CGT2
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 02/02/2026, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 99/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 140/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T103677 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
11/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La società Ricorrente_1 Spa (Ric_1) chiede di voler riformare in parte la sentenza impugnata dichiarando non dovute le imposte e la sanzione come rideteminata dai primi giudici.
Vinte le spese di lite.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata la conferma integrale del'avviso di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio contestava l'emissione da parte della stessa nell'anno 2017 di una serie di fatture per 1,5 milioni circa di euro senza applicazione di Iva ( euro 373.149,60 nei confronti di Società Srl. euro 346.209,50 nei confronti di Società_1 Srl, euro 854.090,72 verso Società_2 Srl) ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 per effetto di lettere di intenti emesse dalle suddette imprese nella lloro qualità di esportatori abituali.
L'Ufficio dall'esame della documentazione desumeva la falsità ideologica delle lettere di intenti e riscontrava diverse anomalie per cui concludeva per il recupero dell'Iva delle fatture emesse con aliquota del 22% sull'imponibile fatturato considerrato che oggetto delle transazioni erano bevande (coca cola - sprite) assoggettate in via normale ad aliquota ordinaria.
Nel ricorso introduttivo la società eccepiva : 1) Decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento.
2) Illegittimità per violazione dell'art. 6 bis comma 3 legge 212/2000 avendo dovuto l'Ufficio far precedere l'accertamento dal c.d. "schema d'atto" al fine di garantire il contraddittorio alla parte ex D.lgs 219/2023.
3) Violazione dell'art. 7 comma 3 secondo periodo D.Lgs. 471/97 in combinato disposto con l'art. 1 comma 1 lett. c) D.L. 764/83 come modificato dall'art. 20 D.lgs. 175/2014 secondo cui ne deriverebbe l'assenza di responsabilità del cedente in caso di dichiarazioni d'intento rilasciate in mancanza di presupposti e la mancata prova di una partecipazione alla frode da parte della Ric_1.
4) Violazione dell'art. 8 comma 1 DPR 633/72 per mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità in capo alla Ric_1.
5) Illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della società ricorrente e ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva le sanzioni al minimo di legge. Spese compensate.
Propone appello la Ricorrente_1 che, nel denunciare l'erroneità della sentenza, avanza motivi di gravame che si riportano alle ragioni giuridiche già svolte in primo grado.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello della società e controdeduce sui singoli motivi di gravame svolgendo appello incidentale per la conferma integrale dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello é infondato. Infatti 'Agenzia non é decaduta dal potere impositivo in quanto a seguito della intervenuta normativa "Covid" con il D.L. n. 18/2020 e il D.Lgs. n. 218 sono stati proprogati i termini per l'attività accertativa dell'Ufficio: dal 23/2/2020 al 31/12/2021 e ulteriormente prorogati sino al
31/12/2023 con aggiunta di 85 giorni previsti dall'art, 67 D.L. n.18/20. Pertanto il termine per l'accertamento dell'annualità 2018 andava a scadere il 25/03/24.
Il secondo motivo di appello é fondato. Infatti l'art. 6 bis comma 3 della legge 212/2000 introdotto dal D. lgs. n.219/2023 dispone: "per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantire la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta . per accedere ad estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non é adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo...".
La ratio della norma é chiaro e deve valere come adempimento obbligatorio per le finalità che sono espresse in modo specifico : lo schema di atto deve avere caratteristiche tali da portare a conoscenza della parte tutte le indagini relative alle operazioni commerciali avvenute fra la contribuente e le altre società, con la descrizione delle violazioni imputategli e assegnando alla stessa un termine per poter indicare fatti a sua discolpa. Nella specie l'Ufficio non ha ottemperato a tale inderogabile disposizione di legge. Ininfluenti sono, poi, gli incontri con l'Ufficio prima dell'emissione dell'atto, in quanto non hanno garantito in maniera specifica quanto disposto espressamente dall'art, 6 bis comma 3 legge 212/2000 come introdotto dal D.lgs. n. 219/2023.
Nel merito e relativamente ai motivi 3 e 4 dell'appello il Collegio osserva : alla Ric_1 é stato imputato il fatto di avere emesso fatture senza applicazione di Iva sulla base di lettere di intento risultate ideologicamente false dopo una serie di approfondite indagini nei confronti delle società esportatrici da parte degli Agenti della Direzione Provinciale. Secondo l'Ufficio la Ric_1 avrebbe dovuto accertarsi della falsità delle lettere d'intento e della frode compiuta dalla società esportatrici al fine di procurarsi illeciti profitti. sarebbe stato, quindi, onere della parte dimostrare di non essere coinvolta nell'attività fraudolenta posta in essere dalle societò esportatrici.
Osserva il Collegio che in vigenza dell'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L.n.746/1983 in tema Iva nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 DPR 633/72 se la dichiarazione di intento si fosse rivelata ideologicamente falsa, il cedente doveva dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta ossi di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proposito (Cass. n.9586/2019-Cass. n.14979/2020).
L'art. 20 D.lgs.n.175/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha modificato le precedenti disposizioni nel senso che le dichiarazioni d'intento devonoessere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che può così effettuare i necessari controlli sull'esistenza dei presupposti sulla qualità degli esportatori e sulla veridicità o meno delle lettere d'intento, manlevando così il cedente dalla effettuazione di tali controlli.
Per quanto sopra ed altresì per il fatto che non é stata comunque accertata alcuna specifica responsabilità nei confronti della Ric_1 né individuato alcun coinvolgimento nell'attività fraudolenta attuata dalle società esportatrici, l'appello della Ric_1 deve ritenersi fondato e dovrà essere accolto. La complessità della materia può giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
11/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
CASTALDI EZIO, Presidente
CHITI ALFREDO, Relatore
SISTO GIOVANNI, Giudice
in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 140/2025 depositato il 17/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1125/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
2 e pubblicata il 19/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303T103677 2023 IVA-ALTRO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 658/2025 depositato il
11/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: La società Ricorrente_1 Spa (Ric_1) chiede di voler riformare in parte la sentenza impugnata dichiarando non dovute le imposte e la sanzione come rideteminata dai primi giudici.
Vinte le spese di lite.
Resistente/Appellato: L'Agenzia delle Entrate chiede il rigetto dell'appello ed in accoglimento dell'appello incidentale ed in parziale riforma della sentenza impugnata la conferma integrale del'avviso di accertamento. Vinte le spese di entrambi i gradi di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 Spa impugnava l'avviso di accertamento con il quale l'Ufficio contestava l'emissione da parte della stessa nell'anno 2017 di una serie di fatture per 1,5 milioni circa di euro senza applicazione di Iva ( euro 373.149,60 nei confronti di Società Srl. euro 346.209,50 nei confronti di Società_1 Srl, euro 854.090,72 verso Società_2 Srl) ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) del DPR 633/72 per effetto di lettere di intenti emesse dalle suddette imprese nella lloro qualità di esportatori abituali.
L'Ufficio dall'esame della documentazione desumeva la falsità ideologica delle lettere di intenti e riscontrava diverse anomalie per cui concludeva per il recupero dell'Iva delle fatture emesse con aliquota del 22% sull'imponibile fatturato considerrato che oggetto delle transazioni erano bevande (coca cola - sprite) assoggettate in via normale ad aliquota ordinaria.
Nel ricorso introduttivo la società eccepiva : 1) Decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento.
2) Illegittimità per violazione dell'art. 6 bis comma 3 legge 212/2000 avendo dovuto l'Ufficio far precedere l'accertamento dal c.d. "schema d'atto" al fine di garantire il contraddittorio alla parte ex D.lgs 219/2023.
3) Violazione dell'art. 7 comma 3 secondo periodo D.Lgs. 471/97 in combinato disposto con l'art. 1 comma 1 lett. c) D.L. 764/83 come modificato dall'art. 20 D.lgs. 175/2014 secondo cui ne deriverebbe l'assenza di responsabilità del cedente in caso di dichiarazioni d'intento rilasciate in mancanza di presupposti e la mancata prova di una partecipazione alla frode da parte della Ric_1.
4) Violazione dell'art. 8 comma 1 DPR 633/72 per mancanza dei presupposti per l'affermazione di responsabilità in capo alla Ric_1.
5) Illegittimità delle sanzioni irrogate.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contestava l'assunto della società ricorrente e ribadiva la legittimità dell'avviso di accertamento.
La Corte di Giustizia di primo grado, in parziale accoglimento del ricorso, riduceva le sanzioni al minimo di legge. Spese compensate.
Propone appello la Ricorrente_1 che, nel denunciare l'erroneità della sentenza, avanza motivi di gravame che si riportano alle ragioni giuridiche già svolte in primo grado.
Si costituisce in giudizio l'Agenzia delle Entrate che contesta l'appello della società e controdeduce sui singoli motivi di gravame svolgendo appello incidentale per la conferma integrale dell'avviso di accertamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il primo motivo d'appello é infondato. Infatti 'Agenzia non é decaduta dal potere impositivo in quanto a seguito della intervenuta normativa "Covid" con il D.L. n. 18/2020 e il D.Lgs. n. 218 sono stati proprogati i termini per l'attività accertativa dell'Ufficio: dal 23/2/2020 al 31/12/2021 e ulteriormente prorogati sino al
31/12/2023 con aggiunta di 85 giorni previsti dall'art, 67 D.L. n.18/20. Pertanto il termine per l'accertamento dell'annualità 2018 andava a scadere il 25/03/24.
Il secondo motivo di appello é fondato. Infatti l'art. 6 bis comma 3 della legge 212/2000 introdotto dal D. lgs. n.219/2023 dispone: "per consentire il contraddittorio, l'amministrazione finanziaria comunica al contribuente, con modalità idonee a garantire la conoscibilità, lo schema di atto di cui al comma 1, assegnando un termine non inferiore a 60 giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta . per accedere ad estrarre copia degli atti del fascicolo. L'atto non é adottato prima della scadenza del termine di cui al primo periodo...".
La ratio della norma é chiaro e deve valere come adempimento obbligatorio per le finalità che sono espresse in modo specifico : lo schema di atto deve avere caratteristiche tali da portare a conoscenza della parte tutte le indagini relative alle operazioni commerciali avvenute fra la contribuente e le altre società, con la descrizione delle violazioni imputategli e assegnando alla stessa un termine per poter indicare fatti a sua discolpa. Nella specie l'Ufficio non ha ottemperato a tale inderogabile disposizione di legge. Ininfluenti sono, poi, gli incontri con l'Ufficio prima dell'emissione dell'atto, in quanto non hanno garantito in maniera specifica quanto disposto espressamente dall'art, 6 bis comma 3 legge 212/2000 come introdotto dal D.lgs. n. 219/2023.
Nel merito e relativamente ai motivi 3 e 4 dell'appello il Collegio osserva : alla Ric_1 é stato imputato il fatto di avere emesso fatture senza applicazione di Iva sulla base di lettere di intento risultate ideologicamente false dopo una serie di approfondite indagini nei confronti delle società esportatrici da parte degli Agenti della Direzione Provinciale. Secondo l'Ufficio la Ric_1 avrebbe dovuto accertarsi della falsità delle lettere d'intento e della frode compiuta dalla società esportatrici al fine di procurarsi illeciti profitti. sarebbe stato, quindi, onere della parte dimostrare di non essere coinvolta nell'attività fraudolenta posta in essere dalle societò esportatrici.
Osserva il Collegio che in vigenza dell'art. 1 comma 1 lett. c) del D.L.n.746/1983 in tema Iva nelle cessioni all'esportazione in regime di sospensione d'imposta ex art. 8 DPR 633/72 se la dichiarazione di intento si fosse rivelata ideologicamente falsa, il cedente doveva dimostrare l'assenza di un proprio coinvolgimento nell'attività fraudolenta ossi di non essere stato a conoscenza dell'assenza delle condizioni legali per l'applicazione di detto regime o di non essersene potuto rendere conto pur avendo adottato tutte le ragionevoli misure in proposito (Cass. n.9586/2019-Cass. n.14979/2020).
L'art. 20 D.lgs.n.175/2014, in vigore dal 1 gennaio 2015, ha modificato le precedenti disposizioni nel senso che le dichiarazioni d'intento devonoessere trasmesse telematicamente all'Agenzia delle Entrate, che può così effettuare i necessari controlli sull'esistenza dei presupposti sulla qualità degli esportatori e sulla veridicità o meno delle lettere d'intento, manlevando così il cedente dalla effettuazione di tali controlli.
Per quanto sopra ed altresì per il fatto che non é stata comunque accertata alcuna specifica responsabilità nei confronti della Ric_1 né individuato alcun coinvolgimento nell'attività fraudolenta attuata dalle società esportatrici, l'appello della Ric_1 deve ritenersi fondato e dovrà essere accolto. La complessità della materia può giustificare la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
La Corte accoglie l'appello e annulla l'atto impugnato. Spese compensate.