Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 30/04/2025, n. 150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 150 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
974/2025 R.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il TRIBUNALE di ROVIGO
riunito in camera di conSIlio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco -presidente relatore- dott.ssa Federica Abiuso -giudice- dott. Nicola Del Vecchio -giudice-
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa n. 974/2025 R.V.G. promossa da
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Roberta Cusin ed C.F._2 elettivamente domiciliati presso lo studio della stessa, giusta procura allegata al ricorso;
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI Per i ricorrenti Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalla SI.ra e dal SI. a TT MA (RO) il 5-9- Parte_1 Parte_2
2015 (n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015), alle seguenti CONDIZIONI
1. I figli ed sono affidati a entrambi i genitori i quali, Per_1 Persona_2 limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente, e avranno residenza presso la madre. Le decisioni di maggiore interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale dei minori dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli.
2. La casa familiare sita in Boara Pisani via L Da Vinci N. 2 /A è assegnata alla SInora , con tutti gli arredi. Parte_1
3. Il padre, salvo diverso accordo tra i genitori, potrà vedere e tenere con sé i figli nei tempi e con le modalità di seguito indicati: - il martedì il padre, compatibilmente con le eSIenze scolastiche e personali dei minori e
1
- il giovedì il padre, compatibilmente con le eSIenze scolastiche e personali dei minori e compatibilmente con la loro età, andrà a prenderli presso la dimora materna alle 18:00 e li terrà con sé -con pernotto- sino al giorno dopo allorché li riaccompagnerà a scuola/nido/materna (periodo scolastico) ovvero presso la residenza materna (periodo non scolastico); Il padre terrà altresì con sé i figli durante i fine settimana, a fine settimana alternati, dal sabato allorché andrà a prendere i figli alle ore 10:00 ovvero all'orario di uscita da scuola alla domenica allorché li riaccompagnerà presso la residenza materna entro le ore 22:00. Periodo vacanze natalizie: i minori trascorreranno un'intera settimana con ciascun genitore ad anni alternati la settimana del S. Natale fino a Capodanno, i minori staranno con la madre e quella successiva col padre. Periodo vacanze di carnevale e vacanze pasquali: Le vacanze di carnevale saranno concordate da entrambi i genitori ed i figli staranno con il genitore a cui spetta il turno di responsabilità. Sempre ad anni alternati, nel periodo delle vacanze pasquali, i figli staranno con il padre fino al giorno dell'Angelo. Periodo estivo. ciascuno dei genitori potrà stare con i figli per 15 giorni anche non consecutivi nel periodo di non frequentazione della scuola (o di altre attività di interesse o formazione per il minore). Ciascun genitore dovrà comunicare all'altro il periodo individuato entro il 15 giugno di ogni anno. Ponti: il 25 aprile, il 1° maggio, il 2 giugno e l'8 dicembre, i minori staranno con il genitore a cui spetta il turno di responsabilità. Indipendentemente dal turno di responsabilità genitoriale, i minori trascorreranno con la madre il compleanno della mamma e la Festa della Mamma e con il padre il compleanno del papà e la Festa del Papà, secondo gli orari che saranno concordati tra i genitori, compatibilmente con gli impegni dei minori e dei genitori.
4. Il SI. si obbliga a corrispondere mediante bonifico bancario alla Parte_2 SI.ra , entro il giorno 15 di ogni mese, a titolo di contributo al Parte_1 mantenimento dei figli, la somma di euro 600,00 (seicento/00) e così € 300,00 (trecento/00) per ciascun figlio, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse dei figli, come di seguito indicate: 1) SPESE MEDICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante ed erogate in regime di convenzione;
b) farmaci prescritti dal medico curante;
c) occhiali da vista o da sole e lenti a contatto per uso non cosmetico;
d) cure dentistiche nel limite di € 500,00 annui complessivi, da ripartire fra i genitori;
e) trattamenti sanitari e urgenti non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
f) ticket sanitari;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche che superino il costo di
€ 500,00 annui e ortodontiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti
2 sanitari erogati da strutture sanitarie che operano in regime non convenzionato;
d) farmaci e terapie di medicina non tradizionale;
2) SPESE SCOLASTICHE A. che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo richiesti dalla scuola;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo della dotazione richiesta dall'Istituto scolastico per attività sportiva rientrante nell'ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dall'Istituto scolastico;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasposto pubblico dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso la sede universitaria;
3) SPESE EXTRASCOLASTICHE che non richiedono il preventivo accordo: a) un'attività sportiva e pertinente attrezzatura, nonché trasferte della squadra, iscrizioni a gare e tornei;
b) spese per il conseguimento della patente di guida;
c) centro ricreativo estivo, grest, oratorio;
B. che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive (oltre a un primo sport), ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) viaggi e vacanze;
quanto al rimborso delle spese straordinarie si concorda che un genitore invii una richiesta scritta all'altro, e che quest'ultimo manifesti il proprio eventuale dissenso per iscritto entro 10 giorni dal ricevimento della richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. L'assegno unico universale sarà percepito dalla madre.
6. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e di avere definito ogni reciproco rapporto di carattere economico-patrimoniale ad eccezione degli accordi che seguono.
7. La SInora , come condizione sine qua non della cessazione degli Parte_1 effetti civili del matrimonio contratto con il SInor , si obbliga ad Parte_2 acquistare con regolare atto di compravendita la quota pari al 50% di proprietà del IG. dell'immobile sito in Boara Pisani via L. Da Vinci 2/A; per Parte_2
l'importo di € 70.000,00, Il prezzo della cessione verrà determinato sommando a tale importo anche il 50% delle rate del mutuo ipotecario gravante sul predetto immobile, dalla prima rata e cioè da aprile 2023 sino a quando verrà stipulato rogito notarile di cessione della quota. La SInora si obbliga Parte_1 all'estinzione del mutuo in essere cointestato con il IG. con Parte_2 conseguente atto liberatorio del medesimo da qualsiasi obbligo o vincolo. Il rogito notarile verrà fissato non appena sarà pronunciata la sentenza di divorzio fra le parti e comunque entro il mese di luglio 2025. L'intera somma concordata fra le parti verrà versata alla data del rogito. Nel caso in cui la compravendita sia subordinata ad una richiesta di mutuo da parte della IG.ra ed il prestito Pt_1 non venga concesso per qualsivoglia ragione, la IG.ra , si impegna Parte_1
a cedere il suddetto immobile al IG. alle medesime condizioni sin Parte_2 qui enunciate.
3 Spese legali al 50%.
Ragioni della decisione In fatto – Con ricorso congiunto depositato il 12-3-2025 avanti il Tribunale di Rovigo, Pt_1
e chiedevano ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c. la
[...] Parte_2 pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio da loro contratto il 5-9- 2015 a TT MA (RO), trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TT MA (RO) al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015, e deducevano che: Per
- dall'unione erano nati i figli ed , rispettivamente il 19-1-2018 e il 16- Per_1
12-2021;
- con la sentenza n. 938/2023, depositata il 7-11-2023, il Tribunale di Rovigo aveva pronunciato la separazione personale dei coniugi alle condizioni indicate nel ricorso e ribadite nelle note depositate in sostituzione dell'udienza del 7-11-2023, svolta nelle modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.;
- erano trascorsi i termini di cui all'art. 3 co. 4 L. n. 898/1970 senza che i coniugi si fossero riconciliati e senza che tra gli stessi fosse ripreso il rapporto di convivenza e, dunque, sussistevano le condizioni di cui all'art. 3, n. 2, lett. b), L. n. 898/1970 per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- svolgeva l'attività di operaia supervisore del personale in azienda Parte_1 farmaceutica e aveva percepito un reddito pari a 22.691,00 euro netti nell'anno d'imposta 2023, mentre svolgeva l'attività di perito elettronico e Parte_2 aveva percepito un reddito pari a 41.290,00 euro netti nell'anno d'imposta 2023.
I ricorrenti allegavano di aver raggiunto un accordo sulle condizioni del divorzio, di cui domandavano che il tribunale prendesse atto, ai sensi dell'art. 447-bis.51 quarto comma c.p.c., e chiedevano la sostituzione dell'udienza di comparizione innanzi al giudice relatore con il deposito di note, ai sensi del secondo comma della medesima disposizione, dichiarando di non volersi riconciliare.
Il presidente deSInava sé stessa giudice relatore, assegnava alle parti termine sino al 30-4-2025 per il deposito di note in sostituzione dell'udienza e disponeva la trasmissione telematica degli atti al Pubblico Ministero.
Decorso il termine sopra indicato, il presidente relatore ha rimesso la causa al collegio in decisione.
In diritto – Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 1 e 3 n. 2) lett. b) L. n. 898/1970 per la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, atteso che la separazione personale dei coniugi è stata pronunciata con la sentenza n. 938/2023, pubblicata il 7-11-2023 (cfr. doc. 3), sicché, non essendo la convivenza
4 mai ripresa, la comunione materiale e spirituale tra gli stessi deve ritenersi definitivamente cessata.
Il collegio reputa che gli accordi raggiunti dalle parti, analiticamente indicati nel ricorso e nelle conclusioni in epigrafe, siano conformi alla legge e rispondano Per all'interesse dei figli ed , entrambi minori d'età. Per_1
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 974/2025 R.G. promossa da Pt_1
e da , con il parere del Pubblico Ministero,
[...] Parte_2
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Pt_1
e in data 5-9-2015 a TT MA (RO),
[...] Parte_2 trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio del Comune di TT MA (RO) al n. 2, Parte II, Serie A, anno 2015;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti conseguenti;
- prende atto degli accordi raggiunti dalle parti e riportati nelle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui trascritte;
- dichiara interamente compensate le spese di lite.
Così deciso a Rovigo, il 30 aprile 2025
il Presidente estensore
Paola Di Francesco
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