Rigetto
Sentenza 6 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/03/2026, n. 1832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1832 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01832/2026REG.PROV.COLL.
N. 00399/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 399 del 2024, proposto da CH NA, FR CO, LE SC, NA RI, IO EO, AT MA FA, MA LA TT Labate, rappresentati e difesi dall'avvocato Natale Polimeni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Ulpiano, 29;
contro
Comune di Reggio Calabria, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria sezione staccata di Reggio Calabria n. 527/2023, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria del giorno 11 febbraio 2026, tenutasi mediante collegamento da remoto, il Cons. NN UL e viste le note di passaggio in decisione depositate dall’Avv. Natale Polimeni per gli appellanti;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con sentenza n. 527/2023 il T.A.R della Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, ha respinto il ricorso proposto dagli odierni appellanti per l'annullamento dell'ordinanza di demolizione n. 16/18 del 27 marzo 2018, adottata dal Comune di Reggio Calabria, e del verbale di sopralluogo redatto in data 11 luglio 2017, aventi ad oggetto la demolizione di un fabbricato di quattro piani realizzato in assenza di permesso di costruire.
L’indicata sentenza è stata impugnata con ricorso in appello dai ricorrenti in primo grado.
Il Comune di Reggio Calabria non si è costituito in giudizio.
Il ricorso in appello è stato trattenuto in giudizio all’udienza straordinaria dell’11 febbraio 2026.
2. Il T.A.R. ha osservato che “ Gli odierni ricorrenti, lungi dal negare il carattere abusivo del fabbricato sine titulo oggetto demolizione, hanno contestato la legittimità dell’agere pubblico invocando, esclusivamente, l’applicazione del cd. principio della sanatoria giurisprudenziale ”.
Tanto premesso, ha respinto il ricorso affermando che “ Proprio in considerazione della natura del potere de quo, l’assunto secondo cui il fabbricato in contestazione, sarebbe, comunque, realizzabile in considerazione dell’attuale e concreta vocazione urbanistica dell’area oggetto di intervento – a prescindere dalla correttezza dello stesso - non è, comunque, idoneo ad inficiare la legittimità del potere esercitato dal Comune di Reggio Calabria. Ed invero, l'operatività della sanatoria cd. giurisprudenziale, quale condizione ostativa all’esercizio del potere ripristinatorio di cui agli artt. 27 e ss. D.P.R. n. 380/2001, è stata, da tempo, espunta dagli approdi ermeneutici possibili (cfr. T.A.R. Campania, Salerno, sez. II, 17/03/2023, n. 603; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, sez. I, 10/06/2022, n.407; Cons. Stato, sez. VI, 4 gennaio 2021, n. 43; id., 9 settembre 2019, n. 6107; id., 11 settembre 2018, n. 5319; 4 gennaio 2021, n. 43; id., 9 settembre 2019, n. 6107; id., 11 settembre 2018, n. 5319) ”.
3. Gli appellanti, nel primo motivo di gravame, deducono “ illegittimità della sentenza appellata per vizio di motivazione: motivazione insufficiente e contraddittoria - errore nella valutazione dei fatti – contrasto con le norme ed i principi in materia ”.
Il mezzo contesta la motivazione insufficiente della statuizione di rigetto.
4. Il secondo motivo deduce invece “ illegittimità della sentenza appellata per vizio di motivazione: motivazione insufficiente e contraddittoria ”.
Il mezzo lamenta che il rigetto si sarebbe limitato ad uno “sbrigativo” richiamo all’impossibilità di praticare la sanatoria giurisprudenziale, senza un adeguato “ riferimento agli elementi caratterizzanti il caso di specie ”.
Deduce quindi che “ la “regola” di creazione giurisprudenziale su cui si fonda interamente la sentenza era tutt’altro che principio affermato al momento dei fatti ed al momento del ricorso (anno 2018). Tale evidenza impone pertanto di depotenziare di carattere vincolante la stessa, in ossequio ai princìpi di certezza del diritto, di legalità, di tassatività che in ogni ordinamento di diritto devono ispirare il c.d. overulling (finanche nei paesi di common low, ove la rilevanza del precedente giurisprudenziale è di gran lunga maggiore a confronto con quelli di civil law) che sarebbero di certo frustrati da una decisione di segno opposto ”.
Infine, precisa che i ricorrenti “ sostengono la (sopravvenuta) illegittimità dell’ordine di demolizione a fronte di una pendente istanza di sanatoria, che non trova – ad oggi – motivo ostativo alcuno e che si auspica sarà, pertanto, presto rilasciata ”.
5. Tutti gli indicati profili di censura risultano infondati.
Gli appellanti criticano anzitutto la sufficienza motivatoria della decisione impugnata, ma non specificano quale decisivo profilo sarebbe stato omesso dalla motivazione della sentenza gravata (soprattutto a fronte del rilievo, dirimente, dell’oggettiva insanabilità dell’abuso).
Quanto al merito della pretesa, va richiamato il principio giurisprudenziale ulteriormente consolidatosi, ed espresso, fra gli altri, dalla sentenza di questo Consiglio di Stato 19 agosto 2024, n. 7167: “ La sanatoria di cui al citato art. 36 attiene infatti espressamente soltanto gli abusi formali, ovverosia a quelli relativi a interventi doppiamente conformi agli strumenti urbanistici vigenti alla data della realizzazione e alla data di presentazione dell’istanza (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato sezione VII, sentenza 30 marzo 2023, n. 3291; Consiglio di Stato, sezione II, sentenza 5 ottobre 2010, n. 5818), con onere a carico dell’istante di dimostrare detta doppia conformità (cfr. ex aliis, Consiglio di Stato sezione VII, sentenze 14 marzo 2023, n. 2660 e 2 maggio 2022, n. 3437), mentre va esclusa, siccome sprovvista di copertura normativa, la possibilità della cosiddetta sanatoria giurisprudenziale, ovverosia «una sorta di conformità ex post, condizionata all'esecuzione delle prescrizioni e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria, bensì eventualmente solo alla data futura e incerta in cui il ricorrente abbia ottemperato a tali prescrizioni» (cfr., ex aliis, Consiglio di Stato, sezione VI, sentenze 22 novembre 2023, n. 9987, 23 novembre 2022, n. 10317, 11 maggio 2022, n. 3704, 9 settembre 2019, n. 6107 e 4 gennaio 2021, n. 43) ”.
Tale regola costituisce applicazione del dettato normativo, ed in quanto tale si frappone all’opposta pretesa avente ad oggetto un diverso assetto di creazione giurisprudenziale (su cui invece si fonda la prospettazione degli appellanti).
Il T.A.R. ha infatti escluso l’applicabilità dell’istituto della c.d. sanatoria giurisprudenziale, proprio in quanto contrastante con la disciplina positiva della sanatoria degli immobili abusivi.
È proprio la corretta applicazione al caso di specie del consolidato indirizzo giurisprudenziale sopra richiamato, dunque, che denota l’infondatezza del secondo motivo di ricorso, dal momento che l’intervento realizzato non risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente al tempo della realizzazione e neppure a quella vigente al momento della presentazione della istanza di sanatoria (Cons. St. 30 gennaio 2023, n. 1000).
6. Quanto all’ultimo dei richiamati profili di censura, deve osservarsi che nel ricorso di primo grado si affermava che “ E’, dunque, in corso di predisposizione apposita istanza ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. n. 380/2001 finalizzata ad ottenere dal competente Comune il permesso di costruire in sanatoria che, una volta concesso, renderà manifestamente evidente l’inesistenza di un reale ed effettivo interesse pubblico alla demolizione del fabbricato ”.
Il Comune di Reggio Calabria in memoria aveva replicato che “ non risulta agli atti dell’ufficio Urbanistica del Comune di Reggio Calabria che per l’immobile interessato dal provvedimento demolitorio oggetto di causa sia stata avanzata istanza di rilascio di titolo edilizio in sanatoria ai sensi dell’art. 36 del D.P.R. 380/2001 né che sia mai stato rilasciato alcun titolo abilitativo da parte del Comune di Reggio Calabria ”.
Dunque la relativa pretesa è infondata e la sentenza impugnata non risulta sul punto viziata nel senso prospettato dagli appellanti.
7. Il ricorso in appello è pertanto infondato e come tale deve essere respinto.
Nulla dev’essere statuito in merito alle spese processuali, non essendosi costituita la parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BI NC, Presidente FF
Giordano Lamberti, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
NN UL, Consigliere, Estensore
Roberta Ravasio, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN UL | BI NC |
IL SEGRETARIO