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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 20/03/2025, n. 1231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1231 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CATANIA
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 439/2024 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...] , rappresentati e difesi dagli avv.ti Carola Magistro Parte_1 ed Emanuela Natoli giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza (C.F. per procura generale alle liti n. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del C.F._1 notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, Persona_1
26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
Con ricorso depositato il 12.01.2024 , ha impugnato davanti al Giudice del Parte_1
Tribunale civile di Catania sezione lavoro, il provvedimento di “restituzione somme per pagamento non dovuto” in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. n. 2020- 2760853) per mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg. per il periodo dal dicembre 2020 al febbraio 2022, notificatole in data 05/12/2023.
La ricorrente deduceva l' illegittimità del provvedimento, adducendo, quali motivi di ricorso: la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993;
l'abrogazione dell'art. 3, comma 8, del D.L. 4/2019 a seguito della L. 29 dicembre 2022, n. 197
(in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) e l' applicabilità del principio del favor rei; la circostanza che la comunicazione inerente lo stato occupazionale del coniuge non sarebbe CP_ comunque dovuta, per quanto previsto dal messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020 per le occupazioni temporanee nel settore agricolo;
la buona fede dell'odierna ricorrente, e CP_ l'asserito mancato controllo da parte dell' resistente della posizione della sig.ra CP_1
anche in palese violazione del principio della vicinanza dell'onere della prova;
la Pt_1 prevalenza della sostanza sulla forma, attesa la dedotta sussistenza dei requisiti necessari alla fruizione del rdc anche in presenza di occupazione temporanea di un componente del nucleo familiare;
l'asserita irripetibilità dell'indebito; l' illegittimità della richiesta redibitoria per l'affermata causazione di un danno in-giusto in capo alla sig.ra . Pt_1
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:“In forza di tutto quanto sopra esposto, la sig.ra
come sopra rappresentata e difesa il provvedimento di “restituzione somme per Parte_1 pagamento non dovuto” in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. n. 2020- 2760853) per mancata comunicazione variazione occupazio-nale entro 30 gg. per il periodo dal dicembre 2020 al febbraio 2022, notificatole in data 05/12/2023.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con memoria di costituzione si costituiva chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata, con conferma dell'impugnato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e dell'indebito da esso scaturito. Spese competenze ed onorari come per legge.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 18.02.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive, sostituita dal deposito di note ex art
127 ter c.p.c.; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa;
indi il giudice ha deciso la causa con sentenza.
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il
“reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6). L'art. 5
Pag. 2 di 6 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto CP_ CP_ dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti, disponibili nei propri CP_ archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni CP_ necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento CP_ da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda CP_ all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella Circolare n. 100 del
05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che nel caso di specie la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del reddito di cittadinanza con domanda presentata il 6/08/2020, beneficio che è stato concesso a decorrere dal mese di settembre 2020. Il nucleo familiare percettore della misura risultava composto dalla SI.ra e dal coniuge, . Pt_1 Persona_2
In data 4/11/2020 il SI. veniva assunto dalla ditta STELLUCCIA DI VINCENZO SPE- Per_2
CIALE SNC come bracciante agricolo, con contratto a tempo determinato della durata di giorni
50, dal 4/11/2020 al 31/12/2020 (v. all. 2 – comunicazione unilav del 3/11/2020).
L'art 3 comma 8 del D. L. 4/2019, convertito in l. 26/2019, dispone che “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro
Pag. 3 di 6 dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente CP_ è comunque co-municato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposi-zione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
L'art 7 comma 5, lett. f del citato decreto, inoltre, prevede che “È disposta la decadenza dal
Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore.” Quest'ultima norma stabilisce che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo CP_ familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. […]”. Il successivo comma 10 estende la disposizione dettata per il lavoro autonomo a tutti i redditi da lavoro, disponendo che “le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio […]”.
Orbene, nel caso in esame non è stata effettuata alcuna comunicazione entro il termine di 30 giorni previsto ex lege. Risulta trasmesso mod. RDC-COM esteso solo in data 11/01/2021, ben oltre il predetto termine di 30 giorni. Pertanto, visto il dettato delle norme citate, la competente sede di Catania ha adottato il provvedimento di decadenza impugnato, notificando alla SI.ra lettera di restituzione somme per pagamento non dovuto Parte_1
(v. all.
3 -4 e 5 – provvedimento di decadenza – lettera restituzione somme- ricevuta di ritorno comunicazione lettera restituzione somme per pagamento non dovuto).
Inoltre si osserva che nella fattispecie in esame, a differenza di ciò che ritiene parte ricorrente, CP_ non risulta applicabile il Messaggio n. 2423/2020 (in all.). Quest'ultimo infatti esonera dalla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti, i soli percettori di Reddito di Cittadinanza che abbiano stipulato con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Come può evincersi dalla comunicazione obbligatoria allegata (sub 2) il Pt_2 rapporto di lavoro sin dall'origine aveva una durata di 50 giorni, superiore a quella prevista dalla legge (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. decreto Rilancio). Pertanto, il lavoratore interessato avrebbe dovuto effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge. Anche a voler trascurare tale ultimo elemento, afferente alla durata del contratto di lavoro avviato il 4/11/2020, va altresì sottolineato come nell'anno 2020 (v. all. 6 e 7 -DSU presentata il 20/06/2022 riferita ai redditi 2020 e attestazione ISEE) il SI. percepiva Per_2 un reddito superiore a 2000 euro, ovvero superiore rispetto al limite per l'esonero dalla comunicazione di variazione dell'attività occupazionale previsto dal D. L. 34/2020. Ancora, il
SI. , dopo la scadenza del contratto con la società Per_2 Parte_3
, è stato assunto da altro datore di lavoro in data 2/01/2021 (v. all 8) con contratto a
[...]
Pag. 4 di 6 tempo determinato, successivamente prorogato e cessato il 19/06/2021 (v. all. 9). In relazione a siffatto rapporto non sono state effettuate le comunicazioni previ-ste dal D. L. 4/2019.
Occorre, ancora, rilevare che per l'ulteriore rapporto di lavoro recante data inizio 15/10/2021
(v. all. 10) veniva trasmesso rdc-com esteso (v. all. 11) con cui l'interessato dichiarava un maggior reddito presunto di 1000 euro per l'annualità 2021, nettamente inferiore rispetto a quello ef-fettivamente percepito a consuntivo, pari a 12655,00 (v. all 12 – 13 DSU e attestazione isee 2023 relati-ve ai redditi anno 2021).
Per l'anno 2022 si registra un nuovo contratto di lavoro avviato in data 11/01/2022, della durata di 102 giorni (v. all. 14 comunicazione unilav anno 2022). In dipendenza di quest'ultimo rapporto il datore di lavoro erogava un compenso pari a 6.701 euro (v. all. 15 - schermata
Vdmaweb). L'interessato con modello RDC-COM/ESTESO del 25/01/2022 dichiarava per l'annualità in corso un maggior reddito di euro 3.500, ancora una volta incongruente con i dati reddituali in possesso dell' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, risulta l'insussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento del beneficio preteso che, dunque, correttamente è stato revocato.
Inoltre si ricorda l'applicabilità al caso in esame della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 7 del medesimo d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, sempre nella formulazione ratione temporis vigente, prevista per il caso di dichiarazioni mendaci, dovendosi pacificamente equiparare l'omessa dichiarazione alla dichiarazione mendace.
Tenuto conto del rigido sistema di riparto dell'onere probatorio incombe pacificamente sulla ricorrente, l'onere di dare la prova della sussistenza di tutti i presupposti per farsi luogo al beneficio preteso e a fronte della chiara prova documentale della causa dell'indebito, non può che evidenziarsi come il ricorrente non lo abbia assolto.
Il ricorrente infatti non ha dedotto, né comprovato alcunché, né in ordine alla composizione del nucleo familiare, né in ordine alla sussistenza del requisito reddituale.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 439/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 20.03.2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, sezione lavoro, dott.ssa Alessia Trovato, all'esito dell'attività di cui all'art 127 ter c.p.c. sostitutiva dell'udienza del 18.2.2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa di previdenza iscritta al n. 439/2024 R.G.
promossa da
nata a [...] il [...] , rappresentati e difesi dagli avv.ti Carola Magistro Parte_1 ed Emanuela Natoli giusta procura in atti;
CONTRO
l' ( , in persona del Presidente, Controparte_1 P.IVA_1 legale rappr.te pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Livia Gaezza (C.F. per procura generale alle liti n. 37590/7331, rogito del 23.01.2023 del C.F._1 notaio di Fiumicino (RM), elettivamente domiciliato in piazza della Repubblica, Persona_1
26, Catania, presso il proprio Ufficio legale distrettuale;
Con ricorso depositato il 12.01.2024 , ha impugnato davanti al Giudice del Parte_1
Tribunale civile di Catania sezione lavoro, il provvedimento di “restituzione somme per pagamento non dovuto” in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. n. 2020- 2760853) per mancata comunicazione variazione occupazionale entro 30 gg. per il periodo dal dicembre 2020 al febbraio 2022, notificatole in data 05/12/2023.
La ricorrente deduceva l' illegittimità del provvedimento, adducendo, quali motivi di ricorso: la violazione e falsa applicazione dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993;
l'abrogazione dell'art. 3, comma 8, del D.L. 4/2019 a seguito della L. 29 dicembre 2022, n. 197
(in SO n.43, relativo alla G.U. 29/12/2022, n.303) e l' applicabilità del principio del favor rei; la circostanza che la comunicazione inerente lo stato occupazionale del coniuge non sarebbe CP_ comunque dovuta, per quanto previsto dal messaggio numero 2423 del 12 giugno 2020 per le occupazioni temporanee nel settore agricolo;
la buona fede dell'odierna ricorrente, e CP_ l'asserito mancato controllo da parte dell' resistente della posizione della sig.ra CP_1
anche in palese violazione del principio della vicinanza dell'onere della prova;
la Pt_1 prevalenza della sostanza sulla forma, attesa la dedotta sussistenza dei requisiti necessari alla fruizione del rdc anche in presenza di occupazione temporanea di un componente del nucleo familiare;
l'asserita irripetibilità dell'indebito; l' illegittimità della richiesta redibitoria per l'affermata causazione di un danno in-giusto in capo alla sig.ra . Pt_1
Concludeva chiedendo al Tribunale adito:“In forza di tutto quanto sopra esposto, la sig.ra
come sopra rappresentata e difesa il provvedimento di “restituzione somme per Parte_1 pagamento non dovuto” in conseguenza della revoca/decadenza dal reddito/pensione di cittadinanza (domanda prot. n. 2020- 2760853) per mancata comunicazione variazione occupazio-nale entro 30 gg. per il periodo dal dicembre 2020 al febbraio 2022, notificatole in data 05/12/2023.
CP_ Ricorso e decreto sono stati notificati all' che, con memoria di costituzione si costituiva chiedendo il rigetto di ogni avversa domanda, in quanto inammissibile e comunque del tutto infondata, con conferma dell'impugnato provvedimento di revoca del reddito di cittadinanza e dell'indebito da esso scaturito. Spese competenze ed onorari come per legge.
La causa è stata istruita documentalmente e rinviata all'udienza del 18.02.2025 per discussione e decisione con termine per note conclusive, sostituita dal deposito di note ex art
127 ter c.p.c.; depositate dalle parti le note nel rispetto della normativa;
indi il giudice ha deciso la causa con sentenza.
Osserva il decidente che l'art. 1, comma 1, d.l. n. 4/2019 conv. in legge n. 26/2019, istituisce il
“reddito di cittadinanza” e lo definisce “quale misura fondamentale di politica attiva del lavoro a garanzia del diritto al lavoro, di contrasto alla povertà, alla disuguaglianza e all'esclusione sociale, nonché diretta a favorire il diritto all'informazione, all'istruzione, alla formazione e alla cultura attraverso politiche volte al sostegno economico e all'inserimento sociale dei soggetti a rischio di emarginazione nella società e nel mondo del lavoro”. L'art. 2 individua i beneficiari e i requisiti necessari, prevedendo, in sintesi, che sono beneficiari dell'accesso al RdC i nuclei familiari in possesso di taluni requisiti che concorrono cumulativamente al riconoscimento della prestazione, riferiti al criterio della residenza e del soggiorno, del reddito e del patrimonio e della disponibilità di beni durevoli. Ulteriore requisito per la fruizione del RdC è la mancata sottoposizione (per il richiedente del beneficio) a misura cautelare personale, anche adottata all'esito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanna definitiva, intervenuta nei 10 anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti di cui all'art. 7, comma 3. Il Reddito è costituito da un beneficio economico, ripartito su dodici mensilità, con un importo variabile a seconda del numero dei componenti del nucleo familiare, erogato mensilmente attraverso una carte di pagamento elettronica (Carte RdC), la quale permette di soddisfare le esigenze previste per la carte acquisti, nonché di effettuare prelievi di contante entro un limite mensile non superiore a 100 euro per un individui singoli, nonché di effettuare un bonifico mensile in favore del locatore indicato nel contratto di locazione ovvero dell'intermediario che ha concesso il mutuo nel caso delle integrazioni previste per i nuclei familiari residenti in abitazione in locazione o in proprietà ( v. art.5, comma 6). L'art. 5
Pag. 2 di 6 disciplina le modalità di presentazione della domanda, stabilendo che “il Rdc è riconosciuto CP_ CP_ dall' ove ricorrano le condizioni. Ai fini del riconoscimento del beneficio, l' verifica, entro cinque giorni lavorativi dalla data di comunicazione di cui al comma 1, il possesso dei requisiti per l'accesso al Rdc sulla base delle informazioni pertinenti, disponibili nei propri CP_ archivi e in quelli delle amministrazioni titolari dei dati . A tal fine l' acquisisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dall'Anagrafe tributaria, dal Pubblico registro automobilistico e dalle altre amministrazioni pubbliche detentrici dei dati, le informazioni CP_ necessarie ai fini della concessione del Rdc. Con provvedimento dell' sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono definite, ove non già disciplinate, la tipologia dei dati, le modalità di acquisizione e le misure a tutela degli interessati. In ogni caso il riconoscimento CP_ da parte dell' avviene entro la fine del mese successivo alla trasmissione della domanda CP_ all'Istituto” (v. art. 5, comma 3). Come è dato leggere nella Circolare n. 100 del
05/07/2019 (doc. 1), è stata inserita dalla legge di conversione la nuova lettera c-bis), che prevede per il richiedente il beneficio, al momento della presentazione della domanda, la mancata sottoposizione a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell'arresto o del fermo, nonché la mancanza di condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta, per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3, del medesimo decreto-legge. Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'art. 3, comma 13, del
Decreto-Legge n. 4/2019, che in tema di “beneficio economico” precisa che “Nel caso in cui il nucleo familiare beneficiario abbia tra i suoi componenti soggetti che si trovano in stato detentivo, ovvero sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica, il parametro della scala di equivalenza di cui al comma 1, lettera a), non tiene conto di tali soggetti. La medesima riduzione del parametro della scala di equivalenza si applica nei casi in cui faccia parte del nucleo familiare un componente sottoposto a misura cautelare o condannato per taluno dei delitti indicati all'articolo 7, comma 3”. Ad esempio, un nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare e/o condannato in via definitiva, il parametro della s.e. è pari a 1,4, così calcolato : 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne), senza considerare il terzo componente sottoposto alle predette.
Rileva il decidente che nel caso di specie la ricorrente ha richiesto il riconoscimento del reddito di cittadinanza con domanda presentata il 6/08/2020, beneficio che è stato concesso a decorrere dal mese di settembre 2020. Il nucleo familiare percettore della misura risultava composto dalla SI.ra e dal coniuge, . Pt_1 Persona_2
In data 4/11/2020 il SI. veniva assunto dalla ditta STELLUCCIA DI VINCENZO SPE- Per_2
CIALE SNC come bracciante agricolo, con contratto a tempo determinato della durata di giorni
50, dal 4/11/2020 al 31/12/2020 (v. all. 2 – comunicazione unilav del 3/11/2020).
L'art 3 comma 8 del D. L. 4/2019, convertito in l. 26/2019, dispone che “in caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività di lavoro dipendente da parte di uno o più componenti il nucleo familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, il maggior reddito da lavoro concorre alla determinazione del beneficio economico nella misura dell'80 per cento, a decorrere dal mese successivo a quello della variazione e fino a quando il maggior reddito non è ordinariamente recepito nell'ISEE per l'intera annualità. Il reddito da lavoro
Pag. 3 di 6 dipendente è desunto dalle comunicazioni obbligatorie, di cui all'articolo 9-bis del decreto- legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, che, conseguentemente, a decorrere dal mese di aprile 2019 devono contenere
l'informazione relativa alla retribuzione o al compenso. L'avvio dell'attività di lavoro dipendente CP_ è comunque co-municato dal lavoratore all secondo modalità definite dall'Istituto, che mette l'informazione a disposi-zione delle piattaforme di cui all'articolo 6, comma 1”.
L'art 7 comma 5, lett. f del citato decreto, inoltre, prevede che “È disposta la decadenza dal
Rdc, altresì, quando uno dei componenti il nucleo familiare: f) non effettua le comunicazioni di cui all'articolo 3, comma 9, ovvero effettua comunicazioni mendaci producendo un beneficio economico del Rdc maggiore.” Quest'ultima norma stabilisce che: “In caso di variazione della condizione occupazionale nelle forme dell'avvio di un'attività d'impresa o di lavoro autonomo, svolta sia in forma individuale che di partecipazione, da parte di uno o più componenti il nucleo CP_ familiare nel corso dell'erogazione del Rdc, la variazione dell'attività è comunicata all entro trenta giorni dall'inizio della stessa a pena di decadenza dal beneficio. […]”. Il successivo comma 10 estende la disposizione dettata per il lavoro autonomo a tutti i redditi da lavoro, disponendo che “le medesime previsioni di cui ai commi 8 e 9 si applicano nel caso di redditi da lavoro non rilevati per l'intera annualità nell'ISEE in corso di validità utilizzato per l'accesso al beneficio […]”.
Orbene, nel caso in esame non è stata effettuata alcuna comunicazione entro il termine di 30 giorni previsto ex lege. Risulta trasmesso mod. RDC-COM esteso solo in data 11/01/2021, ben oltre il predetto termine di 30 giorni. Pertanto, visto il dettato delle norme citate, la competente sede di Catania ha adottato il provvedimento di decadenza impugnato, notificando alla SI.ra lettera di restituzione somme per pagamento non dovuto Parte_1
(v. all.
3 -4 e 5 – provvedimento di decadenza – lettera restituzione somme- ricevuta di ritorno comunicazione lettera restituzione somme per pagamento non dovuto).
Inoltre si osserva che nella fattispecie in esame, a differenza di ciò che ritiene parte ricorrente, CP_ non risulta applicabile il Messaggio n. 2423/2020 (in all.). Quest'ultimo infatti esonera dalla trasmissione del modello “RdC/PdC – com Esteso” per la comunicazione dei redditi percepiti, i soli percettori di Reddito di Cittadinanza che abbiano stipulato con datori di lavoro del settore agricolo contratti a termine non superiori a 30 giorni, rinnovabili per ulteriori 30 giorni. Come può evincersi dalla comunicazione obbligatoria allegata (sub 2) il Pt_2 rapporto di lavoro sin dall'origine aveva una durata di 50 giorni, superiore a quella prevista dalla legge (articolo 94 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 cd. decreto Rilancio). Pertanto, il lavoratore interessato avrebbe dovuto effettuare la comunicazione dei redditi presunti, in virtù del superamento del periodo massimo di durata del rapporto di lavoro previsto dalla legge. Anche a voler trascurare tale ultimo elemento, afferente alla durata del contratto di lavoro avviato il 4/11/2020, va altresì sottolineato come nell'anno 2020 (v. all. 6 e 7 -DSU presentata il 20/06/2022 riferita ai redditi 2020 e attestazione ISEE) il SI. percepiva Per_2 un reddito superiore a 2000 euro, ovvero superiore rispetto al limite per l'esonero dalla comunicazione di variazione dell'attività occupazionale previsto dal D. L. 34/2020. Ancora, il
SI. , dopo la scadenza del contratto con la società Per_2 Parte_3
, è stato assunto da altro datore di lavoro in data 2/01/2021 (v. all 8) con contratto a
[...]
Pag. 4 di 6 tempo determinato, successivamente prorogato e cessato il 19/06/2021 (v. all. 9). In relazione a siffatto rapporto non sono state effettuate le comunicazioni previ-ste dal D. L. 4/2019.
Occorre, ancora, rilevare che per l'ulteriore rapporto di lavoro recante data inizio 15/10/2021
(v. all. 10) veniva trasmesso rdc-com esteso (v. all. 11) con cui l'interessato dichiarava un maggior reddito presunto di 1000 euro per l'annualità 2021, nettamente inferiore rispetto a quello ef-fettivamente percepito a consuntivo, pari a 12655,00 (v. all 12 – 13 DSU e attestazione isee 2023 relati-ve ai redditi anno 2021).
Per l'anno 2022 si registra un nuovo contratto di lavoro avviato in data 11/01/2022, della durata di 102 giorni (v. all. 14 comunicazione unilav anno 2022). In dipendenza di quest'ultimo rapporto il datore di lavoro erogava un compenso pari a 6.701 euro (v. all. 15 - schermata
Vdmaweb). L'interessato con modello RDC-COM/ESTESO del 25/01/2022 dichiarava per l'annualità in corso un maggior reddito di euro 3.500, ancora una volta incongruente con i dati reddituali in possesso dell' . CP_1
Alla luce di quanto esposto, risulta l'insussistenza dei presupposti per farsi luogo al riconoscimento del beneficio preteso che, dunque, correttamente è stato revocato.
Inoltre si ricorda l'applicabilità al caso in esame della disciplina sanzionatoria prevista dall'art. 7 del medesimo d.l. n. 4/2019, conv. in l. n. 26/2019, sempre nella formulazione ratione temporis vigente, prevista per il caso di dichiarazioni mendaci, dovendosi pacificamente equiparare l'omessa dichiarazione alla dichiarazione mendace.
Tenuto conto del rigido sistema di riparto dell'onere probatorio incombe pacificamente sulla ricorrente, l'onere di dare la prova della sussistenza di tutti i presupposti per farsi luogo al beneficio preteso e a fronte della chiara prova documentale della causa dell'indebito, non può che evidenziarsi come il ricorrente non lo abbia assolto.
Il ricorrente infatti non ha dedotto, né comprovato alcunché, né in ordine alla composizione del nucleo familiare, né in ordine alla sussistenza del requisito reddituale.
Per tutti questi motivi il ricorso deve essere rigettato.
Ritiene, tuttavia, il decidente che avuto riguardo alla complessità e alla novità delle questioni trattate, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, Dott.sa Alessia Trovato definitivamente decidendo nella causa n. 439/2024 R.G. disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
rigetta il ricorso;
compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Catania, 20.03.2025
Pag. 5 di 6 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Alessia Trovato
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