CGT1
Sentenza 9 gennaio 2026
Sentenza 9 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. VI, sentenza 09/01/2026, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 113/2026
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2417/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000326000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4467/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato:chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/04/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000326000, notificata in data 18/02/2025, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 201.667,00, relativa (tra l'altro) a n. 16 cartelle di pagamento.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto impugnato per omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Ha inoltre dedotto la decadenza dell'amministrazione dal diritto al recupero dell'imposta per tardiva notifica di alcune cartelle e, in subordine,
l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti e quinquennale di interessi e sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la fondatezza delle eccezioni avversarie, sostenendo la ritualità delle notifiche degli atti presupposti e delle successive intimazioni di pagamento, nonchè l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento indicate nella comunicazione impugnata (cfr. docc. 3 e 4 della produzione di parte resistente). In particolare, ha depositato le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, dai quali si evince il perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi di legge.
A fronte di tale produzione documentale, la generica contestazione della ricorrente risulta priva di qualsiasi supporto probatorio e non è idonea a inficiare la regolarità delle notifiche effettuate.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta poi che le cartelle di pagamento sono state notificate nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
La parte resistente ha infine dimostrato, mediante produzione documentale, di aver notificato alla contribuente, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e prima del decorso del termine di prescrizione, plurimi atti interruttivi, quali intimazioni di pagamento.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n. 9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”). Risultano pertanto inammissibili anche i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione del debito maturata prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in €5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_1 Nominativo_2
Depositata il 09/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 6, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CA ROSARIA MARIA, Presidente
TESTA FRANCESCO MARIO RODO, Relatore
MOTTA DOMENICA, Giudice
in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2417/2025 depositato il 18/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- COMPREV. IPOTEC n. 29376202500000326000 VARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4467/2025 depositato il
16/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: insiste in ricorso
Resistente/Appellato:chiede rigettarsi il ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 08/04/2025, la sig.ra Ricorrente_1 ha impugnato la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 29376202500000326000, notificata in data 18/02/2025, con la quale le veniva intimato il pagamento della somma di € 201.667,00, relativa (tra l'altro) a n. 16 cartelle di pagamento.
A sostegno del gravame, la ricorrente ha eccepito, in via preliminare, la nullità dell'atto impugnato per omessa o irregolare notifica delle cartelle di pagamento presupposte. Ha inoltre dedotto la decadenza dell'amministrazione dal diritto al recupero dell'imposta per tardiva notifica di alcune cartelle e, in subordine,
l'intervenuta prescrizione decennale dei crediti e quinquennale di interessi e sanzioni.
Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, contestando la fondatezza delle eccezioni avversarie, sostenendo la ritualità delle notifiche degli atti presupposti e delle successive intimazioni di pagamento, nonchè l'infondatezza delle eccezioni di decadenza e prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile.
L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha prodotto in giudizio la documentazione comprovante l'avvenuta notifica di tutte le cartelle di pagamento indicate nella comunicazione impugnata (cfr. docc. 3 e 4 della produzione di parte resistente). In particolare, ha depositato le relate di notifica e gli avvisi di ricevimento delle raccomandate, dai quali si evince il perfezionamento del procedimento notificatorio ai sensi di legge.
A fronte di tale produzione documentale, la generica contestazione della ricorrente risulta priva di qualsiasi supporto probatorio e non è idonea a inficiare la regolarità delle notifiche effettuate.
Dall'esame della documentazione prodotta, risulta poi che le cartelle di pagamento sono state notificate nel pieno rispetto dei termini di decadenza previsti dall'art. 25 del D.P.R. n. 602/1973.
La parte resistente ha infine dimostrato, mediante produzione documentale, di aver notificato alla contribuente, successivamente alla notifica delle cartelle di pagamento e prima del decorso del termine di prescrizione, plurimi atti interruttivi, quali intimazioni di pagamento.
Orbene, una volta dimostrata la regolare notificazione dell'atto presupposto, non essendo stato lo stesso impugnato nei termini previsti dall'art. 21 D.Lgs 546/1992, non possono più essere introdotte eccezioni concernenti l'atto medesimo, che dunque devono ritenersi inammissibili (cfr. Cassazione civile sez. trib., 19/04/2017, n. 9845: “In tema di esecuzione esattoriale, ove la parte destinataria di una cartella di pagamento contesti di averne ricevuto la notificazione e l'agente per la riscossione dia prova della regolare esecuzione della stessa (secondo le forme ordinarie o con messo notificatore, ovvero mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento), resta preclusa la deduzione di vizi concernenti la cartella non tempestivamente opposti, nè sussiste un onere, in capo all'agente, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella stessa”). Risultano pertanto inammissibili anche i motivi di ricorso afferenti alla eventuale prescrizione del debito maturata prima della notifica dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidandole in €5000,00 oltre accessori di legge, se dovuti. Catania 15.12.2025 Il Giudice relatore Il Presidente Nominativo_1 Nominativo_2