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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 09/09/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 319/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 30.9.2024
da c.f./p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Raccanello e
Alberto Dalessandri del Foro di Treviso e presso il loro studio in Asolo elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce all'atto di citazione
- appellante –
contro c.f./p.i. , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante nonché , c.f. Controparte_1 Controparte_1
, e , c.f. , rappresentati e C.F._1 CP_2 C.F._2
difesi dall'avv. Paolo Morandini del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine
elettivamente domiciliati, giusta procure in calce alla comparsa di costituzione
-appellati -
Im punto: agenzia
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Nel merito: in accoglimento del presente appello, per uno o più dei motivi sopra esposti, accertata la fondatezza e/o sussistenza della pretesa creditoria avanzata da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
c.f./p.i. , nonché dei sigg.ri , c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_1
, e , c.f. , nel C.F._1 CP_2 C.F._2
procedimento per decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 816/2022, R.G. n.
1857/2022, dalla cui opposizione è derivata la causa civile R.G. 2365/2022 Tribunale
di Pordenone, definita con la sentenza n. 484/2024 pubblicata in data 18.07.2024, in riforma di quest'ultima confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.
816/22 del 06.09.22, R.G. 1857/22, e, conseguentemente, condannarsi
[...]
c.f./p.i. , nonché i sigg.ri Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, c.f. , e , c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
, al pagamento nei confronti di C.F._2 Parte_1 della somma capitale di Euro 9.242,92=, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/02
[...]
dal dovuto al saldo, oltre a spese della procedura liquidate in Euro 621,00 per compensi,
Euro 145,50 per esborsi, oltre 4% C.A., accessori come per legge e successive occorrende, con rigetto di ogni domanda formulata da parte degli appellati in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, dell'appello, accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice, per le ragioni esposte in narrativa, nei confronti Parte_1
di c.f./p.i. , nonché dei soci sigg.ri Controparte_1 P.IVA_2
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, della somma di Euro 9.242,92=, oltre interessi moratori ex D. C.F._2
Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, o di ogni altro diverso importo accertato in corso di giudizio e così come provato in atti, con rigetto, in ogni caso, delle domande ex adverso proposte, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso: con integrale rifusione in favore dell'attrice-appellante di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio,
maggiorati del rimborso spese generali 15%, della Cassa Avvocati 4% e dell'Iva al tasso di legge, oltre ad oneri peritali per C.T.U. e C.T.P. e ad ogni altra spesa eventualmente sopportata dall'appellante nel corso dei due giudizi, ivi incluso il rimborso delle spese ed esborsi della fase monitoria e tasse di registrazione dovute.
Per gli appellati
Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, In via preliminare: respingere, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata n. 484/2024 del 13/06/2024 del Tribunale di Pordenone;
Nel merito: - Respingere, per quanto in premessa, ogni istanza dell'appellante perché infondata in fatto e/o in diritto confermando perciò tutte le decisioni assunte in primo grado dal Tribunale di
Pordenone con la sentenza n. 484/2024 del 13/06/2024 che andrà perciò confermata in toto. In ogni caso competenze professionali, spese e oneri del presente grado rifusi.
Motivi della decisione
1. (di seguito: ) ed i soci e Controparte_1 CP_1 CP_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 816/2022, emesso CP_1
dal Tribunale di Pordenone per il pagamento in favore di Parte_1
(di seguito: ) della somma di € 9.242,92 oltre accessori, ulteriore
[...] Pt_1
compenso - oltre a quello di identico ammontare già corrisposto da – che CP_1
sosteneva esserle dovuto in conseguenza del trasferimento di polizze Pt_1
assicurative di (di seguito, anche: la Compagnia) Controparte_3
dall'agenzia dell'opposto a quella dell'opponente, in base ad una circolare interna della compagnia assicuratrice.
Nella costituzione di , assunta prova testimoniale, il tribunale accoglieva Pt_1
l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Il tribunale rilevava e riteneva che nella fattispecie non si fosse verificato un trasferimento di polizze, sibbene la chiusura del rapporto contrattuale con e la Pt_1
stipula di un nuovo contratto assicurativo con , con il benestare del CP_1
responsabile di area di e che pertanto, non vertendosi nella fattispecie CP_3
regolamentata dalla circolare, la pretesa di era sfornita di titolo. Pt_1
2. Avverso la sentenza ha interposto appello con istanza di inibitoria, affidato Pt_1
a tre motivi.
Con il primo, rileva che, diversamente da quanto riportato in sentenza, il trasferimento aveva avuto ad oggetto, oltre a due polizze rispettivamente per furto ed incendio, anche una polizza RC Auto, tutte relative al medesimo cliente.
Con il secondo motivo, critica la decisione laddove non ha riconosciuto che nel caso di specie si era verificato un trasferimento di tutte e tre le polizze. Sostiene che lo stesso cliente contraente le polizze ne aveva richiesto il trasferimento;
che solo riguardo alla polizza RC Auto, per ragioni di carattere tecnico, si era reso necessario provvedere alla sostituzione del contratto, avvenuta con il benestare della Compagnia;
che le disposizioni della circolare equiparavano la ripresa del rischio tra agenzie del Gruppo
Cattolica ad un trasferimento di polizze.
Con il terzo motivo, lamenta che il primo giudicante abbia escluso l'applicabilità delle disposizioni interne della Compagnia fraintendendo le dichiarazioni rese dal teste area manager di ed incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c., dato Tes_1 CP_3
che era incontroversa tra le parti l'applicabilità di tali disposizioni nella fattispecie.
ed i suoi due soci si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello. Sostengono, in estrema sintesi, che la circolare prevedeva un compenso aggiuntivo nel caso in cui il trasferimento delle polizze tra agenzie della Compagnia
fosse frutto di un comportamento scorretto o in mala fede del beneficiario e che l'area manager aveva dato sostanziale autorizzazione alle operazioni. Respinta la richiesta d'inibitoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
3. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Quanto al primo motivo, è incontroverso che la vicenda dedotta in giudizio riguarda il trasferimento tra le parti di tre polizze assicurative (furto, incendio ed RC
Auto). Benchè in motivazione il primo giudicante abbia richiamato solo due delle tre polizze (furto ed incendio), l'omissione del richiamo anche alla RC Auto non assume concreto rilievo ai fini della decisione, la cui ratio riposa sulla ritenuta inapplicabilità
a tutte le polizze della disciplina interna di in materia di Controparte_3
trasferimento tra agenzie del Gruppo.
3.2. Il secondo ed il terzo motivo, tra loro connessi e perciò congiuntamente esaminati,
sono fondati.
3.2.1. Il trasferimento di polizze tra agenzie del Gruppo Cattolica è regolato dalla circolare G. 13/11 (doc. 4 fascicolo monitorio). La circolare, dopo aver puntualizzato che le richieste di trasferimento formulate dalla clientela devono essere inoltrate ai servizi preposti ai vari rami assicurativi ai fini del loro accoglimento (art. 2), stabilisce all'art. 4 che “per i trasferimenti autorizzati dalla Società, le Agenzie cessionarie …
dovranno corrispondere direttamente alle Agenzie cedenti i seguenti compensi: …
Esclusivamente per i trasferimenti riferiti a contratti per i quali gli agenti non
sottoscrivano l'accluso modulo di accordo di trasferimento o in caso di ripresa rischio
da parte di un'Agenzia, aggirando la procedura di trasferimento di polizza, salvo
autorizzazione dell'Area Manager competente: i compensi di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere corrisposti in ragione del doppio”. L'art. 1, infine, precisa che
“la ripresa di un rischio coperto con una polizza(anche se disdettata) precedentemente
appoggiata ad una Agenzia del Gruppo ad opera di un'altra Agenzia del Gruppo è da
considerarsi a tutti gli effetti un trasferimento di polizza”.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene che solo per la si è reso necessario CP_4
chiudere il rapporto in essere presso la cedente ed aprirne uno nuovo presso la cessionaria, sicchè per le polizze incendio e furto si sarebbe trattato di trasferimento diretto. La circostanza, che non trova sicuro riscontro nella deposizione del teste Tes_1
– il teste ha riferito circa l'impossibilità “per ragioni di tipo tecnico' di operare il trasferimento “della polizza”, senza specificare quale – è tuttavia priva di concreto rilievo, sia perché nel caso di specie il passaggio di tutte le polizze si è effettivamente iscritto nell'ambito di una vicenda di trasferimento ad iniziativa e richiesta del cliente assicurato, che solo per ragioni tecniche (quantomeno, nel caso della ha CP_4
richiesto la chiusura e riapertura del contratto, sia e comunque alla luce della disposizione dell'art. 1 della circolare sopra richiamata, che assimila al trasferimento l'ipotesi della ripresa di un rischio coperto con una polizza precedentemente appoggiata ad una Agenzia del Gruppo.
Al passaggio delle polizze in questione, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale,
va dunque applicata la disciplina della circolare sui compensi spettanti all'Agenzia
cedente in caso di trasferimento.
3.2.2. E' incontroverso in fatto che non vi sia stata, in occasione dei trasferimenti delle polizze, la sottoscrizione da parte degli agenti del 'modulo di accordo di trasferimento'
allegato alla circolare.
La mancata sottoscrizione obbliga l'agente cessionario alla corresponsione del compenso ivi previsto in misura doppia, sul mero presupposto oggettivo della mancanza di sottoscrizione dell'accordo di trasferimento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona o mala fede del beneficiario, 'salvo autorizzazione dell'Area
Manager'.
Il “benestare” all'operazione di chiusura del contratto con il vecchio agente ed apertura di altro contratto con il nuovo agente, da parte dell'area manager , non integra CP_3
– come precisato in termini inequivoci dal teste “Nella vicenda io ho reso il Tes_1
benestare all'operazione ma non si è avuto luogo all'autorizzazione prevista nella circolare 13/11” - una tale autorizzazione liberatoria per il cessionario dall'obbligo di corresponsione del compenso in misura doppia, valendo il benestare piuttosto quale consenso espresso dalla Compagnia, per il tramite del Servizio preposto, al perfezionamento dell'operazione con le modalità tecniche sopra descritte.
4. Da quanto precede discende, in accoglimento dell'appello, il diritto dell'appellante a vedersi corrisposto a titolo di compenso l'importo capitale di euro 9.242,92, oltre interessi di mora ex art. 4 D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pagamento indicata in fattura 11.11.2021, n. 9 (doc. 6 fascicolo monitorio).
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, a valori medi, ridotte al minimo le competenze per la fase di istruttoria/trattazione, che non ha avuto effettivo svolgimento.
p.q.m.
1) in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, condanna e a pagare a Controparte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
la somma capitale di euro 9.242,92, oltre interessi di mora ex Parte_1
art. 4 D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal 12.11.2021 al saldo;
2) condanna gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese del giudizio, che liquida quanto al primo grado come in sentenza appellata, quanto all'appello in euro
4.237,00 per competenze ed euro 382,50 per spese, oltre 15% spese generali, Cassa ed
Iva come per legge.
Così deciso in Trieste, il 20 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. Alberto Valle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
La Corte d'Appello di Trieste, I Sez. Civile, riunita in persona dei Magistrati
Dott. Arturo Picciotto Presidente
Dott. Daniele Venier Consigliere
Dott. Alberto Valle Consigliere rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello promossa con atto di citazione notificato in data 30.9.2024
da c.f./p.i. , in persona Parte_1 P.IVA_1
del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avv.ti Daniele Raccanello e
Alberto Dalessandri del Foro di Treviso e presso il loro studio in Asolo elettivamente domiciliata, giusta mandato in calce all'atto di citazione
- appellante –
contro c.f./p.i. , in persona del socio Controparte_1 P.IVA_2
legale rappresentante nonché , c.f. Controparte_1 Controparte_1
, e , c.f. , rappresentati e C.F._1 CP_2 C.F._2
difesi dall'avv. Paolo Morandini del Foro di Udine e presso il suo studio in Udine
elettivamente domiciliati, giusta procure in calce alla comparsa di costituzione
-appellati -
Im punto: agenzia
Conclusioni delle parti:
per l'appellante:
Nel merito: in accoglimento del presente appello, per uno o più dei motivi sopra esposti, accertata la fondatezza e/o sussistenza della pretesa creditoria avanzata da nei confronti della società Parte_1 Controparte_1
c.f./p.i. , nonché dei sigg.ri , c.f.
[...] P.IVA_2 Controparte_1
, e , c.f. , nel C.F._1 CP_2 C.F._2
procedimento per decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n. 816/2022, R.G. n.
1857/2022, dalla cui opposizione è derivata la causa civile R.G. 2365/2022 Tribunale
di Pordenone, definita con la sentenza n. 484/2024 pubblicata in data 18.07.2024, in riforma di quest'ultima confermarsi il decreto ingiuntivo del Tribunale di Pordenone n.
816/22 del 06.09.22, R.G. 1857/22, e, conseguentemente, condannarsi
[...]
c.f./p.i. , nonché i sigg.ri Controparte_1 P.IVA_2 [...]
, c.f. , e , c.f. CP_1 C.F._1 CP_2
, al pagamento nei confronti di C.F._2 Parte_1 della somma capitale di Euro 9.242,92=, oltre interessi moratori ex D. Lgs 231/02
[...]
dal dovuto al saldo, oltre a spese della procedura liquidate in Euro 621,00 per compensi,
Euro 145,50 per esborsi, oltre 4% C.A., accessori come per legge e successive occorrende, con rigetto di ogni domanda formulata da parte degli appellati in corso di causa;
Nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento, anche parziale, dell'appello, accertare e dichiarare che
[...]
è creditrice, per le ragioni esposte in narrativa, nei confronti Parte_1
di c.f./p.i. , nonché dei soci sigg.ri Controparte_1 P.IVA_2
, c.f. , e , c.f. Controparte_1 C.F._1 CP_2
, della somma di Euro 9.242,92=, oltre interessi moratori ex D. C.F._2
Lgs 231/02 dal dovuto al saldo, o di ogni altro diverso importo accertato in corso di giudizio e così come provato in atti, con rigetto, in ogni caso, delle domande ex adverso proposte, per tutti i motivi dedotti in narrativa;
In ogni caso: con integrale rifusione in favore dell'attrice-appellante di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio,
maggiorati del rimborso spese generali 15%, della Cassa Avvocati 4% e dell'Iva al tasso di legge, oltre ad oneri peritali per C.T.U. e C.T.P. e ad ogni altra spesa eventualmente sopportata dall'appellante nel corso dei due giudizi, ivi incluso il rimborso delle spese ed esborsi della fase monitoria e tasse di registrazione dovute.
Per gli appellati
Voglia, l'Ecc.ma Corte d'Appello di Trieste, In via preliminare: respingere, per le ragioni sopra esposte, la richiesta di sospensione degli effetti della sentenza impugnata n. 484/2024 del 13/06/2024 del Tribunale di Pordenone;
Nel merito: - Respingere, per quanto in premessa, ogni istanza dell'appellante perché infondata in fatto e/o in diritto confermando perciò tutte le decisioni assunte in primo grado dal Tribunale di
Pordenone con la sentenza n. 484/2024 del 13/06/2024 che andrà perciò confermata in toto. In ogni caso competenze professionali, spese e oneri del presente grado rifusi.
Motivi della decisione
1. (di seguito: ) ed i soci e Controparte_1 CP_1 CP_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 816/2022, emesso CP_1
dal Tribunale di Pordenone per il pagamento in favore di Parte_1
(di seguito: ) della somma di € 9.242,92 oltre accessori, ulteriore
[...] Pt_1
compenso - oltre a quello di identico ammontare già corrisposto da – che CP_1
sosteneva esserle dovuto in conseguenza del trasferimento di polizze Pt_1
assicurative di (di seguito, anche: la Compagnia) Controparte_3
dall'agenzia dell'opposto a quella dell'opponente, in base ad una circolare interna della compagnia assicuratrice.
Nella costituzione di , assunta prova testimoniale, il tribunale accoglieva Pt_1
l'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo e condannava l'opposta alla rifusione delle spese di lite.
Il tribunale rilevava e riteneva che nella fattispecie non si fosse verificato un trasferimento di polizze, sibbene la chiusura del rapporto contrattuale con e la Pt_1
stipula di un nuovo contratto assicurativo con , con il benestare del CP_1
responsabile di area di e che pertanto, non vertendosi nella fattispecie CP_3
regolamentata dalla circolare, la pretesa di era sfornita di titolo. Pt_1
2. Avverso la sentenza ha interposto appello con istanza di inibitoria, affidato Pt_1
a tre motivi.
Con il primo, rileva che, diversamente da quanto riportato in sentenza, il trasferimento aveva avuto ad oggetto, oltre a due polizze rispettivamente per furto ed incendio, anche una polizza RC Auto, tutte relative al medesimo cliente.
Con il secondo motivo, critica la decisione laddove non ha riconosciuto che nel caso di specie si era verificato un trasferimento di tutte e tre le polizze. Sostiene che lo stesso cliente contraente le polizze ne aveva richiesto il trasferimento;
che solo riguardo alla polizza RC Auto, per ragioni di carattere tecnico, si era reso necessario provvedere alla sostituzione del contratto, avvenuta con il benestare della Compagnia;
che le disposizioni della circolare equiparavano la ripresa del rischio tra agenzie del Gruppo
Cattolica ad un trasferimento di polizze.
Con il terzo motivo, lamenta che il primo giudicante abbia escluso l'applicabilità delle disposizioni interne della Compagnia fraintendendo le dichiarazioni rese dal teste area manager di ed incorrendo in violazione dell'art. 112 c.p.c., dato Tes_1 CP_3
che era incontroversa tra le parti l'applicabilità di tali disposizioni nella fattispecie.
ed i suoi due soci si sono costituiti in giudizio chiedendo il rigetto CP_1
dell'appello. Sostengono, in estrema sintesi, che la circolare prevedeva un compenso aggiuntivo nel caso in cui il trasferimento delle polizze tra agenzie della Compagnia
fosse frutto di un comportamento scorretto o in mala fede del beneficiario e che l'area manager aveva dato sostanziale autorizzazione alle operazioni. Respinta la richiesta d'inibitoria, la causa è passata in decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
3. L'appello è fondato, per le ragioni di seguito esposte.
3.1. Quanto al primo motivo, è incontroverso che la vicenda dedotta in giudizio riguarda il trasferimento tra le parti di tre polizze assicurative (furto, incendio ed RC
Auto). Benchè in motivazione il primo giudicante abbia richiamato solo due delle tre polizze (furto ed incendio), l'omissione del richiamo anche alla RC Auto non assume concreto rilievo ai fini della decisione, la cui ratio riposa sulla ritenuta inapplicabilità
a tutte le polizze della disciplina interna di in materia di Controparte_3
trasferimento tra agenzie del Gruppo.
3.2. Il secondo ed il terzo motivo, tra loro connessi e perciò congiuntamente esaminati,
sono fondati.
3.2.1. Il trasferimento di polizze tra agenzie del Gruppo Cattolica è regolato dalla circolare G. 13/11 (doc. 4 fascicolo monitorio). La circolare, dopo aver puntualizzato che le richieste di trasferimento formulate dalla clientela devono essere inoltrate ai servizi preposti ai vari rami assicurativi ai fini del loro accoglimento (art. 2), stabilisce all'art. 4 che “per i trasferimenti autorizzati dalla Società, le Agenzie cessionarie …
dovranno corrispondere direttamente alle Agenzie cedenti i seguenti compensi: …
Esclusivamente per i trasferimenti riferiti a contratti per i quali gli agenti non
sottoscrivano l'accluso modulo di accordo di trasferimento o in caso di ripresa rischio
da parte di un'Agenzia, aggirando la procedura di trasferimento di polizza, salvo
autorizzazione dell'Area Manager competente: i compensi di cui alle precedenti lettere a) e b) devono essere corrisposti in ragione del doppio”. L'art. 1, infine, precisa che
“la ripresa di un rischio coperto con una polizza(anche se disdettata) precedentemente
appoggiata ad una Agenzia del Gruppo ad opera di un'altra Agenzia del Gruppo è da
considerarsi a tutti gli effetti un trasferimento di polizza”.
Nel caso di specie, l'appellante sostiene che solo per la si è reso necessario CP_4
chiudere il rapporto in essere presso la cedente ed aprirne uno nuovo presso la cessionaria, sicchè per le polizze incendio e furto si sarebbe trattato di trasferimento diretto. La circostanza, che non trova sicuro riscontro nella deposizione del teste Tes_1
– il teste ha riferito circa l'impossibilità “per ragioni di tipo tecnico' di operare il trasferimento “della polizza”, senza specificare quale – è tuttavia priva di concreto rilievo, sia perché nel caso di specie il passaggio di tutte le polizze si è effettivamente iscritto nell'ambito di una vicenda di trasferimento ad iniziativa e richiesta del cliente assicurato, che solo per ragioni tecniche (quantomeno, nel caso della ha CP_4
richiesto la chiusura e riapertura del contratto, sia e comunque alla luce della disposizione dell'art. 1 della circolare sopra richiamata, che assimila al trasferimento l'ipotesi della ripresa di un rischio coperto con una polizza precedentemente appoggiata ad una Agenzia del Gruppo.
Al passaggio delle polizze in questione, diversamente da quanto ritenuto dal tribunale,
va dunque applicata la disciplina della circolare sui compensi spettanti all'Agenzia
cedente in caso di trasferimento.
3.2.2. E' incontroverso in fatto che non vi sia stata, in occasione dei trasferimenti delle polizze, la sottoscrizione da parte degli agenti del 'modulo di accordo di trasferimento'
allegato alla circolare.
La mancata sottoscrizione obbliga l'agente cessionario alla corresponsione del compenso ivi previsto in misura doppia, sul mero presupposto oggettivo della mancanza di sottoscrizione dell'accordo di trasferimento, senza che rilevi lo stato soggettivo di buona o mala fede del beneficiario, 'salvo autorizzazione dell'Area
Manager'.
Il “benestare” all'operazione di chiusura del contratto con il vecchio agente ed apertura di altro contratto con il nuovo agente, da parte dell'area manager , non integra CP_3
– come precisato in termini inequivoci dal teste “Nella vicenda io ho reso il Tes_1
benestare all'operazione ma non si è avuto luogo all'autorizzazione prevista nella circolare 13/11” - una tale autorizzazione liberatoria per il cessionario dall'obbligo di corresponsione del compenso in misura doppia, valendo il benestare piuttosto quale consenso espresso dalla Compagnia, per il tramite del Servizio preposto, al perfezionamento dell'operazione con le modalità tecniche sopra descritte.
4. Da quanto precede discende, in accoglimento dell'appello, il diritto dell'appellante a vedersi corrisposto a titolo di compenso l'importo capitale di euro 9.242,92, oltre interessi di mora ex art. 4 D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal giorno successivo alla data di pagamento indicata in fattura 11.11.2021, n. 9 (doc. 6 fascicolo monitorio).
5. Le spese del doppio grado seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate come da dispositivo, a valori medi, ridotte al minimo le competenze per la fase di istruttoria/trattazione, che non ha avuto effettivo svolgimento.
p.q.m.
1) in accoglimento dell'appello ed in totale riforma della sentenza appellata, condanna e a pagare a Controparte_1 Controparte_1 CP_2 [...]
la somma capitale di euro 9.242,92, oltre interessi di mora ex Parte_1
art. 4 D. Lgs. 231/02, con decorrenza dal 12.11.2021 al saldo;
2) condanna gli appellati in solido a rifondere all'appellante le spese del giudizio, che liquida quanto al primo grado come in sentenza appellata, quanto all'appello in euro
4.237,00 per competenze ed euro 382,50 per spese, oltre 15% spese generali, Cassa ed
Iva come per legge.
Così deciso in Trieste, il 20 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Arturo Picciotto
Il Consigliere Est.
Dott. Alberto Valle