Art. 2.
L' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se piu' ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20.
Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento".
L' articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 , e' sostituito dal seguente:
"L'ufficio delle imposte procede mediante iscrizione in ruolo speciale, non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui fu eseguito il rimborso o, se piu' ampio, non oltre il termine di cui al primo comma dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , al recupero delle somme erroneamente rimborsate e degli interessi eventualmente corrisposti, dandone comunicazione al contribuente.
Se successivamente al rimborso viene notificato avviso di accertamento ai sensi dell' articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 , le somme che in base all'avviso stesso risultano indebitamente rimborsate, anche in dipendenza della imposta o della maggiore imposta accertata, sono iscritte in ruolo speciale unitamente agli interessi eventualmente corrisposti, ferma restando per la imposta o la maggiore imposta accertata l'applicazione degli interessi ai sensi dell'articolo 20.
Nell'avviso di accertamento deve essere espressamente indicato l'ammontare delle somme rimborsate e dei relativi interessi da iscriversi nel ruolo predetto.
L'intendente di finanza da' comunicazione all'ufficio delle imposte competente dei rimborsi eseguiti mediante ordinativo di pagamento".