatrio. Ciò giustifica ed anzi impone, a tacer d'altro, l'operatività del divieto di refoulement posto dall'art. 19, comma 1.1, I periodo, d.lgs. 286/1998 (si noti che, nella più recente giurisprudenza di questo Tribunale, la situazione presente in tale contesto territoriale è ritenuta tale da giustificare persino il riconoscimento della protezione internazionale nella forma della protezione sussidiaria ai sensi dell'art. 14, lett. c), d.lgs. 19 novembre 2007, n. 251: cfr., ex plurimis, Trib. CI, 10 marzo 2025, in proc. n. 11171/2023 R.G.).
Al riguardo, è appena il caso di rammentare che la riconducibilità dell'ipotesi di cui all'art. 19, comma 1.1, d.lgs. 286/1998 al diritto di asilo previsto dall'art. 10, comma 3, Cost. impone al giudice l'attivazione dei propri poteri istruttori officiosi, attraverso l'acquisizione delle pertinenti COI, anche a prescindere dalle allegazioni e dalle deduzioni istruttorie di parte.
Al di là di qualsiasi valutazione comparativa ai sensi dell'art. 13, comma 2-bis, d.lgs. 286/1998 (pure omessa nel provvedimento impugnato), sussistono, dunque, almeno due cause che impediscono
Pag. 3 di 4 l'espulsione e impongono conseguentemente, in accoglimento del ricorso, l'annullamento del provvedimento prefettizio impugnato.
3. Parte resistente è soccombente formale e totale;
ne consegue la sua condanna – ai sensi dell'art. 91, comma 1, c.p.c. e in assenza di ragioni per disporre una compensazione integrale o parziale – al pagamento delle spese di lite sostenute dalla controparte, che vanno liquidate secondo i parametri del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come novellato dal d.m. 13 agosto 2022, n. 147.
Tenuto conto dell'elementarità della causa, prontamente definita senza attività di istruzione orale (tale non essendo l'interrogatorio libero della ricorrente) e senza produzioni documentali diverse da quelle contestuali al ricorso, è liquidato il compenso per le sole fasi di studio, introduttiva e decisionale, con applicazione dei parametri forensi minimi di cui alla corrispondente tabella allegata al decreto ministeriale.
Le spese processuali sono, pertanto, liquidate nella somma di euro 2.906,00 a titolo di compensi, oltre a spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda, annulla il decreto di espulsione prot. n. 0039314, emesso dal Prefetto di il 20.5.2025 nei CP_1 confronti di nata a [...] il [...] (c.f. Parte_1
, CUI 06G7061), e a lei notificato in pari data;
C.F._1 visto l'art. 91, comma 1, c.p.c. condanna l'amministrazione resistente al pagamento, in favore della ricorrente, delle spese processuali, che liquida in complessivi euro 2.906,00 per compensi, oltre a spese generali nella misura del 15%, c.p.a. e i.v.a. alle rispettive aliquote di legge.
Si comunichi.
Così deciso in CI, il 28 luglio 2025.
Il Giudice Dott. Andrea Gaboardi
Pag. 4 di 4