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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 04/06/2025, n. 1218 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1218 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA
SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della Dott.ssa Daniela
Ammendola, ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., all'udienza di discussione del 04.06.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 7507/2024 R.G.
TRA
, rappresentato e difeso dagli avv.ti Michela De Risi e Massimo Scala Parte_1
Ricorrente
E
in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to Lauri Giuseppe CP_1 RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: COME IN ATTI
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 02.12.2024 il ricorrente in epigrafe premetteva: che in data 31.01.2024 CP_ inoltrava all' istanza volta al riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della
L. 508/88, nonché della condizione di cui all'art. 3, c. 3, L.104/92; che, nonostante fossero trascorsi oltre sei mesi dalla data di inoltro della domanda amministrativa, non era mai stato chiamato a visita dall' convenuto;
di essere affetto dalle seguenti patologie: “demenza di grado moderato a CP_2
genesi mista;
ipoacusia neurosensoriale bilaterale;
ipertensione arteriosa, dislipidemia mista;
arteriopatia ostruttiva cronica periferica arti inferiori, discreta ateromasia dell'asse arterioso succlavio- carotideo esocranico bilateralmente, faringite cronica con prolasso dell'ugola'', nonché ulteriori e gravi patologie come da documentazione medica allegata;
di possedere, anche alla luce delle suddette infermità, i requisiti richiesti dalla legge per il riconoscimento delle prestazioni oggetto di lite.
Tutto ciò premesso, evocava in giudizio l' , in persona del rappresentante p.t., dinanzi al CP_1 Tribunale di Nola, in funzione di Giudice del Lavoro, per far accertare, previa verifica delle proprie condizioni sanitarie, la sussistenza del requisito sanitario per il godimento dell'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 508/88 e della condizione di cui all'art.3, c.3, L. 104/92, il tutto con vittoria delle spese di lite con attribuzione.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , il quale, chiedeva CP_1 rinviare la causa al fine di valutare l'esito delle visite mediche di accertamento fissate nelle more del giudizio in data 03.03.2025 presso la Commissione Asl di Napoli 3 Sud e, pertanto, all'udienza del
19.02.2025 la causa veniva, all'uopo, rinviata al 14.05.2025.
Con note depositate all'udienza del 14.05.2025, l' chiedeva dichiararsi la cessata materia del CP_1 contendere stante l'esito positivo della visita medico-legale eseguita dal ricorrente, di cui ai rispettivi verbali allegati agli atti.
Disposto un ulteriore rinvio onde consentire alla parte ricorrente di prendere posizione su detta circostanza, con note depositate per l'odierna udienza il procuratore di parte ricorrente si associava alla richiesta di cessata materia del contendere con vittoria delle spese di lite, ed il Gl, all'udienza del
04.06.2025 svoltasi con le modalità di cui all'art 127-ter c.p.c., decideva la causa con sentenza contestuale, le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va dichiarata la cessata materia del contendere.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, il riflesso processuale del mutamento della situazione sostanziale che fa venire meno la ragion d'essere della lite, a causa della sopravvenienza di un fatto che priva le parti di ogni interesse a proseguire il giudizio, ma non incide sul principio secondo cui il processo civile deve concludersi nelle forme disciplinate dal codice di rito. I suoi eventi generatori possono essere di natura fattuale, come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (come, ad esempio, nel caso di rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali.
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice. Come pacificamente affermato, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti: l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe improponibile ab origine per difetto di interesse all'azione; occorre, poi, che il fatto sopravvenuto abbia determinato l'integrale eliminazione della materia della lite;
deve, infine, trattarsi di situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti, nel senso che il fatto di cessazione deve aver eliminato ogni posizione di contrasto e risultare pacifico in tutte le sue componenti, anche per quanto attiene alla rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte.
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio, deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni.
Alla stregua delle osservazioni sopra esposte, il riconoscimento parziale del diritto azionato successivamente alla proposizione del presente ricorso determina la cessazione parziale della materia del contendere per il venir meno, in parte qua, della posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Nella fattispecie in esame è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia, essendo intervenuto in sede amministrativa il riconoscimento di ambedui i benefici richiesti dal ricorrente con l'instaurazione del presente giudizio, e nello specifico, del diritto all'indennità di accompagnamento ai sensi della L. 508/88 dalla data della domanda amministrativa (31.01.2024), unitamente alla condizione di cui all'art. 3, c. 3, L. 104/92, come da verbali definitivi allegati agli atti dall' convenuto (cfr. allegato semplice). CP_2
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere.
Considerato che il giudizio in sede amministrativa è stato definito in data 03.03.2025, dopo la notifica del ricorso (07.01.2025) e considerato il riconoscimento delle prestazioni dalla data della domanda amministrativa le spese di lite seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in applicazione dello scaglione da 52001, a 26.000,00 per i procedimenti di istruzione preventiva secondo i parametri minimi e senza conteggiare l'attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, Dott.ssa Daniela Ammendola, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1. dichiara la cessazione della materia del contendere;
2. condanna l' al pagamento delle stesse nella misura residua che liquida in euro CP_1
639,00 oltre ad Iva e Cpa come per legge e rimborso forfettario spese generali in misura pari al 15% con attribuzione in favore dei procuratori della parte ricorrente antistatari.
Così deciso in Nola, lì 04.06.2025.
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Daniela Ammendola