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Sentenza 11 agosto 2025
Sentenza 11 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 11/08/2025, n. 1867 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1867 |
| Data del deposito : | 11 agosto 2025 |
Testo completo
AKA ITALIA
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 5154/24 R.G., avente ad oggetto declaratoria di inefficacia ex artt. 42/44 L.F., riservata per la decisione all' udienza del
18/7/25 ex art. 281 sexies/tercedies cpc, vertente tra:
'in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso in Parte_1 giudizio dall' avv. Cosimo Buonfrate per mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dagli avv.ti Cristiano Crippa e Adamo Biolo per mandato in atti
RESISTENTE
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Parte_2Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, il traeva in lite la
Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, premettendo di essere stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di sede n. 4516/93, procedimento concorsuale ancora pendente, assumendo che, in costanza della procedura, chiedeva ed otteneva prestito personale, garantito da cessione dle quinto della pensione, per cui venivano trattenute le somme corrispondenti tra l' aprile 2010 e giugno
2015, per un totale pari ad € 11044,18, sostenendo l' illegittimita' del relativo incasso per violazione del disposto ex art. 42 Legge Fallimentare, avuto riguardo alle previsione di inefficacia ex art. 44, motivo per cui, essendo la curatela venuta a conoscenza della vicenda solo nel 2023, ne veniva domandata la ripetizione dal designato curatore e dallo stesso fallito.
Domandava, pertanto, conforme pronuncia, previa declaratoria di inefficacia dei pagamenti, con condanna della resistente al relativo pagamento, oltre accessori e vittoria di spese.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, la quale, premettendo che il fallito mai ebbe a dichiarare alla concedente il proprio status di fallito (pur essendo gia' pronunciata la sentenza al momento della sottoscrizione della convenzione), riconoscendo di aver incassato effettivamente gli importi da controparte assunti, in ossequio agli oneri derivanti e secondo il piano di rientro, sino all'anno 2015, quando il credito veniva ceduto.
Sosteneva la legittimita' del prestito, in effetti concesso in buona fede (ovvero all' oscuro del fallimento del richiedente consumatore, tale dichiaratosi) cosi' come lo stesso fallimento non era al corrente della pensione percepita dal Parte 1 assunto come comportamento colposamente omissivo, eccependo il difetto di interesse all' azione, stante il disposto ex art. 46 L.F., nella parte in cui esclude dal fallimento gli emolumenti pensionistici, nei limiti di quanto occorra per il sostentamento proprio e della famiglia, che il giudice designato, giusta provvedimento offerto in visione nel fascicolo di parte, avrebbe limitato ad € 660,20, con conseguente ricomprensione della quota residuale, pari alla differenza tra l' intero percepito e la predetta frazione disponibile, nella massa fallimentare, sicche', essendo la quota di rimborso stabilita (secondo il piano di ammortamento) pari o inferiore ad € 180,00, non avrebbe pregiudicato le prerogative della comunita' dei creditori.
In ogni caso, considerato che l' importo di pensione trattenibile dal fallimento sarebbe pari ad € 930,83
(quale differenza tra l' intero percepito dal nucleo familiare e la quota riservata al pensionato, come sopra calcolata), la banca sarebbe tenuta tutt' al piu' a restituire quanto in eccesso pagato dall' obbligato rispetto alla frazione disponibile.
Eccepita anche la prescrizione decennale parziale del diritto a ripetere, concludeva, quindi, per il rigetto della infondata e parzialmente prescritta pretesa, gradatamente per la condanna alla ripetizione nei limiti della quota di cui il mutuatario non avrebbe potuto disporre, come in premessa computata, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione, secondo il regime definitorio ex artt. 281 sexies, ult. comma/281 terdecies cpc.
MOTIVI
Non e' revocabile in dubbio che l'azione accertativo/ripetitoria, sostenuta su basi di diritto di certa condibisibilita', ed avuto riguardo alle circostanze in fatto pacificamente emerse in corso di causa, sia ragionevolmente fondata, almeno nei limiti di giustizia appresso argomentati.
Risulta acquisito, invero, che:
. il Parte_1 gia' dichiarato fallito nel lontano 1993, ebbe a stipulare contratto di finanziamento con la banca qui convenuta nell' anno 2010, con la formula della cessione del quinto della propria pensione, come pacificamente emerso, acquisita in corso di fallimento;
che gli importi dovuti a titolo di restituzione dal mutuatario furono regolarmente erogati, per un totale restituito ratealmente pari ad € 11044,18, almeno sino al 2015;
. che la rata di ammortamento fosse pari ad € 180,00.
Risulta evenienza pacificamente acquisita che l' importo disponibile sulla pensione percepita dal fallito
(considerato anche in relazione agli apporti finanziari rinvenienti dalla pensione in godimento della moglie) ascenda ad € 660,20, come da provvedimento ricognitivo/valutativo reso dal giudice delegato dal competente Tribunale Fallimentare (prodotto in fascicolo resistente).
Tanto precisato, ai sensi dell' art. 46 L. F. (applicabile alla presente vertenza "ratione temporis"), gli emolumenti percepiti dal fallito, compresi quelli goduti a titolo pensionistico, non rientrano nella massa fallimentare, nei limiti in cui occorrano per soddisfare esigenze vitali del fallito e della propria famiglia, disposto chiaro e non suscettibile di interpretazione, sebbene sia altrettanto evidente che la quota eventualmente "eccessiva" dell' emolumento, il cui computo e' rimesso alla prudente valutazione del giudice (vedasi ultimo comma della norma in commento), anche in ragione dell' esigenza di far fronte con tale entrata anche alle ragioni satisfattorie dei creditori, rimanga riservata alla massa.
Gli art. 42 e 44 L.F., pertinentemente evocati dal ricorrente fallimento a sostegno causale in diritto della pretesa indebitoria, vanno, dunque, letti alla luce di tali ulteriori inequivocabili disposizioni normative, sicche' la privazione in capo al fallito (dalla data del fallimento) del diritto di amministrare il proprio patrimonio e la sanzione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti eseguiti da tale data non puo' che colpire operazioni di amministrazione e/o pagamenti che riguardano somme facenti parte della massa, rimanendo inequivocabile che, per quanto egli possa disporre, alcuna facolta' spetti al fallimento, fermo il rispetto dei limiti riservati alle ragioni vitali del fallito.
Nulla osservando le parti sul provvedimento del magistrato preposto che ebbe a determinare la quota di pensione disponibile del fallito (€ 660,20), che, pertanto, puo' essere posto pacificamente a base della presente vertenza, stante la rilevanza che tale frazione assume in chiave definitoria, rimane fermo, egualmente, che il quinto cedibile fosse pari ad € 132,04, non vigendo, all'epoca, il presidio di inviolabilita' del minimo vitale di legge (ad oggi pari ad un importo superiore ad € 1000,00, giusta previsione ex art. 545 cpc).
Ne deriva che l' inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito in adempimento dell'obbligo di restituzione dell' importo ricevuto a mutuo sia pari alla differenza tra la rata di ammortamento (€
180,00) e la quota effettivamente cedibile, che vale € (660,20: 100 x 20% =) 132,04, che computa €
48,04 (quota incedibile), che costituisce la base su cui calcolare la frazione da restituire, proporzionalmente applicabile all' importo di € 11044,18 (secondo le modalita' appresso elaborate), come fondatamente, seppur gradatamente, eccepito in via riduttiva dalla resistente.
Vanno condivise anche le altre ragioni sostenute sul punto in evidenza dalla banca, che, sulla base della normativa di settore e delle inequivocabili valutazioni compiute dal magistrato preposto al fallimento, ha inteso resistere a tutte le
contro
-eccezioni della difesa del ricorrente fallimento (per quanto mirate a perorare la pretesa per l'intero domandato), il quale, invero, ha avversato la causale
"limitativa", sostenendo che la quota nella disponibilita' del fallito sarebbe funzionale alle esigenze di vita e a null' altro, sicche' il pagamento del quinto utilizzato per scopi e finalita' diverse ricadrebbe nella sfera di inefficacia di cui all'art. 44 L.F.
La tesi non pare condivisibile, almeno nei limiti di utilizzo del quinto disponibile (come sopra gia' argomentato), risolvendosi in una generica quanto apodittica affermazione di inutilizzabilita' assoluta per scopi diversi da quelli alimentari, che, oltre a non trovare letterale quanto concludente riscontro nella ratio che ispira la norma in commento (art. 46 L.F.) presuppone esplorativamente che il prestito fu utilizzato dal fallito per finalita' diverse da quelle "vitali".
In ogni caso, la norma esplicita chiaramente che la quota disponibile di pertinenza esclusiva del fallito
(come calcolata dal magistrato) fa parte del patrimonio che non rientra nella massa, con la conseguenza che non puo' operare, per tale frazione, la previsione "privativa" di cui all'art. 42, cosi' come la logicamente collegata sanzione di inefficacia di cui al successivo art. 44.
A poco rileva, per altro aspetto, la discussione dialettica sviluppatasi intorno al colpevole atteggiamento tenuto dalla banca, "accusata" di non essersi accertata della condizione di fallito del mutuatario, mentre, secondo l' assunto, avrebbe dovuto compiere i preventivi accertamenti, anche consultando il registro delle imprese, rifiutando, all' esito, la proposta di finanziamento.
La tesi e' di certo suggestiva, ma poco incide sullo schema dialettico qui in esame, espressamente fondato su una causale ripetitoria da indebito pagamento, come tale "refrattario" ad ogni ipotesi di allusa nullita' che avrebbe interessato la convenzione di finanziamento.
Lo stesso dicasi per le omologhe transizioni difensive elaborate dalla banca resistente a scapito delle ragioni del fallimento, nella parte in cui sottolineano la negligenza del curatore nel non essersi avveduto non solo della stipula della convenzione in corso di fallimento, ma nemmeno che il fallito fosse beneficiario di pensione, anche questa rappresentazione “innocua" in chiave definitoria, rilevando solo ed esclusivamente la situazione patrimoniale del fallito e gli obblighi di questi verso i creditori, precisato, peraltro, che, trattandosi di operazione compiuta in corso di fallimento non solo gia' dichiarato, ma addirittura a diversi anni di distanza dalla relativa declaratoria, non e' dato a comprendere come la curatela avrebbe potuto conoscere la vicenda, se non dichiarata dallo stesso fallito, ipotesi qui mai nemmeno esplorata dalla resistente. Costituisce una irricevibile "mutatio" l' altra eccezione di nullita' della convenzione di prestito, avanzata dalla difesa ricorrente solo in sede di memoria di replica ex art. 281 duodecies, quarto comma, deputata, in effetti a solo replicare alle difese di controparte ed eventualmente a formulare prova contraria, mentre l'eccezione proposta, "rectius", la domanda incidentale di accertamento di nullita' del contratto stipulato dal fallito per violazione delle previsioni in ambito di merito creditizio, pare tematica del tutto diversa, tale da sconvolgere il "thema decidendum" su cui si fonda l' azione e le causali in diritto originariamente elaborate, gia' cristallizzate, e, dunque, irrevocabilmente inammissibile.
Per quanto attiene all' eccezione di difetto di interesse, come sollevata dalla difesa resistente, corre l' obbligo di inquadrare la questione nei giusti termini di diritto, atteso che, presupponendo il relativo costrutto difensivo l' inoperativita' della tesi causale di inefficacia ex art. 44 L. F. - in quanto assorbita dalla previsione di cui al succesivo art. 46 - pare ragionevole opinare che, escludendo un presupposto in fatto della domanda, esso ricada in ambito meritorio (eccezione propria).
Invero, l' interesse ad agire, secondo la ratio che qualifica il disposto dell' art. 100 cpc, che abilita la parte a provocare l' intervento degli organi giurisdizionali, non e' altro che il rapporto di utilita' corrente tra la lesione denunciata ed il provvedimento richiesto per rimuoverne gli effetti (che non si puo' conseguire se non mediante la domanda giudiziale), prescindendo da un esame nel merito della controversia e dal suo prevedibile esito;
presupposto qui ampiamente sussistente, risolvendosi il petitum formulato in una pretesa ripetitoria da indebito e relativa condanna ripetitoria, formula ben idoneo a tutelare astrattamente il soggetto rispetto alla lesione asseritamente subita, mentre altro e'
l'accertamento di fondatezza della domanda, rispetto alla quale l'eccezione in parola si riflette quale fattore impeditivo, e non incidente sulla condizione dell' azione.
Infondata, infine, si palesa l'eccezione di parziale prescrizione (decennale) interposta dalla difesa resistente, che, come evincibile dalle conclusioni di merito formulate in comparsa di risposta, pare pretendere maturata la prescrizione decennale (in difetto di miglior specificazione), con decorrenza dalla scadenza delle singole rate, ipotesi non sostenibile, ove si consideri che, essendo il contratto di finanziamento un unicum in cui le rate di ammortamento non costituiscono una partita a se' stante, quanto una prestazione unitaria ripartibile in frazioni (come da piano di ammortamento), la prescrizione non puo' decorrere che dalla scadenza dell' ultima rata (secondo principio valevole in relazione ai diritti di ripetizione del concedente finanziamento ma ragionevolmente applicabile anche all'ipotesi di azione mirata a dichiarare inefficaci i relativi pagamenti).
Che si tratti di diritto astrattamente prescrittibile e' dato, peraltro, pur discusso, opinato da autorevoli intepretazioni, sicche' si connota di infondatezza la pretesa imprescrittibilita' dell'azione di inefficacia
(vedasi in tema, Cass. 21246/10), che, pur pertinentemente postulata su basi ermeneutiche non trascurabili, tralascia di considerare che l' azione e' mirata anche a domandare la ripetizione dell' indebito (oltre alla declaratoria di inefficacia del pagamento), ordinariamente soggetta al termine estintivo decennale
Su tali basi, vanno svolte le seguenti osservazioni in diritto.
L'azione e fondata nei limiti gia' argomentati, ovvero per la frazione che, eccedendo il quinto rapportato alla quota disponibile, ne comporta l' inefficacia, con conseguente condanna della banca a restituire l'importo in termini:
. quinto cedibile su € 660,20 pari ad € 132,04, secondo percentuale che, rapportata all' intero importo incontestatamente versato dal fallito, computando la quota riservata al fallimento € 48,04 (quota rata pari ad € 180,00), determina una quota inefficacemente versata pari ad € (11044,18 : x = 180: 48,04
-) 2947,67, oltre interessi legali dal singolo versamento (Cass. 26501/13) sino a soddisfo.
Le spese vanno poste a carico della soccombente banca, naturalmente nei limiti dell' effettivo riconosciuto, giusta vigente previsione tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle ragioni ricorrenti per quanto di giustizia, dichiara l' inefficacia dei pagamenti compiuti dal Parte_1 in favore della banca resistente per unauna frazione come in motivazione calcolata, e, per l' effetto, condanna la medesima CP_1 al pagamento di € 2947,67 in favore del fallimento istante, oltre accessori come da motivazione;
condanna la medesima resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente fallimento, che liquida in € 1760,00, di cui € 260 per borsuali, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Cosi' deciso, in Taranto, 7/8/25
IL GO A. TAURINO
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI TARANTO - SEZ. II CIVILE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Delegato, in composizione monocratica, nella persona del G.O. Dott. Antonio Taurino, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in primo grado, iscritta nel ruolo contenzioso civile al n. 5154/24 R.G., avente ad oggetto declaratoria di inefficacia ex artt. 42/44 L.F., riservata per la decisione all' udienza del
18/7/25 ex art. 281 sexies/tercedies cpc, vertente tra:
'in persona del curatore pro tempore, rappresentato e difeso in Parte_1 giudizio dall' avv. Cosimo Buonfrate per mandato in atti
RICORRENTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa in Controparte_1 giudizio dagli avv.ti Cristiano Crippa e Adamo Biolo per mandato in atti
RESISTENTE
All' udienza designata le parti precisavano le conclusioni come da relativo verbale di causa
FATTO
Parte_2Con ricorso ex art. 281 decies cpc, ritualmente notificato, il traeva in lite la
Controparte_1 innanzi all' intestato Ufficio, premettendo di essere stato dichiarato fallito con sentenza del Tribunale di sede n. 4516/93, procedimento concorsuale ancora pendente, assumendo che, in costanza della procedura, chiedeva ed otteneva prestito personale, garantito da cessione dle quinto della pensione, per cui venivano trattenute le somme corrispondenti tra l' aprile 2010 e giugno
2015, per un totale pari ad € 11044,18, sostenendo l' illegittimita' del relativo incasso per violazione del disposto ex art. 42 Legge Fallimentare, avuto riguardo alle previsione di inefficacia ex art. 44, motivo per cui, essendo la curatela venuta a conoscenza della vicenda solo nel 2023, ne veniva domandata la ripetizione dal designato curatore e dallo stesso fallito.
Domandava, pertanto, conforme pronuncia, previa declaratoria di inefficacia dei pagamenti, con condanna della resistente al relativo pagamento, oltre accessori e vittoria di spese.
La pretesa veniva avversata dalla convenuta, la quale, premettendo che il fallito mai ebbe a dichiarare alla concedente il proprio status di fallito (pur essendo gia' pronunciata la sentenza al momento della sottoscrizione della convenzione), riconoscendo di aver incassato effettivamente gli importi da controparte assunti, in ossequio agli oneri derivanti e secondo il piano di rientro, sino all'anno 2015, quando il credito veniva ceduto.
Sosteneva la legittimita' del prestito, in effetti concesso in buona fede (ovvero all' oscuro del fallimento del richiedente consumatore, tale dichiaratosi) cosi' come lo stesso fallimento non era al corrente della pensione percepita dal Parte 1 assunto come comportamento colposamente omissivo, eccependo il difetto di interesse all' azione, stante il disposto ex art. 46 L.F., nella parte in cui esclude dal fallimento gli emolumenti pensionistici, nei limiti di quanto occorra per il sostentamento proprio e della famiglia, che il giudice designato, giusta provvedimento offerto in visione nel fascicolo di parte, avrebbe limitato ad € 660,20, con conseguente ricomprensione della quota residuale, pari alla differenza tra l' intero percepito e la predetta frazione disponibile, nella massa fallimentare, sicche', essendo la quota di rimborso stabilita (secondo il piano di ammortamento) pari o inferiore ad € 180,00, non avrebbe pregiudicato le prerogative della comunita' dei creditori.
In ogni caso, considerato che l' importo di pensione trattenibile dal fallimento sarebbe pari ad € 930,83
(quale differenza tra l' intero percepito dal nucleo familiare e la quota riservata al pensionato, come sopra calcolata), la banca sarebbe tenuta tutt' al piu' a restituire quanto in eccesso pagato dall' obbligato rispetto alla frazione disponibile.
Eccepita anche la prescrizione decennale parziale del diritto a ripetere, concludeva, quindi, per il rigetto della infondata e parzialmente prescritta pretesa, gradatamente per la condanna alla ripetizione nei limiti della quota di cui il mutuatario non avrebbe potuto disporre, come in premessa computata, vinte le spese.
Istruita con i soli documenti offerti, la causa veniva rimessa a decisione sulle rassegnate conclusioni, udita la discussione, secondo il regime definitorio ex artt. 281 sexies, ult. comma/281 terdecies cpc.
MOTIVI
Non e' revocabile in dubbio che l'azione accertativo/ripetitoria, sostenuta su basi di diritto di certa condibisibilita', ed avuto riguardo alle circostanze in fatto pacificamente emerse in corso di causa, sia ragionevolmente fondata, almeno nei limiti di giustizia appresso argomentati.
Risulta acquisito, invero, che:
. il Parte_1 gia' dichiarato fallito nel lontano 1993, ebbe a stipulare contratto di finanziamento con la banca qui convenuta nell' anno 2010, con la formula della cessione del quinto della propria pensione, come pacificamente emerso, acquisita in corso di fallimento;
che gli importi dovuti a titolo di restituzione dal mutuatario furono regolarmente erogati, per un totale restituito ratealmente pari ad € 11044,18, almeno sino al 2015;
. che la rata di ammortamento fosse pari ad € 180,00.
Risulta evenienza pacificamente acquisita che l' importo disponibile sulla pensione percepita dal fallito
(considerato anche in relazione agli apporti finanziari rinvenienti dalla pensione in godimento della moglie) ascenda ad € 660,20, come da provvedimento ricognitivo/valutativo reso dal giudice delegato dal competente Tribunale Fallimentare (prodotto in fascicolo resistente).
Tanto precisato, ai sensi dell' art. 46 L. F. (applicabile alla presente vertenza "ratione temporis"), gli emolumenti percepiti dal fallito, compresi quelli goduti a titolo pensionistico, non rientrano nella massa fallimentare, nei limiti in cui occorrano per soddisfare esigenze vitali del fallito e della propria famiglia, disposto chiaro e non suscettibile di interpretazione, sebbene sia altrettanto evidente che la quota eventualmente "eccessiva" dell' emolumento, il cui computo e' rimesso alla prudente valutazione del giudice (vedasi ultimo comma della norma in commento), anche in ragione dell' esigenza di far fronte con tale entrata anche alle ragioni satisfattorie dei creditori, rimanga riservata alla massa.
Gli art. 42 e 44 L.F., pertinentemente evocati dal ricorrente fallimento a sostegno causale in diritto della pretesa indebitoria, vanno, dunque, letti alla luce di tali ulteriori inequivocabili disposizioni normative, sicche' la privazione in capo al fallito (dalla data del fallimento) del diritto di amministrare il proprio patrimonio e la sanzione di inefficacia degli atti compiuti dal fallito e dei pagamenti eseguiti da tale data non puo' che colpire operazioni di amministrazione e/o pagamenti che riguardano somme facenti parte della massa, rimanendo inequivocabile che, per quanto egli possa disporre, alcuna facolta' spetti al fallimento, fermo il rispetto dei limiti riservati alle ragioni vitali del fallito.
Nulla osservando le parti sul provvedimento del magistrato preposto che ebbe a determinare la quota di pensione disponibile del fallito (€ 660,20), che, pertanto, puo' essere posto pacificamente a base della presente vertenza, stante la rilevanza che tale frazione assume in chiave definitoria, rimane fermo, egualmente, che il quinto cedibile fosse pari ad € 132,04, non vigendo, all'epoca, il presidio di inviolabilita' del minimo vitale di legge (ad oggi pari ad un importo superiore ad € 1000,00, giusta previsione ex art. 545 cpc).
Ne deriva che l' inefficacia dei pagamenti eseguiti dal fallito in adempimento dell'obbligo di restituzione dell' importo ricevuto a mutuo sia pari alla differenza tra la rata di ammortamento (€
180,00) e la quota effettivamente cedibile, che vale € (660,20: 100 x 20% =) 132,04, che computa €
48,04 (quota incedibile), che costituisce la base su cui calcolare la frazione da restituire, proporzionalmente applicabile all' importo di € 11044,18 (secondo le modalita' appresso elaborate), come fondatamente, seppur gradatamente, eccepito in via riduttiva dalla resistente.
Vanno condivise anche le altre ragioni sostenute sul punto in evidenza dalla banca, che, sulla base della normativa di settore e delle inequivocabili valutazioni compiute dal magistrato preposto al fallimento, ha inteso resistere a tutte le
contro
-eccezioni della difesa del ricorrente fallimento (per quanto mirate a perorare la pretesa per l'intero domandato), il quale, invero, ha avversato la causale
"limitativa", sostenendo che la quota nella disponibilita' del fallito sarebbe funzionale alle esigenze di vita e a null' altro, sicche' il pagamento del quinto utilizzato per scopi e finalita' diverse ricadrebbe nella sfera di inefficacia di cui all'art. 44 L.F.
La tesi non pare condivisibile, almeno nei limiti di utilizzo del quinto disponibile (come sopra gia' argomentato), risolvendosi in una generica quanto apodittica affermazione di inutilizzabilita' assoluta per scopi diversi da quelli alimentari, che, oltre a non trovare letterale quanto concludente riscontro nella ratio che ispira la norma in commento (art. 46 L.F.) presuppone esplorativamente che il prestito fu utilizzato dal fallito per finalita' diverse da quelle "vitali".
In ogni caso, la norma esplicita chiaramente che la quota disponibile di pertinenza esclusiva del fallito
(come calcolata dal magistrato) fa parte del patrimonio che non rientra nella massa, con la conseguenza che non puo' operare, per tale frazione, la previsione "privativa" di cui all'art. 42, cosi' come la logicamente collegata sanzione di inefficacia di cui al successivo art. 44.
A poco rileva, per altro aspetto, la discussione dialettica sviluppatasi intorno al colpevole atteggiamento tenuto dalla banca, "accusata" di non essersi accertata della condizione di fallito del mutuatario, mentre, secondo l' assunto, avrebbe dovuto compiere i preventivi accertamenti, anche consultando il registro delle imprese, rifiutando, all' esito, la proposta di finanziamento.
La tesi e' di certo suggestiva, ma poco incide sullo schema dialettico qui in esame, espressamente fondato su una causale ripetitoria da indebito pagamento, come tale "refrattario" ad ogni ipotesi di allusa nullita' che avrebbe interessato la convenzione di finanziamento.
Lo stesso dicasi per le omologhe transizioni difensive elaborate dalla banca resistente a scapito delle ragioni del fallimento, nella parte in cui sottolineano la negligenza del curatore nel non essersi avveduto non solo della stipula della convenzione in corso di fallimento, ma nemmeno che il fallito fosse beneficiario di pensione, anche questa rappresentazione “innocua" in chiave definitoria, rilevando solo ed esclusivamente la situazione patrimoniale del fallito e gli obblighi di questi verso i creditori, precisato, peraltro, che, trattandosi di operazione compiuta in corso di fallimento non solo gia' dichiarato, ma addirittura a diversi anni di distanza dalla relativa declaratoria, non e' dato a comprendere come la curatela avrebbe potuto conoscere la vicenda, se non dichiarata dallo stesso fallito, ipotesi qui mai nemmeno esplorata dalla resistente. Costituisce una irricevibile "mutatio" l' altra eccezione di nullita' della convenzione di prestito, avanzata dalla difesa ricorrente solo in sede di memoria di replica ex art. 281 duodecies, quarto comma, deputata, in effetti a solo replicare alle difese di controparte ed eventualmente a formulare prova contraria, mentre l'eccezione proposta, "rectius", la domanda incidentale di accertamento di nullita' del contratto stipulato dal fallito per violazione delle previsioni in ambito di merito creditizio, pare tematica del tutto diversa, tale da sconvolgere il "thema decidendum" su cui si fonda l' azione e le causali in diritto originariamente elaborate, gia' cristallizzate, e, dunque, irrevocabilmente inammissibile.
Per quanto attiene all' eccezione di difetto di interesse, come sollevata dalla difesa resistente, corre l' obbligo di inquadrare la questione nei giusti termini di diritto, atteso che, presupponendo il relativo costrutto difensivo l' inoperativita' della tesi causale di inefficacia ex art. 44 L. F. - in quanto assorbita dalla previsione di cui al succesivo art. 46 - pare ragionevole opinare che, escludendo un presupposto in fatto della domanda, esso ricada in ambito meritorio (eccezione propria).
Invero, l' interesse ad agire, secondo la ratio che qualifica il disposto dell' art. 100 cpc, che abilita la parte a provocare l' intervento degli organi giurisdizionali, non e' altro che il rapporto di utilita' corrente tra la lesione denunciata ed il provvedimento richiesto per rimuoverne gli effetti (che non si puo' conseguire se non mediante la domanda giudiziale), prescindendo da un esame nel merito della controversia e dal suo prevedibile esito;
presupposto qui ampiamente sussistente, risolvendosi il petitum formulato in una pretesa ripetitoria da indebito e relativa condanna ripetitoria, formula ben idoneo a tutelare astrattamente il soggetto rispetto alla lesione asseritamente subita, mentre altro e'
l'accertamento di fondatezza della domanda, rispetto alla quale l'eccezione in parola si riflette quale fattore impeditivo, e non incidente sulla condizione dell' azione.
Infondata, infine, si palesa l'eccezione di parziale prescrizione (decennale) interposta dalla difesa resistente, che, come evincibile dalle conclusioni di merito formulate in comparsa di risposta, pare pretendere maturata la prescrizione decennale (in difetto di miglior specificazione), con decorrenza dalla scadenza delle singole rate, ipotesi non sostenibile, ove si consideri che, essendo il contratto di finanziamento un unicum in cui le rate di ammortamento non costituiscono una partita a se' stante, quanto una prestazione unitaria ripartibile in frazioni (come da piano di ammortamento), la prescrizione non puo' decorrere che dalla scadenza dell' ultima rata (secondo principio valevole in relazione ai diritti di ripetizione del concedente finanziamento ma ragionevolmente applicabile anche all'ipotesi di azione mirata a dichiarare inefficaci i relativi pagamenti).
Che si tratti di diritto astrattamente prescrittibile e' dato, peraltro, pur discusso, opinato da autorevoli intepretazioni, sicche' si connota di infondatezza la pretesa imprescrittibilita' dell'azione di inefficacia
(vedasi in tema, Cass. 21246/10), che, pur pertinentemente postulata su basi ermeneutiche non trascurabili, tralascia di considerare che l' azione e' mirata anche a domandare la ripetizione dell' indebito (oltre alla declaratoria di inefficacia del pagamento), ordinariamente soggetta al termine estintivo decennale
Su tali basi, vanno svolte le seguenti osservazioni in diritto.
L'azione e fondata nei limiti gia' argomentati, ovvero per la frazione che, eccedendo il quinto rapportato alla quota disponibile, ne comporta l' inefficacia, con conseguente condanna della banca a restituire l'importo in termini:
. quinto cedibile su € 660,20 pari ad € 132,04, secondo percentuale che, rapportata all' intero importo incontestatamente versato dal fallito, computando la quota riservata al fallimento € 48,04 (quota rata pari ad € 180,00), determina una quota inefficacemente versata pari ad € (11044,18 : x = 180: 48,04
-) 2947,67, oltre interessi legali dal singolo versamento (Cass. 26501/13) sino a soddisfo.
Le spese vanno poste a carico della soccombente banca, naturalmente nei limiti dell' effettivo riconosciuto, giusta vigente previsione tariffaria.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento delle ragioni ricorrenti per quanto di giustizia, dichiara l' inefficacia dei pagamenti compiuti dal Parte_1 in favore della banca resistente per unauna frazione come in motivazione calcolata, e, per l' effetto, condanna la medesima CP_1 al pagamento di € 2947,67 in favore del fallimento istante, oltre accessori come da motivazione;
condanna la medesima resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente fallimento, che liquida in € 1760,00, di cui € 260 per borsuali, oltre 15%, nonche' IVA e CAP, se dovuti, come per legge.
Cosi' deciso, in Taranto, 7/8/25
IL GO A. TAURINO