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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/11/2025, n. 6808 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6808 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE TERZA CIVILE Composta dai magistrati: DE SANTIS Dott. Cecilia PRESIDENTE STERLICCHIO Dott. Antonella Miryam CONSIGLIERE CIMINI Dott. Biagio Roberto CONSIGLIERE rel. riunita nella camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. 23 R.G. degli affari contenziosi del 2019, trattenuta in decisione all'udienza dell'11. 2. 2025, svoltasi secondo le modalità previste dall'art. 127 ter c. p. c.
TRA residente in [...]
) n. q. di amministratore della MP Costruzioni s.r.l. C.F._1
società unipersonale, con sede in Monte San Giovanni Campano, via Carbonaro
n. 21, P.I. , rapp.ta e difesa dall'Avv. Mariarosaria Violi, Cod. P.IVA_1
Fisc. , e con la stessa elett.te domiciliata in Sant'Elia C.F._2
Fiumerapido alla Via IV Novembre n. 22 giusta mandato in calce al presente atto;
la stessa dichiara di voler ricevere le comunicazioni al seguente indirizzo pec: o al seguente numero di fax 0776 429252 Email_1
APPELLANTE
E
nata a [...] il giorno 29 novembre 1960 e residente in Controparte_1
Colleferro (Rm) Via Gaetano Donizetti n. 16 – cod. fisc.
- rapp.ta e difesa dall'avv. Massimo Pigliapoco (cod. C.F._3
fisc. ) – che indica per le comunicazioni il numero fax C.F._4
06.9701381 e l'indirizzo di posta elettronica certificata:
- e con lui elett.te domiciliata presso lo Email_2
r.g. n. 1 studio dell'avv. Roberto Cefaloni in Roma, Viale delle Milizie n. 3, scala A, int.
1, giusta delega da considerarsi in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(cfr. all. 1 – procura alle liti)
APPELLATA
OGGETTO: Appalto: altre ipotesi ex artt. 1665 ss. c. c. - Appello avverso la sentenza n.1046/2018, emessa dal Tribunale di Frosinone, pubblicata in data
19/11/2018
CONCLUSIONI: All'udienza dell'11. 2. 2025 le parti hanno precisato le conclusioni come da note di trattazione scritta
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con la sentenza di cui in epigrafe il Tribunale di Frosinone così provvedeva:
“Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie la domanda di parte attrice e dichiara che il contratto di permuta a rogito del Notaio del 27.2.2012 Rep. N. 424040 è stato Per_1
risolto per inadempimento della società MP Costruzioni srl e, per l'effetto, condanna la società MP Costruzioni srl in persona le legale rapp. pt. al risarcimento dei danni in favore della parte attrice che si liquidano in euro
93.496,80, pari ad euro 83.996,80 più euro 9.500,00, oltre interessi legali rispettivamente dal 31.7.2015 su euro 83.996,80 e dal 27.2.2012 su euro
9.500,00;
- rigetta ogni ulteriore domanda;
- condanna la società MP Costruzioni srl, al rimborso delle spese di lite in favore della IGnora liquidate in euro 5.786,00 di cui Controparte_1
euro 5.000,00 per onorari ed euro 786,00 per spese, oltre 15% spese generali,
IVA e cpa come per legge”.
Per quanto riguarda lo svolgimento del giudizio di primo grado si rimanda al contenuto della sentenza impugnata ed agli atti processuali delle parti.
r.g. n. 2 Con atto di citazione ritualmente notificato l'odierna appellante ha impugnato la sentenza di cui in epigrafe, rassegnando le seguenti conclusioni:
Piaccia alla Corte d'Appello Adita respinta ogni contraria istanza,
1) IN VIA PREGIUDIZIALE E CAUTELARE, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
2) IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.1046/2018 pubblicata in data 19/11/2018 emessa dal Tribunale di Frosinone, Giudice O.P. Dott.ssa Federica Cellitti, accogliere tutte le conclusioni avanzate in prime cure che qui si riportano:
Accertata la risoluzione del contratto dichiarare lo stesso risolto ai sensi dell'art. 1256 c.c. per impossibilità sopravvenuta all'adempimento della
MP Costruzioni s.r.l. e per l'effetto ritenere non dovuto il risarcimento del danno.
In Subordine e nel Merito
Accertata la risoluzione del contratto dichiarare lo stesso risolto ai sensi dell'art. 1256 c.c. per impossibilità sopravvenuta della MP Costruzioni s.r.l.
e per l'effetto contenere il risarcimento del danno nel rimborso delle spese sostenute dalla IG.ra e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni CP_1
e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
3) Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio”.
IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede l'ammissione delle istanze istruttorie di primo grado per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello.
Si costituiva la per rassegnare le seguenti conclusioni: CP_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma, respinta ogni altra istanza, per i r.g. n. 3 motivi tutti sopra illustrati:
“chiede lo stralcio del documento nuovo depositato dall'appellante in questo grado del giudizio e si reitera le richieste istruttorie non accolte dal
Giudice di prima istanza per le quali si è insistito anche in sede di precisazione delle conclusioni e, comunque, chiede che venga rigettato l'appello e confermata l'impugnata sentenza, con vittoria di spese, competenze ed onorari anche del presente grado di giudizio il tutto con salvezza di ogni altro diritto o azione”.
All'udienza in data 28. 5. 2019 veniva sospesa l'efficacia esecutiva della sentenza impugnata.
In data 3. 1. 2024 il presente procedimento veniva assegnato all'odierno relatore.
All'udienza dell'11. 2. 2025 la causa veniva trattenuta in decisione con concessione di termini per conclusionali e repliche.
Preliminarmente deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità sollevata da parte appellata ex art. 342 c. p. c.
L'eccezione è infondata e non merita accoglimento.
Infatti, gli artt. 342 e 434 c. p. c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.
Orbene, nel caso di specie l'appellante ha comunque prospettato le questioni ed i punti contestati della sentenza impugnata e le relative doglianze;
r.g. n. 4 conseguentemente l'eccezione sollevata non può essere accolta.
Sempre in via preliminare deve essere esaminata la richiesta di stralcio del documento nuovo depositato dall'appellante in questo grado del giudizio proposta da parte appellata.
Si tratta della CTU tecnica, depositata dall'appellante, tesa a dimostrare il danno causato alla società MP da un errore del direttore dei lavori, nonché progettista del cantiere, che aveva causato ritardi nella vendita degli immobili, nel pagamento dei fornitori, nonché nella situazione bancaria della MP
Costruzioni srl.
La Corte ritiene di non dover ammettere la produzione della CTU depositata, trattandosi di documento nuovo la cui produzione è inammissibile ex art. 345, 3 ° comma, c. p. c., non avendo peraltro l'appellante dimostrato di non aver potuto proporla o produrla nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile.
L'appello è infondato e deve essere respinto.
L'appellante ha dedotto quattro motivi di gravame.
Con il primo ha lamentato che il Tribunale avrebbe erroneamente interpretato le risultanze istruttorie.
Il Tribunale, aderendo alla giurisprudenza consolidata ha affermato che il creditore doveva esclusivamente dimostrare l'inadempienza del debitore, e tale circostanza sarebbe stata confermata dal debitore che ha dichiarato che il suo inadempimento era incolpevole.
Il giudice di prime cure nella sentenza ha ricostruito la vicenda nei seguenti termini: ha ritenuto il termine entro il quale i lavori dovevano essere realizzati,
27/08/2013, essenziale;
ha ritenuto insussistente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione;
ha ritenuto l'inadempimento della prestazione e la gravità di tale inadempimento, ed ha condannato la società al risarcimento del danno.
Rispetto all'essenzialità del termine sarebbe stata violata la legge, essendo la giurisprudenza unanime nel ritenere che “In tema di contratto, qualora le
r.g. n. 5 parti, nell'ambito della loro autonomia privata, abbiano previsto un termine essenziale di adempimento, affinché la violazione di detto termine essenziale dia luogo alla risoluzione del contratto occorre che l'inadempimento sia imputabile alla controparte. Non può essere pronunciata alcuna risoluzione del contratto per inosservanza del termine essenziale di adempimento quando l'altra parte abbia manifestato tacitamente la propria volontà di dare corso al rapporto nonostante il superamento del termine - rinunciando in tal modo ad avvalersi dell'effetto risolutivo. (Cass. Civ. n. 388/2018).
Nel caso di specie tra le parti, e questo non sarebbe contestato, erano intercorsi rapporti per addivenire all'adempimento delle obbligazioni assunte, tanto da rivedere il progetto, che, come indicato in comparsa di costituzione, aveva un valore reale, e non commerciale, pari alla permuta;
dal comportamento delle parti si dedurrebbe che il termine non era essenziale perché solo due anni dopo la scadenza del termine era stata chiesta la risoluzione del contratto alla quale la MP Costruzioni s.r.l. aveva aderito.
Con il secondo motivo ha dedotto in merito all'onere posto a carico del debitore del fatto estintivo dell'impossibilità della prestazione, lamentando la falsa applicazione dei relativi principi.
Il Tribunale non ha ammesso i mezzi istruttori;
l'appellante ha rappresentato di aver depositato una CTU tecnica tesa a dimostrare il danno causato alla società MP da un errore del direttore dei lavori, nonché progettista del cantiere, che aveva causato ritardi nella vendita degli immobili, nel pagamento dei fornitori, nonché nella situazione bancaria della MP
Costruzioni srl.
Alla stregua dei principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso di specie l'appellante si sarebbe trovato, a seguito di un comportamento negligente e colposo di un terzo, ad affrontare una serie di situazioni imprevedibili che le avrebbero impedito nel termine indicato in contratto e, a seguito del comportamento tenuto dalle parti e per quanto sopra specificato, da r.g. n. 6 ritenersi “un termine non essenziale”, a rendere la propria prestazione. La
MP Costruzioni s.r.l. avrebbe esclusivamente aderito alla domanda di risoluzione del contratto.
Con il terzo motivo l'appellante ha dedotto in merito alla gravità dell'inadempimento ed alla violazione di legge.
Nella valutazione dell'inadempimento, ove non si ritenga sussistente l'impossibilità sopravvenuta della prestazione dovrebbe essere valutato il comportamento della parte debitrice incolpevole e teso ad una tempestiva riparazione.
Con il quarto motivo l'appellante ha dedotto in merito all'erronea quantificazione del risarcimento del danno, lamentando violazione di legge ed eccesso di potere.
Evidenziando i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità
l'appellante ha sostenuto che nel caso di specie occorrerebbe considerare che l'immobile oggetto di permuta era rientrato, con tutto il suo valore nella disponibilità del venditore, privo di opere e o ipoteche che potessero limitarne e/o pregiudicarne il valore intrinseco, ritenuto che il valore dell'immobile era pari al valore del terreno edificabile.
Il mutuo considerato dal giudice di prime cure come parametro da utilizzare come risarcimento del danno, farebbe riferimento ad un immobile acquistato a Zagarolo e non in Paliano, dove doveva realizzarsi l'opera; il mutuo era stato sottoscritto dal figlio e non dalla IG.ra , e quindi Controparte_1
non avrebbe comportato modifiche nella sfera patrimoniale della stessa.
Ove si ritenesse comunque fondata tale valutazione ciò che a titolo di risarcimento dovrebbe essere restituito non sarebbe il capitale mutuato ma il costo, individuato negli interessi, che devono essere pagati per il mutuo erogato, comunque a persona giuridica diversa.
I quattro motivi, che possono essere esaminati congiuntamente essendo
r.g. n. 7 strettamente connessi, sono infondati e devono essere respinti.
La Corte osserva che secondo la giurisprudenza di legittimità (v. Cass. civ.
n. 32238/2019)
“l'essenzialità del termine per l'adempimento, ex art. 1457 c.c., non può essere desunta solo dall'uso dell'espressione "entro e non oltre", riferita al tempo di esecuzione della prestazione, ma implica un accertamento da cui emerga inequivocabilmente, alla stregua dell'oggetto del negozio o di specifiche indicazioni delle parti, che queste abbiano inteso considerare perduta, decorso quel lasso di tempo, l'utilità prefissatasi;
in ogni caso, la previsione di un termine essenziale per l'adempimento del contratto, essendo posta nell'interesse di uno o di entrambi i contraenti, non preclude alla parte interessata di rinunciare, seppur tacitamente, ad avvalersene, anche dopo la scadenza del termine, in particolare accettando un adempimento tardivo”.
Orbene, nel caso di specie deve condividersi la prospettazione dell'appellante secondo cui tra le parti erano intercorsi rapporti per pervenire comunque all'adempimento delle obbligazioni assunte, tanto che era stato rivisto il progetto, e che dal loro comportamento deve dedursi che il termine non era essenziale.
Va peraltro precisato che con lettera di messa in mora, ricevuta dalla
MP Costruzioni srl in data 5.3.2015, l'odierna appellata aveva invitato comunque parte convenuta «a dare esecuzione all'obbligazione assunta», con consegna degli immobili.
Va tuttavia rilevato che, ad eccezione di tale aspetto, la decisione del
Tribunale deve essere comunque condivisa, essendosi focalizzata sulla rilevazione essenzialmente della mancata prova, da parte dell'odierno appellante, del fatto estintivo, costituito dall'impossibilità dell'esecuzione e della non imputabilità a sè stesso del fatto che l'aveva determinata, non potendo al riguardo trovare ingresso la produzione della CTU tecnica in questa sede ex art. 345, 3 ° comma, c. p. c. (v. sopra).
r.g. n. 8 Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità l'impossibilità sopravvenuta che libera dall'obbligazione (se definitiva) o che esonera da responsabilità per ritardo (se temporanea) deve essere obiettiva, assoluta e riferibile al contratto della prestazione ivi contemplata e deve consistere non in una mera difficoltà, ma in un impedimento, del pari obiettivo e assoluto, tale da non poter essere rimosso, a nulla rilevando comportamenti di soggetti terzi rispetto al rapporto
(ex multis v. Cass. n. 15073/2009).
Conseguentemente, coordinando le componenti oggettive e soggettive che regolano la responsabilità per inadempimento, l'impossibilità sopravvenuta della prestazione produce gli effetti estintivi o dilatori anzidetti se deriva da una causa avente natura esterna e carattere imprevedibile e imprevenibile secondo la diligenza media, fermo restando che l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità definitiva, alla stregua del principio secondo cui genus numquam perit, può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia ad oggetto un fatto o una cosa determinata o di genere limitato, e non già una somma di denaro (v. Cass. n. 6594/2012).
Alla stregua di tali principi affinché si produca l'effetto estintivo di cui si è detto è necessario che l'impossibilità sia oggettiva e non dipendente da una situazione specifica e particolare del debitore, dovendo essere legata a fattori obiettivi che impedirebbero non solo a quel soggetto, ma a qualsiasi debitore, nonostante la diligenza qualificata cui fosse tenuto, di eseguire la prestazione;
è, invece, assoluta quando il debitore, anche usando la massima diligenza, non avrebbe alcuna possibilità di eseguire la prestazione.
Come esattamente rilevato dal Tribunale, nel caso di specie l'odierno appellante aveva prospettato nelle sue difese una situazione di impossibilità sopravvenuta di adempiere all'obbligazione determinata dall'apertura di un altro cantiere in Paliano per la costruzione di 5 villette, ed a ritardi riscontrati nell'anno 2013 “indipendenti dalla sua volontà nella realizzazione dei lavori in detto cantiere ha iniziato ad avere problemi di liquidità producendo, a sostegno r.g. n. 9 di tale assunto: 1) atto di opposizione a decreto ingiuntivo n.708/2016, notificato in data 18. 4. 2016, per € 76.606,96; 2) atto di precetto su cambiali dell'8. 7.
2014 della società L 3) atto di desistenza Parte_2
dall'istanza di fallimento del 12. 3. 2015 della medesima società; 4) decreto ingiuntivo n. 365/2015 del 3. 4. 2015 e precetto dell'8. 4. 2015 a favore della per € 8.781,91; 5) bonifico di € 30.000 del 21 Controparte_2
maggio 2015 a favore della . Parte_3
A fronte di tali fatti il Tribunale ha condivisibilmente rilevato che essi non potevano configurare un impedimento non imputabile e non prevedibile, né altrimenti evitabile. Infatti, l'impossibilità della prestazione non può essere determinata da situazioni che rientrano nella sfera del normale rischio di impresa, come nell'ipotesi di mere difficoltà di gestione connesse ad un calo delle commesse e crisi economiche congiunturali e strutturali dovendo escludersi che l'impossibilità sopravvenuta debba essere necessariamente ricollegata al fatto di un terzo;
la non imputabilità al debitore ex articolo 1256 c.
c. non restringe il campo delle ipotesi, ma consente di allargare l'applicazione della norma a tutti i casi, meritevoli di tutela, in cui sia impossibile, per eventi imprevedibili e sopravvenuti ad utilizzare la prestazione oggetto del contratto (v.
Cass. n. 18047/2018).
Ed ancora (v. Cass. civ. n. 20152/2022) “ l'impossibilità idonea ad estinguere l'obbligazione, ex art. 1256 c.c., deve intendersi in senso assoluto ed obiettivo e consiste nella sopravvenienza di una causa, non imputabile al debitore, che impedisce definitivamente l'adempimento e che, alla stregua del principio "genus nunquam perit", può evidentemente verificarsi solo quando la prestazione abbia per oggetto la consegna di una cosa determinata o di un genere limitato, e non già quando si tratti di una somma di denaro”.
Alla stregua di tale ricostruzione deve dedursi, come correttamente rilevato dal Tribunale, che l'appellante non ha affatto dimostrato l'impossibilità fisica o giuridica dell'esecuzione della prestazione oggetto del contratto di cui si discute,
r.g. n. 10 documentando, ad esempio, il mancato rilascio del titolo autorizzatorio alla costruzione degli immobili per la sopravvenienza di norme limitative o abolitive della facoltà di costruire gli immobili, nè ha dimostrato di aver sperimentato ed esaurito, con l'ordinaria diligenza, tutte le possibilità che le si offrivano per vincere o rimuovere gli ostacoli all'adempimento, né aveva fornito la prova dell'assenza di sua colpa riguardo alla determinazione dell'evento che aveva reso impossibile la prestazione.
Infatti, l'appellante aveva dedotto eventi riferibili a difficoltà nella gestione dell'attività di impresa proprie della società convenuta, peraltro relative ad un periodo successivo sia al contratto di permuta del 27. 2. 2012, sia al termine pattuito per la consegna degli immobili (27. 8. 2013), sia alla missiva del 4. 3.
2015 (AR, che dimostrava il perdurante interesse della parte attrice ad ottenere l'adempimento della prestazione, considerato che il bene da ricevere in permuta era costituito da un fabbricato composto da due abitazioni da realizzarsi su parte di terreno acquistato in permuta dalla società convenuta, onde soddisfare le esigenze abitative del nucleo familiare).
Il Tribunale, quindi, oltre a ritenere condivisibilmente provato l'inadempimento della società convenuta e che fosse ad essa imputabile, ha anche ritenuto che fosse grave;
rispetto alla gravità dell'inadempimento l'appellante si è limitata a dedurre che dovrebbe essere valutato il comportamento della parte debitrice incolpevole, teso ad una tempestiva riparazione, ma tali generiche asserzioni non sono idonee ad inficiare il percorso argomentativo adottato dal Tribunale sul punto.
Infine, rispetto alle censure mosse dall'appellante rispetto all'erronea quantificazione del risarcimento del danno deve osservarsi quanto segue.
Il Tribunale ha condivisibilmente affermato che: “Quanto alla domanda di risarcimento del danno avanzata da parte attrice, occorre rilevare che il danno risarcibile è solo quello stabilito dagli articoli 1223 - 1225 c. c., ossia il solo danno che sia conseguenza immediata e diretta e comunque prevedibile al r.g. n. 11 momento della conclusione del contratto. Nel caso di specie l'attrice ha depositato il contratto di compravendita a rogito del Notaio del 31. 7. Per_2
2015, Rep n. 97179, avente ad oggetto l'unità abitativa in Zagarolo acquistata dal figlio (pro indiviso ed a parti uguali con la futura moglie), Persona_3
nonché il contratto di mutuo per € 167.996,60 a rogito del medesimo notaio in pari data e con successivo numero di repertorio, stipulato per l'acquisto della suddetta unità abitativa. Ha poi depositato l'avviso di rettifica e di liquidazione da parte dell' e la cartella esattoriale di Equitalia sud del Controparte_3
23/07/2015 per € 17.670,55, senza tuttavia fornire prova alcuna dell'avvenuto pagamento di tale somma. Ha quindi depositato la fattura della MP costruzioni del 27/12/2012 n. 4 per € 104.500,00 e l'assegno n. 0006097412 09 del 27/2/2012 di € 9.500,00 per iva al 10% sull'importo di € 95.000,00 emesso dall'attrice a favore della MP costruzioni s. r. l.”.
Sulla base di tale documentazione il Tribunale ha condivisibilmente ritenuto che il contratto di mutuo e la compravendita di una diversa unità abitativa, atti stipulati dal figlio unitamente alla futura sua moglie, potessero costituire la prova del danno conseguente alla lesione del ragionevole affidamento riposto nella valida conclusione del contratto di permuta, dal momento che tali atti certamente non sarebbero stati posti in essere (con i conseguenti esborsi) ove la società MP Costruzioni avesse adempiuto alla propria obbligazione realizzando il fabbricato costituito da due unità immobiliari abitative.
Il Tribunale ha quindi liquidato tale danno nella somma di € 83.996,80, pari alla metà della somma mutuata di € 167.993,60, considerato che il mutuo era stato concesso ad entrambi i signori e , e che Persona_3 Persona_4
parte attrice nessuna prova aveva offerto di aver essa solo versato gli importi di
€ 2.000,00 e di € 49.147,38 a titolo di prezzo, con le modalità indicate alle lettere a) e b) dell'art. 6 dell'atto di compravendita, condannando la parte convenuta al risarcimento dei danni nella misura di € 93.490,80, pari ad €
r.g. n. 12 83.996,80 più € 9.500,00 versati con l'assegno del 27/2/2012, oltre ad interessi legali, rispettivamente dal 31/07/2015 su € 83.996,80 e dal 27. 2. 2012 su €
9.500,00.
Orbene, a fronte di tale articolato ed esaustivo percorso argomentativo adottato dal Tribunale le censure svolte dall'appellante non sono idonee ad incrinare la fondatezza del ragionamento svolto dal Tribunale, essendosi limitate solo a contestare l'idoneità del mutuo considerato dal giudice di prime cure quale parametro da utilizzare ai fini del risarcimento del danno, ma senza offrire in concreto elementi idonei a far venire meno l'utilità e la correttezza dell'utilizzazione di tale parametro.
Alla stregua di quanto sinora esposto i quattro motivi di gravame devono ritenersi infondati e devono essere respinti.
Alla stregua di quanto sinora evidenziato l'appello proposto deve ritenersi infondato e deve essere respinto.
Per effetto del rigetto dell'appello devono essere respinte le istanze istruttorie proposte.
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, a norma delle tabelle forensi in vigore, tenuto conto della natura dell'affare e dell'attività professionale prestata.
Atteso quanto previsto dall'art. 13, comma 1 quater, D. P. R. 30 maggio
2002 n.115, quale introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n.
228, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall'appellante avverso la sentenza n.1046/2018, emessa dal Tribunale di
Frosinone, pubblicata in data 19/11/2018, così provvede:
A) Respinge l'appello proposto e conferma la sentenza impugnata;
r.g. n. 13 B) Condanna l'appellante a pagare in favore di parte appellata le spese processuali del presente grado di giudizio, che si liquidano d'ufficio in complessivi € 14.400,00 a titolo di compenso onnicomprensivo, oltre al rimborso forfettario delle spese, ed agli oneri accessori legali, compresi quelli fiscali;
C) Dà atto della sussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 13, comma 1 quater, primo periodo, D. P. R. 30 maggio 2002 n. 115.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 novembre 2025 Il Consigliere Estensore Il Presidente Dott. Biagio Roberto Cimini Dott. Cecilia De Santis
r.g. n. 14