Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 18/06/2025, n. 636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 636 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 7882/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Giudice Rel.
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento di separazione promosso congiuntamente da:
, C.F. , nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1
in Genova, Via Mura Degli Angeli n. 25/5,
e
, C.F. , nata a [...], il [...], Parte_2 C.F._2
residente in [...]5,
entrambi elettivamente domiciliati presso e nello studio degli Avv.ti Luca Perdomi (C.F.
e Camilla Badano (C.F. ), che li C.F._3 C.F._4
rappresentano e la difendono, come da procura in atti;
Con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. del 07/02/2025
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione fra gli stessi alle condizioni ivi indicate;
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 1
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in Vasto (CH) il 07/07/2017 che è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una fattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono quindi i presupposti di cui all'art. 151 c.c. per la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico ed essendo aderenti al superiore interesse della prole;
Ritenuto che non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite stante la natura congiunta della domanda formulata dalle parti le quali si sono avvalse del patrocinio dei medesimi difensori;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi Sig.ri e , Parte_1 Parte_2
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_1
le seguenti condizioni essenziali relative al regime di affidamento, collocazione, regime di visita e mantenimento della prole e/o degli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
a) I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto.
b) I figli minori della coppia, e , rispettivamente di anni 6 e 3, sono affidati Per_1 Per_2
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 2 congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione prevalente materna e residenza anagrafica dei medesimi presso l'immobile, già casa familiare, sito in Genova, Via Mura degli Angeli 25/5, in comproprietà tra le parti, che verrà assegnato alla madre dei minori unitamente ai suoi arredi ed alle sue pertinenze.
c) l coniugi, nell'ambito della complessiva regolamentazione della propria crisi famigliare che ne integrala causa negoziale, concordano a tutti gli effetti di legge, venga acquisito dlla NO , che si impegna a rilevare il 50% del bene del signor Parte_2 Pt_1
corrispondendo a quest'ultimo il corrispettivo di quarantamila,00 Euro;
il trasferimento avverrà entro il mese di Ottobre 2025 a mezzo rogito notarile a spese a carico della parte acquirente.
Si precisa che l'immobile in oggetto è contrassegnato al Catasto dei Fabbricati del Comune di Genova coi seguenti riferimenti: Sez. Urbana, Foglio 14, numero 169, subalterni 33,
Zona 1, Categoria A/3, Classe 1, Consistenza 5.5 vani, rendita 568,10. Il signor Pt_1
lascerà la casa entro il mese di febbraio 2025.
d) Le parti concordano che, salvo diversi e migliori accordi, il padre possa vedere e tenere con sè i figli, nell'arco di due settimane consecutive, a fine settimana alternati con l'altro genitore (week-end da intendersi come: venerdì, sabato e domenica, pernottamenti compresi) più diritto di visita paterno, sempre pernotto compreso, in due giorni infrasettimanali (di regola e salvo diverso accordo, il martedì ed il mercoledì) nella settimana che termina col week-end materno ed in un giorno infrasettimanale (di regola e salvo diverso accordo, il mercoledì) nella settimana che termina col weekend paterno. Le parti si faranno carico, ove possibile e salvo diversi accordi tra di loro, di accompagnare a scuola (o presso l'altro genitore in periodo non scolastico) nonché di prelevare dall'uscita da scuola (o presso l'altro genitore in periodo non scolastico) i minori nei giorni di rispettiva competenza.
e) Il sig. avrà diritto a tenere con sé i minori, nel periodo estivo, per tre settimane (di Pt_1
cui massimo due consecutive). Le parti si comunicheranno a vicenda il periodo prescelto per le ferie estive ove possibile entro il 15 maggio di ciascun anno.
f) In ordine alle festività natalizie e pasquali le parti si accorderanno sulla gestione dei bambini e sull'eventuale alternanza di anno in anno dei periodi festivi di riferimento,
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 3 tenendo conto delle esigenze dei minori e delle proprie possibilità lavorative.
g) Il signor verserà mensilmente alla NO , assegnataria della casa ex Pt_1 Parte_2
familiare comune, a titolo di contributo al mantenimento per la prole con essa convivente, la somma complessiva di Euro 100,00 mensili maggiorata di rivalutazione automatica Istat su base annua, da erogare entro il giorno 10 di ciascun mese mediante bonifico bancario da accreditare sul conto corrente che verrà indicato dalla beneficiaria. Il signor si Pt_1
farà altresì carico integralmente del pagamento della scuola privata dei minori (retta mensile che ammonta ad Euro 630,00 c.a. mensili) e delle spese condominiali straordinarie pertinenti alla casa ex familiare di rifacimento del tetto menzionate nelle premesse. La decorrenza di tali condizioni economiche viene fissata consensualmente al Gennaio 2025.
h) La NO si farà carico per intero del pagamento del mutuo sopra la casa ex Parte_2
familiare e del pagamento integrale degli oneri condominiali ordinari e delle utenze, provvedendo al versamento diretto degli importi ed alle pratiche di voltura delle utenze. La decorrenza di tali condizioni economiche viene fissata consensualmente al Gennaio 2025,
i) Le parti concordano di ripartire al 50% le spese straordinarie per la prole richiamate nel
Documento di orientamento uniforme, sez. Famiglia, in uso presso codesto Tribunale del
15.09.2016 e ss.mm. nonché l'assegno unico universale, che a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del presente ricorso sarà ripartito a metà tra le parti.
l) Il conto corrente presso Deusche Bank dove viene accreditato lo stipendio della NO
(con la relativa giacenza, di ammontare pari a c.a. 2.000,00 Euro) rimarrà nella Parte_2
sola disponibilità ed intestazione di quest'ultima.
m) Le parti si impegnano a rinegoziare le condizioni economiche del presente accordo in caso di estinzione del mutuo e/o di decisione, che dovrà essere condivisa dalle parti, di iscrizione dei figli ad istituti scolastici nel settore pubblico.
n) Le parti esprimono sin d'ora nei reciproci rapporti il consenso ed autorizzazione al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti equipollenti valevoli per l'espatrio anche per i figli minori;
o) Ad eccezione di quanto pattuito ai punti precedenti, i coniugi dichiarano di null'altro avere reciprocamente a pretendere per qualsivoglia ragione o titolo in ordine ai fatti di causa contemplati dal presente accordo.
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 4 Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo
(Anno 2017, Numero 33, Parte II, Serie A, Uff.1, Vol.) ed alle ulteriori incombenze di cui al
R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Nulla sulle spese.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Genova, lì 06/06/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Danilo Corvacchiola Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Suriano
Tribunale di Genova - Sezione Famiglia Pagina 5