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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. V, sentenza 29/01/2026, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 386/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4531/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250074766314000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14 luglio 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato alla società Ricorrente_1
S.p.A. la cartella di pagamento n. 068 2025 00747663 14 000, recante il recupero della somma complessiva di € 1.040,55, relativa alle seguenti iscrizioni a ruolo:
1. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 154,36 Partita 8TJT 2020LPM25001A000179000
Avviso di liquidazione n. 13/3T/004969/000/001/2020 notificato il 28/10/2024
2. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 109,32 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000180000
Avviso di liquidazione n. 16/3T/007675/000/001/2020 notificato il 30/10/2024
3. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 158,65 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000183000 Avviso di liquidazione n. 12/3T/005113/000/001/2020 notificato il 11/10/2024
4. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 95,81 artita: 8TJT 2020LPM25001A000186000
Avviso di liquidazione n. 19/3T/008309/000/001/2020 notificato il 14/10/2024
5. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 188,05 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000191000 Avviso di liquidazione n. 09/3T/001010/000/001/2020 notificato il 11/10/2024
6. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 328,48 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000192000 Avviso di liquidazione n. 02/3T/000126/000/001/2020 notificato il 11/10/2024.
Avverso tale cartella di pagamento la Società ha presentato ricorso il 13 ottobre
2025, affidando le proprie doglianze a due motivi di impugnazione:
1. Illegittimità della cartella di pagamento in relazione a 2 atti presupposti in quanto relativi ad imposte già versate (euro 267,97);
2. Illegittimità della cartella di pagamento in relazione a n. 4 avvisi di liquidazione presupposti già oggetto di impugnazione e per i quali ad oggi pendono i giudizi di primo grado (per complessivi euro 766,70).
Nelle more del processo l'Ufficio ha provveduto a sgravare parzialmente la cartella e chiede la parziale estinzione del giudizio.
Parte ricorrente prebde atto degli avvenuti sgravi ed insiste per l'annullamento totale della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Coirte esaminati gli atti, prende atto dell'avvenuto sgravio parziale della cartella ed accoglie nel resto la richiesta di parte ricorrente. L'Ufficio ha annullato 4 avvisi di liquidazione lasciandone in essere 2 : con riferimento all'avviso di liquidazione presupposto n. 02/3T/000126/000/001/2020 si ribadisce l'illegittima riscossione degli importi irrogati a titolo di sanzioni. Difatti, come già evidenziato in sede di ricorso, avverso il predetto avviso di liquidazione (per euro 328,48) pende ancora il relativo giudizio in primo grado.
Come è noto, la riscossione dell'intero importo delle sanzioni è sospesa in caso di impugnazione dell'atto con il quale sono state irrogate da parte del contribuente fino all'emissione della sentenza di primo grado che respinge il ricorso. Invero, alla data della notifica della cartella di pagamento pendeva il relativo giudizio di primo grado, e pertanto, doveva ritenersi in ogni caso illegittima la riscossione delle relative sanzioni, in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 del D.Lgs. n. 472/1997 e 68 del D.Lgs. n. 546/1992, laddove
è chiarito espressamente che le sanzioni amministrative non possono essere riscosse durante il primo grado del giudizio ogni qualvolta avverso l'atto con cui sono state irrogate viene proposto ricorso dal contribuente.
IN RELAZIONE AI RESIDUI N. 2 AVVISI PRESUPPOSTI NN. 16/3T/007675/000/001/2020 E
12/3T/005113/000/001/2020 PARTE RICORRENTE HA DIMOSTRATO CHE TRATTASI DI AVVISI
RELATIVI AD IMPOSTE GIÀ VERSATE (PER COMPLESSIVI EURO 267,97).
La natura della controversia ed il modesto importo della stessa, giustifica la compenszione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara la parziale estinzione del giudizio per la parte sgravata, accoglie nel resto. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 5, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
BOTTERI GIACOMO LORENZO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 4531/2025 depositato il 03/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.p.a. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820250074766314000 REGISTRO 2020 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 14 luglio 2025 l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha notificato alla società Ricorrente_1
S.p.A. la cartella di pagamento n. 068 2025 00747663 14 000, recante il recupero della somma complessiva di € 1.040,55, relativa alle seguenti iscrizioni a ruolo:
1. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 154,36 Partita 8TJT 2020LPM25001A000179000
Avviso di liquidazione n. 13/3T/004969/000/001/2020 notificato il 28/10/2024
2. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 109,32 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000180000
Avviso di liquidazione n. 16/3T/007675/000/001/2020 notificato il 30/10/2024
3. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 158,65 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000183000 Avviso di liquidazione n. 12/3T/005113/000/001/2020 notificato il 11/10/2024
4. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 95,81 artita: 8TJT 2020LPM25001A000186000
Avviso di liquidazione n. 19/3T/008309/000/001/2020 notificato il 14/10/2024
5. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 188,05 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000191000 Avviso di liquidazione n. 09/3T/001010/000/001/2020 notificato il 11/10/2024
6. Ruolo n. 2025/002217 Agenzia delle Entrate anno 2020 € 328,48 Partita: 8TJT
2020LPM25001A000192000 Avviso di liquidazione n. 02/3T/000126/000/001/2020 notificato il 11/10/2024.
Avverso tale cartella di pagamento la Società ha presentato ricorso il 13 ottobre
2025, affidando le proprie doglianze a due motivi di impugnazione:
1. Illegittimità della cartella di pagamento in relazione a 2 atti presupposti in quanto relativi ad imposte già versate (euro 267,97);
2. Illegittimità della cartella di pagamento in relazione a n. 4 avvisi di liquidazione presupposti già oggetto di impugnazione e per i quali ad oggi pendono i giudizi di primo grado (per complessivi euro 766,70).
Nelle more del processo l'Ufficio ha provveduto a sgravare parzialmente la cartella e chiede la parziale estinzione del giudizio.
Parte ricorrente prebde atto degli avvenuti sgravi ed insiste per l'annullamento totale della cartella.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Coirte esaminati gli atti, prende atto dell'avvenuto sgravio parziale della cartella ed accoglie nel resto la richiesta di parte ricorrente. L'Ufficio ha annullato 4 avvisi di liquidazione lasciandone in essere 2 : con riferimento all'avviso di liquidazione presupposto n. 02/3T/000126/000/001/2020 si ribadisce l'illegittima riscossione degli importi irrogati a titolo di sanzioni. Difatti, come già evidenziato in sede di ricorso, avverso il predetto avviso di liquidazione (per euro 328,48) pende ancora il relativo giudizio in primo grado.
Come è noto, la riscossione dell'intero importo delle sanzioni è sospesa in caso di impugnazione dell'atto con il quale sono state irrogate da parte del contribuente fino all'emissione della sentenza di primo grado che respinge il ricorso. Invero, alla data della notifica della cartella di pagamento pendeva il relativo giudizio di primo grado, e pertanto, doveva ritenersi in ogni caso illegittima la riscossione delle relative sanzioni, in ossequio a quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 19 del D.Lgs. n. 472/1997 e 68 del D.Lgs. n. 546/1992, laddove
è chiarito espressamente che le sanzioni amministrative non possono essere riscosse durante il primo grado del giudizio ogni qualvolta avverso l'atto con cui sono state irrogate viene proposto ricorso dal contribuente.
IN RELAZIONE AI RESIDUI N. 2 AVVISI PRESUPPOSTI NN. 16/3T/007675/000/001/2020 E
12/3T/005113/000/001/2020 PARTE RICORRENTE HA DIMOSTRATO CHE TRATTASI DI AVVISI
RELATIVI AD IMPOSTE GIÀ VERSATE (PER COMPLESSIVI EURO 267,97).
La natura della controversia ed il modesto importo della stessa, giustifica la compenszione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica, dichiara la parziale estinzione del giudizio per la parte sgravata, accoglie nel resto. Spese compensate.